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Cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di discendente di avo nato nei territori preunitari
La Giudice accoglieva il ricorso depositato il 22 maggio 2023 della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata il 1° dicembre 2021. Nel depositare la domanda presso il Comune di Ferrara sorgeva questione circa un piccolo cambiamento delle generalità, la vicenda in fatto e in diritto – rappresentata ampiamente nell’atto introduttivo – in realtà veniva risolta in breve dalla Magistrato rimanendo che la parte rilevante che qui si evidenzia è la seguente:  “A tal riguardo giova ricordare che gli artt. 4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (cd. Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici proprio dell’odierno status civitatis anche ai cd. regnicoli. Si deve pertanto ritenere che l’avo, pur nato prima della nascita del Regno d’Italia, abbia comunque acquisito la cittadinanza italiana in seguito all’unificazione (1861)“. Tribunale di Bologna, sentenza del 12 marzo 2026 Si ringraziano l’Avv. Massimo Cipolla e l’Avv. Marcello Montagnana per la segnalazione e il commento.
Assolto dal reato ex art. 6 co. 3, TUI: il controllo dei documenti è reiterato e discriminatorio
Il caso riguarda un cittadino straniero residente a Parma: durante il dibattimento emergeva che era stato controllato già in diverse occasioni ed era noto alle forze dell’ordine, che in quel momento lo sottoponevano a un nuovo controllo. L’interessato esibiva la denuncia di smarrimento della carta d’identità, mentre il permesso di soggiorno lo aveva lasciato a casa proprio per non rischiare di perderlo. Il giudice lo assolveva “perché il fatto non sussiste“. “A parere di questo giudice, l’ordine di esibizione rivolto a soggetto notorio abitualmente controllato, di cui sono già acquisite agli atti le generalità e status di soggiorno, come nel caso del sig. […] è sproporzionato e privo di funzione concreta. In tali condizioni, il rifiuto non reca offesa all’interesse protetto (principio di offensività) e va ritenuto scriminato o comunque non tipico, integrandosi altresì un giustificato motivo a non sottostare a un controllo meramente reiterativo o discriminatorio“. Tribunale di Parma, sentenza n. 349 del 23 marzo 2026 Si ringraziano per la segnalazione gli Avv.ti Massimo Cipolla e Marcello Montagnana.