Tag - legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. legge zampa)

Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
«Un tutore per ogni minore straniero non accompagnato»
Per la prima volta in Italia si celebra una giornata dedicata ai cittadini e alla cittadine che affiancano i/le minori arrivati soli in Italia nel loro percorso di crescita. La ricorrenza cade nell’anniversario della Legge Zampa, la norma che nel 2017 istituì la figura del tutore volontario. C’è chi li accompagna a scuola, chi li aiuta a orientarsi tra i servizi e le istituzioni, chi semplicemente è lì, presente, nei momenti più difficili. Sono i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, e da oggi – 6 maggio 2026 – hanno una giornata tutta loro. Si celebra per la prima volta in Italia la Giornata nazionale della Tutela Volontaria, un appuntamento pensato per dare visibilità a un impegno civico diffuso e prezioso, ancora troppo poco conosciuto. La data è simbolica: il 6 maggio 2017 entrava in vigore la Legge 47/2017, anche nota come Legge Zampa, che introdusse nell’ordinamento la figura del tutore volontario, aprendo la strada alla partecipazione della società civile nella protezione dei minori arrivati soli in Italia. A nove anni da quella svolta normativa, la Giornata nasce su iniziativa di Tutori in Rete, la rete nazionale che riunisce venti associazioni e gruppi informali di tutrici e tutori volontari attivi su tutto il territorio, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, dando vita a una comunità fondata su tre pilastri: la formazione e la competenza dei tutori, il sostegno reciproco tra pari e la rappresentanza collettiva nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee. Per capire l’importanza delle figura basterebbero i numeri. Secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al 31 gennaio 2026, sono 15.893 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Ragazzi e ragazze arrivati soli, senza un genitore, senza un adulto di riferimento legalmente riconosciuto. E solo una parte di loro ha un tutore nominato. È un sistema che fa i conti con la frammentazione dei servizi, la carenza di risorse, le difficoltà burocratiche e con un momento particolarmente critico, ossia il passaggio alla maggiore età, quando molte delle protezioni previste per i minori vengono meno e il rischio di cadere in una zona d’ombra, precarietà e perdita del titolo di soggiorno è concreto. CHI È IL TUTORE VOLONTARIO E COSA FA Il tutore volontario è un cittadino formato e nominato dal Tribunale per i minorenni con il compito di rappresentare legalmente il minore. Ma il suo ruolo va ben oltre la dimensione giuridica: è un punto di riferimento stabile nella vita quotidiana del ragazzo o della ragazza, un adulto che li accompagna nel rapporto con la scuola, con i servizi sociali e con le istituzioni: è, nei fatti, un ponte tra un sistema spesso opaco e una persona che cerca di costruirsi un futuro. Le esperienze raccolte da Tutori in Rete mostrano come la presenza di un tutore renda più efficaci i percorsi educativi, faciliti l’accesso ai diritti e faccia davvero la differenza nel delicato passaggio all’autonomia. La Giornata del 6 maggio è anche l’occasione per raccontare, attraverso volti, luoghi e parole provenienti da tutta Italia, chi sono le persone che ogni giorno scelgono di mettersi al fianco di questi ragazzi. Non si tratta solo di fare rete tra volontari: Tutori in Rete partecipa al progetto di monitoraggio della tutela volontaria promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito della Legge Zampa, ed è parte dell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”, sostenuta da alcune delle principali fondazioni bancarie italiane. A livello europeo, la rete è membro dell’European Guardianship Network (EGN), che lavora per migliorare i servizi di tutela per i minori non accompagnati in tutti gli Stati membri dell’UE, insieme a Save the Children, all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e a Defence for Children. DUE STORIE, UNA SOLA LEZIONE A dare concretezza a tutto questo sono le storie di chi, anche grazie alla tutela, ha migliorato il suo progetto di vita.  Nurì è arrivato in Piemonte nel 2018, solo e minorenne, con alle spalle una storia di fuga. Ha incontrato la sua tutrice volontaria e da lì è cominciato un percorso condiviso: la scuola, il calcio, i primi lavori, e in mezzo tanta burocrazia, attese estenuanti per i documenti, episodi di discriminazione. Non è stato semplice, ma passo dopo passo hanno costruito fiducia. Oggi Nurì lavora tra le vigne delle Langhe con un contratto regolare, si muove in autonomia e ha una rete sociale solida. «Sono molto contento di te», ha detto alla sua tutrice. Una frase che dice tutto. Souleymane arriva dalla Costa d’Avorio nel 2023, a 16 anni. Un errore nei documenti lo fa risultare maggiorenne: è una mediatrice culturale a scoprire la sua vera età e ad accompagnarlo nelle pratiche necessarie, diventando poi la sua tutrice volontaria. All’inizio ci sono la diffidenza, le difficoltà a scuola, l’incertezza sul futuro. Ma la relazione cresce, e con essa le possibilità: grazie alla rete attivata dalla tutrice, Souleymane incontra una famiglia affidataria. Oggi vive con loro, frequenta le superiori, gioca a calcio. «Grazie a te ho trovato una famiglia», le ha detto. Storie diverse, ma con un filo comune: la tutela volontaria non è solo rappresentanza legale, è presenza continuativa, è relazione. È qualcuno che non ti lascia solo. UN INVITO ALLA CITTADINANZA E ALLA POLITICA La Giornata non vuole essere solo un momento celebrativo. Tutori in Rete lancia un messaggio chiaro alle istituzioni e alla società civile: garantire un tutore volontario a ogni minore straniero non accompagnato. Oggi non tutti i minorenni che arrivano soli in Italia ne hanno uno, e questa lacuna pesa sul loro percorso di vita in Italia e autonomia. «Dietro ogni tutela c’è una storia concreta fatta di fiducia, presenza e opportunità», si legge nel manifesto della Giornata. «Una società più giusta si costruisce anche così: non lasciando soli i più vulnerabili». Un appello che è anche un invito rivolto a chiunque voglia saperne di più, a chi magari non ha mai sentito parlare di questa forma di cittadinanza attiva ma potrebbe scegliere di farne parte.
Prosieguo amministrativo dei MSNA e rigetto illegittimo per “tardività”: ignorato il percorso reale di integrazione del neomaggiorenne
Il caso riguarda un giovane cittadino bangladese, già minore straniero non accompagnato, inserito dapprima nel circuito SAI per MSNA e poi, in continuità con il percorso avviato, nel progetto SAI per adulti dal 24 settembre 2025, con status di “neomaggiorenne in attesa di definizione”. La relazione sociale più recente conferma che il ragazzo si è mostrato collaborativo e partecipe, ha aderito alle attività del progetto, è stato supportato sul piano documentale e anagrafico, frequenta il corso interno di lingua italiana, è iscritto al CPIA, ha svolto attività di orientamento al lavoro, ha stipulato un breve contratto con un’azienda agricola ed è stato avviato verso un ulteriore percorso professionalizzante tramite colloquio con Synergie Italia. Si tratta, dunque, di un percorso di integrazione reale, progressivo e documentato, che ben rientra nella ratio dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017. Nonostante ciò, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con decreto del 22 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ragazzo, affermando che la richiesta era “tardiva perché scritta e depositata a seguito del compimento dei 18 anni”. Il punto decisivo è che il decreto fonda il rigetto esclusivamente su un dato cronologico, senza confrontarsi davvero con la funzione protettiva dell’istituto né con il percorso formativo e sociale già in corso. Eppure, la documentazione prodotta dimostra che la procedura di prosieguo amministrativo era stata già attivata prima del compimento della maggiore età, con trasmissioni via PEC agli uffici giudiziari competenti ben prima del compimento della maggiore età. Il successivo deposito del ricorso difensivo non ha avuto funzione genetica, ma si è posto come atto di prosecuzione, integrazione e sollecitazione di un’iniziativa già tempestivamente avviata dai servizi, in un contesto in cui eventuali ritardi di protocollazione o definizione non possono essere addossati al beneficiario. Oltretutto la misura è pensata per impedire che al compimento dei diciotto anni si interrompano bruscamente percorsi educativi e di inclusione già intrapresi. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674, ha segnato, infatti, un passaggio chiarificatore di particolare rilievo. La Corte afferma che il diritto del MSNA a chiedere il prosieguo amministrativo può essere esercitato “al compimento della maggiore età, ovvero subito prima o subito dopo”, e che tale compimento non determina alcuna decadenza dall’azione, fermo restando che il Tribunale per i Minorenni conserva una competenza funzionale “ultra-attiva” sino al compimento del ventunesimo anno, quando sia dimostrata l’esigenza di completare positivamente l’iter educativo e formativo già avviato. Ancora più chiaramente, la Cassazione esclude che dall’art. 13, co. 2, L. 47/2017 possa ricavarsi, in via interpretativa, un termine decadenziale non previsto dalla legge, e sottolinea che il tempo processuale necessario per giungere alla decisione non può andare a discapito del richiedente. Questa impostazione è pienamente coerente anche con gli orientamenti di merito richiamati dalla dottrina sul prosieguo amministrativo, secondo cui non esiste un termine di ammissibilità rigido e ciò che rileva è, piuttosto, la tempestività sostanziale della domanda e la non imputabilità al ragazzo dei ritardi tecnici di trasmissione, protocollazione o lavorazione. In altri termini, la questione non è se il provvedimento sia stato materialmente emesso prima o dopo i diciotto anni, ma se il percorso di protezione, formazione e accompagnamento all’autonomia fosse già in atto e se vi fosse una documentata necessità di proseguirlo. Il caso mostra, dunque, con particolare evidenza, il rischio di una lettura meramente formalistica dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017: lettura che finisce per sacrificare la funzione stessa del prosieguo amministrativo, cioè accompagnare il passaggio alla maggiore età senza recidere improvvisamente le misure di sostegno apprestate in favore di giovani vulnerabili. In questa prospettiva, il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila non investe solo la singola vicenda, ma pone una questione generale di tenuta sistematica dell’istituto e di effettività della tutela dei neomaggiorenni già inseriti in un progetto educativo serio e verificabile. Corte di Appello di L’Aquila – sez. minori, decreto dell’11 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.