Prosieguo amministrativo dei MSNA e rigetto illegittimo per “tardività”: ignorato il percorso reale di integrazione del neomaggiorenne
Il caso riguarda un giovane cittadino bangladese, già minore straniero non
accompagnato, inserito dapprima nel circuito SAI per MSNA e poi, in continuità
con il percorso avviato, nel progetto SAI per adulti dal 24 settembre 2025, con
status di “neomaggiorenne in attesa di definizione”.
La relazione sociale più recente conferma che il ragazzo si è mostrato
collaborativo e partecipe, ha aderito alle attività del progetto, è stato
supportato sul piano documentale e anagrafico, frequenta il corso interno di
lingua italiana, è iscritto al CPIA, ha svolto attività di orientamento al
lavoro, ha stipulato un breve contratto con un’azienda agricola ed è stato
avviato verso un ulteriore percorso professionalizzante tramite colloquio con
Synergie Italia. Si tratta, dunque, di un percorso di integrazione reale,
progressivo e documentato, che ben rientra nella ratio dell’art. 13, co. 2, L.
47/2017.
Nonostante ciò, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con decreto del 22
gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ragazzo,
affermando che la richiesta era “tardiva perché scritta e depositata a seguito
del compimento dei 18 anni”. Il punto decisivo è che il decreto fonda il rigetto
esclusivamente su un dato cronologico, senza confrontarsi davvero con la
funzione protettiva dell’istituto né con il percorso formativo e sociale già in
corso.
Eppure, la documentazione prodotta dimostra che la procedura di prosieguo
amministrativo era stata già attivata prima del compimento della maggiore età,
con trasmissioni via PEC agli uffici giudiziari competenti ben prima del
compimento della maggiore età. Il successivo deposito del ricorso difensivo non
ha avuto funzione genetica, ma si è posto come atto di prosecuzione,
integrazione e sollecitazione di un’iniziativa già tempestivamente avviata dai
servizi, in un contesto in cui eventuali ritardi di protocollazione o
definizione non possono essere addossati al beneficiario. Oltretutto la misura è
pensata per impedire che al compimento dei diciotto anni si interrompano
bruscamente percorsi educativi e di inclusione già intrapresi.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674,
ha segnato, infatti, un passaggio chiarificatore di particolare rilievo. La
Corte afferma che il diritto del MSNA a chiedere il prosieguo amministrativo può
essere esercitato “al compimento della maggiore età, ovvero subito prima o
subito dopo”, e che tale compimento non determina alcuna decadenza dall’azione,
fermo restando che il Tribunale per i Minorenni conserva una competenza
funzionale “ultra-attiva” sino al compimento del ventunesimo anno, quando sia
dimostrata l’esigenza di completare positivamente l’iter educativo e formativo
già avviato. Ancora più chiaramente, la Cassazione esclude che dall’art. 13, co.
2, L. 47/2017 possa ricavarsi, in via interpretativa, un termine decadenziale
non previsto dalla legge, e sottolinea che il tempo processuale necessario per
giungere alla decisione non può andare a discapito del richiedente.
Questa impostazione è pienamente coerente anche con gli orientamenti di merito
richiamati dalla dottrina sul prosieguo amministrativo, secondo cui non esiste
un termine di ammissibilità rigido e ciò che rileva è, piuttosto, la
tempestività sostanziale della domanda e la non imputabilità al ragazzo dei
ritardi tecnici di trasmissione, protocollazione o lavorazione. In altri
termini, la questione non è se il provvedimento sia stato materialmente emesso
prima o dopo i diciotto anni, ma se il percorso di protezione, formazione e
accompagnamento all’autonomia fosse già in atto e se vi fosse una documentata
necessità di proseguirlo.
Il caso mostra, dunque, con particolare evidenza, il rischio di una lettura
meramente formalistica dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017: lettura che finisce per
sacrificare la funzione stessa del prosieguo amministrativo, cioè accompagnare
il passaggio alla maggiore età senza recidere improvvisamente le misure di
sostegno apprestate in favore di giovani vulnerabili.
In questa prospettiva, il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale per
i Minorenni di L’Aquila non investe solo la singola vicenda, ma pone una
questione generale di tenuta sistematica dell’istituto e di effettività della
tutela dei neomaggiorenni già inseriti in un progetto educativo serio e
verificabile.
Corte di Appello di L’Aquila – sez. minori, decreto dell’11 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.