Piazza della Libertà a Trieste: sicurezza pubblica, volontariato e diritti costituzionali (Prima parte)Piazza della Libertà, a Trieste, non è soltanto uno spazio urbano antistante la
stazione ferroviaria. È diventata, nel corso degli anni, uno dei luoghi più
emblematici delle contraddizioni che attraversano le politiche migratorie, la
gestione della marginalità sociale e il rapporto tra sicurezza pubblica e
diritti fondamentali. È una piazza nella quale convivono persone in transito,
cittadini, operatori economici e volontari che quotidianamente cercano di
offrire un sostegno concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
Frequentando personalmente la Piazza del Mondo e conoscendo l’impegno di chi vi
presta assistenza, considero particolarmente importante affrontare quanto sta
accadendo senza cedere né alla retorica securitaria né a una rappresentazione
semplicistica della solidarietà. La sicurezza costituisce un interesse pubblico
legittimo e meritevole di tutela, ma non può trasformarsi in una giustificazione
generica per comprimere libertà costituzionalmente garantite. Allo stesso modo,
l’attività solidale non può essere considerata, per la sua sola natura,
incompatibile con la tutela dell’ordine pubblico.
La vicenda assume particolare rilievo alla luce del provvedimento adottato dal
Questore della Provincia di Trieste il 14 ottobre 2026, identificato nella
documentazione disponibile con la classificazione Cat. A4/GAB./2026, riguardante
un presidio comunicato dall’associazione Linea d’Ombra ODV per le giornate del
17 e 18 ottobre, dalle ore 19 alle ore 21, in Piazza della Libertà. Secondo
quanto emerge dalla prima pagina del provvedimento, l’iniziativa, per la quale
era prevista la partecipazione di circa venti persone, aveva la finalità
dichiarata di «fornire assistenza e supporto alle persone che versano in
condizioni di grave difficoltà, vulnerabilità e/o marginalità sociale». Un
elemento che merita particolare attenzione è proprio la qualificazione
dell’iniziativa: non si trattava, almeno secondo quanto riportato nel preavviso
richiamato dall’autorità, di una manifestazione caratterizzata da rivendicazioni
violente o da finalità incompatibili con l’ordinamento democratico, bensì di un
presidio collegato all’assistenza umanitaria.
Il Questore, nelle premesse dell’atto, richiama tuttavia il significativo
incremento dell’afflusso di persone nelle aree del centro cittadino durante le
giornate e le fasce orarie interessate. Vengono inoltre menzionate pregresse
criticità e turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la necessità
di garantire il regolare svolgimento delle attività economiche, della socialità,
della libera circolazione e delle iniziative pubbliche. Sono esigenze che
l’ordinamento certamente riconosce. La questione giuridica, tuttavia, non
consiste nello stabilire se la sicurezza debba essere tutelata, bensì nel
verificare se le limitazioni concretamente imposte siano necessarie,
adeguatamente motivate e proporzionate rispetto ai rischi effettivamente
riscontrati.
La ricostruzione degli ultimi anni evidenzia, del resto, una progressiva
stratificazione di interventi amministrativi nell’area della stazione
ferroviaria. Nel giugno 2022 Piazza della Libertà era stata interessata da
un’ordinanza comunale cosiddetta antivetri. Nell’ottobre 2024 erano state
introdotte ulteriori limitazioni relative alla vendita e al consumo di bevande e
alla detenzione di contenitori in vetro o alluminio. Nei primi mesi del 2025 la
piazza era stata ricompresa nell’ambito delle misure prefettizie comunemente
indicate come zone rosse, accompagnate da controlli rafforzati e, nelle
condizioni previste, dalla possibilità di allontanamento di determinati
soggetti. Si tratta di provvedimenti differenti per autorità emanante,
presupposti, destinatari ed effetti giuridici, e sarebbe pertanto improprio
considerarli un unico regime restrittivo. La loro successione, tuttavia, solleva
un interrogativo politico e amministrativo: fino a che punto la gestione delle
marginalità sociali può essere affidata prevalentemente a strumenti di controllo
dello spazio pubblico?
La risposta deve necessariamente partire dalla Costituzione. L’articolo 17
riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le
riunioni in luogo pubblico è previsto il preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Il preavviso, disciplinato dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
equivale a una richiesta di autorizzazione. Questa distinzione è fondamentale:
il diritto di riunione non nasce da una concessione dell’autorità
amministrativa, ma direttamente dalla Costituzione. Il potere pubblico può
intervenire nei limiti consentiti dall’ordinamento, senza trasformare il
preavviso in un meccanismo di autorizzazione preventiva.
Nel documento del 14 ottobre vengono espressamente richiamati l’articolo 17
della Costituzione, l’articolo 18 e seguenti del TULPS e l’articolo 21 del
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635. Occorre però precisare un limite documentale essenziale: la fotografia
disponibile mostra soltanto la prima pagina del provvedimento e non la sua parte
dispositiva. Non è quindi possibile ricostruire integralmente le prescrizioni
effettivamente impartite, né stabilire con certezza se il Questore abbia
disposto un divieto, una limitazione temporale o specifiche modalità di
svolgimento del presidio. La distinzione non è meramente formale: un conto è
disciplinare una manifestazione pubblica per prevenire rischi concreti; altro
conto sarebbe introdurre, attraverso un provvedimento relativo a un presidio, un
divieto generalizzato di permanenza nella piazza o di svolgimento di attività
assistenziali spontanee.
Continua nella seconda parte.
Valeria Sirigu