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Protezione sussidiaria per il richiedente pakistano proveniente da Parachinar, zona di violenza indiscriminata e diffusa
Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di protezione sussidiaria avanzata da un cittadino pakistano originario di Parachinar, nel distretto di Kurram (provincia di Khyber Pakhtunkhwa), riconoscendo la sussistenza del danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. In punto di diritto, il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di protezione sussidiaria: “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia (Cass., ord. n. 18130/2017)“. LA SITUAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE A supporto del riconoscimento della protezione, il Tribunale ha attinto in modo approfondito alle più recenti Country of Origin Information (COI), dalle quali emerge un quadro di violenza indiscriminata e diffusa tale da comportare, per i civili, un concreto rischio per la vita per la sola presenza nell’area. Secondo i dati ACLED aggiornati ad aprile 2026, la provincia di Khyber Pakhtunkhwa si conferma tra le aree del Pakistan maggiormente colpite da violenza politica e militante. Le rilevazioni mostrano un incremento significativo degli eventi violenti, degli attacchi a distanza e delle azioni deliberate contro civili, in un contesto segnato dalla persistente attività di gruppi armati – tra cui il Tehrik-i-Taliban Pakistan – e da dinamiche di conflitto transfrontaliero con l’Afghanistan che contribuiscono a destabilizzare ulteriormente la regione. I dati più recenti relativi al 2026 confermano la continuità di tali fenomeni: attentati, attacchi esplosivi e azioni armate hanno causato vittime anche tra la popolazione non combattente, con episodi registrati già nei primi mesi dell’anno. Nel complesso, il controllo statale risulta parziale e la capacità di prevenire gli attacchi appare significativamente compromessa. LA VIOLENZA SETTARIA NEL DISTRETTO DI KURRAM Il caso in esame riguarda specificamente il distretto di Kurram, teatro di una grave escalation di violenza settaria tra comunità sunnite e sciite. Sebbene tale conflittualità non costituisca un fenomeno nuovo per l’area, le rinnovate schermaglie avviate il 21 novembre 2024 hanno assunto proporzioni particolarmente drammatiche. In quella data, uomini armati hanno ucciso almeno 38 viaggiatori sciiti in transito da Parachinar verso Peshawar, nell’area di Ochat (Lower Kurram). Nei giorni immediatamente successivi si sono susseguiti attacchi incrociati tra bande tribali, con incendi di mercati e aree residenziali. Il bilancio degli scontri del 21, 22 e 23 novembre ha raggiunto 82 morti e 156 feriti, di cui 66 sciiti e 16 sunniti. Al momento del cessate il fuoco, imposto il 1° dicembre, il totale delle vittime era salito a 130 morti e 186 feriti – con la precisazione che il numero effettivo dei decessi potrebbe essere sensibilmente superiore, stante la severa limitazione ai movimenti dei media imposta dal coprifuoco governativo. Di fronte a tale situazione, la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) ha definito quella in corso nella regione una “crisi umanitaria”, che ha costretto numerose famiglie a fuggire verso altre zone del Khyber Pakhtunkhwa. Nonostante la conclusione di un accordo di pace, gli attacchi non sono cessati. Il 16 gennaio 2025, un convoglio di aiuti diretto verso Kurram è stato assalito nei pressi di Bagan: 10 persone sono rimaste uccise, tra cui sei autisti, due passeggeri e due militari. Il 17 febbraio 2025, un convoglio di 64 veicoli in viaggio verso Parachinar è stato attaccato in più punti – nelle aree di Char Khail, Uchit Baghan e Mandori – causando 9 morti, tra cui cinque membri delle forze di sicurezza, e 15 feriti. Oltre 35 veicoli sono rimasti intrappolati nella zona. Pur avendo le autorità pakistane ricondotto la violenza agli scontri settari su base territoriale, il quadro presenta una chiara componente terroristica. Il giornalista Mushtaq Yousufzai, citando fonti locali in data 30 dicembre 2024, ha sottolineato che gli attacchi non prendono di mira un gruppo religioso specifico, ma colpiscono indiscriminatamente i residenti locali. In questo senso risulta particolarmente significativo quanto pubblicato il 14 dicembre 2024 da Voice of Khorasan, organo di Al-Azaim Media affiliato allo Stato Islamico della Provincia di Khorasan (ISKP): il suo 35° editoriale ha esortato i giovani sunniti a colpire la comunità sciita, incitando ad azioni di lupi solitari nella regione e oltre, e criticando duramente TTP e talebani per non aver difeso i sunniti a Kurram. La pronuncia del Tribunale di Lecce, per la ricchezza delle COI richiamate e per il rigore nell’applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, costituisce un utile punto di riferimento per situazione analoghe di richiedenti asilo proveniente da tale zona. Tribunale di Lecce, decreto del 13 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Se la “procedura accelerata” è viziata a monte, riespande la sospensione automatica del diniego
La Corte d’Appello di L’Aquila accoglie il reclamo cautelare e afferma un principio operativo: la deroga alla sospensione automatica del diniego non può reggere quando la procedura accelerata non è stata correttamente applicata sin dall’avvio (formalizzazione della domanda e scansione iniziale). Effetti immediati anche sul diritto all’accoglienza e sulla prevenzione di pregiudizi irreversibili. Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila, reso in sede di reclamo ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, accoglie il reclamo cautelare proposto avverso il rigetto della sospensione da parte del Tribunale e chiarisce un punto decisivo nella prassi: la “procedura accelerata” non può essere considerata legittimamente operante se la fase iniziale del procedimento amministrativo è stata gestita in violazione dei termini e delle garanzie previste dalla legge; in tal caso, riespande la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego per effetto della proposizione del ricorso. Il decreto è particolarmente rilevante perché si inserisce nel solco del principio affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399/2024, che ha ricostruito la natura e le condizioni della deroga alla sospensione automatica nel sistema dell’art. 35-bis. Quando “l’accelerazione” è irregolare o non correttamente attivata, non può produrre effetti peggiorativi per il richiedente, e dunque non può giustificare la compressione delle garanzie processuali. Nel caso di specie, la domanda era stata trattata in procedura accelerata anche in ragione della provenienza del ricorrente del Bangladesh, considerato “Paese di origine sicuro“ (lista aggiornata con D.M. 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Come noto, la qualificazione di “Paese sicuro” può determinare – al ricorrere delle condizioni – una disciplina processuale più rigorosa sul piano cautelare, in quanto la sospensione non opera automaticamente e deve essere richiesta e motivata in termini di “gravi e circostanziate ragioni” (art. 35-bis d.lgs. 25/2008). La decisione della Corte d’Appello rimette tuttavia al centro un profilo spesso trascurato nella pratica: la procedura non si può considerare “accelerata” solo perché così etichettata nel provvedimento finale. Occorre che sia stata correttamente attivata e gestita nel rispetto della scansione temporale iniziale prevista dalla normativa. Il decreto valorizza la disciplina della formalizzazione della domanda. L’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 prevede che il verbale di formalizzazione (modello C/3) sia redatto entro termini molto ravvicinati dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. A ciò si affianca l’art. 28-bis d.lgs. 25/2008, che impone alla Questura di trasmettere “senza ritardo” la documentazione necessaria alla Commissione. Il decreto accoglie la prospettazione difensiva: se la fase iniziale è gestita in modo difforme dai termini e dalle garanzie, la procedura diviene “ibrida” e non può legittimare l’applicazione delle conseguenze peggiorative tipiche dell’accelerazione, prima fra tutte la deroga alla sospensione automatica. La Corte d’Appello accoglie il reclamo, revoca il rigetto cautelare del Tribunale e dichiara che il provvedimento della Commissione è sospeso nella sua efficacia esecutiva per effetto della proposizione del ricorso ex art. 35-bis. Questo passaggio ha un’immediata ricaduta pratica: la sospensione non è più rimessa alla discrezionalità cautelare, ma torna a operare come effetto legale della proposizione del ricorso, proprio perché la procedura accelerata – nel ragionamento della Corte – non può dispiegare i suoi effetti derogatori quando sia viziata sin dall’origine. Il decreto è utile non solo per il tema “processuale” in senso stretto. Nella prassi quotidiana, il rigetto della sospensiva (o la ritenuta non operatività della sospensione automatica) produce spesso un effetto domino: perdita dell’accoglienza, impossibilità di mantenere un alloggio, perdita del vitto, incremento di marginalità e vulnerabilità, soprattutto per persone non più giovani e prive di reti familiari sul territorio. Il caso pubblicato ne è un esempio concreto: nelle more del reclamo, la mancata sospensione aveva già innescato atti amministrativi di cessazione dell’accoglienza, con pregiudizi immediati sui beni primari. La decisione della Corte d’Appello, ripristinando la sospensione, mostra come la tutela cautelare non sia un tecnicismo, ma un presidio di effettività della protezione giurisdizionale e, in ultima analisi, di dignità e diritti fondamentali. Corte d’Appello di L’Aquila, decreto del 26 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata