Prosieguo amministrativo: il neomaggiorenne può agire direttamente anche dopo i diciotto anni
La Corte d’Appello di L’Aquila riforma il decreto di chiusura e dispone la presa
in carico fino al ventunesimo anno di età.
Con decreto del 14 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i
minorenni, ha accolto il reclamo proposto da un giovane cittadino straniero, già
minore non accompagnato, contro il provvedimento con cui il Tribunale per i
minorenni aveva chiuso la procedura per il solo intervenuto raggiungimento della
maggiore età. In riforma della decisione, la Corte ha disposto il prosieguo
amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 fino al
compimento del ventunesimo anno, con presa in carico da parte dei servizi
sociali.
IL CASO E IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Il giovane era giunto in Italia da minorenne ed era stato inserito dapprima in
un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati e, successivamente, in
un progetto SAI/MSNA. Aveva avviato un percorso di apprendimento della lingua
italiana presso il CPIA, mostrato una positiva adesione alle attività proposte
dall’équipe e manifestato un progetto personale orientato al lavoro e
all’autonomia abitativa. La relazione sociale descriveva, inoltre, un vissuto
migratorio complesso e alcuni elementi di vulnerabilità, tali da rendere
necessario un accompagnamento non meramente assistenziale, ma finalizzato al
consolidamento del percorso già intrapreso.
Dopo il compimento dei diciotto anni, il diretto interessato, assistito dal
legale, aveva presentato personalmente l’istanza di prosieguo amministrativo. Il
Tribunale per i minorenni aveva tuttavia disposto la chiusura della tutela, la
revoca dell’asserito precedente affidamento ai servizi sociali e la chiusura
della procedura, facendo discendere tali conseguenze dal solo dato anagrafico.
Il decreto presentava anche rilevanti incongruenze fattuali: indicava una
nazionalità non corrispondente a quella risultante dagli atti, richiamava un
precedente affidamento senza indicarne gli estremi e lasciava incompleta la
formula relativa alla struttura di collocamento. Nel reclamo si è quindi
sostenuto che la decisione fosse il risultato di una trattazione standardizzata,
non accompagnata da una reale verifica della posizione individuale del
neomaggiorenne.
IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NON DETERMINA ALCUNA DECADENZA
La Corte d’Appello muove dal principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 25
gennaio 2026, n. 1674: il diritto previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n.
47/2017 può essere esercitato al compimento della maggiore età, immediatamente
prima o subito dopo, senza che il raggiungimento dei diciotto anni comporti
decadenza. La competenza funzionale del giudice minorile permane nella fascia
compresa tra i diciotto e i ventuno anni, purché risulti dimostrata l’esigenza
di completare un percorso di inserimento positivamente avviato.
La formulazione della norma è del resto inequivoca: il prosieguo amministrativo
è una misura di accompagnamento verso l’età adulta, destinata proprio al giovane
che, al compimento della maggiore età, non abbia ancora raggiunto un’autonomia
effettiva. Interpretare i diciotto anni come causa automatica di chiusura della
procedura significa rovesciare la funzione dell’istituto e trasformare il suo
presupposto applicativo in una ragione di esclusione.
Il decreto si colloca in continuità con un precedente della stessa Corte
d’Appello dell’11 marzo 2026 e con il decreto della Corte d’Appello di Venezia
del 20 febbraio 2026, che ha escluso la necessità di una previa tutela o di un
affidamento già in corso, riconoscendo la possibilità di disporre ex novo la
presa in carico da parte dei servizi sociali.
LE OMISSIONI ISTITUZIONALI NON POSSONO RICADERE SUL GIOVANE
Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte accerta che,
nonostante il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, non vi era alcuna
traccia documentale di un precedente affidamento ai servizi sociali. Dagli atti
risultava soltanto che, al momento dell’ingresso in accoglienza, era stata
richiesta l’apertura della tutela, senza che vi fosse stato un riscontro
conoscibile dall’interessato.
La decisione conferma così un principio essenziale: l’inerzia o il ritardo dei
soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore non possono
tradursi nella perdita della misura prevista dalla legge. Quando il tutore, i
servizi sociali o la struttura non abbiano tempestivamente attivato il
procedimento, deve essere consentito al neomaggiorenne di agire direttamente,
attraverso la difesa tecnica, per evitare che omissioni a lui non imputabili
interrompano il percorso di inclusione.
Il dato sostanziale non è l’esistenza formale di un precedente decreto, ma
l’effettivo avvio, durante la minore età, di un percorso sociale, scolastico o
formativo che necessiti di ulteriore sostegno. La Corte ha pertanto esaminato la
documentazione disponibile e ha valorizzato la frequenza del CPIA, la
progressione nell’apprendimento della lingua italiana, l’adesione ai laboratori
di empowerment e orientamento, la partecipazione ad attività rivolte a giovani,
nonché la concreta aspirazione a un inserimento lavorativo.
UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA
La Corte richiama la necessità di valutare la singola posizione in un’ottica
costituzionalmente orientata e nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Il prosieguo
amministrativo non è un automatismo, ma richiede una prognosi favorevole sulla
possibilità che il sostegno prolungato conduca all’autonomia. Tale prognosi deve
però essere costruita sulla base di elementi concreti e non può essere
sostituita da formule standard, presunzioni o carenze istruttorie.
Nel caso esaminato, la relazione sociale e gli ulteriori documenti consentivano
di ritenere che il percorso fosse già stato avviato e che la sua interruzione
avrebbe compromesso i risultati raggiunti. La misura è stata quindi disposta
fino al limite massimo previsto dalla legge, con affidamento ai servizi sociali,
al fine di consolidare l’inclusione sociale e favorire l’accesso a un percorso
lavorativo e abitativo autonomo.
Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per i progetti di
accoglienza e per i difensori: l’istanza può essere proposta dal neomaggiorenne;
non è necessario dimostrare l’esistenza di un affidamento pregresso; gli
eventuali ritardi nell’apertura della tutela non sono ostativi; il giudice deve
concentrarsi sul percorso effettivamente svolto e sugli obiettivi ancora da
raggiungere. La documentazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa
assume pertanto un ruolo decisivo.
CONCLUSIONI
Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila rafforza l’orientamento che
riconosce al prosieguo amministrativo la sua autentica funzione: evitare che il
compimento dei diciotto anni determini una brusca recisione delle misure di
sostegno proprio nel momento più delicato della transizione all’età adulta.
La decisione assume particolare valore perché non si limita ad affermare
l’ammissibilità della domanda presentata dopo la maggiore età, ma supera
espressamente un provvedimento fondato su presupposti fattuali non verificati e
riconosce che l’assenza di una risposta alla richiesta di tutela non può
pregiudicare il giovane. La protezione prevista dall’art. 13, comma 2, della
legge n. 47/2017 deve essere applicata in modo sostanziale, individualizzato e
coerente con il superiore interesse della persona che, pur divenuta maggiorenne,
si trova ancora nel pieno del percorso verso l’autonomia.
Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, decreto del 14 luglio 2026
Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.