Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione
torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di
protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto
di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui
tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne
sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del
procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione.
Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di
espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano
stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di
richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la
fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante
compilazione del modello C3.
Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto
che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e
ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre
escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione
socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera
pendenza di un rinvio a giudizio.
La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso.
La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata
La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale
sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito
da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora
sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso,
quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia
l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale.
Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al
decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale
pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul
punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025,
secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non
meramente formale.
Il divieto di refoulement è norma generale di protezione
Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico
Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma
protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta
ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto
del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita
privata e familiare.
Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami
familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali,
culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del
Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle
ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe
consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco.
L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata
La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del
radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti
documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al
nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla
stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio.
Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule
generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19
TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU.
Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale
Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il
Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la
pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura
espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato,
di per sé, espressione di pericolosità sociale.
La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione,
a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non
opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata
in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e
individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del
ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a
giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le
allegazioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso,
rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace
di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere
trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla
protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e
familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità
concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto
a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare
alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un
procedimento penale.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026
Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
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