Delibera modifiche NTA del PRG: colpo di scena (forse rientrato)(MA SIAMO SEMPRE IN CAMPAGNA ELETTORALE)
Il 13 luglio 2026 la Regione Lazio ha inviato una lettera al Comune di Roma,
chiedendo di sospendere l’approvazione definitiva della Proposta di
Deliberazione con le controdeduzioni alle osservazioni alla delibera adottata
nel dicembre 2024 con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del
Piano Regolatore (1). Il Comune le ha risposto sul sito istituzionale (2), senza
pubblicare il testo della lettera regionale, annunciando che “continuerà secondo
il calendario stabilito”, a partire dalla seduta del giorno successivo, cioè il
16 luglio. Poi però il 16 luglio l’Assemblea non ha trattato la delibera,
rinviando a giovedì 23 luglio 2026. Sul sito istituzionale è quindi comparso un
nuovo comunicato, che informa di un incontro tra le strutture tecniche di Roma
Capitale e della Regione Lazio che si è tenuto la stessa mattina prima
dell’Assemblea, e annuncia un “tavolo interistituzionale tra Comune e Regione”,
convocato dall’Amministrazione regionale martedì 21 luglio, “per analizzare il
testo delle Norme tecniche di attuazione controdedotte“ (3)
La questione riguarda il ruolo regionale nell’approvazione delle varianti
urbanistiche comunali(4): nel novembre 2022, pochi mesi prima delle elezioni
regionali, la Regione Lazio, con alcuni commi della Legge di stabilità regionale
(5), ha conferito a Roma Capitale funzioni urbanistiche in materia di
approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale che non
comportassero “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento
urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“, nel qual caso
sarebbe rimasta “ferma l’applicazione delle ordinarie procedure“, cioè
l’approvazione regionale della variante. Il 4 marzo 2025 la Regione guidata dal
centrodestra di Francesco Rocca, aveva dato “l’accertamento positivo” alla
delibera adottata nel dicembre 2024 dall’Assemblea capitolina, ritenendo che non
comportasse “modifiche della caratteristiche essenziali” delle NTA vigenti,
nonostante tali modifiche riguardassero 62 articoli e circa 250 commi. Invece
nella lettera del 13 luglio 2026 inviata ora al Comune, la Regione ha osservato
che il testo destinato all’approvazione definitiva – quello della Proposta di
deliberazione con le controdeduzioni alle osservazioni- è molto diverso da
quello della delibera adottata. Gli articoli che sono stati modificati dopo
l’adozione del 2024, in seguito alle osservazioni di soggetti terzi, ma in molti
casi anche alle modifiche apportate dagli stessi uffici comunali (6) sono 44,
per 103 commi, ma va detto che quasi tutte modifiche riguardano commi già
precedentemente modificati.
Per queste modifiche la Regione Lazio ha comunicato nella lettera che intende
riservarsi una nuova valutazione sull’applicazione della legge del 2022 rispetto
al perimetro delle prerogative urbanistiche trasmesse a Roma Capitale per le
varianti, e nel frattempo ha chiesto al Comune di sospendere l’iter di
approvazione, di sottoporre la nuova delibera all’ “obbligatorio procedimento di
verifica regionale“, e di procedere alla ripubblicazione, cioè a una nuova a
raccolta di osservazioni dei cittadini interessati riguardanti il testo
ulteriormente modificato dalle controdeduzioni.
Alcune considerazioni a margine.
1) LA REGIONE SI ACCORGE SOLO ORA CHE SI TRATTA DI UNA SOSTANZIALE REVISIONE
DEL PIANO REGOLATORE
Come fin dall’inizio evidenziato da Carteinregola e altre associazioni, queste
modifiche alle Norme tecniche non sono affatto, come sostenuto fino a poco tempo
fa dai suoi promotori e sostenitori, semplici adeguamenti, semplificazioni o
chiarimenti per scongiurare i contenziosi, ma un importante provvedimento
urbanistico che cambia di molto l’impostazione del 2008, in alcuni casi
migliorandone gli aspetti di interesse pubblico, in altri – per Carteinregola
particolarmente rilevanti – peggiorandoli, a favore di una preoccupante
estensione degli interventi ammissibili per favorire l’iniziativa privata a
discapito dell’interesse pubblico. Basti confrontare quanto descritto nella
prima proposta approvata dalla Giunta nel 2023 (7) con le iperboliche
definizioni utilizzate dal Sindaco Gualtieri nella presentazione della Proposta
di Delibera definitiva organizzata dal Partito Democratico il 13 luglio in
Campidoglio alla vigilia del suo approdo in Aula: “Nuove NTA, per una città più
giusta e più moderna“ (8). Laddove la relazione del 2023 evidenziava che
“…occorre, pertanto, procedere ad una attualizzazione e revisione mirata
dell’impianto normativa del vigente Piano, al fine di correggerne ed aggiornarne
i riferimenti di legge in esso contenuti e al fine di restituire un testo delle
NTA vigenti di diretta ed univoca interpretazione aggiornato secondo ai nuovi
principi disciplinari della rigenerazione urbana …” il Sindaco ha più volte
parlato di una “grande riforma” che prosegue nel solco della stagione
urbanistica del PRG del Sindaco Veltroni. Difficile sostenere a questo punto che
la delibera non comporti la “modifica delle caratteristiche essenziali dello
strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“, anche se
l’intervento regionale è sicuramente tardivo, rispetto all’inspiegabile
catalogazione delle modifiche precedenti come “poco rilevanti”.
2) SE ERA UN RIFORMA URBANISTICA, ROMA CAPITALE AVREBBE DOVUTO VARARE UNA
ADEGUATA INFORMAZIONE E PARTECIPAAZIONE DEI CITTADINI
Da questo punto di vista appare ancora più evidente l’inadeguatezza della
comunicazione e della condivisione con la cittadinanza di tale riforma, che fin
dall’inizio come Carteinregola avevamo più volte chiesto che fosse oggetto di
una campagna informativa, con assemblee pubbliche portate avanti insieme ai
Municipi (9). Invece non c’è stato nessun dibattito pubblico, all’infuori delle
numerose riunioni della Commissione Urbanistica, che tuttavia sono rimaste nel
ristretto abito degli addetti ai lavori, non fosse altro che per le competenze
tecniche necessarie a comprendere le problematiche affrontate in quella sede e
soprattutto le ricadute delle scelte in atto. Nell’happening in Campidoglio,
come in una sorta di rimozione collettiva, si è detto che la Delibera è stata
oggetto di un processo condiviso e partecipato con i cittadini e con i Municipi.
Facciamo presente che sulla prima proposta di modifica delle NTA del 2023 i
Consigli dei Municipi II, III, IX, X, XII e XIV non hanno espresso alcun parere
(10), e che in ogni caso la delibera licenziata dalla Giunta è poi stata
profondamente modificata in sede di Assemblea capitolina: circa 80 commi
modificati, senza contare le ulteriori modifiche su quelle già operate dalla
Giunta. A breve faremo una verifica di quante osservazioni inviate dai Municipi
siano state effettivamente recepite nella Delibera definitiva in approvazione,
ma a una prima sommaria ricognizione risultano ben poche. A partire dalle
richieste avanzate dal I Municipio, che ci sembrano per lo più ignorate,
nonostante i ringraziamenti della Presidente al citato evento.
3) COSA HA FATTO DELL’URBANISTICA QUESTA MAGGIORANZA REGIONALE
Stupisce l’iniziativa della Regione Lazio, visto che, come detto, nel marzo 2025
ha dato il via libera alla Delibera adottata nonostante le consistenti modifiche
alle NTA, ma soprattutto stupisce che manifesti la preoccupazione per il mancato
“rinnovato adempimento partecipativo” in quanto “la pubblicazione e la facoltà
di osservare [cioè di mandare osservazioni NDR] costituiscono l’unico canale di
emersione degli interessi dei privati e della collettività“. Noi teniamo a
ricordare la strenua e perdente battaglia che abbiamo portato avanti contro la
Proposta di legge regionale n.171 (11), oggi Legge LR 12/2025, che ha sdoganato
moltiplicazioni di cubature, cambi di destinazione, abitabilità di soffitte e
cantine, approvata dell’attuale maggioranza di centrodestra ignorando le
obiezioni poste dalla società civile e dalle opposizioni (12), forse uno dei
peggiori provvedimenti urbanistici del Lazio, insieme allo sciagurato precedente
del Piano Casa della Presidente Polverini e del suo assessore Ciocchetti. Una
legge cementifera contro il Paesaggio e l’ambiente, alla quale, va riconosciuto
alla Giunta Gualtieri e all’Assemblea capitolina, Roma ha tempestivamente posto
i limiti che erano stati concessi ai comuni (13). Quindi l’iniziativa regionale
non è detto che vada nella direzione di un miglioramento per l’interesse
pubblico. Anzi.
4) CHI DECIDE IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Presidente Rocca ha già espresso dei dubbi sull’ avvalersi della legge che ha
introdotto l’autonomia regionale differenziata, che riconosce alle Regioni che
ne facciano richiesta poteri legislativi esclusivi su materie oggi concorrenti
stato -regioni, tra cui il Governo del territorio, cioè l’urbanistica (14).
Contemporaneamente il Presidente ha fatto parte di un tavolo Governo- Roma
Capitale – Regione Lazio che ha lavorato sul Disegno di legge “Modifica
dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale”, approvato in
prima lettura alla Camera dei deputati il 29 aprile scorso, con l’astensione del
Partito Democratico (15), nonostante la riforma fosse fortemente voluta dal
Sindaco Gualtieri. Tale riforma costituzionale prevede il passaggio dei poteri
legislativi su 11 materie, in cui è compreso il governo del territorio, da
materie concorrenti Stato/Regione Lazio a materie concorrenti Stato/Roma
Capitale, per quanto concerne il territorio comunale. Non è chiaro a questo
punto quale sia l’obiettivo della maggioranza regionale, o perchè abbia fatto
questo repentino voltafaccia.
5) QUALCHE DOMANDA
Non è nostra consuetudine esercitarci in dietrologie, ma la battaglia senza
esclusione di colpi in vista delle prossime elezioni nazionali e comunali si è
annunciata da tempo a sta entrando sempre più nel vivo. Si è visto anche nella
kermesse capitolina sulla Delibera delle NTA con la regia del Partito
Democratico (8), dove le regole urbanistiche che incidono sulla vita della città
e dei cittadini, e sulla tutela del nostro patrimonio collettivo, sono diventate
essenzialmente una medaglia da appuntarsi al petto e una chiamata a raccolta
della maggioranza di governo della città per serrare i ranghi in vista della
sfida elettorale, mentre sul fronte regionale e nazionale la collaborazione del
Modello Giubileo pare svaporata dall’avvcinarsi della primavera del 2027.
Ecco, campagna elettorale permettendo, vorremmo una classe politica – nazionale,
regionale, comunale, municipale – che si preoccupasse dei cittadini facendo
scelte di merito e non di convenienza politica.
Roma e i romani se lo meriterebbero.
16 luglio 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
vai a Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali
NOTA
(1) VEDI Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni al voto
dell’Assemblea Capitolina
(2) (dal sito di Roma Capitale 14 luglio 2026(> vai alla pagina) Norme Tecniche
Attuazione PRG: Roma Capitale invia risposta tecnica a Regione
Roma Capitale ha trasmesso alla Regione Lazio una nota di risposta alla
richiesta di sospendere la trattazione della proposta di deliberazione relativa
all’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
Generale.
Nella risposta l’Amministrazione Capitolina ribadisce la correttezza dell’iter
seguito e conferma la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla
normativa per la prosecuzione dell’esame della delibera da parte dell’Assemblea
Capitolina, che continuerà secondo il calendario stabilito, a partire dalla
seduta di domani.
Nella nota di risposta l’Amministrazione capitolina evidenzia in particolare
che:
• la Regione Lazio si è già espressa sulla variante in sede di adozione,
ritenendo che essa non incidesse sulle caratteristiche essenziali del Piano
Regolatore Generale. Le modifiche intervenute nel corso dell’iter non hanno
alterato quell’impianto né le finalità della variante, che restano quelle di
aggiornare e coordinare le Norme Tecniche di Attuazione alla normativa
sopravvenuta, senza modificare le scelte pianificatorie già assunte;
• le osservazioni formulate dagli uffici costituiscono un ordinario strumento
istruttorio finalizzato al coordinamento normativo, all’adeguamento tecnico,
alla correzione di errori materiali e al miglioramento della chiarezza del
testo, senza introdurre nuove scelte urbanistiche né incidere sull’assetto
sostanziale del Piano;
• le integrazioni derivanti dal confronto con la Soprintendenza recepiscono
prescrizioni e indicazioni connesse alla tutela del patrimonio storico,
archeologico, architettonico e paesaggistico della città, assicurando la piena
conformità della variante al quadro normativo vigente, senza modificare
l’impianto sostanziale del provvedimento.
(3) vedi sito istituzionale 16 luglio: Norme tecniche attuative PRG: incontro
Roma Capitale e Regione Lazio
(4) ASKA NEWS Roma, Regione Lazio a Campidoglio: stop a voto su Norme tecniche.
Si chiede di valutare la ripubblicazione dell’atto
(5) LR n. 19/2022 – art. 9, commi 61 e seguenti)
VEDI SITO REGIONE LAZIO Funzioni urbanistiche attribuite ai comuni
Le funzioni che vengono conferite, ai sensi della suddetta legge, a seguito
della sottoscrizione della convenzione riguardano:
* l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme
tecniche attuative, inclusa l’approvazione di progetti di opere che
costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
* l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento
di cui alla l.r. 22/1997
* l’approvazione delle varianti di cui agli artt. 4, commi 1 e 5, e 6 bis della
l.r. 36/1987
* l’approvazione delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana
di cui all’art. 2, comma 6, della l.r. 7/2017
* l’approvazione dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi
pluriennali di attuazione ai sensi degli artt. 1, 1 bis e 9, della l.r.
36/1987
* l’approvazione delle deliberazioni previste agli artt. 3, 4 e 5 della l.r.
7/2017
* l’approvazione della variazione dello strumento urbanistico di cui all’art.
8, comma 1, del d.P.R. 160/2010
* l’approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità
comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del d.P.R.
327/2001
* l’approvazione dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’art. 71
della l.r. 38/1999
* l’approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all’art. 6 della
legge 122/1989
* l’approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione
dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del d.P.R.
380/2001.
ART.19 commi da 61 a 68 Conferimento di funzioni in materia di governo del
territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai
comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti
61. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo
del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme
restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale,
provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle
norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati
di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in
materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive
modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività
urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai
programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge
regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per
il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62
e 63.
62. Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea
capitolina, garantendo idonei processi di partecipazione e informazione dei
cittadini. Le varianti adottate sono depositate per trenta giorni presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso; nei
successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito,
chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea
capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti
apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute
accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma
Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano
efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.(14)
63. Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione
entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora,
entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate,
per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche
essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di
impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le
disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.
64. Per le finalità di cui al comma 61, Roma Capitale provvede, altresì,
all’approvazione:
a) dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali
di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e
successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa
deliberazione di adozione;
b) delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017,
prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, commi 2 e
3, della l.r. 36/1987;
c) della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, prescindendo dall’assenso
della Regione;
d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti
varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e
successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all’articolo
50 bis della l.r. 38/1999;
e) dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r.
38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla
verifica di compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
f) del programma urbano dei parcheggi di cui all’articolo 6 della legge 24
marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme
del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
g) delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri
di urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
65. Le deliberazioni di cui ai commi 62 e 64 sono trasmesse alla Regione a fini
conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.
66. Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione
delle varianti di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai
comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a
cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al
conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61
a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la
convenzione di cui al comma 67.(15)
67. L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di
sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione
concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse.
67 bis. La Regione esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul
corretto esercizio delle funzioni conferite. A tal fine, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette annualmente
alla Regione un elenco dei provvedimenti approvati. La Regione può effettuare
controlli, anche a campione, sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo
può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione
amministrativa e tecnica.(16)
67 ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia
nell’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche e dall’articolo 49 dello
Statuto.(16)
67 quater. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della
Giunta regionale, la revoca delle funzioni conferite:
a) qualora, nell’effettuare i controlli di cui al comma 67 bis, accerti
ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative
conferite;
b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva, previsto nel comma
67 ter, in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni conferite.(16)
68. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la
valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche,
relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti
significativi sull’ambiente. Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva
autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di
autorità competente ai sensi del d.lgs. 152/2006, garantendo, in particolare:
* a) separazione di funzioni rispetto all’autorità procedente;
* b) adeguato grado di autonomia;
* c) competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.
9 novembre 2022 Il Consiglio regionale del Lazio approva il collegato alla legge
di stabilità 2022 con 32 voti favorevoli e 11 contrari, che contiene le norme
che riguardano l’urbanistica, che attribuiscono a Roma Capitale nuove competenze
in materia di pianificazione e sulla valutazione ambientale strategica. Stesse
competenze in materia di pianificazione urbanistica sono attribuite ai Comuni
capoluogo e a quelli con popolazione superiore a 50mila abitanti.
23 novembre 2022 La giunta Gualtieri approva la Deliberazione n. 433
Funzioni in materia urbanistica. Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9
comma 61 e seguenti. Presa d’atto del conferimento a Roma Capitale. Approvazione
schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione. Scarica la
delibera
22 dicembre 2022 La Giunta capitolina approva la delibera Funzioni in materia
urbanistica. Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 comma 61 e seguenti.
Presa d’atto del conferimento a roma capitale. Approvazione schema di
convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione. (Protocollo N. 38485 del
22/12/2022) scarica
28 dicembre 2022 La Giunta regionale approva la delibera con la convenzione
scarica Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 1249 Funzioni in materia urbanistica
attribuite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 9, commi da 61 a 67, della
legge regionale 23 novembre 2022 n. 19. Approvazione dello schema di convenzione
con Roma capitale.
4 marzo 2025 con una nota la Direzione Regionale Urbanistica del Lazio conferma
che l’iter di approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del
PRG di Roma potrà proseguire con modalità semplificata: l’atto firmato dai
dirigenti della Pisana è stato protocollato il 12 febbraio, praticamente subito
dopo essere stato ricevuto dal Comune, stabilendo che la variante non comporta
modifiche alle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale e
quindi non sarà necessario applicare le procedure ordinarie previste dalla
normativa vigente, in particolare l’articolo 66 bis della Legge Regionale
38/1999.
vedi anche Roma Roday 5 marzo 2025 Piano regolatore di Roma, neanche la Regione
è più un ostacolo. Rocca dà l’ok alle modifiche di Gualtieri di Valerio Valeri
(6) sepre Aska News: …Secondo la Regione Lazio, il testo oggi in Aula
“differisce in misura estesa e diffusa da quello adottato con la Dac n. 169/2024
e a suo tempo trasmesso a questa Direzione, per effetto sia del recepimento di
osservazioni accolte o parzialmente accolte, sia di numerosissime osservazioni
d’ufficio (che si sostanziano in ripensamenti di codesta amministrazione sul
contenuto della variante), queste ultime neppure riconducibili all’apporto
partecipativo dei soggetti interessati”. IL nuovo passaggio in Regione, prima
dell’approvazione finale, sarebbe, così, determinato da il dato stesso,
obiettivo e incontestabile, della sopravvenuta difformità tra il testo
verificato e il testo che si intende approvare”.
(7)PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Variante parziale al PRG vigente Revisione delle
Norme Tecniche di Attuazione Relazione 13 giugno 2023 Variante parziale al PRG
vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione Allegato A alla Proposta di
Deliberazione 13 giugno 2023
(8)
(9) vedi i nostri articoli/letteree:
Modifiche al PRG: no all’approvazione senza informazione e partecipazione 2
aprile 2024
Minimo Sindacale (modifiche al Piano Regolatore senza dibattito con la città) 25
novembre 2024
(10) i Consigli dei Municipi VII, VIII, XI, XIII e XV, con deliberazioni in
atti, hanno espresso parere favorevole; il Consiglio del Municipio VI, con
deliberazione in atti, ha espresso parere contrario i Consigli dei Municipi I,
IV e V, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con
osservazioni;
(11) VEDI
26 settembre 2024 Carteinregola invia alla Commissione Urbanistica regionale Le
osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure
Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte
10 giugno 2025 Carteinregola invia ai consiglieri regionali del Lazio le
osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori
modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica (scarica il PDF )vedi Regione
Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di
Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025
(12) 16 /17 luglio 2025 All’alba del 17 luglio la PL 171 è definitivamente
approvata con 26 voti favorevoli e 8 contrari. (vedi Nell’indifferenza generale
il centrodestra del Lazio cambia – in molto peggio – le regole dell’urbanistica
(ma salva i cinema chiusi) Il centro destra fa marcia indietro sulle norme che
permettevano trasformazioni delle sale cinematografiche chiuse in strutture
commerciali e quant’altro, e sulle prerogative urbanistiche di Roma e dei
capoluoghi di provincia (ferma restando l’incognita della versione finale della
Legge dopo le modifiche introdotte dagli emendamenti, restano tutte le altre
modifiche normative devastanti, a cui si aggiunge un emendamento last minute
della Giunta che inserisce le normative sulla trasformazione dei seminterrati in
abitazioni, negozi e uffici. scarica il resoconto stenografico
31 luglio 2025 La Proposta di legge 171 è pubblicata sul BUR – N 63 con la
denominazione Legge LR 12/2025 ed è pubblicata sul sito regionale Scarica LR
12/2025
Legge 12/2025 Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e
successive modifiche vedi Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge
7/2017 (Rigenerazione Urbana)
Vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 –
Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 (pubblicate il 2 dicembre
2025)
(13) vedi 12 dicembre 2025 l’Assemblea Capitolina approva la 230ª Proposta (Dec.
G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) Disposizioni attuative per interventi di
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis
della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n.
12/2025 Scarica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis
della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n.
12/2025” approvata l’approvazione arriva dopo un animato confronto con le
opposizioni di centro destra con i voti, oltre che dalla maggioranza, anche dei
consiglieri di alcune opposizioni, Azione, Italia Viva e M5S (vedi L’Assemblea
Capitolina approva la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge
regionale della Rigenerazione urbana ) Vai alla registrazione dell’Assemblea
capitolina del 12 dicembre 2025 prima parte Vai alla registrazione
dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 seconda parte
(14) vedi 23 agosto 2025 Intervenendo al Meeting di Rimini che ha al centro il
tema dell’autonomia differenziataAutonomia l presidente del Lazio Rocca è
intervenuto sollevando dubbi sull’autonomia differenziata «Mantenere il
principio di solidarietà nel Paese»
(15) vedi La Lettera/appello della società civile alle istituzioni affinchè non
sia approvata la modifica costituzionale in materia di Roma Capitale 4 giugno
2026