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Cocktail di Libri. Laboratorio sabato 19 settembre 2026
Non è mai troppo presto… 10 libri, 10 storie, 10 laboratori Laboratori di avvicinamento alla lettura. Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Una Biblioteca sociale del territorio” per la promozione della lettura e conoscenza diffusione del patrimonio della biblioteca rivolta in particolare ai “più giovani”. sabato 19 settembre 2026 alle ore 11,30 “COCKTAIL  DI LIBRI” Un … Leggi tutto "Cocktail di Libri. Laboratorio sabato 19 settembre 2026"
September 5, 2026
Casale Podere Rosa
La Newsletter di Carteinregola del 5 settembre 2026
Riforma della legge elettorale del centrodestra: meno rappresentanza, meno democrazia – a che punto siamo di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni. Leggi Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali The Good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale Leggi Carteinregola aderisce all’appello e al presidio contro il DDL antisemitismo basato sulla definizione IHRA  che il  9 settembre andrà in discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Vai alla pagina con l’appello e le informazioni Una – relativa – vittoria di Carteinregola: ridimensionati i rischi per i villini storici nella modifica alla Guida per la Qualità degli interventi.  Una nuova Proposta di delibera di aggiornamento della Carta per la Qualità modifica la proposta precedente di Anna Maria Bianchi Missaglia  Leggi Pianificazione e gestione del verde urbano a Roma, facciamo chiarezza  – un dossier di Paola Loche Leggi Stadio Flaminio: pubblicati pareri e osservazioni al progetto della Lazio, ma non gli elaborati del progetto – 18 associazioni hano scritto al Sindaco e all’Assessore Onorato:  il Comune pubblichi il progetto della Lazio per loStaadio Flaminio come è  stato per lo stadio della Roma aPietralata Leggi Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, una bocciatura?  di Anna Maria Bianchi Missaglia  – Un parere che  coerentemente con le premesse  e con i vincoli che insistono sullo Stadio,  avrebbe dovuto essere ben più perentorio Leggi  Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali Tornano le bancarelle di souvenirs al Colosseo e in luoghi storici in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato che fa discutere – di Anna Maria Bianchi e Paolo Gelsomini (foto di repertorio del 2018) Leggi Carteinregola ha scritto al Sovrintendente Presicce a proposito dell’ex Antiquarium comunale del Celio  Leggi La sentenza del TAR Toscana e la pianificazione portuale, tra norme esistenti e riforme necessarie di Pietro Spirito Leggi Quali sono le fasce sociali che beneficiano delle trasformazioni urbane a Roma? di Paolo Gelsomini Leggi Carlo Odorisio, il ricordo di Vezio De Lucia Leggi CARTEINREGOLA-ODV Non hai ancora fatto la tua dichiarazione dei redditi quest’anno? Sei ancora in tempo per compilarla entro il 30 settembre e  destinare  il 5 X 1000 a Carteinregola-ODV Il codice fiscale di Carteinregola-ODV è  97897560583 da inserire nel riquadro dedicato al sostegno degli enti al terzo settore sulla certificazione unica CU, sul modello 730 o sul modello Redditi Persone Fisiche ex Unico Carteinregola ringrazia chi vorrà sostenere l’attività dell’associazione anche tramite un’erogazione liberale  vai alla pagina con le istruzioni ­ Carteinregola – tutte le nostre iniziative  Iscriviti alla Newsletter SEGNALAZIONI 9 settembre 2026, maratona di interventi davanti a Montecitorio nel giorno in cui è prevista la votazione del ddl iil Disegno di legge n. 1004 “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo” che vuole introdurre nella legge italiana la definizione IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance)  la quale, in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita Vai alla pagina con l’appello e le informazioni (in aggiornamento) CONCRETAMENTE Le decisioni di Roma Capitale per la città   Vai alla pagina  Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, .Vai al sito Roma Urban Center  scarica il calendario delle attività    CARTEinREGOLA – ODV www.carteinregola.it laboratoriocarteinregola@gmail.com info@carteinregola.it Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
September 5, 2026
carteinregola
Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo
Riprende il percorso della riforma elettorale del centro destra: dopo l’approvazione del testo in prima lettura alla Camera,  il provvedimento è passato all’esame del Senato e approderà  in assemblea il 9 settembre. Il testo è già stato modificato varie volte, e dalle indiscrezioni riportate dalle fonti giornalistiche, pare destinato a subire ulteriori cambiamenti, peraltro oggetto di divergenze nella maggioranza. Proponiamo una sintesi, che necessiterà sicuramente di aggiornamenti pressochè giornalieri, ma è importante seguire gli sviluppi di una proposta di legge che avrà gravi conseguenze sull’assetto democratico del Paese, e prepararsi a una nuova battaglia civile per la difesa della Costituzione, come quella combattuta vittoriosamente per la Riforma della magistratura. A cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) La proposta di riforma della legge elettorale, Atto Camera 2822, “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822), primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) è un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2026. La Proposta, battezzata “Stabilicum” o” Melonellum“, intende  modificare il sistema con il quale le cittadine e i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, modifiche che avranno ricadute sulle modalità di nomina del Presidente del Consiglio, la formazione del Governo, sugli equilibri che finora hanno regolato i rapporti tra maggioranza e opposizione, e sull’elezione di figure costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e molti altri enti e autorità.  Nell’iter della proposta di legge, il testo di febbraio ha subìto numerose variazioni: in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera è stata trasformata in una nuova versione, la cosiddetta Bignami 1 bis)[1],  ancora ulteriormente modificata con gli emendamenti introdotti in sede referente e in Assemblea. La proposta di riforma,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è calendarizzata per il voto finale il 15 settembre 2026. La riforma è oggetto di forte contestazione da parte delle opposizioni e soprattutto di molti costituzionalisti e esponenti della società civile, che da tempo esprimono contrarietà per il metodo e per il merito. Cominciando dal  merito, le critiche denunciano  profili di incostituzionalità della riforma rispetto all’uguaglianza e alla libertà di voto, a causa di una serie di criticità che le successive modifiche in Commissione e in Aula non hanno risolto o addirittura peggiorato. 1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  Con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari Il Melonellum è un sistema misto, ha un impianto proporzionale, in cui i seggi sono assegnati in base ai voti ricevuti nei collegi plurinominali (che eleggono più candidati); alla lista/coalizione vincente è assegnato un premio in seggi, che corregge, accentuandola, la maggioranza espressa dagli elettori, prevedendo una soglia minima di accesso e un tetto massimo. Il “Melonellum” sostituisce l’attuale sistema detto “Rosatellum“, in vigore dal 2017[2], nel quale poco più di un terzo dei parlamentari è votato dagli elettori nei collegi uninominali[3], dove vince il candidato che ottiene un voto in più e poco meno dei due terzi è assegnato con metodo proporzionale in collegi plurinominali. In questo caso la maggioranza è determinata dal voto degli elettori, che possono essere più o meno consapevoli dei candidati del proprio collegio. Nel Melonellum  si prevede un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere,  un premio di maggioranza del 55% dei seggi, maggioranza che può essere rafforzata dai seggi attribuiti nelle circoscrizioni Estero, che si traduce in 70 deputati (su 400)  e 35 senatori (su 200 più i senatori a vita),  premio  che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione[4]. Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. È fissato un tetto massimo  raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. Nella prima versione della proposta “Bignami” era previsto un ballottaggio tra le prime due coalizioni, possibilità che sembra non ancora del tutto esclusa. Negli ultimi  giorni si è tornati a parlare di doppio turno, dopo che il senatore Marcello Pera (FdI) il 1 settembre 2026 ha depositato un emendamento che prevede di elevare al 48% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e, nel caso in cui tale traguardo non venga raggiunto e due schieramenti ottengano più del 38%, di introdurre un ballottaggio: nel caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 38% si passerebbe al proporzionale puro.  Tale  proposta, che sembra non  abbia raccolto molti consensi nella maggioranza,  prevede una ulteriore possibilità di ottenere il premio per la  coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le camere, se la seconda classificata non raggiunge il 38%[5]. 2) INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER “Un premierato mascherato” Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier ma solo il capo della forza politica[6], con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare al momento della presentazione delle liste  il nome di colui o colei che verrà proposto/a, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato/a presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo comporta , in caso di inottemperanza,  l’esclusione dalla competizione elettorale (il nome dell’aspirante premier però non è riportato sulla scheda). L’obbligo viene  giustificato con la necessità di chiarezza e trasparenza dei partiti verso gli elettori, ma di fatto continua a perseguire,  attraverso la riforma elettorale, ciò che l’attuale maggioranza avrebbe voluto introdurre  con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, diventando un premier  “scelto  dal  popolo”. La  riforma, pur riconoscendo formalmente le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica,  ridimensiona così il ruolo del Capo dello Stato, a cui la Costituzione italiana attribuisce il compito di nominare, dopo le elezioni e dopo una serie di consultazioni con tutte le forze politiche,  il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, e anche il ruolo de Parlamento[7]. 3) LISTE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE Gli elettori non possono scegliere i propri rappresentanti, predefiniti dalle segreterie dei partiti Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non possono esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, individuati sulla base di liste di nominativi scelti dai vertici dei partiti e prestampati sulla scheda elettorale. Con il Melonellum in particolare sono interamente decise da partiti e coalizioni sia le liste per i collegi plurinominali per il proporzionale, sia le liste circoscrizionali per l’assegnazione dei candidati al premio di maggioranza (70 deputati e 35 senatori). Molti esperti hanno osservato che la lista del premio è formalmente circoscrizionale, ma di fatto è nazionale, poiché con la vittoria della coalizione il premio scatta in blocco e tutti i 70 candidati sono eletti[8]. Ciascun candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale come capolista o nei posti successivi se i nomi che lo precedono sono di candidati nella lista del premio. Tale sistema rende impossibile all’elettore la conoscenza del risultato del proprio voto, non c’è corrispondenza tra elettore ed eletto. Per quanto concerne le liste di collegio plurinominale vale l’obbligo di alternanza e il tetto del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei candidati capilista. Per le liste circoscrizionali vale la quota massima del 60% per genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati, mentre non è previsto obbligo di alternanza nelle liste circoscrizionali singole, dato che i candidati in caso di vittoria sono attribuiti in blocco[9]. Le liste bloccate ledono la personalità del voto, sottraendo agli elettori la selezione dei candidati e la scelta dei propri rappresentanti. Liste predeterminate, pur se non troppo lunghe, non garantiscono la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, e determinano candidati che hanno i partiti come riferimento e non i cittadini elettori, violando così la libertà di scelta degli elettori. Non deve trarre in inganno lo scontro sull’introduzione delle preferenze all’interno alla maggioranza, che ha visto bocciare l’emendamento di Fratelli d’Italia[10], e che continua ad agitare il centro destra.  Si potrebbe pensare che il partito della premier si stia battendo per restituire agli elettori la possibilità di scelta, ma in realtà la proposta, ancora sul tavolo del dibattito in Senato, proponendo i capilista bloccati, riguarderebbe solo pochissimi candidati dei partiti maggiori[11] 4) CONSEGUENZE SUGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI Le maggioranze necessarie all’elezione delle  figure di garanzia super partes verrebbero sbilanciate La  distorsione derivante dal premio di maggioranza, con l’artificiale aumento dei numeri di una coalizione che potrebbe rappresentare nemmeno la metà dei voti degli aventi diritto, potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le cosiddette  “soglie di garanzia”[12], annullando  equilibri e contrappesi introdotti dai costituenti per impedire a una sola parte  di eleggere istituzioni garanti della tenuta democratica del Paese, dal Presidente della Repubblica,  ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, ai cinque giudici della Corte Costituzionale, a molti altri enti e autorità, la cui imparzialità dovrebbe essere garantita da numeri che obbligano al confronto tra maggioranza e opposizione. 5) SOGLIA DI SBARRAMENTO E RACCOLTA FIRME Il voto diseguale[13] Nell’attuale  Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. I partiti sotto-soglia, nel sistema vigente, non ottengono seggi con i loro voti ma i loro voti contribuiscono al computo dei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, ma i voti dei partiti sotto soglia sarebbero persi  e non concorrerebbero  alla somma dei voti di coalizione, salvo quelli del primo partito più votato sotto il 3% all’interno delle coalizioni che potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale[14]. Quest’ultimo aspetto solleva molti dubbi, dato che  con il Melonellum nel  voto si  indica indirettamente anche il presidente del Consiglio, e quello dell’elettore di un partito sotto il 3%  sarebbe trattato in modo diverso dai voti degli altri elettori, configurando la  violazione del principio di uguaglianza del voto. Parimenti grave è la conseguenza che, con questa misura, si discriminerebbero le coalizioni più numerose con partiti più piccoli rispetto a quelle meno numerose e con partiti più grandi: ad esempio una  coalizione che avesse  ottenuto meno voti potrebbe prevalere su  un’altra coalizione con più voti, ma ottenuti anche con  liste sotto la soglia. Per presentarsi alle elezioni,  con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025[15]. Altre gravi criticità riguardano la ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano[16] e  le ripartizioni e le procedure per il voto di Estero[17] Sono state votate da tutti i partiti le misure per consentire l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede.[18] QUALE RAPPRESENTANZA La giustificazione data dalla maggioranza  per la riforma  è la “stabilità” e la  “governabilità”, che dovrebbe essere assicurata dal surplus di  seggi assegnati  allo schieramento vincitore per formare governi che durino più a lungo e governino meglio. Ma ammesso che tale stabilità  sia raggiungibile con una riforma elettorale  – paradossalmente  avanzata dal governo più longevo della storia repubblicana – non può essere perseguita  a scapito del criterio della rappresentatività e della  libertà e dell’uguaglianza di voto degli elettori. In  un Paese che in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, ha  varato quattro riforme del sistema elettorale e si appresta ad approvare la quinta, con due delle 4 riforme poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta, e dove  l’astensionismo raggiunge ad ogni tornata elettorale picchi più alti – alle politiche del  2022 più di un terzo degli elettori ha disertato le urne –  si intende consegnare il Paese a maggioranze elette con una percentuale che potrebbe  rispecchiare la volontà di  un quarto degli aventi diritto. E certamente non incoraggia alla partecipazione la scelta obbligata  di candidati, non solo scelti dai partiti, ma addirittura inseriti in un “listone” nazionale che non consente nemmeno di conoscere chi sarà eletto con il proprio voto. Quanto alle critiche di metodo, importanti quanto quelle di merito, va ricordato che  modificare le regole elettorali a meno di un anno dalle elezioni e con strettissimi margini  per un’espressione della Consulta sulla eventuale incostituzionalità,  rischia di piegare a strumentalizzazioni legate a sondaggi e  contingenze una materia che dovrebbe essere affrontata con equilibrio e imparzialità, lontano dalle campagne elettorali[19] Per ulteriori approfondimenti si veda:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1516434.pdf Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola 4 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [1] Vedi Sezione Camera dei deputati con iter Atto Camera: 2822 BIGNAMI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822) https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2822 [2] Fonte: Tarli Barbieri G., (2025), La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè. Per il testo della legge 165/2017 si veda Altalex Rosatellum: il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale Legge, 03/11/2017 n° 165 https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/18/rosatellum [3] Il collegio uninominale è una suddivisione del territorio dello Stato, nel quale si elegge un solo rappresentante per un’assemblea legislativa, come il Parlamento, quindi il numero dei collegi uninominali deve essere pari al numero dei candidati da eleggere. Il collegio uninominale è lo strumento per la creazione di un sistema maggioritario cosiddetto tradizionale. Ogni partito o coalizione presenta un solo candidato per quel collegio. Vince il seggio chi ottiene un voto in più degli altri. Chi perde non ottiene alcun rappresentante per quel territorio. vedi [4] Vi sono i dubbi di legittimità dell’assegnazione dei seggi al Senato che per l’articolo 57 della Costituzione deve avvenire a livello regionale, mentre nella proposta di legge in discussione il premio, fittiziamente incardinato su liste circoscrizionali, di fatto è vinto e ripartito a livello nazionale. [5] Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato [6] Vedi Legge, 03/11/2017 n° 165   Art. 1 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati – comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [7] la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. si veda anche l’intervista di Carteinregola a Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia [8] In Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige non c’è la lista del premio ma l’elettore vota per il candidato dell’uninominale e contribuisce a eleggere comunque anche i candidati al premio. [9] Per le preferenze di genere si rimanda a un approfondimento specifico in lavorazione [10] Il 14 luglio 2026 la maggioranza di governo durante l’esame degli emendamenti alla Camera “è andata sotto”: l’Aula, con voto segreto, ha respinto  per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) un emendamento sulle preferenze e sui capilista bloccati (vedi Sky news Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere) [11] Un emendamento depositato da tutta la coalizione al Senato prevede che sulla scheda l’elettore trovi  per ogni partito, il nome di un capolista bloccato e sotto 6 nomi prestampati, tra  cui potrà indicarne 3. Non è prevista l’alternanza di genere tra i candidati “blindati” (Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato). E’ evidente che le preferenze riguarderebbero una minoranza di candidati, e la maggior parte dei candidati non capilista dei partiti medi e piccoli sarebbero esclusi. [12] Le soglie di garanzia sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui i Costituenti ritennero che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. [13] L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro e  quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro [14] Per ogni coalizione di liste è previsto il ripescaggio del  cosiddetto “miglior perdente”, ossia la prima lista per voti raccolti delle liste della coalizione che non ha raggiunto  il 3 % [15] . Il riferimento a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento lascia fuori +Europa e Futuro Nazionale, i quali dovrebbero raccogliere le firme [16] La ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano, è stata fatta con un emendamento e con correzioni dei confini fatte direttamente da rappresentanti della maggioranza. In passato il metodo per la revisione dei collegi si basava su una legge delega e l’affidamento a una sede tecnica, una commissione di nomina governativa, in grado di perseguire gli obiettivi definiti, operando sulla base di criteri esplicitati, di dati demografici aggiornati e con motivazioni verificabili. Nella modifica realizzata non sono stati avvicinati i collegi per consistenza demografica, ma si è ridotto il collegio di Bolzano, quello nel quale si concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi. “L’effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente italofono.  Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la minoranza da tutelare è quella germanofona non quella italofona. Se invece si ragiona sul piano provinciale, la misura del pacchetto mira a un’equilibrata partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza. Ma anche in questa prospettiva l’operazione compiuta appare rovesciata: invece di rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato: non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti, si è intervenuto solo sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile” (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2). [17] Per il Senato anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione si introduce una sola circoscrizione mondiale. Per la Camera invece di costruire otto collegi uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree: Europa ed extra Europa; una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore tuttavia eletto in una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente individuata; anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività territoriale”. (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).). [18] Vedi The good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale [19] Il Codice di Venezia, Codice  di buona condotta in materia elettorale è un documento di indirizzo etico-giuridico redatto dalla Commissione di Venezia (la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa) nel 2002 Fornisce linee guida rivolte ai legislatori nazionali per garantire elezioni libere eque, delle quali un punto centrale del codice riguarda il Divieto di modifiche-chiave a ridosso del voto: Le fondamenta della legge elettorale (come il sistema di scrutinio, i confini delle circoscrizioni o le regole di base) non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi precedenti le elezioni.
September 4, 2026
carteinregola
Carteinregola ha scritto al Sovrintendente Presicce a proposito dell’ex Antiquarium comunale del Celio
Aggiornamento 2 settembre 2026: abbiamo ricevuto un primo riscontro informale dalla Sovrintendenza capitolina, con la comunicazione della disponibilità a una diffusione di informazioni dettagliate sul progetto e alla sua presentazione pubblica. Qualche settimana fa è rimbalzata sulla stampa la notizia, con corredo di commenti e polemiche, dell’intervento in corso sull’Antiquarium comunale, a pochi passi dal Colosseo, uno degli ambiti più famosi del mondo, Area UNESCO. L’intervento, a cura della Sovrintendenza Capitolina, fa parte del PNRR (Piano Nazionale Di Ripresa e  Resilienza) – Caput Mundi e si intitola “Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo”[i]. In realtà il progetto, ormai in fase di ultimazione, ha inserito un nuovo volume nell’edificio ottocentesco, ricostruendo una parte crollata a fine anni ’30 in seguito ai lavori della metro B, con una struttura in vetro e acciaio. Carteinregola-ODV non intende entrare nel merito delle scelte architettoniche e stilistiche, ma ha scritto al Sovrintendente Presicce [ii] prendendo atto che tale intervento, al contrario del progetto CarME, da tempo oggetto di illustrazioni pubbliche e dibattito culturale, non è stato reso pubblico, né attraverso presentazioni ai cittadini, nè  come dibattito/convegno con gli esperti. Inoltre la progettazione di tale intervento è stata effettuata da un progettista interno  alla Sovrintendenza, mentre a nostro avviso, vista l’estrema rilevanza dell’area,  si sarebbe dovuto ricorrere a  una selezione attraverso un concorso di architettura aperto a diversi professionisti. Dato che il cantiere si avvia ormai alla conclusione, Carteinregola-ODV ha inviato al Sovrintendente la richiesta  di organizzare al più presto un’assemblea pubblica  per illustrare il progetto e i criteri architettonici che lo hanno ispirato, oltre all’insieme del progetto museale, incluso l’ordinamento e l’allestimento delle opere dell’Antiquario. E soprattutto chiedendo che il progetto e le relazioni tecnico-scientifiche fossero pubblicati sui siti istituzionali. In calce una ricostruzione della storia dell’Antiquarium di Paolo Gelsomini e il link alla registrazioen della riunione della Commissione del I Municipio, l’unico spazio dove sono state fornite informazioni più dettagliate ai cittadini (AMBM) ANTIQUARIUM COMUNALE DEL CELIO a cura di Paolo Gelsomini La storia (dal sito della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali) Implementata in diverse fasi a partire dal 1882, l’idea di realizzare un Antiquarium Comunale sul Celio scaturì dalla necessità di trovare un luogo per conservare ed esporre i numerosi reperti che stavano venendo alla luce nel corso degli scavi per i lavori seguiti alla proclamazione di Roma Capitale. Il progetto, inizialmente di ben più ampio respiro, era costituito dal Museo Urbano e Magazzino Archeologico e venne affidato all’architetto Costantino Sneider. I lavori iniziarono con la realizzazione delle prime sei sale del Magazzino Archeologico destinate a ospitare principalmente materiale scultoreo ed epigrafico. Le sale vennero inaugurate nel 1889 e aperte agli studiosi e parzialmente al pubblico, dopodiché il progetto si interruppe fino ai primi anni del ‘900, quando la Commissione Archeologica decise di ampliare l’Antiquarium per far fronte al continuo aumento di reperti trasportati all’interno. Nel 1906 venne così inaugurata una settima sala, cui seguì una nuova interruzione dei lavori. Nel 1925, con la costituzione del Museo Mussolini, si decise di nuovo di ampliare l’inadeguato Magazzino Archeologico, affidando il progetto all’architetto Antonio Muñoz. Questa decisione tenne conto anche dell’acquisizione di nuovi settori espositivi nel Palazzo dei Conservatori, dove vennero trasferite le maggiori opere di scultura provenienti dall’Antiquarium. L’allestimento delle collezioni venne riorganizzato, riunendo i reperti in base al tipo di materiale, mantenendo intatti solo i contesti delle antichissime necropoli e i depositi votivi. Questo processo comportò la conversione dell’Antiquarium in un Museo delle arti minori. I lavori di ristrutturazione e ampliamento furono completati nel 1929. Nel 1938 Muñoz, considerando l’afflusso continuo di manufatti archeologici, decise di aggiungere tre nuovi ambienti sovrapposti sul lato orientale dell’edificio, dove in precedenza si trovava la terrazza sopraelevata. L’ampliamento fu completato nei primi mesi del 1939, ma pochi mesi dopo, i lavori per la costruzione della vicina galleria della metropolitana provocarono significativi problemi strutturali, portando il 5 dicembre dello stesso anno a una chiusura che si sarebbe rivelata definitiva. Da allora sono state prospettate varie ipotesi per recuperare l’edificio ma nessuna di queste è mai stata attuata concretamente. Nel 1929 riapre ufficialmente come vero e proprio Antiquarium ampliato, inaugurato sotto la guida del Governatore di Roma. Esponeva sculture, iscrizioni e reperti unici della Roma antica. Nel 1939 chiude a causa di gravi lesioni ai muri provocate dai lavori della vicina linea della prima metropolitana di Roma, oggi metro B. Il sito viene svuotato in parte e coperto da una fitta vegetazione per oltre ottant’anni. In questo lungo periodo crolla un’ala dell’edificio [iii] I progetti e i finanziamenti L’area del Parco che contiene l’Antiquarium rientra nei progetti di valorizzazione del Parco Archeologico del Celio. In particolare l’ex Antiquarium ha avuto un finanziamento nell’ambito dei fondi Caput Mundi (Del. G.C. 27 giugno 2022 PNRR – Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3. “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici. Approvazione dell’elenco degli interventi individuati dalle Strutture di Roma Capitale e dello schema di Accordo con il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025). La dizione esatta a margine del finanziamento dell’ex Antiquarium da parte dei fondi Caput Mundi è la seguente: Intervento 29 Ex Antiquarium Comunale : Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo. Importo 10 milioni.  Soggetto attuatore: Roma Capitale.   Struttura responsabile: Sovrintendenza capitolina. Inoltre gli interventi sull’ex Antiquarium erano stati previsti nell’ambito del Progetto CArMe. Questa la dizione estrapolata dalla relazione del CArMe: Sul Colle del Celio è previsto il restauro dell’Antiquarium come centro culturale polivalente. Con il finanziamento del PNRR si realizzerà almeno il consolidamento strutturale. In seguito, si interverrà con altri finanziamenti per allestire la struttura e aprirla ai cittadini. Che cosa prevede il progetto (dal sito di Roma Capitale) L’intervento prevede il restauro e l’allestimento dell’edificio dell’Ex Antiquarium comunale al fine di recuperarlo e renderlo fruibile dalla collettività. Il progetto di restauro tiene conto innanzi tutto del fatto che l’area dell’ex Antiquarium, posta a cerniera tra Colosseo, Palatino e Circo Massimo, è naturalmente indicata a sviluppare le funzioni di polo di accoglienza e informazione dei flussi di visitatori che si affacciano all’Area Archeologica Centrale, uno tra i maggiori contesti monumentali al mondo. L’obiettivo del progetto è il recupero dell’Ex Antiquarium, l’edificio e il parco che lo circonda, infatti, accanto al ruolo di centro di orientamento, può favorire, nell’assetto organizzativo e funzionale, l’integrazione dell’Area Archeologica Centrale con la struttura urbana della città contemporanea. Un valore aggiunto è, da questo punto di vista, il tracciato tramviario che attualmente attraversa il parco, mezzo ideale ed ecocompatibile per congiungere i diversi musei collocati lungo di esso, dal Museo di Porta San Paolo fino al Museo di Villa Giulia. Altro obiettivo della valorizzazione è l’ampliamento dell’offerta culturale, con spazi espositivi e opportunità informative per i visitatori, utili alla miglior comprensione e fruizione del patrimonio archeologico, artistico e storico della città. Questo aspetto dovrà essere realizzato tenendo conto dell’opportunità offerta dal limitrofo spazio espositivo del Parco archeologico del Celio – di competenza anch’esso della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione Musei – di prossima apertura, nella prospettiva di realizzare una struttura di servizi complessivamente organica e armonizzata. Il progetto prevede dunque la ristrutturazione, il restauro e l’allestimento dell’edificio e dell’area esterna verde con il fine di sviluppare un nuovo e importante polo culturale/turistico nella città. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione dei seguenti lavori ed opere: * consolidamento strutturale e demolizione porzioni non risanabili; * risanamento e restauro conservativi; * impianti tecnologici; * interventi di efficientamento energetico; * interventi esterni con bonifica delle essenze arboree, pulizia dei rovi e selezione di essenze tipiche della macchia mediterranea e autoctone; * movimentazione di reperti; * allestimenti interni; * allestimento dell’area esterna. * Un nuovo grande volume edilizio vista Palatino Il  cantiere per gli interventi edilizi previsti nell’edificio è stato aperto a marzo 2025. Nei primi mesi del 2026 è comparso sul versante che guarda al Palatino e a via di San Gregorio un grande volume edilizio in ferro a ridosso dell’ex Antiquarium del Celio. Gradualmente il volume ha preso forma e, in mancanza di documentazioni ufficiali sul progetto stesso, è stato possibile solo percepire l’evoluzione del manufatto guardando il cantiere dalla via San Gregorio dove è stato ricostituito un fronte nord con pilastri e travi in acciaio ed ampie vetrate riflettenti, o dall’interno del Parco del Celio verso il fronte sud dove si percepiscono a fatica dietro gli involucri di cantiere interventi di restauro e di una nuova costruzione sempre in acciaio e vetro che dovrebbe contenere il vano scale. 1 SETTEMBRE 2026 (ultima modifica 2 /9/26) Per osservazioni e precisazioni scrivere : laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, CULTURA E TURISMO C3 – Turismo e Cultura 4.0 – i4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI LINEA DI INVESTIMENTO ID n° 29 “Ex Antiquarium Comunale – Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo [ii] La lettera OGGETTO: Richiesta pubblicazione documenti e indizione assemblea pubblica per illustrare intervento Antiquarium  Roma, 31 agosto 2026 Egr. Dott. Claudio Parisi Presicce, abbiamo seguito costantemente dall’esterno del cantiere tutte le fasi degli interventi di “consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo” che ancora sono in fase di realizzazione sull’Antiquarium del Celio. Ciò è avvenuto guardando il cantiere dal Parco del Celio o da via S.Gregorio perché nessun disegno del progetto approvato è stato reso pubblico e nessuna presentazione è stata mai offerta ai cittadini, nemmeno come pubblico convegno di confronto con gli esperti degli ambiti culturali riguardanti un’opera situata in piena area archeologica centrale e inclusa nel Piano CArMe di cui è stata data ampia comunicazione.. L’ intervento in uno degli ambiti più famosi del mondo, Area UNESCO, a  nostro avviso, si sarebbe dovuto realizzare  a seguito di una selzione attraverso un concorso di architettura aperto a diversi professionisti. Mentre il cantiere si avvia alla conclusione, Le chiediamo di organizzare al più presto un’assemblea pubblica, per illustrare il progetto e i criteri architettonici che lo hanno ispirato, oltre all’insieme del progetto museale, incluso l’ordinamento e l’allestimento delle opere dell’Antiquario Chiediamo inoltre che il progetto e le relazioni tecnico-scientifiche vengano pubblicati sui siti istituzionali. [iii] Per notizie sugli interventi successivi effettuati sull’Antiquarium nel tempo con relative piante contenute nell’articolo “L’Antiquarium comunale del Celio” vai sul sito muripertutti
September 1, 2026
carteinregola
Pianificazione e gestione del verde urbano a Roma, facciamo chiarezza
Foto AMBM e LF Da tempo assistiamo a un acceso  dibattito,  amplificato dai giornali e dai social,  sulla pianificazione e sulla gestione del verde urbano da parte degli uffici di Roma Capitale: molti cittadini e Comitati protestano per le modalità della cura del verde  del Comune,  soprattutto per quanto riguarda gli abbattimenti, le potature e le compensazioni arboree,  mentre  le istituzioni capitoline rispondono con annunci  e comunicati spesso scarsamente suffragati  dai dati e dai documenti. Carteinregola – ODV si occupa del verde urbano fin dai suoi esordi  nel 2012, e in tutti questi anni ha sollecitato le  Amministrazioni che si sono succedute perché anche la Capitale si dotasse di  un Regolamento del Verde e  del Paesaggio urbano, obiettivo raggiunto solo nel 2021, quando è stato finalmente approvato ed è entrato in vigore il Regolamento tuttora vigente*, realizzato dalle assessore all’ambiente della Giunta Raggi – Montanari e Fiorini –  insieme alle associazioni e ai comitati del Coordinamento del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano, di cui faceva parte anche Carteinregola. Un risultato che ci aveva riempito di aspettative per una svolta,  non solo nella pianificazione e  gestione del verde della Capitale, ma anche nei rapporti  tra le istituzioni capitoline e i cittadini e i comitati. Una annunciata ripartenza che avrebbe potuto  riunire le forze di tutti coloro che, all’interno e all’esterno dell’Amministrazione, hanno a cuore il verde e l’ambiente  di una delle città più verdi d’Europa. Invece in questi anni più volte abbiamo dovuto sollecitare, insieme al Coordinamento del Regolamento del Verde, l’applicazione di quelle  norme faticosamente conquistate, e  in molti casi abbiamo dovuto prendere atto che molte parti del Regolamento sono rimaste solo sulla carta. Tra queste,  la trasparenza e l’informazione ai cittadini- ad oggi non abbiamo ancora ottenuto la pubblicazione delle perizie agronomiche a supporto delle decisioni degli abbattimenti- e soprattutto il varo della prevista “Consulta del Verde”, sia a  livello comunale che a livello municipale, uno spazio di dialogo e di partecipazione civica che avrebbe sicuramente diminuito, se non annullato, la crescente conflittualità sulla gestione del nostro patrimonio arboreo. Conflittualità che in questi ultimi mesi si è ulteriormente acuita, e che,  immaginiamo, diventerà – se non lo è già diventata – anche terreno di scontro elettorale, a cui si aggiunge il cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova la nostra città, con  conseguenze sempre più frequenti e sempre più disastrose sulle alberature e sull’ambiente di Roma.  La maggior parte delle proteste dei cittadini scaturiscono dagli interventi messi in atto dal Dipartimento Ambiente, per  gli  abbattimenti, che molti ritengono ingiustificati, per le  potature, spesso drastiche e fuori stagione, e per la mancata cura che ha portato alla morte prematura molte nuove alberature  messe a dimora. Carteinregola propone una riflessione di Paola Loche, Dottore in Scienze Naturali esperto in ecologia vegetale e  Consigliera del direttivo e tra i fondatori di Carteinregola, che per la nostra associazione ha seguito – è stata  una dei  protagonisti – la stesura del Regolamento del Verde. Carteinregola continuerà d approfondire i temi per far comprendere  da un lato, le ragioni dei cittadini quando lamentano inadeguatezze o inadempienze nella programmazione e gestione del verde di Roma, dall’altro per smontare tante esagerazioni, se non vere e proprie fake news, diffuse da chi non conosce sufficientemente la materia. (AMBM) CURA DEL VERDE URBANO, FACCIAMO CHIAREZZA di Paola Loche Quando si passeggia lungo i viali delle città, si tende quasi spontaneamente a considerare gli alberi come semplici elementi d’arredo urbano, accessori estetici accostati a panchine, marciapiedi e lampioni; tuttavia, la scienza botanica dimostra che ogni singolo albero è in realtà un’infrastruttura viva e complessa, operante secondo precise leggi ecofisiologiche. L’infrastruttura verde urbana svolge funzioni ecosistemiche insostituibili, tra cui la mitigazione del fenomeno dell’isola di calore, il sequestro del carbonio atmosferico, la regolazione dei flussi idrici meteoricigenerati dalle piogge e il filtraggio del particolato, una delle più insidiose cause dell’inquinamento urbano. Comprendere la biologia che governa questi organismi è il primo passo per distinguere un intervento di manutenzione efficace da pratiche dannose, superando la convinzione errata che le piante possano adattarsi passivamente a qualsiasi scelta dell’uomo. CONSEGUENZE DELLE POTATURE FUORI STAGIONE Uno dei nodi più critici nella gestione del verde è rappresentato dalla potatura, un’operazione che non ha finalità estetiche ma costituisce una vera e propria ferita all’architettura della pianta. Durante la stagione estiva, l’albero si trova nel picco della sua attività fotosintetica e le sue foglie lavorano a pieno ritmo per trasformare la luce solare in carboidrati non strutturali, come zuccheri e amido, vitali per la respirazione e la difesa dell’organismo. Eseguire potature drastiche in questo periodo priva la pianta della sua fonte primaria di nutrimento ed energia. Secondo il modello scientifico noto come CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees[i]), teorizzato dall’arboricoltore Alex Shigo, l’albero risponde alle lesioni attivando quattro barriere anatomiche e chimiche sequenziali per sigillare il legno ed impedire l’ingresso di funghi e patogeni. La barriera più forte, chiamata “Parete 4” o barriera di barriera, richiede un ingente dispendio di energia e sostanze fenoliche[ii] per separare il legno infetto da quello di nuova formazione. Se l’albero viene debilitato da tagli estivi drastici in presenza di caldo e siccità, non possiede le risorse metaboliche per formare questa difesa di protezione. La reazione d’emergenza della pianta sarà quindi l’emissione sregolata di nuovi germogli veloci, detti succhioni o cacciate affastellate, i quali crescono sopra ferite interne aperte. Poiché questi rami non possiedono un ancoraggio legnoso profondo nel fusto, con il passare degli anni il loro peso crescente, unito alla carie che avanza all’interno del legno non compartimentato, renderà la chioma strutturalmente instabile e altamente soggetta a cedimenti improvvisi. MESSA A DIMORA DELLE NUOVE ALBERATURE La mancata comprensione dei cicli biologici si evidenzia chiaramente anche durante la messa a dimora dei giovani alberi. Ogni specie vegetale segue ritmi fenologici regolati da temperatura e fotoperiodo[iii], e la finestra temporale ideale per il trapianto coincide con la fase di stasi vegetativa[iv] autunnale e invernale. In questo periodo dell’anno, la temperatura del suolo permette alle radici di iniziare ad adattarsi e ad esplorare il terreno, mentre l’assenza di foglie annulla la perdita d’acqua per traspirazione. Effettuare piantumazioni tardive in primavera inoltrata o in piena estate, spesso sollecitate dall’esigenza di rispettare scadenze amministrative o impegni di spesa, sottopone la giovane pianta a un elevato Deficit di Pressione di Vapore (VPD)[v] nell’aria. L’apparato radicale, ridotto al solo volume della zolla di vivaio e non ancora integrato nel suolo circostante, non riesce ad assorbire l’acqua con la velocità necessaria per soddisfare l’intensa domanda traspirativa della chioma. Si innesca così il cosiddetto “shock da trapianto”, una condizione drammatica caratterizzata da embolia nei vasi conduttori, chiusura permanente degli stomi, disidratazione dei tessuti e, in molti casi, morte prematura della pianta. In selvicoltura urbana[vi], il principio guida per garantire la resilienza ecologica[vii] e la biodiversità[viii] è la Regola 10-20-30 di Santamour (1990)[ix]. Tale criterio trova la sua applicazione ideale nella progettazione di ampi spazi verdi (es. parchi, giardini pubblici e boschi urbani) piuttosto che nelle alberature d’allineamento o nei filari stradali, laddove esigenze geometriche e gestionali richiedono spesso omogeneità. Per evitare la vulnerabilità alle fitopatie, la popolazione arborea complessiva dell’area verde non deve superare: il 10% di individui della stessa specie, il 20% dello stesso genere ed il 30% della stessa famiglia botanica. La presenza di sottoservizi stradali non deve diventare una giustificazione per la pigrizia progettuale, poiché esistono matrici di selezione basate sui tratti funzionali delle specie che consentono di individuare piante con apparati radicali idonei a spazi confinati. Allo stesso modo, quando si rende necessario l’abbattimento di un albero maturo, si determina una perdita immediata di superficie fogliare e di servizi ecosistemici che non può essere ignorata. La rimozione degli esemplari deve essere pianificata all’interno di un censimento informatizzato del verde su piattaforma GIS, prevedendo fin dalla fase progettuale la contestuale messa a dimora di nuovi alberi e verificando preventivamente lo spazio radicale disponibile. LA QUALITÀ DEL SUOLO URBANO È NECESSARIA Altrettanto determinante per la sopravvivenza della vegetazione è la qualità del suolo urbano, un ambiente spesso profondamente alterato dall’attività antropica. Le operazioni di de-paving, ossia la rimozione dell’asfalto per ripristinare la permeabilità delle superfici, rappresentano un’intenzione lodevole ma rimangono del tutto inefficaci se non accompagnate da un’adeguata bonifica pedologica. Decenni di costipamento e passaggio di carichi pesanti portano la densità apparente del terreno a superare la soglia critica di 1,5-1,6 grammi per centimetro cubo, valore oltre il quale la penetrazione meccanica delle radici è impedita. In un suolo compattato la macroporosità crolla sotto il 5%, lo scambio gassoso di ossigeno si azzera e l’acqua ristagna provocando l’asfissia ed il marciume dell’apparato radicale. Risulta quindi indispensabile intervenire con la decompattazione profonda, la somministrazione di sostanza organica e l’impiego di suoli strutturali ingegnerizzati (Structural Soils)[x]. Inoltre, durante i primi due o tre anni dalla piantumazione, il giovane albero dipende interamente dall’acqua presente nella sua zolla originaria. Consegnare parchi o nuove piantumazioni senza aver previsto un cronoprogramma di irrigazione, confidando soltanto in saltuari interventi di soccorso, impedisce il mantenimento del corretto potenziale idrico del terreno e condanna le radici capillari all’essiccamento. ALBERI E MICROCLIMA CITTADINO Sul piano del microclima cittadino, è fondamentale comprendere la profonda differenza fisica tra un albero vivo e una struttura inerte, come una pensilina o una copertura artificiale. Le strutture sintetiche offrono unicamente un ombreggiamento meccanico passivo, ostacolando i raggi solari diretti ma senza modificare la temperatura dell’aria circostante. Gli alberi, invece, funzionano come veri e propri condizionatori biologici grazie al processo di evapotraspirazione[xi]. Nel bilancio energetico della chioma, la pianta assorbe la radiazione solare netta e ne converte fino all’80% in calore latente di evaporazione, trasformando l’acqua liquida in vapore e sottraendo energia al riscaldamento dell’aria ambiente. Questo meccanismo permette a un albero sano di abbassare la temperatura circostante fino a 2-4 gradi centigradi. Attribuire nomi complessi o di ispirazione ecologica a manufatti grigi privi di componenti vegetali vive costituisce un’operazione fuorviante di greenwashing[xii], poiché nessuna struttura inerte può replicare la fisiologia di una chioma arborea. ABBATTIMENTI NECESSARI, QUALI VALUTAZIONI PREVENTIVE Gli alberi hanno un ciclo vitale naturale che l’ambiente urbano, con i suoi fattori di stress, tende inevitabilmente ad accorciare. Fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti a Roma — come bombe d’acqua, raffiche di vento e trombe d’aria — amplificano il rischio di crollo di rami o dell’intera pianta. Sebbene il “rischio zero” in natura non esista, è dovere dell’Amministrazione prevenire gli schianti e tutelare la pubblica incolumità. Attualmente, tuttavia, l’Amministrazione ricorre spesso al solo VTA (Visual Tree Assessment) speditivo: una valutazione esclusivamente visiva e superficiale che, da sola, risulta del tutto insufficiente a stabilire con certezza lo stato di salute della pianta o la reale urgenza di un abbattimento. Per superare questa criticità e prendere decisioni basate su dati scientifici inconfutabili, le più moderne tecniche agronomiche prevedono un percorso diagnostico integrato: * VTA (Visual Tree Assessment) approfondito: L’analisi visiva di primo livello per individuare difetti strutturali, anomalie di accrescimento o cavità sul tronco e sulla chioma, utilizzata come primo screen d’indagine e non come verdetto finale. * Tomografia sonica: Un’indagine non invasiva a onde acustiche che mappa la densità interna del fusto, evidenziando con precisione la presenza e l’estensione di cavità o marciumi invisibili dall’esterno. * Resistografia: Un esame micro-perforante che misura la resistenza del legno al passaggio di un ago sottilissimo, quantificando la reale tenuta meccanica delle pareti residue del tronco. * Prove di trazione controllata (Pulling test): Test biomeccanici che simulano l’azione del vento per misurare l’effettiva capacità di ancoraggio dell’apparato radicale e il rischio di ribaltamento. L’affidamento delle perizie a tecnici qualificati dotati di questa strumentazione avanzata deve tradursi in relazioni agronomiche complete e rigorose. Per garantire reale trasparenza verso la cittadinanza, tali documenti dovrebbero essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione con un congruo anticipo rispetto agli interventi — fatte salve le comprovate urgenze — consentendo a cittadini e Comitati di verificare i dati ed eventualmente affidare una controperizia a un tecnico di fiducia. SERVE UNA DIREZIONE UNICA DEL VERDE E UN CAMBIO DI PARADIGMA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E FINANZIARIO Per coordinare la complessità di questi fattori è indispensabile superare la frammentazione amministrativa, istituendo una Direzione Unica del Verde guidata da tecnici qualificati e dotata di poteri di coordinamento vincolanti sugli altri uffici ed enti gestori delle reti. Solo così è possibile evitare che gli scavi per la fibra o i sottoservizi trancino impunemente le radici principali degli alberi maturi, imponendo l’uso di tecnologie non distruttive come lo scavo ad aria compressa (Air-Spade)[xiii] ed il radar del sottosuolo (GPR)[xiv]. Infine, l’infrastruttura verde richiede un cambio di paradigma anche sotto il profilo economico e finanziario. A differenza di un’opera in cemento che comincia a svalutarsi dal momento dell’inaugurazione, un albero aumenta il suo valore ed i suoi benefici ecologici con il passare dei decenni e con il crescere della sua chioma. Tuttavia, per garantire questo ritorno sull’investimento occorre applicare l’analisi dei costi del ciclo di vita. Utilizzare fondi di investimento straordinari per coprire unicamente i costi d’impianto iniziali (la spesa in conto capitale), senza stanziare contestualmente nei bilanci ordinari le risorse pluriennali per la spesa operativa manutentiva, come l’irrigazione costante, le potature di formazione ed il monitoraggio fitosanitario, condanna l’opera al degrado prematuro e vanifica le risorse pubbliche impiegate. I vincoli burocratici ed i regolamenti esistono ed è doveroso rispettarli, ma non possono diventare la scusa per nascondere la mancanza di pianificazione agronomica. Trattare il verde non più come un decoro marginale ma come un’infrastruttura viva, guidata da criteri scientifici rigorosi, è l’unica strada per trasformare le nostre città in luoghi sani, resilienti e capaci di offrire una reale qualità della vita per tutti i cittadini. Paola Loche Dottore in Scienze Naturali, esperto in ecologia vegetale e consigliere del direttivo di Carteinregola-ODV 1 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) Vai a Regolamento del Verde Pubbblico e Privato e del Paesaggio Urbano Vedi il video della conferenza stampa : 4 anni di Regolamento del Verde – le regole non contano 14 Maggio 2025 Vedi gli articoli recenti di Paola Loche: * Salvare i Pini, proteggere la Città: quando la tecnologia sposa il verde urbano di Paola Loche Aprile 22, 2026 * Metro C e il “miracolo” degli alberi: perché i conti non tornano * I rischi dell’espianto degli alberi per i lavori della Metro C di Paola Loche Aprile 18, 2026 * Il “Regolamento del Verde” resta sulla carta: tra motoseghe e potature fuori tempo di Paola Loche Aprile 17, 2026 NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Vedi wikipedia Modello CODIT https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_CODIT [ii] Le sostanze fenoliche (o composti fenolici) sono molecole organiche naturali prodotte dalle piante che contengono uno o più anelli aromatici legati a gruppi ossidrile (-OH). Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Polifenoli [iii] Il fotoperiodo è la durata dell’esposizione alla luce e all’oscurità nel corso delle 24 ore giornaliere. Nelle piante regola i cicli vitali come la fioritura, la crescita e la caduta delle foglie. [iv] La stasi vegetativa (o riposo vegetativo) è la fase in cui una pianta rallenta o ferma completamente la sua crescita per difendersi da condizioni climatiche sfavorevoli, come il freddo invernale o la siccità estiva [v] Il  Deficit di Pressione di Vapore (VPD) è la differenza tra la pressione del vapore acqueo saturo all’interno della foglia e la pressione del vapore nell’aria circostante [vi] La selvicoltura urbana è la disciplina che applica le scienze forestali alla gestione, cura e pianificazione degli alberi e delle risorse vegetali all’interno e ai margini delle aree urbanizzate [vii] La resilienza ecologica è la capacità di un ecosistema di assorbire perturbazioni — come incendi, siccità o inondazioni — e di rigenerarsi tornando a un equilibrio dinamico senza subire danni irreversibili. https://it.wikipedia.org/wiki/Resilienza_(biologia) [viii] ISPRA cos’è la biodiversità https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/cose-la-biodiversita [ix] La regola del 10-20-30 di Santamour è una linea guida per la gestione del verde urbano che serve a proteggere la biodiversità e a prevenire la diffusione di malattie tra gli alberi della città. Concepita nel 1990 dal biologo Frank Santamour, stabilisce la composizione delle piante in un’area urbana Vedi https://www.parcoitalia.it/it/about-us/faqs/ [x] I “structural soils” (suoli strutturali) sono miscele ingegnerizzate progettate per ambienti urbani, capaci di sostenere il carico di pavimentazioni, marciapiedi o strade senza subire compattamenti dannosi, lasciando al contempo lo spazio necessario per la crescita delle radici degli alberi, l’acqua e l’ossigeno https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_Soil [xi] L’evapotraspirazione è il processo combinato con cui l’acqua passa dalla superficie terrestre e dalla vegetazione all’atmosfera sotto forma di vapore, attraverso l’evaporazione dal suolo e la traspirazione delle piante https://it.wikipedia.org/wiki/Evapotraspirazione [xii] Il greenwashing è un  ecologismo di facciata,  una strategia di marketing ingannevole con cui un’azienda presenta i propri prodotti o la propria immagine come ecologici e sostenibili, pur non adottando reali pratiche rispettose dell’ambiente [xiii] Air-Spade vedi https://www.airspade.it/it/ [xiv] Il georadar o GPR (Ground Penetrating Radar) è uno strumento di indagine geofisica non invasiva e non distruttiva che utilizza onde elettromagnetiche ad alta frequenza per esplorare e mappare l’interno del terreno o di strutture
September 1, 2026
carteinregola
Nuovi arrivi Gennaio – Giugno 2026
Gennaio – Giugno 2026 Torna a Nuovi arrivi in catalogo   Nuovi in catalogo al 26.06.2026 libri ricevuti in dono o acquistati La storia di Greta : non sei troppo piccolo per fare cose grandi / testi di Valentina Camerini (DeAgostini, 2019) Donne con lo zaino : vite in esplorazione / Patrizia D’Antonio, Raffaella Gambardella … Leggi tutto "Nuovi arrivi Gennaio – Giugno 2026"
September 1, 2026
Casale Podere Rosa
Una – relativa – vittoria di Carteinregola: ridimensionati i rischi per i villini storici nella modifica alla Guida per la Qualità degli interventi
Una nuova Proposta di delibera di aggiornamento della Carta per la Qualità, pur mantenendo l’inserimento della  scheda che prevede anche la demolizione e ricostruzione dei villini storici inseriti nella Carta, che la nostra associazione aveva fortemente contestato, aggiunge una precisazione che ridimensiona notevolmente i rischi per gli edifici tutelati. Carteinregola-ODV da tempo si impegna per la tutela degli edifici storici e in particolare dei cosiddetti “villini” (1), testimonianze architettoniche che fanno parte della storia e del Paesaggio romano, che una serie di leggi regionali ha messo a rischio abbattimento e ricostruzione con maggiori cubature e una diversa distribuzione degli spazi (2), rendendo molto redditizio l’investimento immobiliare nelle zone più pregiate e remunerative della città. A Roma il Piano Regolatore approvato nel 2008 ha introdotto una “Carta per la Qualità” (elaborato G1) che tutela anche molti edifici e spazi di particolare pregio che non godono di vincoli statali, sottoponendo le eventuali trasformazioni alle regole della “Guida per la Qualità degli interventi” (elaborato G2) (3). Gli edifici sono inseriti nella Carta dopo una scrupolosa istruttoria della Sovrintendenza Capitolina, e la Carta stessa è periodicamente aggiornata con nuovi inserimenti ma anche con stralci, quando gli edifici non presentano più le caratteristiche per le quali sono stati inseriti. Avevamo lanciato un allarme per alcune modifiche introdotte con la Proposta di delibera che modificava le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, che avrebbero trasformato la Carta per la Qualità in carta straccia (4). Dopo l’adozione della Delibera, l’11 dicembre 2024, il tema è diventato oggetto di un’ampia discussione e nella versione finale della delibera, approvata il 23 luglio 2026, il testo è stato modificato, anche se non è stata ripristinata la norma vigente, come chiedeva la nostra associazione(6). Una piccola vittoria, duramente contestata in Aula da un consigliere di Noi Moderati, che ci ha addirittura identificato come simbolo di  una “delle due filosofie di questa città“, in contrapposizione con le raccomandazioni di “ACER, FederLazio e tutti quelli che si occupano di queste problematiche e mestieri“,  con  la differenza tra i due pensieri/filosofie  che contrappone chi “chiede lo sviluppo in questa città” a chi [Carteinregola] “chiede invece di essere il conservatorismo puro sull’urbanistica di questa città”  Ora possiamo aggiungere un’ulteriore – sempre relativa – vittoria, su un altro rischio per i villini storici, questa volta contenuto in un’altra Proposta di Deliberazione approvata dalla Giunta il 12 marzo 2026 e che sarebbe dovuta andare al voto dell’Assemblea, a cui ci eravamo fortemente opposti (7), realizzando anche un video esplicativo per rendere il tema accessibile a tutti (in calce). La Proposta di Delibera è quella che contiene l’aggiornamento periodico della Carta per la qualità: quella approvata dalla Giunta nel marzo scorso, oltre a comprendere gli elenchi di immobili inseriti o stralciati dalla Carta, introduceva una nuova scheda nell’elaborato “G2 Guida per la Qualità degli interventi”, intitolata “Villini storici” . Come da noi illustrato nel video citato, tale inserimento prevedeva esplicitamente la possibilità di demolizione ricostruzione dei villini storici inseriti nella Carta per la Qualità, affidando a una nuova costituenda commissione l’incarico di valutare la fattibilità di tali interventi. Avevamo allora fatto notare, anche in uno scambio di opinioni con l’Assessore all’urbanistica Veloccia (8) che esisteva già una lunga istruttoria sugli edifici da inserire nella Carta per la qualità e sugli edifici da depennare, e che era già possibile demolire gli edifici che non avessero più i requisiti per cui erano stati inseriti nella Carta, semplicemente stralciandoli dopo i necessari approfondimenti della Sovrintendenza. la scheda Villini storici nella Proposta di Delibera marzo 2026 Qualche giorno fa abbiamo scaricato dal sito istituzionale del Comune una nuova Proposta di deliberazione approvata dalla Giunta il 6 agosto scorso ( 118aProposta (D.G.C. n. 73 )“Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini.” (9) e inserita all’ordine dei lavori dell’Assemblea Capitolina il 7 agosto 2026 . La nuova scheda “Villini storici” resta, con un testo pressochè identico al precedente, ma è stato inserito un nuovo trafiletto che limita in parte le potenzialità di interventi indiscriminati: “Resta inteso che gli interventi di demolizione e ricostruzione (DR) possono ritenersi ammissibili nei casi in cui sia adeguatamente dimostrata la perdita o l’alterazione dei caratteri strutturanti, architettonici e costruttivi originari del villino, tali da determinarne la sostanziale perdita di riconoscibilità sotto il profilo tipologico e storico-documentale “. Certamente, rispetto al testo della G2 vigente, dove la demolizione e ricostruzione è prevista solo per volumi frutto di superfetazioni “incoerenti con l’edificio originario o con il suo ampliamento organico” o casi similari, ipotizzarla per l’intero edificio è una pericolosa apertura oltre a, come abbiamo visto, un controsenso. Tuttavia deve essere riconosciuto che un parziale passo indietro è stato fatto, e questo ci conferma che è importante leggere e studiare “le carte” e soprattutto raccontare le potenziali conseguenze di modifiche normative di cui spesso i non addetti ai lavori non sono in grado di valutare le conseguenze. Conseguenze che in molti casi possono veramente “cambiare i connotati” alla nostra Città storica. Anna Maria Bianchi Missaglia Il video del 14 luglio 2026 Modifiche alle Norme Tecniche : villini storici a rischio – video di Carteinregola- ODV – riprese e montaggio Anna Maria Bianchi – hanno collaborato Susanna Le Pera, Giancarlo Storto, Daniela Rizzo, Clarice Marsano 28 agosto 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 28 agosto 2026 E’ pubblicata sul sito istituzionale la Delibera delle Modifiche alle NTA del PRG con gli allegati Delibera di Assemblea Capitolina 122/2026 – approvazione Variante parziale alle NTA SCARICA LA DELIBERA APPROVATA NOTE (1) vedi tra gli altri Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini 28 gennaio 2023 Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. (2) vedi   * Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  * Urbanistica del Lazio 2023-26 cronologia e materiali * PTPR Lazio cronologia materiali vedi tra gli altri Tavoli, vincoli e paradossi. Parte una procedura per la tutela dei villini. Ma non dal Piano Paesaggistico Regionale. 4 agosto 2019 (3) La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi La Carta per la Qualitàvedi La Carta per la Qualità vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 (4) Le modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024 con un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, avevano cancellato l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione Vedi Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025 Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 (5) La ricostruzione cronologica dell’iter si trova a questa pagina Modifiche alle NTA del PRG Ultime modifiche alle NTA, restano molti punti critici 12 luglio 2026 Modifiche NTA del PRG articoli Carta per la Qualità e Città Storica: le novità 2026 a confronto con le osservazioni di Carteinregola (6) Il 23 luglio 2026 nel corso della presentazione degli emendamenti in Assemblea Capitolina c’è stato un sorprendente attacco alla nostra associazione da parte del Consigliere e capogruppo di Noi Moderati Marco Di Stefano, che ci ha dedicato vari passaggi dei suoi interventi, arrivando a sostenere che con le controdeduzioni alle osservazioni al testo adottato nel 2024 l’assessore all’urbanistica Veloccia abbia apportato alcune modifiche per necessità di mediazione con le richieste della nostra associazione.Vedi Modifiche Norme Tecniche: il consigliere Di Stefano Vs Carteinregola in Assemblea Capitolina (7)  Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA] vedi Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) 20 maggio 2026 Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. (8) Il 22 maggio 2026 è pervenuta anche una risposta dell’Assessore Veloccia alla nostra lettera (riportata in Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) 20 maggio 2026 ) vedi  Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica)  del 25 maggio 2026 Vedi anche Modifiche al PRG cronologia materiali (9) Scarica la Proposta di deliberazione approvata dalla Giunta ( 118aProposta (D.G.C. n. 73 )
August 30, 2026
carteinregola
La sentenza del TAR Toscana e la pianificazione portuale, tra norme esistenti e riforme necessarie
Il TAR Toscana si è recentemente espresso su una questione che vedeva contrapposti Comune  di Livorno e Autorità di Sistema Portuale (ASP), accogliendo il  ricorso dell’Autorità. Pietro Spirito, economista dei trasporti  e Consigliere del Direttivo di Carteinregola,  spiega le motivazioni della sentenza, “molto più equilibrata di quanto potrebbe apparire dalle prime ricostruzioni giornalistiche”. Sentenza che non espelle il Comune dalla pianificazione portuale, ma che riconosce uno spazio preciso alla pianificazione comunale delle aree di interazione porto-città, e soprattutto che  non elimina  i vincoli paesaggistici dal porto di Livorno, ma li  riconduce al procedimento proprio della pianificazione portuale. Una pronunzia che per Spirito  ha una portata che va oltre Livorno  e va messa in connessione con il processo di  riforma del sistema portuale. (immagine di repertorio in apertura tratta dal video di presentazione della piattaforma logistica Toscana realizzato il 23 11 2021*) PIANIFICAZIONE PORTUALE TRA NORME ESISTENTI E RIFORME NECESSARIE di Pietro Spirito La sentenza del TAR Toscana n. 1740 del 26 agosto 2026[i] costituisce un passaggio di particolare rilievo non solo nella storia della pianificazione del porto di Livorno, ma perché interviene sul contrasto fra istituzione comunale ed Autorità di Sistema Portuale. Questa sentenza consente di ragionare sul problema più generale di chi abbia il potere di governare territorialmente un porto e come debbano essere composte pianificazione portuale, urbanistica comunale e tutela paesaggistica. Le norme vigenti dettano una soluzione, che viene rispecchiata dalla sentenza del Tar Toscana. Le ipotesi di riforma portuale potrebbero complicare ulteriormente gli scenari, mentre la discussione sulla autonomia differenziata intorbidisce ulteriormente le acque. Ma andiamo per ordine. La questione di fondo: chi pianifica il porto? La controversia specifica nasce dalla deliberazione del Consiglio comunale di Livorno n. 146 del 28 luglio 2025[ii], con la quale il Comune aveva approvato il nuovo Piano Operativo e aggiornato il quadro conoscitivo della variante al Piano Strutturale. La disciplina comunale finiva per interessare anche aree operative portuali e retro-portuali, introducendo, fra l’altro, effetti derivanti dall’applicazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera.Contro questa impostazione hanno proposto ricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la società Porta Medicea S.r.l,  Confindustria Toscana Centro e Costa, un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie. Il punto comune delle impugnazioni era molto preciso: il Comune non avrebbe potuto esercitare una potestà urbanistica sulle aree che la legislazione statale riserva alla pianificazione portuale. Il TAR ha accolto questa impostazione. IL PERCORSO STORICO DI PIANIFICAZIONE Dobbiamo sempre avere presente che una pianificazione, in generale ed anche nei porti, non nasce come Minerva dalla testa di Giove ma è sempre il frutto di un lungo percorso e di una evoluzione storica. Per comprendere la sentenza bisogna quindi tornare al percorso di pianificazione del porto di Livorno La vicenda non nasce nel 2025. È il risultato di una storia amministrativa durata quasi vent’anni. Il vecchio Piano Regolatore Portuale di Livorno risaliva addirittura al 1953. Nel tempo erano intervenute diverse modificazioni, ma il progressivo esaurimento delle sue previsioni aveva reso necessaria una nuova pianificazione. Lo stesso Comune aveva riconosciuto che il piano vigente non era più sufficiente a garantire prospettive di sviluppo allo scalo. Nel 2009 il Comune avviò formalmente il procedimento per la variante al Piano Strutturale necessaria alla revisione del Piano Regolatore Portuale. È importante ricordare questo passaggio perché dimostra che, originariamente, Comune e Autorità Portuale non erano concepiti come poteri contrapposti, ma come soggetti chiamati a costruire congiuntamente il nuovo assetto territoriale. Il documento comunale del 2009 affermava esplicitamente che la variante urbanistica era funzionale all’adozione del nuovo PRP da parte dell’Autorità Portuale.Il procedimento proseguì con una complessa cooperazione istituzionale. Nel settembre 2013 venne aperta la Conferenza dei servizi tra Comune di Livorno, Autorità Portuale, Provincia, Regione Toscana. Il procedimento si concluse nell’ottobre 2013. Nel febbraio 2015 si tenne una nuova Conferenza dei servizi e il 12 marzo 2015 venne sottoscritto l’Accordo di pianificazione fra Comune, Provincia, Regione e Autorità Portuale. L’accordo venne quindi ratificato dai rispettivi organi istituzionali. Il Consiglio comunale approvò la variante anticipatrice al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico con deliberazione n. 52 del 13 marzo 2015[iii]. Il Consiglio regionale approvò poi il nuovo Piano Regolatore Portuale con deliberazione n. 36 del 25 marzo 2015[iv]. Questa è una data fondamentale. Il nuovo PRP di Livorno nasce quindi attraverso un processo cooperativo nel quale la pianificazione portuale e quella territoriale comunale vengono coordinate. IL MODELLO DEL 2015 E LA SVOLTA DEL 2021 Il sistema del 2015 cercava di costruire una sorta di continuità territoriale fra porto e città. Il Piano Strutturale comunale prevedeva infatti che per il porto operativo valesse la disciplina del PRP. Contemporaneamente, alcune aree di transizione fra porto e città venivano ricondotte alla pianificazione urbanistica comunale. L’articolo 7 delle norme del Piano Strutturale è particolarmente significativo: per l’ambito portuale operativo rinvia al PRP, mentre per le aree di cerniera e di transizione verso lo spazio urbano conserva uno spazio alla pianificazione comunale. Questa distinzione anticipa proprio il principio che sarebbe diventato centrale nella successiva evoluzione normativa: porto operativo ≠ area di interazione porto-città. È qui che bisogna collocare la sentenza del TAR. Il quadro normativo è infatti cambiato con il decreto-legge n. 121 del 2021[v], che ha modificato l’articolo 5 della legge n. 84/1994[vi]. La nuova disciplina attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali attraverso il PRP. Il TAR interpreta questa disposizione in termini molto netti: il Piano Regolatore Portuale è diventato «piano territoriale di rilevanza statale» e «unico strumento di pianificazione e di governo del territorio» nell’ambito di competenza dell’Autorità. La sentenza richiama inoltre la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6 del 2023[vii] aveva già valorizzato questo nuovo assetto delle competenze. È questo il vero spartiacque. Prima del 2021 Il sistema poteva essere interpretato maggiormente in termini di: coordinamento ed intesa tra istituzioni integrazione fra pianificazione comunale e portuale. Dopo il 2021 Il sistema si orienta verso: primato della competenza portuale statale, piano regolatore portuale,=coordinamento con la pianificazione territoriale esterna al perimetro portuale. Il rapporto gerarchico-funzionale è dunque cambiato. LA QUESTIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE Il Comune di Livorno, nel nuovo Piano Operativo approvato nel 2025, ha inserito una disciplina che, secondo il TAR, si sovrapponeva a quella propria del PRP. È qui che si determina il conflitto. Il Comune sostanzialmente utilizzava il proprio strumento urbanistico per disciplinare aree che, secondo il nuovo articolo 5 della legge n. 84/1994, appartengono al perimetro della pianificazione portuale. Il TAR non considera questa una semplice illegittimità dell’atto. La qualificazione è molto più forte: difetto assoluto di attribuzione. In altri termini, secondo il Tribunale il Comune non ha semplicemente esercitato male una competenza che possedeva. Ha esercitato una competenza che non possedeva. Per questo la delibera comunale viene dichiarata nulla, limitatamente alle parti riguardanti le aree portuali e retro-portuali. Questa distinzione giuridica è estremamente importante. IL SIGNIFICATO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA Questo atto però non significa però che il Comune venga espulso dalla pianificazione portuale. Sarebbe un errore leggere la sentenza come una vittoria assoluta dell’Autorità portuale contro il Comune. Il TAR riconosce infatti uno spazio preciso alla pianificazione comunale: le aree di interazione porto-città. Qui la competenza urbanistica comunale continua ad avere un ruolo, anche se deve essere esercitata tenendo conto del rapporto con l’Autorità portuale e, secondo la ricostruzione della sentenza, previo parere dell’Autorità. È una distinzione decisiva. Il territorio portuale non viene sottratto integralmente alla città. Viene invece introdotta una separazione funzionale fra due ambiti: quello operativo e funzionale che è definito dalla pianificazione portuale, e quello della interazione tra porto e città che resta nella regia della istituzione comunale. Per la tutela paesaggistica vale un sistema integrato Stato-Regione-AdSP attraverso gli strumenti competenti. La questione decisiva diventa quindi la delimitazione concreta del perimetro portuale. Quindi la sentenza è molto più equilibrata di quanto potrebbe apparire dalle prime ricostruzioni giornalistiche. Non è corretto dire semplicemente: «Il TAR ha eliminato i vincoli paesaggistici dal porto di Livorno». La sentenza dice qualcosa di diverso. Il TAR ha escluso che il Comune possa introdurre autonomamente, attraverso il proprio piano urbanistico, il vincolo paesaggistico sulle aree portuali di competenza dell’AdSP. Ma questo non significa che il porto sia una zona franca dal vincolo paesaggistico. Ed è probabilmente questo il passaggio più importante dell’intera decisione. Il PRP diventa il luogo della composizione fra sviluppo e paesaggio. Il TAR afferma infatti che la tutela paesaggistica dovrà essere affrontata attraverso il procedimento proprio della pianificazione portuale. Il problema nasce dal fatto che l’attuale PRP di Livorno è stato approvato nel 2015, prima dell’entrata in vigore del PIT-PPR regionale. Di conseguenza dovrà essere sottoposto ai procedimenti di conformazione o adeguamento alla pianificazione paesaggistica. Questo sposta completamente il terreno del confronto. È la sequenza dei passaggi che cambiano in base alla normativa oggi esistente. Non più: Comune → Piano Operativo → vincolo sul porto. Invece il percorso di inverte: AdSP → PRP → confronto con Regione, Ministero della Cultura e Comune → conformazione paesaggistica. È una differenza istituzionale sostanziale. Il vero problema diventa ora il nuovo PRP. Paradossalmente, la vittoria giudiziaria dell’Autorità portuale produce anche una responsabilità molto più grande. Se il PRP è davvero l’unico strumento di pianificazione del territorio portuale, allora l’AdSP non può limitarsi a difendere le proprie competenze. Deve produrre una pianificazione: territorialmente coerente, economicamente sostenibile, ambientalmente credibile, conforme alla disciplina paesaggistica, compatibile con la città, capace di governare le nuove infrastrutture,  integrata con ferrovia e rete logistica,  coerente con la transizione energetica. La stessa AdSP ha annunciato dopo la sentenza l’intenzione di adeguare il PRP al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema approvato con decreto ministeriale dell’11 luglio 2024 e di individuare, nel confronto con Regione, Comune e Ministero della Cultura, le aree caratterizzate da rilevante infrastrutturazione. La sentenza va quindi letta anche  alla luce della Darsena Europa[viii], la nuova banchina per il traffico dei contenitori. Qui emerge una questione strategica. La revisione della pianificazione portuale di Livorno non è una questione puramente amministrativa. È legata alla trasformazione dello scalo: porto storico → porto industriale e logistico integrato → piattaforma logistica regionale e nazionale. La Darsena Europa, l’ampliamento delle capacità portuali, la connessione ferroviaria, il rapporto con l’interporto di Guasticce, la logistica retroportuale e la competitività con La Spezia, Genova e gli altri scali del Tirreno settentrionale richiedono una pianificazione che non può essere costruita attraverso una sommatoria di vincoli urbanistici. Ma la soluzione opposta — un porto completamente autoreferenziale — sarebbe altrettanto sbagliata. Il vero tema è dunque: autonomia della pianificazione portuale senza separazione dalla città. LA QUESTIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE PORTUALE La controversia rivela una contraddizione della legislazione italiana. La vicenda Livorno mette in luce una contraddizione strutturale. Da una parte lo Stato ha progressivamente rafforzato le Autorità di Sistema Portuale, attribuendo loro una funzione pianificatoria di rilievo nazionale. Dall’altra, i porti continuano a essere territori fisicamente inseriti nelle città. Non esiste un porto economicamente competitivo che non produca effetti: sulla mobilità urbana, sulla viabilità, sulla ferrovia, sulla qualità dell’aria, sull’uso del waterfront, sulla residenzialità, sul mercato immobiliare, sull’ambiente, sulla sicurezza, sulla qualità urbana. La separazione giuridica delle competenze non può quindi diventare una separazione fisica e politica. Ed è proprio qui che la storia della pianificazione livornese assume particolare interesse. Nel 2013-2015 Comune, Regione, Provincia e Autorità Portuale avevano costruito un modello consensuale attraverso l’Accordo di pianificazione. Dieci anni dopo, lo stesso rapporto è arrivato davanti al giudice amministrativo. La ragione profonda è il mutamento del quadro legislativo intervenuto nel frattempo. Non è semplicemente fallita una collaborazione politica. È cambiata la distribuzione giuridica del potere di pianificazione. Questo è il punto che, a mio avviso, merita maggiore attenzione.  La sentenza del TAR Toscana va messa in connessione con il processo di  riforma del sistema portuale La pronuncia ha una portata che va oltre Livorno. Il principio stabilito dal TAR può infatti essere sintetizzato così: Il porto non è una semplice porzione del territorio comunale sottoposta al Piano Operativo del Comune. È un’infrastruttura territoriale di rilevanza nazionale dotata di uno specifico strumento di governo: il Piano Regolatore Portuale. Questo principio può avere effetti rilevanti anche su tutti i principali porti nazionali del nostro Paese. Naturalmente, ogni controversia dovrà essere valutata alla luce del proprio perimetro portuale e degli strumenti di pianificazione concretamente vigenti. Si tratta dunque di una sentenza importante, ma non di una vittoria senza condizioni di una linea che cancella le responsabilità delle istituzioni comunali nel processo di pianificazione dei sistemi portuali. La sentenza appare condivisibile nella sua impostazione fondamentale. La pianificazione portuale non può essere sottoposta a una doppia sovranità urbanistica. Se il legislatore ha deciso che il PRP è l’unico strumento di pianificazione e governo del territorio all’interno del perimetro portuale, il Comune non può riappropriarsi indirettamente di quella competenza attraverso il proprio Piano Operativo. Ci sarebbe da chiedersi ovviamente se la scelta del legislatore è stata corretta ma questo non lo potevano fare i magistrati amministrativi, chiamati ad applicare le norme esistenti. Ma sarebbe altrettanto sbagliato trasformare questo principio in una sorta di immunità urbanistica, ambientale e paesaggistica del porto. La stessa sentenza lo esclude. La questione paesaggistica deve essere affrontata attraverso il PRP e i procedimenti di conformazione previsti dall’ordinamento. Quindi: autonomia pianificatoria non significa deregulation. La vera sfida per Livorno La sentenza chiude una controversia, ma ne apre una molto più importante. Adesso bisogna costruire il nuovo equilibrio istituzionale del porto. A mio giudizio il modello dovrebbe essere: lo Stato definisce gli interessi nazionali, le infrastrutture strategiche e la tutela dei beni culturali e paesaggistici. La Regione garantisce coerenza territoriale, ambientale e infrastrutturale. Le AdSP assumono la responsabilità della pianificazione del porto e del sistema retro-portuale. Il Comune governa la città e soprattutto l’interfaccia porto-città. Le Imprese partecipano alla costruzione delle condizioni economiche e infrastrutturali dello sviluppo, senza sostituirsi al potere pubblico. Il punto fondamentale è quindi non tornare al conflitto di competenze che ha prodotto la controversia giudiziaria. Pietro Spirito 30 agosto 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) Vai al Video su Youtube NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i]  Sentenza  Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) pubblicata 26/08/2026 n. 01740/2026 Vedi sul sito della Giustizia Amministrativa https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202503018&nomeFile=202601740_01.xml&subDir=Provvedimenti [ii] La deliberazione del Consiglio comunale di Livorno n. 146 del 28 luglio 2025 ha approvato il Piano Operativo comunale e l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.  Vai alla pagina dels ito del Comuen di Livorno con la Delibera e gli allegati https://livorno.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-sa/-/papca/display/854865?p_p_state=maximized [iii] La deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno n. 52 del 13 marzo 2015 ha approvato la Variante Anticipatrice al Piano Strutturale e la contestuale variante al Regolamento Urbanistico per la revisione e la definizione del Piano Regolatore del Porto (PRP) di Livorno > ai alla pagina sul sito del Comune di Livorno con la variante https://territorio.comune.livorno.it/urbanistica-territorio/urbanistica/provvedimenti-urbanistici-approvati/anni-2015-2016-2017-2018/variante-anticipatrice-revisione-piano-regolatore-porto-livorno/variante-anticipatrice-approvazione [iv] Consiglio Regione Toscana Deliberazione n. 36 del 25 marzo 2015 https://share.google/d3qZQEkNr4dSHe2mU [v] Decreto-legge n. 121 del 2021 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121  Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) . (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 15/10/2025) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;121 [vi] Legge del 28/01/1994 n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04/02/1994 – supplemento ordinario S.O. n. 21. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B9E4AB1BD-7C13-4027-B083-0FB9B6892146%7D [vii] La Sentenza n. 6 del 2023 della Corte Costituzionale (depositata il 26 gennaio 2023) ha giudicato sulle competenze tra Stato e Regioni in materia di porti civili e pianificazione portuale Sentenza  6/2023 (ECLI:IT:COST:2023:6) Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente: SCIARRA – Redattore:  PATRONI GRIFFI Udienza Pubblica del 18/10/2022;    Decisione  del 10/11/2022 Deposito de˙l 26/01/2023;    Pubblicazione in G. U. 01/02/2023 n.5 Norme impugnate:  Art. 4, c. 1° septies, lett. a), b), c) ed e), 1° octies e 1° novies, del decreto-legge 10/09/2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 09/11/2021, n. 156. Massime:  45274 45275 45276 45277 45278 45279 45280 45281 45282 45283 45284 45285 45286 45287 45288 45289 45290 45291 45292 45293 45294 45295 45296 45297 45298 45299 45300 45301 45404 Atti decisi: ric. 3 e 4/2022 Vai alla sentenza [viii] vedi Darsena Europa, attracco al futuro
August 30, 2026
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Newsletter del 29.08.26 – Biblioteca (da mart.1); BioOsteria e BiblioArena (ven.4 e sab.5), MercatoBIO (sab.5).
Casale Podere Rosa Biblioteca sociale Passepartout Newsletter del 29.agosto.2026 Leggi la Newsletter sul sito Solidarietà ad Autistici/Inventati, piattaforma web gestita da piccolo collettivo di volontari e attivisti digitali italiani recentemente dichiarata dal governo degli stati uniti ‘organizzazione terroristica mondiale’! Molti anni fa ci affidammo per alcuni servizi a questo collettivo perchè ne condividevamo i principi … Leggi tutto "Newsletter del 29.08.26 – Biblioteca (da mart.1); BioOsteria e BiblioArena (ven.4 e sab.5), MercatoBIO (sab.5)."
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Riprende la BiblioArena del Casale Podere Rosa e della Biblioteca Passepartout, nell’ambito del progetto “La biblioteca sociale …oltre il giardino !” con una rassegna di film trasposizione di romanzi. I libri sono disponibili per il prestito in biblioteca. proiezione alle ore 21,00 (NB in caso di imprevisti il film viene proiettato in saletta) Dalle 18 … Leggi tutto "BiblioSocialArena 04-05 settembre 2026"
August 29, 2026
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