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Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1. Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026 (convertito dalla l. 103/2026) 2. Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione. Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento operativo del dispositivo della deportazione. Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire come unica opzione razionale. Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4, l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica. Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva. I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive. * L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti. * Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura individuale della procedura di asilo. * La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona assistita e professionista legale. * Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della persona assistita. * Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena indipendenza dell’assistenza fornita. Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di rimpatrio volontario. In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e assisterla. La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale ministeriale nelle sessioni informative. Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti, costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione permanente di deportability. 1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU Pact ↩︎ 2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia ↩︎ 3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎ 4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎
Catania e Ortona: due nuove sentenze smontano le accuse contro le navi di soccorso
Prima le accuse e la gogna mediatica, i fermi delle navi, le sanzioni pecuniarie, gli anni di procedimenti. Poi, quando si è costretti a difendersi e ricorrere ai giudici, l’assoluzione senza che le istituzioni ne prendano atto e perlomeno chiedano scusa, dicano “ci siamo sbagliati“. È un copione ormai rituale quello che si è ripetuto questa settimana, quando due tribunali italiani hanno smontato modalità diverse per ostacolare e criminalizzare le organizzazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. A Catania è stato assolto il team di SOS Méditerranée dall’accusa di traffico illecito di rifiuti; a Ortona un giudice ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Humanity 1. Due vicende che sono distinte ma che hanno la stessa logica di fondo: usare strumenti repressivi e accuse pretestuose come arma contro chi soccorre vite in mare. CATANIA: NOVE ANNI DI ACCUSE INVENTATE A distanza di nove anni dall’avvio del procedimento, il Tribunale penale di Catania ha assolto un membro di SOS Méditerranée e gli altri ex componenti dell’equipaggio della nave Aquarius dalle accuse di presunte attività illegali e traffico illecito di rifiuti. Il caso nasce da un’indagine della Procura di Catania sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo durante le operazioni dell’Aquarius nel 2017 e nel 2018: gli indumenti delle persone soccorse e i materiali generati dalle attività mediche. La Procura aveva scelto di classificare quegli oggetti come rifiuti sanitari infettivi, da trattare con procedure speciali e costi più elevati, una qualificazione che l’organizzazione ha sempre contestato. Al Viminale sedeva Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio nel governo Conte I, e la sua politica dei porti chiusi, dei decreti sicurezza e di criminalizzazione della solidarietà era nel pieno della sua propaganda mediatica. Il 5 novembre 2018 quella lettura giudiziaria si era già tradotta nella richiesta di sequestro dell’Aquarius, all’epoca gestita da SOS Méditerranée insieme a Medici Senza Frontiere, con l’accusa – rivolta all’allora Coordinatore delle attività SAR – di aver organizzato un traffico illecito di rifiuti per risparmiare denaro, generando un presunto rischio sanitario sul territorio italiano. Una ricostruzione che l’assoluzione ribalta. Per la gestione dei rifiuti, ricorda l’organizzazione, i team hanno sempre seguito procedure standard basate sulle normative vigenti e su regolari contratti con agenti portuali e aziende autorizzate: tutti i materiali sono stati consegnati agli operatori abilitati e destinati allo smaltimento ordinario, senza che a bordo si sia mai verificato alcun rischio per la salute pubblica. L’ONG francese, che ha da poco celebrato 10 anni di attività, ha accolto la decisione con sollievo, pur rivendicando il peso che questi anni hanno scaricato sull’organizzazione e sul suo personale. E ha giustamente letto la vicenda per quello che è: l’ennesimo esempio di come i governi italiani manipolino la legge e strumentalizzino le norme amministrative per ostacolare, intralciare e criminalizzare le attività di salvataggio nel Mediterraneo centrale. ANCORA UNA VOLTA: LA LIBIA NON È UN PORTO SICURO Ph: Sofia Bifulco – SOS Humanity Il tribunale di Ortona – in perfetta continuità con tutte le precedenti decisioni che riguardano il cosiddetto “Decreto Piantedosi” – ha consegnato all’alleanza Justice Fleet un’altra vittoria giudiziaria, stabilendo che il fermo della nave di soccorso Humanity 1 – disposto nel dicembre 2025 – era illegittimo. La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle precedenti pronunce dei tribunali: detenere le navi di soccorso per non aver coordinato le operazioni con il centro di coordinamento libico viola il diritto marittimo internazionale, perché è «assolutamente impossibile» considerare la Libia un luogo sicuro, dal momento che le violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti proseguono impunemente. Il fermo colpiva la Humanity 1 dopo il soccorso di 160 persone in pericolo: le autorità italiane avevano bloccato la nave perché l’equipaggio non aveva comunicato con il centro di coordinamento dei soccorsi libico. SOS Humanity e Justice Fleet non riconoscono la cosiddetta Guardia Costiera libica come attore legittimo, poiché sono accertati i suoi gravi crimini contro le persone in fuga. «In un’ennesima sentenza, un giudice italiano ha affermato che è illegale imporre a un comandante di comunicare con il centro di coordinamento libico per il soccorso, poiché la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per le persone soccorse in mare», spiega Cristina Laura Cecchini, avvocata di SOS Humanity. LE ASSOLUZIONI NON FERMANO PERÒ LA STRATEGIA REPRESSIVA Che le vittorie in tribunale non si traducano automaticamente in un cambio di rotta lo dimostra la cronaca degli stessi giorni. Il 9 luglio è stato emesso un provvedimento di fermo di 45 giorni nei confronti della Trotamar III, gestita da CompassCollective, il cui equipaggio si era rifiutato – anche qui – di comunicare con il centro di coordinamento libico dopo aver soccorso 25 persone. «Il fermo della Trotamar III e la nostra vittoria in tribunale, ottenuta quasi contemporaneamente in un caso analogo, mettono a nudo la posizione giuridica altamente discutibile del governo italiano, che insiste affinché le navi delle ONG comunichino con questi attori libici illegittimi», ha osservato Wasil Schauseil, portavoce di SOS Humanity. «Mentre i tribunali sottolineano le condizioni disumane a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia, i governi europei stanno intensificando i propri sforzi per impedire a queste persone di fuggire dal Paese». È qui che la vicenda giudiziaria si salda a quella politica. I documenti pubblicati da Statewatch mostrano che l’UE e i suoi Stati membri continuano ad ampliare la cooperazione in materia migratoria con le autorità libiche pur essendo consapevoli delle condizioni disumane e delle torture nei centri detentivi, dell’ostilità diffusa verso le persone migranti e della repressione delle ONG. Un rapporto del 2025 l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha, infine, documentato la responsabilità europea nelle violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia. Catania e Ortona, insomma, raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: da un lato l’accusa costruita a tavolino che si sgretola davanti a un giudice, dall’altro il riconoscimento che il modello di esternalizzazione delle frontiere si regge su un attore criminale che i tribunali stessi giudicano illegittimo. Le assoluzioni alla fine arrivano, ma dopo anni di fango e di costi enormi, con un Paese incattivito che parla di “remigrazione” e uno spostamento verso l’estrema destra di tutta la politica europea. Nel contempo, la macchina spietata della criminalizzazione e dell’esternalizzazione dei confini continua a produrre un mix letale di violenza e morte.
UE: l’accordo con la Tunisia sulla migrazione peggiora le violazioni dei diritti umani
«L’Unione Europea (UE) e i suoi Stati membri dovrebbero denunciare pubblicamente le violazioni dei diritti umani in Tunisia e smettere di finanziare le attività abusive di controllo dell’immigrazione», hanno affermato 46 organizzazioni di tutela dei diritti umani in una dichiarazione congiunta che è stata diffusa ieri. L’appello giunge a tre anni dalla firma, il 16 luglio 2023, del protocollo d’intesa (MoU) tra l’UE e la Tunisia, motivato in gran parte dalla ricerca della cooperazione tunisina per impedire le partenze irregolari di imbarcazioni che trasportano migranti e richiedenti asilo verso l’Europa. Il MoU ha alimentato e normalizzato gravi violazioni dei diritti umani in Tunisia. In alcuni casi, questi abusi hanno persino portato alla morte di persone migranti. Il proseguimento della cooperazione in materia di migrazione con la Tunisia rende l’UE complice delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza tunisine. Nell’ambito della componente migratoria dell’accordo, l’UE e i suoi Stati membri hanno stanziato 105 milioni di euro per le intercettazioni in mare e le attività di controllo delle frontiere in Tunisia. Almeno 65 milioni di euro sono già stati stanziati per addestrare ed equipaggiare entità responsabili di abusi, in particolare la Guardia Costiera tunisina e il Centro di coordinamento tunisino per il soccorso in mare. «Le persone che abbiamo soccorso da situazioni di pericolo in mare hanno raccontato al nostro equipaggio storie strazianti di torture, violenze sessuali e abusi razzisti subiti in Tunisia», ha affermato Marie Michel, esperta di politiche presso SOS Humanity. «La Guardia Costiera tunisina, sostenuta dall’UE, agisce con violenza contro le persone in pericolo in mare e le riporta con la forza in un sistema di abusi che comporta un alto rischio di essere deportate nel deserto o trafficate verso la Libia. Con ogni euro versato alle forze di sicurezza responsabili, l’UE sta consolidando un sistema di abusi contro persone in cerca di protezione». Da quando l’accordo è stato firmato, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile hanno documentato gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza tunisine nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, tra cui comportamenti pericolosi e violenti durante le intercettazioni in mare; detenzioni arbitrarie; torture e altri maltrattamenti, compresa la violenza sessuale; ed espulsioni collettive verso i paesi confinanti. Rapporti e dossier WOMEN STATE TRAFFICKING: GENERE, RAZZIALIZZAZIONE E VIOLENZA DI STATO TRA TUNISIA E LIBIA Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell'UE Roberta Derosas 16 Aprile 2026 La retorica razzista e le pratiche discriminatorie dei funzionari tunisini nei confronti degli africani neri, compresi i cittadini tunisini, hanno alimentato la violenza razzista e il profiling razziale. Le autorità tunisine hanno preso di mira le organizzazioni della società civile che forniscono assistenza indispensabile a rifugiati e richiedenti asilo, ricorrendo anche ad arresti e procedimenti penali. A partire da giugno 2024 hanno sospeso le attività relative all’asilo e le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), eliminando di fatto l’accesso all’asilo nel Paese. «Da quando il presidente ha definito la migrazione un “piano criminale volto a modificare la composizione demografica della Tunisia” – discorso che ha preceduto la firma del protocollo d’intesa – i nostri meccanismi di assistenza legale hanno registrato un forte aumento delle richieste da parte di migranti e richiedenti asilo», ha affermato Emma Cabrol, direttrice regionale Euro-Mediterranea di Avocats Sans Frontières. «Queste richieste – ha sottolineato – provengono generalmente da persone arrestate nel corso di operazioni di sicurezza su larga scala in cui i loro diritti non sono stati rispettati, da persone sfrattate con la forza dalle loro abitazioni o sottoposte ad abusi da parte di privati, nonché da richiedenti asilo che incontrano gravi ostacoli nell’accedere alla protezione». «Le testimonianze che raccogliamo attraverso la nostra assistenza legale rivelano livelli senza precedenti di violenza e vulnerabilità subiti dai migranti in Tunisia, sia da parte di attori statali che non statali. Con l’aggravarsi degli ostacoli nell’accesso all’alloggio, al lavoro e a percorsi sicuri per lasciare il Paese, molti migranti descrivono la loro situazione come una prigione a cielo aperto», ha infine concluso la direttrice di ASF. Nonostante le gravi preoccupazioni e le raccomandazioni sollevate dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea nel 2024, la Commissione europea non è riuscita a dimostrare che il proseguimento dei finanziamenti, della formazione, della fornitura di attrezzature e del sostegno operativo alle autorità tunisine sia conforme agli obblighi giuridici dell’UE e alle garanzie contenute nei suoi strumenti di finanziamento, hanno affermato le organizzazioni. La cooperazione in materia di migrazione non dovrebbe essere considerata separatamente dal contesto dei diritti umani in Tunisia, hanno affermato le organizzazioni. Le stesse istituzioni statali tunisine, sostenute da finanziamenti dell’UE e responsabili del controllo delle frontiere e dell’applicazione delle norme sull’immigrazione – in particolare la Guardia Nazionale tunisina e la polizia – sono anche implicate nella repressione in corso contro il dissenso, l’indipendenza giudiziaria e la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, in atto dal 2021, quando il presidente Kais Saied ha preso il potere. Le autorità tunisine hanno intensificato gli abusi contro gli oppositori politici,i giornalisti, gli avvocati e le organizzazioni della società civile, ricorrendo anche ad arresti arbitrari, detenzioni, indagini penali, restrizioni amministrative e altre forme di repressione. Nel febbraio 2026, l’UE ha aggiunto la Tunisia a un elenco dei cosiddetti «paesi di origine sicuri», nonostante le conclusioni di esperti delle Nazioni Unite, di Amnesty International, di Human Rights Watch, dell’Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) e di giornalisti d’inchiesta secondo cui la Tunisia non è un «luogo sicuro» ai sensi del diritto marittimo. La cooperazione dell’UE in materia di migrazione senza garanzie efficaci, se proseguita, si inserisce in un sistema più ampio di governance autoritaria – e rischia di rafforzarlo e perpetuarlo -, hanno dichiarato le organizzazioni firmatarie. «L’UE non può fingere di difendere i diritti umani mentre rafforza la cooperazione con le autorità tunisine responsabili della repressione del dissenso e degli abusi nei confronti dei migranti», ha concluso Friederike Mager, coordinatrice senior per le attività di advocacy presso l’UE di Human Rights Watch. «A tre anni dal suo accordo illegittimo con la Tunisia, l’UE dovrebbe prendere posizione contro le violazioni e porre i diritti umani – non il controllo dell’immigrazione – al centro del proprio impegno, con parametri chiari e conseguenze concrete qualora gli abusi dovessero continuare». ”A Blueprint For Complicity”. Joint Statement by 46 human rights and humanitarian organizations
Ai margini dell’Europa: salute mentale, abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati a Ceuta
AUDREY BENSON, ATTIVISTA DI NO NAME KITCHEN 1 Questo articolo accompagna la pubblicazione del report “Sobrevivir al Limbo: una investigación sobre (ab)uso de sustancias y conductas autolesivas en menores no acompañados en Ceuta” 2, che approfondisce le condizioni di vita, la salute mentale e l’accesso ai diritti dei minori non accompagnati a Ceuta (enclave-confine tra Spagna e Marocco). Attraverso testimonianze dirette, osservazione sul campo e analisi del contesto istituzionale, il report documenta l’impatto dell’abbandono sistemico e delle politiche di frontiera sul benessere di questi ragazzi. Rayan (15 anni, Tetouan) era accasciato sulla spalla di Ana nella sala d’attesa dell’Ospedale Universitario di Ceuta. Aveva il viso contuso e gonfio a causa di una caduta. Ana ed io, entrambe volontarie di No Name Kitchen (NNK), lo avevamo accompagnato all’ospedale perché potessero visitarlo. Siamo rimaste sedute lì per ore, pensando che si fosse semplicemente addormentato. Ma quando finalmente hanno chiamato il suo nome e lui non ha risposto, ci siamo rese conto che qualcosa non andava: non stava dormendo. Era svenuto. Alla fine siamo riuscite a farlo alzare e a portarlo nella sala visite. Aveva fatto uso di hashish, Klonopin e Lyrica per tutto il giorno. Quell’episodio è diventato il simbolo di una realtà che ho osservato durante un periodo di volontariato con No Name Kitchen (NNK), organizzazione che sostiene le persone in movimento in diverse frontiere d’Europa. Come referente sanitaria, ho fornito primo soccorso e supporto all’accesso ai servizi sanitari di emergenza. Ciò che mi colpiva non erano solo le lesioni fisiche, ma la diffusione di abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati, segnali evidenti di un profondo disagio psicologico. Il consumo di sostanze e l’autolesionismo a Ceuta non devono essere interpretati come ribellione adolescenziale, patologia individuale o devianza culturale. Si tratta di strategie di adattamento plasmate dalle condizioni in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. Questo è importante perché il modo in cui definiamo un problema determina il modo in cui vi rispondiamo. Se definiamo questi ragazzi «pericolosi», giustifichiamo la sorveglianza. Se li definiamo «disobbedienti», giustifichiamo la punizione. Se li definiamo «spezzati», corriamo il rischio di ridurli alle loro ferite. Ma se comprendiamo il consumo di sostanze e l’autolesionismo come risposte all’abbandono, la domanda cambia. Non è più «Cosa c’è che non va in questi minori?», ma «Cosa abbiamo permesso che accadesse intorno a loro e cosa servirebbe affinché la sopravvivenza non fosse solo meno dolorosa, ma un atto di gioia e dignità?». In questo contesto, i cosiddetti “comportamenti dannosi” rappresentano strategie di sopravvivenza sviluppate in risposta a stress estremo, esclusione e abbandono istituzionale. Tra questi rientrano l’uso di sostanze (hashish, Lyrica, Roche, colla) e l’autolesionismo non suicidario, come tagli e ustioni. A livello europeo, la letteratura documenta un elevato carico di sofferenza mentale tra i minori non accompagnati. Le ricerche riportano alti tassi di disturbo post-traumatico da stress, depressione e ansia, oltre a una maggiore incidenza di autolesionismo e consumo di sostanze rispetto ai coetanei accompagnati. Detenzione, discriminazione e isolamento sono indicati come fattori di rischio rilevanti. Nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, invece, mancano quasi del tutto ricerche e sistemi di monitoraggio sulla salute mentale dei minori migranti. La maggior parte delle informazioni proviene dal lavoro sul campo delle organizzazioni e da sporadiche segnalazioni sui diritti umani. Questa invisibilità contribuisce al sottofinanziamento dei servizi e alla mancanza di controllo sulle pratiche dannose. Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, rappresenta uno dei pochi punti di accesso terrestri tra Africa ed Europa. Ogni anno molti minori, soprattutto marocchini, rischiano la vita attraversando il mare a nuoto. La città ospita centinaia di minori non accompagnati in un sistema di accoglienza da tempo sotto pressione e incapace di rispondere adeguatamente ai bisogni esistenti. Una volta arrivati, molti restano bloccati per anni. Non possono raggiungere legalmente la Spagna continentale senza un trasferimento ufficiale e spesso vivono in strutture sovraffollate o per strada. I respingimenti continuano a essere segnalati nonostante le condanne internazionali, mentre razzismo e discriminazione permeano sia le istituzioni sia la vita quotidiana. La maggior parte dei sette centri per minori è gestita da soggetti privati. I ragazzi descrivono condizioni dure e punitive, soprattutto per chi viene considerato “problematico”. Un ex dipendente, intervistato da NNK, ha confermato episodi di violenza, insulti e negligenza. Anche l’assistenza sanitaria appare insufficiente: non vi sono medici a tempo pieno e la somministrazione dei farmaci ricade spesso su personale non qualificato. Resoconti locali hanno inoltre evidenziato gravi carenze nell’accesso ai servizi di salute mentale e tempi di attesa incompatibili con bisogni spesso urgenti. Questi ragazzi vivono molteplici forme di marginalizzazione: sono migranti, minori, musulmani e spesso vittime di discriminazione razziale. Il razzismo anti-marocchino, alimentato da narrazioni politiche ostili, contribuisce a rafforzare esclusione e vulnerabilità. Ahmed, 15 anni, reclutato come spacciatore quando era bambino, cerca di costruirsi un’immagine di forza per sopravvivere alla vita di strada. Racconta di aver smesso di assumere pillole perché aumentavano il desiderio di autolesionarsi. «Ora fumo solo erba», dice, percependola come un’alternativa meno pericolosa. Opportunità educative, sportive e culturali sono limitate. Molti ragazzi vengono allontanati dagli spazi pubblici o guardati con sospetto. Anche le attività organizzate da NNK – sport, nuoto, tagli di capelli e momenti di socialità – sono spesso oggetto di controlli e sorveglianza. In tutta la Spagna, i minori migranti che vivono per strada incontrano ostacoli nell’accesso a scuole, centri giovanili e servizi comunitari, perdendo così importanti fattori di protezione. Abbiamo osservato un fenomeno significativo. Quando i ragazzi disponevano di maggior libertà di movimento e di spazi di socializzazione, si registravano meno episodi di autolesionismo, meno consumo problematico di sostanze e meno accessi al pronto soccorso. Questo suggerisce che il contesto sociale può influenzare direttamente il livello di sofferenza e il rischio di comportamenti dannosi. Per questo sono necessari un monitoraggio sistematico della salute mentale a Ceuta, servizi accessibili e informati sul trauma, percorsi rapidi di presa in carico e accesso garantito a fattori stabilizzanti come sonno, alimentazione, attività ricreative e spazi pubblici sicuri. Occorrono inoltre tutele effettive contro i respingimenti e investimenti pubblici stabili nell’assistenza sanitaria, educativa e sociale. Come osserva lo psichiatra Bessel van der Kolk in The Body Keeps the Score, la rabbia che non trova uno sbocco può trasformarsi in depressione, odio verso se stessi e comportamenti autodistruttivi. Questo è il costo dell’abbandono cronico: frontiere che feriscono e istituzioni che voltano le spalle. È una realtà che dovrebbe spingere decisori politici, società civile e comunità locali a creare spazi sicuri in cui il dolore possa essere accolto prima di trasformarsi in ulteriore sofferenza. 1. L’adattamento dell’articolo è a cura di Francesca Fusaro e Alessia Albano di No Name Kitchen ↩︎ 2. Il report completo è disponibile in spagnolo e inglese ↩︎
Quel Lager moderno che sorge nella periferia di Roma
LINDA PEZZANO 1 Esiste una profonda frattura etica e geografica nel cuore di Roma, dove il 4 novembre 1950 fu firmata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il testo cardine posto a presidio definitivo delle libertà fondamentali, dove spiccano perentori l’articolo 2, a tutela intrinseca della vita, e l’articolo 3, che sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Quella città “centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse” (art. 1, co. 4, Statuto di Roma Capitale del 2013 2) ospita oggi nella sua periferia “spiazzi di cemento, gabbie alte otto metri, locali di pernotto sporchi e sforniti e con i materassi messi per terra. Questo è il CPR di Ponte Galeria 3”, struttura che capovolge radicalmente questa vocazione universale, configurandosi come un moderno avamposto di totale sospensione dei diritti civili. La parabola storica di questi centri rivela una precisa e progressiva mutazione geopolitica delle politiche migratorie. Nati alla fine degli anni Novanta come strutture temporanee teoricamente destinate all’accoglienza e al primo soccorso dei flussi migratori, tali luoghi hanno subito una metamorfosi semantica e funzionale, trasformandosi prima in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e, infine, negli attuali Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPR). Pur mostrando un’architettura e un regime di controllo del tutto sovrapponibili a quelli della detenzione penitenziaria, queste strutture rimangono formalmente escluse dalla disciplina e dalle garanzie costituzionali del sistema carcerario. Esse galleggiano in una sorta di limbo ordinamentale, sprovviste di una normativa organica che ne definisca chiaramente i limiti e le modalità di gestione. Questa indeterminatezza non è casuale: “i CPR sono luoghi utili alla polizia per gestire, spostare, immobilizzare anche solo temporaneamente una popolazione migrante irregolarizzata ma pur sempre presente, utilizzando uno strumento – il diritto amministrativo – molto più maneggevole rispetto a quello penale 4“. La descrizione più lucida ed empirica della realtà interna al CPR di Ponte Galeria giunge dalle parole clandestine di chi quell’inferno lo ha attraversato due volte. Nel suo volume “Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano”, edito da Sensibili alle foglie nel 2026, ma riguardante eventi verificatisi nel corso del 2014 e 2015, Sunjay Gookooluk descrive la propria reclusione coatta – prima per novanta giorni, poi per sessanta – restituendo la cronaca dettagliata di un Lager Moderno, isolato dal mondo, dove centinaia di invisibili vivono giorni che si susseguono tutti uguali, carichi di disperazione. Sunjay scriveva di nascosto, utilizzando una penna procuratagli da una mano solidale rimasta anonima e consumando fogli di fortuna: la carta coprente che avvolgeva un vitto quotidiano scadente e insufficiente alla sopravvivenza. La quotidianità all’interno del centro si palesa come una metodica violenza istituzionale e una demolizione dei bisogni umani elementari, oltre che dei diritti fondamentali della persona umana: “Sono entrati che ancora era buio nel camerone e l’hanno preso mentre dormiva. Un ragazzo tunisino di vent’anni, era tossicodipendente, in terapia con il metadone. L’hanno bloccato al letto e gli hanno legato le mani. Non l’abbiamo più visto, ma poco dopo polizia, carabinieri e militari sono rientrati in venti, con guanti e manganelli. […] Un ragazzo, per non essere portato via, si era messo delle lamette attorno al collo. […] Qui non possiamo avere nulla: un pettine, uno specchio, cinture e lacci delle scarpe…”. All’interno dei cameroni, dove coabitano ammassate fino a otto persone, l’unico surrogato è un tavolino di ferro dove poggiare i pochi indumenti concessi; i letti sono privi di lenzuola idonee, sostituite da fragili fogli di carta monouso, e gli asciugamani forniti ricalcano la consistenza della comune carta igienica, i wc sono alla turca e i bagni privi di luce naturale oltre che sprovvisti di interruttore per accendere la luce artificiale 5. In questo contesto di totale privazione, l’orizzonte psicofisico dei trattenuti viene sistematicamente annullato dalla mancanza di qualsivoglia attività ricreativa, culturale o intellettuale: non vi sono libri, biblioteche, scacchiere o passatempi che possano sottrarre il tempo alla sua funzione puramente punitiva. I telefoni cellulari dotati di fotocamere o registratori vengono immediatamente sequestrati all’ingresso e trattenuti in magazzino; una misura di sicurezza che, dietro lo schermo dell’ordine interno, cela il preciso intento di impedire la raccolta di prove visive e testimonianze dirette sui sistematici abusi e sul degrado strutturale delle docce e dei servizi igienici, perennemente guasti e abbandonati all’incuria. Sunjay esprime con il cuore in mano come il carcere sia mille volte meglio organizzato per quanto riguarda i diritti e i doveri dei reclusi, poiché nel CPR si viene formalmente definiti “ospiti” ma trattati peggio dei criminali, erodendo giorno dopo giorno la possibilità stessa di sopravvivenza. La violenza del CPR di Ponte Galeria – uno dei primi centri di detenzione aperti in Italia dopo l’entrata in vigore della Legge 40/1998 6 – non si esaurisce nella fatiscenza dei luoghi, ma si insinua profondamente nelle pieghe della prassi medica e burocratica. Sunjay, affetto da diabete alimentare e grave insonnia, denuncia nel suo diario il totale disprezzo della direzione sanitaria per le sue patologie croniche: le terapie psichiatriche precedentemente stabilite nel carcere di Rebibbia vengono ridotte arbitrariamente a poche gocce inefficaci da medici che si sentono come “Dio sceso in terra”, mentre l’ente gestore privato, la cooperativa GEPSA subentrata all’epoca nella gestione al ribasso della struttura, si rivela incapace di garantire persino la dieta specifica prescritta per il diabete. L’assurdo burocratico tocca il culmine quando l’Ufficio Immigrazione della Questura registra il cognome di Sunjay alterandone la grafia, inserendo una “o” al posto della “u“. Da quel momento, nonostante il possesso di un regolare codice fiscale e di un conto corrente postale che ne blindavano l’identità oggettiva, l’individuo cessa giuridicamente di esistere, trasformandosi, nel caso del sig. Gookooluk, nel numero 8703, in un’identità errata da sottoporre a infinite e reiterate procedure di identificazione, costringendo l’uomo a ricorrere allo sciopero della fame e al rifiuto della terapia insulinica come unica e disperata forma di protesta pacifica per rivendicare i propri diritti elementari. Il meccanismo del trattenimento si nutre infine dell’inganno istituzionale, prassi ormai abituale nel labirinto della detenzione amministrativa: la seconda detenzione di Sunjay prende avvio quando l’uomo viene formalmente attirato in Questura con il pretesto del ritiro di una notifica burocratica, per poi ritrovarsi improvvisamente rinchiuso a Ponte Galeria, vittima di una privazione della libertà personale convalidata ex post e successivamente censurata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22932/2017. Dal 2015 a oggi si è assistito a una costante espansione delle politiche di repressione e contenimento delle migrazioni. Invero, le risultanze delle ispezioni politiche e i documenti ufficiali delle Commissioni Comunali gettano una luce altrettanto sinistra sulle condizioni attuali della struttura 7. Dal Verbale n. 8 del 12 marzo 2025 della V Commissione Capitolina Permanente – Politiche sociali e della salute -, emerge una profonda e angosciante sensazione di mortificazione dinnanzi alla visione di decine di uomini che vagano negli spazi di cemento del centro, palesemente e massicciamente sedati attraverso l’uso sistematico di psicofarmaci, ridotti all’incapacità di esprimersi, di comunicare o di formulare un pensiero coerente. È la materializzazione clinica di quello che gli operatori definiscono il nesso perverso tra controllo coatto e abbandono esistenziale: si priva l’individuo del suo tempo, del suo passato, delle sue relazioni e del suo mondo, per poi contenerne la legittima disperazione attraverso la chimica medica. Il medesimo verbale ricorda come la barriera linguistica sia un dato strutturale oggettivo e drammatico mai riscontrato in questi termini critici dalle relazioni dei Garanti, e come l’assenza cronica di mediatori culturali impedisca l’esecuzione di uno screening psichiatrico e clinico degno di questo nome durante le sbrigative visite di idoneità al trattenimento, che durano mediamente meno di venti minuti. La testimonianza di Sunjay Gookooluk ha quindi anticipato uno schema che ha continuato a ripresentarsi attraverso decessi, suicidi e tentativi di suicidio, autolesionismo e ricorrenti episodi di protesta collettiva (i c.d. eventi critici) contro condizioni percepite come insopportabili all’interno dei CPR italiani. Gli atti di resistenza – tra cui labbra cucite8, ingestione di lamette da barba e materassi incendiati all’interno delle celle di detenzione – appaiono come disperati tentativi di riappropriarsi della propria autonomia all’interno di un sistema progettato per privare i detenuti di individualità e libertà. Gli eventi accaduti nel CPR di Ponte Galeria negli ultimi anni illustrano la persistenza di queste carenze strutturali. Tra i casi più emblematici c’è quello di Wissem Ben Abdellatif 9, un ragazzo tunisino di 26 anni originario di Kebili, morto per arresto cardiaco dopo essere rimasto legato al letto e sedato, per cinque giorni, nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Camillo di Roma, in seguito al trasferimento dal CPR di Ponte Galeria. Ancora più eclatante è la morte di Ousmane Sylla10, ragazzo ventiduenne guineano che si è suicidato mentre era detenuto nel medesimo CPR nel febbraio 2024. Ousmane aveva manifestato un grave disagio psicologico e aveva ripetutamente cercato aiuto prima di togliersi la vita. La sua morte ha suscitato un’ampia condanna da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, avvocati e professionisti del settore medico, i quali hanno fermamente sostenuto che la tragedia non fosse un evento imprevedibile, bensì la diretta conseguenza di un sistema di detenzione che genera sistematicamente disperazione. I Centri Permanenti per il Rimpatrio si configurano pertanto come dei non-luoghi antropologici e giuridici, spazi in cui l’identità dell’individuo viene azzerata, il suo passato ignorato e il suo futuro congelato in un tempo sospeso e non predeterminabile10. Alla scadenza del termine massimo di reclusione, la stragrande maggioranza dei trattenuti non viene rimpatriata (nel solo anno 2023, su 6.620 persone entrate nei centri, meno del 50% è stato effettivamente rimpatriato, a causa della mancanza cronica di accordi bilaterali di riammissione con i paesi di provenienza, circoscritti quasi esclusivamente a Tunisia, Egitto, Albania e Marocco 11); l’apertura dei cancelli coincide semplicemente con la consegna di un ulteriore ordine di espulsione differita, un invito formale a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Per chi non ha incontrato la morte o scelto il suicidio come via d’uscita, c’è il ritorno forzato alla condizione di fantasmi metropolitani, spinti ai margini della microcriminalità dalla medesima macchina statale che ne preclude la regolarizzazione onesta. Resta, nel silenzio di Ponte Galeria, il disperato anelito alla dignità umana racchiuso nelle ultime righe del diario di Sunjay, la volontà incrollabile di raccogliere i frammenti della propria esistenza, per veder finalmente soddisfatto il proprio diritto alla libertà in un cielo pieno di stelle: “di notte spesso guardo il cielo immenso con le stelle che brillano lassù, osservo i volatili, i gabbiani lassù e nel cuore desidero di poter volare anche io nel cielo stellato e libero. Stasera c’è la luna piena ed è estremamente bello osservare questa immensità e bellezza” (Diario di un invisibile, Sunjay Gookooluk, p. 31). 1. Socia di Attiva Diritti. Giurista esperta in Diritti Umani, Migrazioni e Protezione Internazionale ↩︎ 2. Statuto di Roma Capitale ↩︎ 3. Così l’On. Rachele Scarpa, in seguito a una sua visita al CPR di Ponte Galeria in data 18 giugno 2024 ↩︎ 4. Così Giulia Fabini in Controfuoco N. 0 di Melting Pot Europa ↩︎ 5. Come riportato ancora oggi dalla Relazione del Garante delle Persone Private della Libertà del 2025 ↩︎ 6. Dal progetto Trattenuti realizzato da ActionAid e UniBa ↩︎ 7. Report della visita del 27 maggio 2025 dell’ On. Rachele Scarpa e dell’ Avv. Martina Ciardullo; Libertà e dignità: le osservazioni di Amnesty International sulla detenzione amministrativa di persone migranti e richiedenti asilo in Italia, 2024 ↩︎ 8. «Mentre qui qualcuno s’era cucito la bocca, nel reparto donne c’era una delegazione con il sindaco in visita. Ecco perché oggi hanno pulito tutto per bene anche nei nostri reparti… vogliono coprire la vergogna mostrando che qui tutto funziona nella norma… che schifo questa sceneggiatura. [Più tardi lo stesso giorno] Scusatemi… da ieri non c’è solo uno con la bocca cucita… sono due tunisini che da ieri e tutt’ora sono con la bocca cucita…» (da Diario di un invisibile di Sunjay Gookooluk, p. 77) ↩︎ 9. Annalisa Camilli, La battaglia per la verità sulla morte di Wissem Abdel Latif – Internazionale ↩︎ 10. Benedetta Cerea – Melting Pot Europa; Bianca Maurizi – L’Unità; Angela Stella – L’Unità ↩︎ 11. Francesca Esposito, Emilio Caja, Arianna Grasso, Note di curatella in Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano di Sunjay Gookooluk ↩︎
Trieste non un’emergenza, ma una violazione strutturale dei diritti
KHANDWALARM 1 Da più di un anno decine di persone in movimento trascorrono settimane davanti alla Questura di Trieste per manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale. L’accesso alla Questura viene sistematicamente ostacolato attraverso una serie di pratiche illegittime, già documentate nel report Accesso Negato 2. A Trieste, però, le criticità si stratificano: alla cronica carenza di posti nel sistema di accoglienza e alla costante gestione emergenziale e securitaria della situazione migratoria, si sono aggiunti negli ultimi mesi una crescente militarizzazione di Piazza della Libertà, importante presidio solidale cittadino, e numerosi sgomberi nell’area di Porto Vecchio. Qui, diversi magazzini abbandonati vengono utilizzati da persone in movimento e richiedenti asilo come rifugi temporanei, in attesa di accedere all’accoglienza; così, la sopravvivenza delle persone che li occupano entra in conflitto con il progetto istituzionale di riqualificazione immobiliare dell’intera zona. Con questa serie di articoli, il gruppo KhandwAlarm tenta di far luce sulle prassi illegittime e sulle violazioni che si consumano quotidianamente, proponendo un’analisi sociale, politica e giuridica, della situazione cittadina. Negli ultimi anni la situazione davanti alla Questura di Trieste e negli spazi informali sorti attorno a Porto Vecchio è stata spesso raccontata come un problema di pressione migratoria, di emergenza urbana o di ordine pubblico. Ma ciò che accade a Trieste non può essere iscritto in un quadro di eccezionalità; dietro agli sgomberi ripetuti, alle persone costrette a dormire all’aperto per settimane o mesi, esiste una precisa responsabilità istituzionale. Da oltre dieci anni, tribunali ordinari e TAR di tutta Italia ribadiscono gli stessi principi: il diritto di chiedere asilo deve essere garantito immediatamente; le questure non possono introdurre ostacoli arbitrari o pratiche dilatorie; la mancanza di organizzazione amministrativa non può ricadere sulle persone richiedenti asilo. Attraverso una rassegna 2– necessariamente parziale rispetto all’enorme quantità di contenzioso esistente – l’articolo richiama sentenze e ordinanze emesse negli ultimi anni, le quali mostrano un quadro coerente e consolidato, evidente anche a Trieste. Cambiano le città, cambiano gli uffici coinvolti, ma il meccanismo resta identico: file interminabili, appuntamenti rinviati per mesi, persone lasciate senza documenti, senza accoglienza e senza alcun riconoscimento giuridico. LA QUESTURA DEVE ATTENERSI ALLA LEGGE: RICEVERE LE DOMANDE E FORMALIZZARE NEI TEMPI Il ruolo della Questura nella procedura di protezione internazionale è definito in modo preciso dalla normativa nazionale ed europea. La normativa sancisce infatti che; la Questura riceve 3 la domanda, procede alla verbalizzazione 4, rilascia il permesso provvisorio 5 e trasmette gli atti alla Commissione territoriale 6, unico organo competente a decidere nel merito della richiesta di protezione internazionale. La registrazione della domanda deve avvenire rapidamente dopo la manifestazione della volontà: entro tre giorni lavorativi, sei in caso di città di frontiera o entro dieci giorni in caso di elevato numero di domande 7. La rapidità della registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale è fondamentale in quanto passaggio fondamentale affinché le persona richiedenti asilo possano avere accesso alle tutele fondamentali di cui hanno diritto (diritto all’accoglienza alle cure sanitarie). I ritardi e i comportamenti discrezionali posti in essere dalla questure ostano pertanto gravemente la tutela dei diritti fondamentali degli interessati stessi. Nonostante la normativa sia estremamente chiara, in molte città italiane continuano ad essere adottate pratiche discrezionali e illegittime come documentato attraverso un anno di monitoraggi da parte delle associazioni e di liberi cittadini 8. Le persone si radunano nelle prime ore del mattino senza che esista una fila formalizzata, poiché è ormai evidente che l’ordine di arrivo non costituisce un criterio reale di accesso. La “selezione” dei futuri richiedenti asilo appare del tutto discrezionale, sprovvista di criteri trasparenti e di una logica organizzativa chiaramente identificabile. Queste modalità di filtraggio risultano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il Tribunale di Roma già nel 2018 affermava chiaramente che la Questura: “non ha alcun potere di filtro decisionale sulle istanze di protezione internazionale” 9 ricordando come il diritto d’asilo garantito dall’articolo 10 della Costituzione imponga all’amministrazione un obbligo di ricezione della domanda per tutti coloro che la pongono 10. Dopo solo un anno, nuovamente il Tribunale di Roma – con l’ordinanza del 27 febbraio 2019 – dichiarava illegittima la prassi di consentire la formalizzazione della domanda solo ad alcune categorie di persone selezionate arbitrariamente, ribadendo che l’accesso alla procedura d’asilo non può dipendere da criteri discrezionali fissati dagli uffici di polizia 11. “La decisione “verbale” della Questura di non accettare la formalizzazione della domanda di Asilo […] è illegittima ed immotivata.” Molte delle persone in fila davanti alla Questura di Trieste hanno con sé la copia della PEC con la quale hanno già manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. Ai sensi della normativa vigente, esse sono già considerate richiedenti asilo, in attesa della formalizzazione della domanda. Nonostante ciò, vengono costrette a presentarsi quotidianamente presso la Questura, talvolta per settimane consecutive, senza essere mai convocate. «Siamo a Trieste da un mese quasi, veniamo davanti alla Questura tutti i giorni da tre settimane, ma non veniamo mai selezionati. Dopo le prime volte che ci hanno mandato via, siamo andati ad uno sportello per farci aiutare e loro hanno inviato la richiesta asilo per nostro conto via e-mail. Pensavamo cambiasse qualcosa, ma nelle due settimane successive, ancora tutti i giorni davanti alla questura, sventolando questo foglio, ma niente». Testimonianza da tre richiedenti asilo, Trieste. Il Tribunale di Torino in due sentenze (06.04.2020 12 e 03.12.2021 13) ha ribadito come la manifestazione di volontà non sia soggetta a particolari vincoli di forma. I termini previsti dalla legge risultano sistematicamente violati, lasciando le persone in una condizione di sospensione giuridica e privandole concretamente dei diritti connessi alla richiesta di protezione internazionale. A Trieste la difficoltà di poter registrare le propria domanda di protezione internazionale in tempi utili ha portato, come in altre città, l’attivazione di varie realtà del terzo settore le quali hanno per mesi segnalato via pec le persone che dichiaravano la volontà di richiedete protezione internazionali senza riuscirci. Nonostante ciò anche le segnalazioni via pec, aventi chiara rilevanza giuridica come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (c. Cass 21910/2020 e 20070/2023) non hanno spesso portato a una presa in carico della domanda. A fronte di un numero tra le cinquanta e cento persone presenti ogni giorno davanti alla Questura, generalmente solo una quindicina viene ammessa all’interno. I selezionatori chiamano diverse nazionalità – o presunte tali, come quando viene genericamente usata la categoria “arabi” – e, all’interno di ciascun gruppo, scelgono alcune persone. Talvolta una o due, talvolta nessuna. Per lunghi periodi, ad esempio, le persone nepalesi venivano sistematicamente escluse dalla selezione. Nel 2025 il Tribunale di Torino, a fronte di una simile situazione di ritardi nell’accesso alla procedura, ha condannato la Questura della città per discriminazione diretta, individuale e collettiva nei confronti delle persone richiedenti asilo, riconoscendo come le prassi adottate producessero un trattamento differenziato e lesivo dei diritti fondamentali 14. “le procedure adottate dalla Questura di Torino Ufficio immigrazione sono illegittime […] in quanto ostacolano, ritardano e rendono eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico […] dette prassi costituiscono una discriminazione, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 286/1998”. Più in generale, i ritardi nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, le lungaggini amministrative e le conseguenze lesive che ne derivano sono stati oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali italiani negli ultimi anni. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2019, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., accertando il comportamento contra legem della questura e ordinando il rispetto della direttiva n. 2013/32/UE che impone alle autorità nazionali di ricevere la domanda di protezione internazionale nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di sei giorni 15. Poco dopo, con ordinanza del 26 luglio 2019 16, il Giudice riconosce i disservizi della questura di Napoli e ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero: “la presentazione della domanda di protezione internazionale, rientra tra i diritti fondamentali tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost , art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU, per cui, non vi è spazio in questa materia per una discrezionalità dell’amministrazione.Pertanto, la domanda va registrata nei tempi congrui previsti dall’art. 6 della direttiva 2013/32 UE, riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale […]con il d.lgs 25/2008.” 17 Anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 28 maggio 2024, accerta l’illegittimità del comportamento della Questura, e ordina di procedere all’effettiva formalizzazione della domanda di protezione internazionale; vale a dire foto segnalamento dattiloscopico, compilazione e registrazione del modello c3 nel sistema Vestanet e rilascio del permesso temporaneo di soggiorno. Riferimenti più recenti si ritrovano in due ricorsi collettivi depositati il 7 marzo 2025 al TAR del Veneto contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ostacolare con ritardi sistematici la registrazione delle domande d’asilo proprio a causa dei tempi di attesa inaccettabili 18. Con le sentenze nn. 616 e 617 del 18 marzo 2026, il TAR Veneto ha accolto la prima class action pubblica promossa esclusivamente da soggetti associativi contro le Questure di Venezia e Vicenza, riconoscendo l’esistenza di un’inefficienza organizzativa strutturale nell’accesso alla procedura di protezione internazionale e condannando l’amministrazione a ripristinare tempi di gestione conformi al dettato normativo 19. La giurisprudenza si è pronunciata anche in riferimento ad altri percorsi di regolarizzazione e altre fasi del processo di protezione. Particolarmente significativa è la class action sulla protezione speciale, presentata al TAR Marche 20 nel 2025, che ha condannato i gravi ritardi della Questura e della Commissione territoriale, riconoscendo come il protrarsi ingiustificato delle procedure amministrative producesse effetti gravemente lesivi sui diritti delle persone straniere e violasse i principi di buon andamento ed effettività della tutela giuridica. Ancora una volta, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: le inefficienze delle amministrazioni non possono ricadere sulle persone migranti né violare diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo. L’INCAPACITÀ LOGISTICA NON PUÒ GIUSTIFICARE UNA LESIONE DEI DIRITTI A Trieste le persone richiedenti asilo restano bloccate per settimane o mesi in attesa di accedere alla procedura, continuando nel frattempo a vivere in strada, senza documenti, senza accoglienza e senza alcuna garanzia effettiva di tutela. Le amministrazioni pubbliche cittadine hanno più volte giustificato le criticità nell’accesso alla procedura d’asilo con carenze di personale, difficoltà organizzative degli uffici e l’elevato numero di arrivi lungo la rotta balcanica. La gestione della procedura viene così rappresentata come una situazione emergenziale, rispetto alla quale la Questura non disporrebbe di risorse sufficienti per garantire un accesso rapido alla formalizzazione delle domande. Dopo la pubblicazione del report Accesso Negato, il 18 dicembre 2025 si è svolto un incontro tra le associazioni del territorio e la Questura di Trieste. Nel corso dell’incontro la Questura ha più volte ricondotto la discussione alle difficoltà organizzative degli uffici e ai tentativi di riorganizzare l’accesso alla procedura, facendo riferimento anche a un progetto – non ancora condiviso pubblicamente – per l’implementazione di un sistema informatizzato su modello di quello sperimentato a Milano. Queste giustificazioni, oltre ad alimentare una narrazione emergenziale legata ai cosiddetti “grandi numeri” – spesso smentita dagli stessi dati ufficiali sugli arrivi e sulle presenze – non hanno alcuna validità dal punto di vista giuridico. In più occasioni i giudici hanno infatti affermato che la pubblica amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando suddetti motivi. Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 gennaio 2020, ha stabilito che l’incapacità logistica della Questura non può impedire la formalizzazione della domanda d’asilo, chiarendo che le inefficienze organizzative dell’amministrazione non possono ricadere sulla persona richiedente protezione internazionale 21 . Nonostante la normativa nazionale ed europea preveda che la richiesta di protezione internazionale debba essere registrata rapidamente, in molte città italiane le Questure hanno costruito nel tempo sistemi paralleli che trasformano questo passaggio in una lunga attesa priva di garanzie effettive. Emblematico è il caso di Milano, dove il sistema “Prenota Facile” – richiamato anche dalla Questura di Trieste come possibile modello organizzativo – è stato più volte contestato sul piano giuridico. Con ordinanza del 9 maggio 2023 22, il Tribunale di Milano ha infatti ordinato alla Questura di formalizzare immediatamente la domanda di asilo del ricorrente, ritenendo inadeguato un sistema che, nei fatti, impediva l’accesso tempestivo alla procedura. In un ulteriore ricorso collettivo depositato il 10 ottobre 2025 al TAR Lombardia contro la Questura di Milano 23 si documentano ritardi sistematici e incompatibili con i termini previsti dalla normativa europea e nazionale: complessivamente, oltre cinque mesi di attesa per poter semplicemente accedere alla procedura di protezione internazionale. È evidente come, in un contesto come quello triestino, il possibile inserimento di un sistema “Prenota Facile” – presentato come strumento per migliorare l’organizzazione degli accessi – sollevi forti perplessità. Esperienze già documentate altrove dimostrano come questi sistemi rischino di trasformarsi in un ulteriore ostacolo burocratico, aggiungendo nuovi passaggi amministrativi e aumentando i tempi di attesa invece di garantire un accesso immediato alla procedura d’asilo. Resta quindi da vedere se tale modello verrà effettivamente introdotto anche a Trieste, con quali modalità sarà gestito e soprattutto quali effetti concreti produrrà sul rispetto dei diritti delle persone richiedenti protezione internazionale. LE RICHIESTE E LE PRASSI INFORMALI SONO ILLEGITTIME A Trieste le testimonianze raccontano continui rinvii nella presa in carico delle persone richiedenti asilo, appuntamenti informali, accessi rimandati di settimana in settimana e persone costrette a presentarsi quotidianamente davanti alla Questura senza alcuna certezza sui tempi della formalizzazione. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 gennaio 2023 24, ha dichiarato illegittimi i rinvii reiterati della formalizzazione della domanda e dell’accesso all’accoglienza, riconoscendo come tali condotte ledano concretamente dei diritti fondamentali della persona richiedente asilo. Nello stesso senso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso del gennaio 2026 25, che ha ordinato alla Questura di procedere immediatamente alla formalizzazione della domanda di asilo di una persona in attesa da oltre un anno per effetto di continui “appuntamenti verbali”, privi di qualsiasi garanzia formale. La direttiva 2013/33/UE – recepita in Italia dal D.lgs. 142/2015 – stabilisce in modo chiaro che l’accesso alla procedura di protezione internazionale non può essere ostacolato da requisiti amministrativi arbitrari o sproporzionati. L’articolo 6, paragrafo 6 prevede infatti che gli Stati membri «Non possano imporre documenti inutili, requisiti amministrativi ulteriori o ostacoli burocratici ai richiedenti asilo per il solo fatto di aver chiesto protezione internazionale». La Questura di Trieste sembra però muoversi in direzione opposta rispetto a questi principi. Diverse persone riferiscono di essere state respinte o di aver subito ritardi nella presa in carico a causa della mancanza di documenti, del passaporto o di ulteriori requisiti informali richiesti. Questo nonostante la normativa sia estremamente chiara nel prevedere che: “la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE).” Si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana, che ha ripetutamente dichiarato illegittimi i comportamenti delle amministrazioni diretti a ritardare o ostacolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale mediante la richiesta di documentazione o requisiti privi di fondamento normativo: “Non è dunque legittimo l’operato della Questura di Alessandria che non ha proceduto alla registrazione della domanda sulla base dell’omessa produzione di documentazione non prevista da alcuna normativa.” (Trib. Torino 06.05.2020). “È illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione sull’assunto dell’insussistenza di requisiti, invero neppure rilevanti.” (Trib. Bologna 18.01.2023). Il Tribunale di Palermo (ordinanza del 21 dicembre 2017 26) ha precisato inoltre che la Questura non può pretendere il passaporto ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo che l’assenza del documento non può impedire il riconoscimento dei diritti dello straniero. Anche il Tribunale di Milano, nella causa civile iscritta al n.r.g. 36446/2019, si espresso in merito con estrema chiarezza: “Non trova invece riscontro, nella normativa vigente, l’obbligo del ricorrente, a pena di irricevibilità della domanda di protezione, di corredarla con un documento che ne dimostri la residenza del luogo dove ha sede la Questura, ovvero la disponibilità di un domicilio. L’art. 6 D.lgs. n.25/2008 prevede che “la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal ricorrente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo del dimora del ricorrente”. […] Solo l’art. 11 comma 2, stabilisce tra gli obblighi del richiedente, quello di informare l’autorità competente “in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio”, obbligo che sorge una volta avviata la procedura di protezione, il che implica che una domanda sia stata in precedenza ricevuta dalla PA e tale obbligo si concreta nel dovere di indicare alla PA un luogo di reperibilità dove ricevere tutte le comunicazioni del procedimento, ma che non è invece previsto come presupposto indefettibile per la ricevibilità della domanda.” Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre 2020, si è invece pronunciato sulla prassi di subordinare la presentazione della domanda di protezione internazionale alla produzione di una dichiarazione di ospitalità, al fine di accertare la competenza territoriale della Questura, affermando che tale requisito è privo di qualsiasi fondamento normativo. “quand’anche la Questura a cui il richiedente asilo sirivolge ritenga di non avere gli elementi sufficienti per verificare la sua competenza a ricevere l’istanza di registrazione […]non e legittimata ad opporre un rifiuto protratto a ricevere tale domandama deve comunque rispettare la norma europea e la norma interna laddove prevede che “la registrazione sia effettuata.” (Trib. Firenze 21.12.2020). Analogamente il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 21 luglio 2021 27. Tra le altre prassi documentate a Trieste figurano inoltre controlli informali dei telefoni cellulari e dei loro contenuti, suscettibili di incidere sul diritto alla privacy e alla corrispondenza digitale, rispetto ai quali la Corte di Cassazione ha già affermato la necessità di specifiche garanzie procedurali. È stato inoltre osservato un utilizzo del Regolamento Dublino III come motivo per ritardare ed eludere la formalizzazione della domanda di asilo mantenendo le persone in una situazione di sospensione giuridica. In molti casi vengono fornite indicazioni informali sulla competenza di altri Stati o di altre città italiane, senza però attivare alcuna procedura prevista dalla normativa. La legge stabilisce invece che la Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale e, solo successivamente, avviare l’eventuale procedura Dublino per determinare lo Stato competente (art. 26, co. 3, D.lgs. 25/2008; Regolamento UE 604/2013). Rispetto all’obbligo della Questura di ricevere la domanda anche laddove si ritenga incompetente, si è espresso ad esempio il Tribunale di Roma, 30.01.2023: “Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva 2013/32/UE che all’art. 6 §3 prevede: “Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”. Dunque, è possibile desumere come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata dal ricorrente entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto disposto dalla suddetta direttiva […] In caso contrario si priverebbe completamente lo straniero del diritto di presentare domanda di protezione internazionale” 28. La mancata presa in carico della domanda viene talvolta giustificata dalla presunta competenza di un’altra Questura, sulla base di elementi che suggerirebbero un precedente transito o soggiorno del richiedente altrove. In alcuni casi, persino un biglietto ferroviario, uno scontrino o una fotografia vengono ritenuti sufficienti per rinviare o negare la formalizzazione della domanda a Trieste. Questo nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che né il transito né la precedente dimora in un altro comune possano giustificare il rifiuto della ricezione della domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Milano, con le decisioni del 21.08.2019 e del 28.03.2023, ha affermato che la Questura è comunque tenuta a ricevere e formalizzare la domanda, rinviando a una fase successiva ogni valutazione relativa alla competenza territoriale. Tutte queste modalità informali e opache di applicazione – o, più propriamente, di disapplicazione – del diritto comportano il grave rischio di esposizione a provvedimenti di espulsione prima ancora che la domanda di protezione internazionale venga formalizzata, registrata e presa in carico dalle autorità competenti. Si realizza così il paradosso di un’amministrazione che, anziché garantire l’effettività del diritto d’asilo, finisce per comprometterne l’esercizio. Anche a Trieste, diverse persone riferiscono di aver ricevuto provvedimenti di espulsione o di essere rimaste prive di qualsiasi tutela pur avendo già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Si tratta di una situazione particolarmente grave, poiché inefficienze e ritardi amministrativi non possono tradursi nella concreta negazione del diritto d’asilo né esporre le persone al rischio di allontanamento dal territorio dello Stato. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del maggio 2024 29, ha accolto un ricorso d’urgenza contro la Questura affermando che l’amministrazione non può ostacolare la formalizzazione della domanda di asilo fino al punto da consentire l’avvio di procedure espulsive nei confronti di una persona che aveva già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. E’ stato anche affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, […] con l’ulteriore conseguenza che l’autorità di pubblica sicurezza – avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda – non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PRODUCE EFFETTI GIURIDICI: STATUS DI RICHIEDENTE ASILO E DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA Le persone in arrivo dalla rotta balcanica spesso restano bloccate per mesi in una condizione di sospensione: hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ma non riescono ad accedere alla formalizzazione. Nel frattempo, non ricevono documenti, non accedono all’accoglienza, non possono lavorare regolarmente, non possono iscriversi pienamente ai servizi e rimangono esposte a continui controlli e sgomberi. Si crea così una zona grigia prodotta dai ritardi amministrativi, e dalle inadempienze delle istituzioni. Molte Questure continuano a trattare le persone come “irregolari” fino alla formalizzazione completa della domanda, anche quando la volontà di chiedere protezione è stata chiaramente espressa. La persona è “richiedente asilo” già dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione. D.lgs. 142/2015art. 2, comma 1, lett. a. La Cassazione, nella sentenza del 21910/2020, si esprime sull’assenza di requisito di formalità per la manifestazione di volontà e lo status di richiedente asilo: “lo straniero […] richiedente la protezione internazionale è, per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere e corretta valutazione […]. L’assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell’autorità esaminante l’obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda […] Con pronuncia del gennaio 2024 30, il Giudice di Pace di Napoli, ha affermato che la volontà di chiedere asilo produce effetti giuridici immediati e che l’inerzia amministrativa non può tradursi in una compressione dei diritti della persona straniera. Il ritardo nella formalizzazione imputabile alla Questura non può quindi determinare una condizione di irregolarità. Si tratta di un principio fondamentale, poiché smonta uno degli effetti principali delle prassi dilatorie: la creazione artificiale di una condizione di invisibilità giuridica. A Trieste, come in altre città, il ritardo tra la manifestazione della volontà e la formalizzazione della domanda ha prodotto situazioni analoghe. Persone che, per legge, hanno già acquisito lo status di richiedenti asilo vengono di fatto trattate come soggetti privi di diritti. L’accesso alla procedura frequentemente è stato condizionato da appuntamenti fissati a distanza di molti mesi, da ostacoli organizzativi interni all’amministrazione o dalla carenza di posti nel sistema d’accoglienza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 14.01.2023, afferma come la formalizzazione della domanda di protezione internazionale non può essere negata per assenza di posti in accoglienza. “Risulta provato […] il comportamento omissivo della Questura di Ancona che, una volta ricevuta la dichiarazione del sig.XXXXXXX di voler presentare la domanda di protezione internazionale, avrebbe dovuto, […] provvedere a formalizzare la domanda. L’autorità di pubblica sicurezza, invece, ha ripetutamente invitato, per un arco temporale di circa cinque mesi, il sig. a presentarsi presso i propri uffici in ragione dell’asserita indisponibilità di posti. […] L’inserimento nel sistema di accoglienza non è discrezionale, ma costituisce un obbligo imposto dalla normativa europea in capo agli Stati membri (cfr. art. 17 della già citata Direttiva 2013/33/UE). […] a seguito di tale dichiarazione di volontà, il soggetto acquisisce la qualità di “richiedente” e, qualora non abbia la possibilità di provvedere in autonomia alle proprie esigenze, viene immesso nel sistema di accoglienza, puntualmente delineato dal D.lgs. n. 142/2015. In altri termini, […] non può mai venirsi a creare l’opzione tra accoglienza e abbandono, […] L’obbligo di consentire allo straniero l’accesso alle condizioni materiali di assistenza, peraltro, non può dirsi neppure vincolato alla formalizzazione della domanda da parte della Questura. […]la sostanziale impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale […] ha, pertanto, determinato la lesione del diritto assoluto riconosciuto dall’art. 10, comma terzo, della Costituzione oltre che dalla normativa che disciplina l’accesso alla protezione internazionale.” (Trib. Ancona 14.01.2023). Il Tribunale di Torino (Trib. Torino 01.03.2023, Trib. Torino 05.05.2022) e il Tribunale di Roma (Trib. Roma 21.11.2018, Trib. Roma 31.03.2023) hanno ribadito che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, dopo la manifestazione della volontà (art. 2 d.lgs. 142/2015), deve avvenire nel termine indicato dalla legge (artt. 3 e 26 d.lgs. 25/2008), con l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare una ricevuta che costituisce permesso provvisorio. La giurisprudenza più recente converge dunque su un principio chiaro: tra manifestazione della volontà e formalizzazione della domanda non può esistere alcun “limbo” giuridico. La persona è richiedente asilo fin dal momento in cui esprime la volontà di chiedere protezione internazionale. Da quel momento, deve poter accedere senza ritardi all’accoglienza, alla documentazione provvisoria e alle garanzie previste dall’ordinamento. LA LESIONE DEI DIRITTI PRODUCE IL PERICULUM IN MORA NELL’ESSERE IRREGOLARE SUL TERRITORIO A Trieste il mancato accesso alla procedura di asilo non si traduce in una semplice irregolarità amministrativa, ma produce conseguenze immediate e concrete sulla vita delle persone. Chi non riesce a formalizzare la domanda di protezione internazionale resta infatti privo dello status di richiedente asilo e dei diritti ad esso connessi. Ne consegue l’esclusione dal sistema di accoglienza, dal Servizio sanitario nazionale, di accedere al lavoro, all’iscrizione anagrafica e alle altre misure di assistenza previste dall’ordinamento. In molti casi questa situazione costringe le persone a vivere per settimane o mesi in condizioni di grave marginalità, negli spazi del Porto Vecchio e senza adeguate tutele. L’assenza di accoglienza si traduce così nell’esposizione al freddo, a malattie e a condizioni di estrema vulnerabilità. Non si tratta di rischi meramente ipotetici: solo nell’ultimo anno tre persone hanno perso la vita mentre vivevano in condizioni di grave esclusione sul territorio triestino. La mancata formalizzazione della domanda impedisce inoltre l’accesso a una procedura destinata ad accertare l’esistenza di un diritto fondamentale quale il diritto d’asilo, lasciando il richiedente in una situazione di invisibilità giuridica. Proprio tali conseguenze sono state individuate dalla giurisprudenza come elementi idonei a integrare il periculum in mora. Sebbene le pronunce non siano del tutto uniformi nell’individuazione del pregiudizio rilevante, appare ormai consolidato il principio secondo cui il mancato accesso alla procedura determina un grave danno che giustifica la tutela cautelare. In particolare, diversi tribunali (Torino 06.05.2020 e 01.03.2023 31, Ancona 14.01.2023, Bologna 18.01.2023 32) hanno riconosciuto che il periculum deriva dalla privazione dei diritti connessi alla condizione di richiedente asilo. Il Tribunale di Ancona ha evidenziato come tale situazione esponga il cittadino straniero, costretto a vivere in una condizione di irregolarità: «al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel Paese di provenienza, oltre a impedire l’accesso a forme minime di assistenza e a qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio» Trib. Ancona, 14 gennaio 2023 Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Venezia (21 febbraio 2024), precisando che la mancata formalizzazione della domanda impedisce il rilascio del permesso provvisorio e preclude l’accesso a una pluralità di servizi pubblici e diritti connessi alla vita familiare e lavorativa. Il Tribunale di Napoli (29 luglio 2019) ha invece individuato il pregiudizio nel rischio di espulsione e nelle conseguenze che il richiedente potrebbe subire in caso di rimpatrio. Particolarmente significativa è infine la pronuncia del Tribunale di Roma (31 marzo 2023), che ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora anche nel caso in cui la Questura avesse già fissato un appuntamento per formalizzare la domanda, in quanto la temporanea protezione dall’espulsione non è sufficiente a escludere il danno, poiché il richiedente continua a essere privato dei diritti fondamentali connessi al proprio status, a partire dall’accesso al sistema di accoglienza. Alla luce di questo orientamento, le conseguenze prodotte a Trieste dal mancato accesso alla procedura di asilo coincidono con quelle che la giurisprudenza ha già ripetutamente ritenuto sufficienti a integrare il periculum in mora. La situazione triestina si presenta quindi non come un fenomeno eccezionale o diverso da quelli esaminati dai tribunali, ma come una delle manifestazioni più evidenti e gravi dei pregiudizi che la tutela cautelare è chiamata a prevenire.  È stato inoltre chiarito come, nei casi di mancato accesso alla procedura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse del richiedente alla formalizzazione della domanda rientra direttamente nell’ambito del diritto alla protezione internazionale. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 8236/2020), il rapporto che si instaura tra la persona che manifesta la volontà di chiedere asilo e la Questura costituisce un “contatto sociale qualificato”, indispensabile per l’esercizio del diritto di asilo. Per questa ragione il Tribunale di Bologna (26.01.2023 33) ha riconosciuto che, nell’ambito del giudizio cautelare volto a ottenere l’accesso alla procedura, il giudice può pronunciarsi anche sulle misure di accoglienza, trattandosi di una conseguenza strettamente connessa al diritto alla formalizzazione della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, la situazione triestina non rappresenta una zona grigia del diritto né una questione ancora priva di risposta giurisprudenziale: i tribunali hanno già chiarito, in numerose occasioni, che ostacolare l’accesso alla procedura di asilo e lasciare le persone prive di accoglienza integra una lesione attuale e grave di diritti fondamentali. CONCLUSIONE: TRIESTE COME SPECCHIO DI UNA CRISI STRUTTURALE, LA PRODUZIONE ISTITUZIONALE DELL’IRREGOLARITÀ L’esperienza di Trieste può essere meglio compresa se collocata all’interno del più ampio contesto nazionale. Dal 2016 ad oggi, le numerose denunce provenienti da associazioni, sportelli legali e organizzazioni della società civile in città come Roma 34, Milano 35, Verona 36, Padova 37, Torino 38, Bologna 39, Firenze 40 e Napoli 41, insieme alle molte pronunce emesse dai tribunali italiani, consentono infatti di leggere quanto accade oggi sul confine orientale come un’evidente manifestazione di dinamiche amministrative illecite già documentate e condannate in altri contesti. Emerge così una continuità nelle modalità con cui l’accesso ai diritti viene ostacolato. Trieste, infatti, rappresenta uno dei luoghi in cui tali dinamiche si manifestano con forza e sistematicità. Le associazioni del territorio da anni denunciano la situazione cittadina: la precarietà che caratterizza la vita delle persone in movimento sul territorio triestino, non è il semplice effetto della migrazione, ma il risultato concreto di procedure amministrative che impediscono o ritardano l’effettivo esercizio delle tutele previste dalla legge. Come riconosciuto da numerosi tribunali italiani, la formazione di code notturne, l’assenza di sistemi di prenotazione accessibili, la mancanza di informazioni chiare e il rinvio indefinito degli appuntamenti non costituiscono semplici disfunzioni burocratiche, ma veri e propri ostacoli all’esercizio di un diritto fondamentale. La giurisprudenza ha chiarito che tali omissioni sono imputabili all’amministrazione e riguardano il rispetto di obblighi giuridici precisi, non scelte discrezionali o valutazioni politiche. In questa prospettiva, l’organizzazione amministrativa rappresenta il luogo concreto in cui i diritti vengono resi effettivi oppure svuotati di contenuto. Quando una Questura rinvia per mesi la formalizzazione della domanda, non rilascia alcuna attestazione della volontà manifestata o quando una Prefettura non garantisce l’accesso all’accoglienza, l’irregolarità non precede l’intervento delle istituzioni, ma ne diventa una conseguenza. In altre parole, l’amministrazione contribuisce direttamente alla produzione di quella marginalità che successivamente viene rappresentata come un problema di ordine pubblico. La gravità della situazione osservata a Trieste emerge proprio alla luce di questo consolidato orientamento giurisprudenziale. Non siamo di fronte a un vuoto normativo o a una questione ancora controversa. Le immagini delle tende nel Silos prima e successivamente nell’area del Porto Vecchio, gli sgomberi ripetuti, le persone costrette a dormire all’aperto e l’aumento della tensione sociale vengono spesso presentati come conseguenze inevitabili della presenza di migranti sul territorio. La giurisprudenza degli ultimi anni suggerisce però una lettura differente: il problema non è l’esistenza del diritto d’asilo, il problema è la sua sistematica disapplicazione, in una organizzazione regionale e statale in cui la politica ha la meglio sul diritto. Le tensioni degli ultimi mesi hanno riportato al centro del dibattito pubblico la gestione degli arrivi lungo la rotta balcanica a Trieste. Ridurre tale fenomeno a una mera questione emergenziale significa trascurare il ruolo svolto dalle amministrazioni e dalle prassi che incidono concretamente sull’accesso ai diritti. Risulta evidente che è la distanza tra il diritto formalmente garantito e la sua concreta attuazione a produrre il limbo vissuto da molte persone a Trieste: un limbo in cui la domanda d’asilo non viene formalizzata tempestivamente, il riconoscimento giuridico del richiedente viene ritardato, l’accesso all’accoglienza è rinviato o negato e la sopravvivenza in strada sostituisce la tutela prevista dall’ordinamento. In tale contesto assumono particolare rilievo alcune pronunce che hanno ribadito gli obblighi delle amministrazioni. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1536 del 31 dicembre 2020, ha affermato che la Questura deve collaborare con il cittadino straniero e non ostacolare l’ottenimento del titolo di soggiorno, richiamando il principio di leale cooperazione amministrativa e il dovere di garantire l’effettività dei diritti fondamentali. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3041 del 2024, ha ribadito che «senza dubbio è obbligo dello Stato porre lo straniero in condizione di formalizzare la domanda quanto prima». Ancora più chiaramente, l’ordinanza n. 5059 del 28 febbraio 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorda che: «la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo». La necessità di continuare a denunciare tali pratiche dimostra l’assenza di cambiamenti strutturali. In questo contesto, il lavoro di monitoraggio e denuncia svolto dalla società civile rappresenta un fondamentale presidio democratico contro la normalizzazione dell’illegalità amministrativa. Per questo motivo, ogni tentativo di occultare tali prassi deve essere contrastato riaffermando un principio essenziale: il diritto d’asilo non può essere limitato o sospeso attraverso procedure arbitrarie, informali o discriminatorie. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. Rassegna che riprende decisioni e vicende già ampiamente discusse pubblicamente negli anni da associazioni giuridiche, sportelli legali e realtà di monitoraggio indipendente. Gran parte delle sentenze e delle pratiche richiamate in questo articolo sono infatti già state analizzate e documentate attraverso articoli e approfondimenti, in particolare dal lavoro di Melting Pot Europa, utilizzato come una delle principali fonti per la stesura di questo testo, avendo seguito e pubblicato negli anni gran parte delle decisioni giudiziarie qui richiamate ↩︎ 3. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 2 e art. 26, comma 1 ↩︎ 4. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2 ↩︎ 5. D.lgs. 142/2015, art. 4, comma 1 ↩︎ 6. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 1; art. 4; art. 26 ↩︎ 7. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2-bis. ↩︎ 8. Acesso negato – Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza a Trieste, IRC (dicembre 2025) ↩︎ 9. Consulta la sentenza ↩︎ 10. La Questura non ha alcun potere di filtro o decisionale per le istanze di protezione internazionale: è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione – Tribunale di Roma, decreto del 21 novembre 2018 ↩︎ 11. La Questura non può consentire la formalizzazione della domanda di asilo solo ad alcune categorie di persone scelte del tutto arbitrariamente – Tribunale di Roma, ordinanza del 27 febbraio 2019 ↩︎ 12. Consulta la sentenza ↩︎ 13. Consulta la sentenza ↩︎ 14. Richiedenti asilo: condannata la Questura di Torino per discriminazione diretta, individuale e collettiva. ASGI: «Un’importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» ↩︎ 15. La questura di Napoli ha di fatto reso impossibile richiedere asilo: il Tribunale ordina di ricevere e formalizzare l’istanza di protezione internazionale entro 6 giorni – Tribunale di Napoli, ordinanza del 29 aprile 2019 ↩︎ 16. Disservizi della Questura di Napoli: Il Giudice ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero – Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019 ↩︎ 17. Consulta la sentenza ↩︎ 18. Asilo impossibile: due class action contro le Questure di Venezia e Vicenza per ritardi sistematici – Progetto Melting Pot Europa ↩︎ 19. Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia – ASGI (marzo 2026) ↩︎ 20. Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione – T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 ↩︎ 21. Tribunale di Roma, decreto del 30 gennaio 2020, La Questura di Roma non può impedire per incapacità logistiche la formalizzazione della domanda di asilo. Nella motivazione del ricorso viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza Evelyn Danqua (C-429/15), secondo cui, in assenza di una disciplina procedurale uniforme prevista dal diritto dell’Unione per la presentazione e l’esame delle domande di protezione internazionale, spetta agli Stati membri regolamentare tali procedure. Tali modalità, tuttavia, non possono ostacolare l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea. ↩︎ 22. Tribunale di Milano, ordinanza del 9 maggio 2023: ordina alla Questura di formalizzare la richiesta di asilo del richiedente ↩︎ 23. Asilo impossibile a Milano. Una class action contro la Questura ↩︎ 24. Rinnovare tante volte l’appuntamento: Tribunale di Ancona, ordinanza del 14 gennaio 2023 – Formalizzazione della richiesta di protezione e accoglienza del richiedente: illegittime le prassi dilatorie di Questura e Prefettura ↩︎ 25. Il Tribunale ordina alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente con la formalizzazione della domanda di asilo – Appuntamento verbale prassi illecita ↩︎ 26. Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017. La Questura non può chiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ↩︎ 27. Tribunale di Venezia, ordinanza del 21 luglio 2021, E’ illegittima la prassi della Questura di richiedere la dichiarazione di ospitalità: ↩︎ 28. Contrastare le prassi illegittime di Questura e Prefettura: giurisprudenza e formazioni – ASGI ↩︎ 29. Ricorso 700 accolto dal tribunale di Milano – ESPULSIONE SENZA FARLO FORMALIZZARE: ↩︎ 30. Pronuncia del Giudice di Pace di Napoli: Il ritardo nella formalizzazione della domanda d’asilo ascrivibile alla Questura non può determinare l’irregolarità del richiedente ↩︎ 31. Trib. Torino 01.03.2023 ↩︎ 32. Trib. Bologna 18.01.2023 ↩︎ 33. Trib. Bologna 26.01.2023 ↩︎ 34. A Roma, ASGI, A Buon Diritto e altre associazioni hanno documentato negli anni file di giorni davanti alla Questura, accampamenti notturni, liste informali, appuntamenti rinviati per mesi e pratiche arbitrarie che impedivano la formalizzazione della domanda d’asilo; sono stati promossi appelli pubblici, diffide legali e ricorsi contro la mancata ricezione immediata delle domande e contro disposizioni interne ritenute in contrasto con la normativa nazionale ed europea. Melting Pot Europa – CodE: ritardi e prassi illegittime in Questura a Roma; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale; Melting Pot Europa – Roma: appello per l’accesso alla domanda di asilo; Melting Pot Europa – Accesso immediato alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – Questura di Roma e accesso alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – La Questura di Roma viola il diritto d’asilo ↩︎ 35. A Milano, una delle situazioni più gravi e documentate, ASGI e NAGA hanno denunciato per anni il fenomeno dei “richiedenti asilo fantasma”, esclusi dall’accesso alla procedura per ostacoli burocratici, code interminabili e selezioni arbitrarie; nel 2023 la polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere centinaia di persone in fila davanti alla Questura di via Cagni, mentre già negli anni precedenti erano stati contestati sistemi di contingentamento informale, multe alle persone in coda e prassi assimilate a un “hotspot” amministrativo illegittimo. Melting Pot Europa – Lacrimogeni davanti alla Questura di Milano; Melting Pot Europa – Diritto di asilo ostacolato a Milano; Melting Pot Europa – Richiedenti asilo fantasma a Milano; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la richiesta di asilo; Melting Pot Europa – Nuove prassi a Milano: la Questura diventa un hotspot. ↩︎ 36. A Verona, il progetto “Limite Invalicabile” e diverse realtà territoriali hanno accusato la Questura di rendere di fatto impossibile l’accesso alla procedura, denunciando esclusioni arbitrarie, ritardi e assenza di informazioni chiare; nel 2021 si sono svolti presìdi davanti a Questura e Prefettura per contestare la gestione delle pratiche migratorie e dell’accoglienza. Melting Pot Europa – Limite invalicabile mette sotto accusa la Questura di Verona; Melting Pot Europa – Presidio davanti a Questura e Prefettura di Verona. ↩︎ 37. A Padova sono state denunciate prassi vessatorie e umilianti nell’Ufficio immigrazione, con persone costrette ad attese prolungate, appuntamenti irraggiungibili e continui rinvii, in una situazione descritta come ordinaria amministrazione. Melting Pot Europa – L’Ufficio immigrazione della Questura di Padova ↩︎ 38. A Torino, associazioni e collettivi hanno organizzato un presidio contro “usi e abusi” della Questura, denunciando pratiche illegittime nella gestione delle domande di asilo e ostacoli sistematici all’accesso ai diritti. Melting Pot Europa – Presidio contro le pratiche illegittime della Questura di Torino ↩︎ 39. A Bologna, ASGI ha formalmente diffidato la Questura a interrompere pratiche considerate illegittime, in particolare la mancata immediata ricezione delle domande di protezione internazionale e i rinvii incompatibili con il diritto d’asilo. Melting Pot Europa – ASGI contro le prassi illegittime della Questura di Bologna ↩︎ 40. A Firenze, associazioni e operatori legali hanno chiesto a Prefettura e Questura di assicurare concretamente l’accesso all’asilo e all’accoglienza, denunciando ritardi e mancate verbalizzazioni delle domande. Melting Pot Europa – Firenze: accesso all’asilo e all’accoglienza ↩︎ 41. A Napoli, dopo le denunce delle associazioni, è stato aperto un tavolo di confronto istituzionale per superare le prassi illegittime della Questura e garantire un accesso effettivo alla procedura d’asilo. Melting Pot Europa – Tavolo di confronto sulle prassi della Questura di Napoli ↩︎
Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Ue su Migrazione e Asilo
Un’ampia coalizione di organizzazioni scientifiche, Ong sanitarie e associazioni per i diritti umani promuove 1 un appello contro le procedure di screening sanitario introdotte dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e dal Decreto-Legge 100/2026. Al centro della denuncia, la trasformazione dell’atto medico in strumento di controllo delle frontiere, con lo stravolgimento del consenso informato e il rischio concreto che gli operatori sanitari diventino, di fatto, ingranaggi del sistema di trattenimento ed espulsione. Il 12 giugno 2026 il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea, Italia compresa, nella sostanziale assenza di un adeguato dibattito pubblico. Nello stesso giorno è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 100/2026, che introduce (tra vari dispositivi che minano alla base il diritto d’asilo) il confinamento coattivo delle persone richiedenti asilo “in luoghi specifici” alla frontiera. Pochi giorni prima, la circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2026 ha chiesto ai territori di definire protocolli operativi per l’attuazione del Regolamento (UE) Screening 2024/1356. Le organizzazioni e i professionisti sanitari firmatari rivolgono un appello urgente e responsabile a tutte le figure sanitarie, agli Ordini professionali e alla società civile. Le procedure di screening dovrebbero avere l’obiettivo di identificare tempestivamente bisogni sanitari e condizioni di vulnerabilità. Riteniamo che tali finalità possano essere perseguite solo se le attività sanitarie rimangono chiaramente separate dalle funzioni di controllo migratorio e di pubblica sicurezza. Le disposizioni previste – in particolare quelle relative allo screening sanitario obbligatorio, alle procedure accelerate di frontiera e ai regimi di trattenimento – rischiano di trasformare il personale sanitario in facilitatore burocratico di un sistema di confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata, che contrasta apertamente con i principi fondativi delle professioni sanitarie, con il Codice Deontologico e con gli standard internazionali di tutela dei diritti umani. 1. IL RICATTO DEONTOLOGICO DELLA “DOPPIA LEALTÀ” E LO STRAVOLGIMENTO DEL CONSENSO INFORMATO Il combinato disposto tra il Regolamento Screening e le norme nazionali di attuazione produce una frattura etica insanabile per l’intera comunità scientifica e sanitaria. Viene sistematicamente violato il principio cardine del consenso informato e della trasparenza dell’atto medico sancito dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Art. 1), anche nei confronti del personale sanitario che effettua gli screening della salute e delle vulnerabilità, cui non viene data alcuna garanzia su come le proprie valutazioni cliniche verranno utilizzate nel percorso procedurale della persona migrante. L’impianto del Regolamento Screening e del DL 100/2026 configura l’accettazione degli accertamenti sanitari e dello screening biometrico come un vincolo procedurale coercitivo per l’accesso al territorio o alla stessa domanda di asilo. Nel momento in cui il rifiuto del trattamento sanitario genera automaticamente importanti ripercussioni sulle procedure di ingresso o addirittura misure restrittive della libertà personale, il consenso cessa di essere “libero” e l’atto medico viene ridotto a un mero dispositivo burocratico a cui la persona migrante non può sottrarsi, violando l’autonomia del paziente e dello stesso professionista, nonché la dignità di entrambi. Lo screening di salute fisica e mentale viene così espropriato del suo fine terapeutico e ridotto a mero semaforo amministrativo: l’operatore sanitario viene costretto a operare in una condizione di doppia lealtà tra la persona migrante per cui si è chiamati a compiere una valutazione medica e il sistema di procedure burocratiche che richiede quella valutazione, agendo di fatto come un inconsapevole ingranaggio burocratico. La scheda sanitaria cessa di essere lo strumento per attivare una presa in carico e diventa il presupposto biologico per legittimare il confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata. Rifiutiamo fermamente la sottomissione della nostra professione a logiche di pubblica sicurezza: nessun professionista sanitario dovrebbe essere posto, a causa di queste norme securitarie, nella condizione di contribuire, direttamente o indirettamente, a procedure che limitano la libertà personale o incidono sullo status giuridico di una persona sulla base di informazioni raccolte nell’ambito della relazione di cura. 2. LA SECURITIZZAZIONE DELLO SPAZIO CLINICO E LA TUTELA DELLA NEUTRALITÀ TERAPEUTICA La circolare ministeriale impone che lo screening sanitario e di vulnerabilità sia completato entro termini perentori – 7 giorni in prossimità delle frontiere esterne, 3 giorni in caso di rintraccio sul territorio – e invita i Prefetti a individuare gli spazi delle verifiche favorendo i locali della Pubblica Sicurezza e delle Questure. Dal punto di vista clinico, questa scelta è inaccettabile. Un’anamnesi corretta e un esame obiettivo dignitoso richiedono privacy, condizioni igieniche adeguate e l’assenza di elementi coercitivi, nonché la possibilità di avvalersi di un’adeguata mediazione linguistico-culturale: condizioni che una Questura non può garantire. Per le persone migranti, spesso reduci da traumi subiti lungo le rotte o nei paesi di transito, la Questura è lo spazio istituzionale della sanzione e del trattenimento: sottoporvi una valutazione di salute distrugge la neutralità terapeutica e la relazione di fiducia tra medico e paziente. Lo screening sanitario cessa così di essere un presidio di tutela e si riduce a un pre-requisito biologico propedeutico alla detenzione e/o all’espulsione. In una prospettiva più ampia e di lungo periodo, una simile impostazione rischia di compromettere la percezione stessa del sistema sanitario come spazio di tutela, cura e fiducia. La sovrapposizione tra funzioni sanitarie e funzioni di controllo migratorio non danneggia soltanto i diritti individuali delle persone migranti, ma indebolisce la capacità dei servizi di raggiungere le popolazioni più vulnerabili, scoraggia l’accesso alle cure, compromette la continuità assistenziale e mina la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Quando lo spazio clinico viene percepito come parte di un dispositivo di sorveglianza o di controllo, ne risente l’efficacia stessa delle strategie di prevenzione, promozione della salute e salute pubblica, con conseguenze che travalicano il singolo individuo e riguardano l’intera collettività. 3. QUANDO LA VULNERABILITÀ DIVENTA UNA FORMALITÀ: LA CRISI DELL’ATTO CLINICO Le indicazioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia pubblicate subito dopo la circolare ministeriale, confermano questa deriva: per garantire una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, stabiliscono che “la visita può essere effettuata da un medico anche non specialista”, aprendo al reclutamento di liberi professionisti tramite avvisi d’urgenza a gettone. Si tratta di un modello organizzativo che rischia di compromettere gli standard qualitativi richiesti per la valutazione clinica di condizioni complesse: esiti di tortura, violenza di genere, disturbo post-traumatico da stress, screening di patologie infettive ad alto impatto (come la tubercolosi) vengono ridotti a prestazioni estemporanee, affidate a personale non specializzato e privo di continuità assistenziale. Queste attività richiedono competenze specifiche in medicina delle migrazioni, salute mentale e comunicazione interculturale, supportate da formazione dedicata e lavoro multidisciplinare. L’esito confluisce immediatamente nel sistema informatico SIA (Sistema Informativo Asilo), la piattaforma informatica e banca dati centralizzata del Ministero dell’Interno, a cura delle autorità di polizia, condizionando direttamente il destino giuridico della persona. L’aberrazione tocca il culmine nella gestione delle vulnerabilità: in assenza di esperti, la loro rilevazione può essere compiuta direttamente da operatori di Polizia o da soggetti terzi come l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Affidare l’identificazione di un trauma da tortura a un agente di pubblica sicurezza, per quanto “debitamente formato”, non è solo un insulto ai professionisti della cura, ma la garanzia che migliaia di persone vulnerabili e non adeguatamente tutelate verranno scaraventate nel circuito delle detenzioni accelerate e delle deportazioni. Questa impostazione trova ora conferma nella circolare del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2026 (Prot. 0047219), che indica come modello preferito quello in cui «il personale sanitario» si rechi «presso gli uffici di polizia» e richiama il ricorso alla telemedicina, modalità che riteniamo inaccettabile per una valutazione così complessa. La stessa circolare estende lo screening agli Istituti di pena, raccomandando il coinvolgimento dei servizi sanitari penitenziari per i controlli sui detenuti stranieri in fase di scarcerazione. Gli esiti confluiscono in una “scheda sanitaria”, elaborata dal Tavolo vulnerabilità, volta a valutare l’idoneità della persona alla “vita in comunità ristretta”: l’atto medico diventa così, esplicitamente, criterio di ammissione ai percorsi detentivo-espulsivi patogeni dei CPR. 4. DETENZIONE DE FACTO E  COMPROMISSIONE DELLE GARANZIE DELLO STATO DI DIRITTO Come evidenziato dalle analisi di PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), l’obbligo per i migranti di “rimanere a disposizione” delle autorità, unito alla finzione giuridica del “non ingresso” nel territorio, istituisce una prassi generalizzata di detenzione de facto – anche per donne, bambini e persone vulnerabili, senza chiare indicazioni di tutela ad esempio per minori e nuclei familiari. In questo quadro, assume una delicatezza estrema il tema delle procedure di accertamento dell’età anagrafica nei presunti minori privi di documenti. Accertare l’età non può ridursi a “indicare un numero” o a una frettolosa misurazione biometrica, ma deve significare il riconoscimento di una condizione di vulnerabilità originaria. Si tratta di un atto complesso che richiede tempo, competenze multidisciplinari, relazioni e contesti adeguati, volti ad accogliere e dare voce a una storia prima ancora che a quantificarla. Una corretta identificazione è l’unico strumento per garantire al minore l’effettivo esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata dall’Italia; sminuire questo passaggio significa spalancare la strada a provvedimenti gravemente lesivi, quali il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la sistemazione in strutture d’accoglienza per adulti o, peggio, la detenzione amministrativa nei CPR. Il Decreto-Legge 100/2026 conferma questa torsione, normando l’obbligo di risiedere coattivamente in un luogo specifico di frontiera e affidando le relative procedure a “sezioni stralcio monocratiche” con giudici onorari, aggirando il controllo della magistratura ordinaria. Basta un presunto “rischio di fuga” – anche il semplice mancato possesso di un passaporto o l’assenza di un alloggio – per determinare una compressione dei diritti ed una riduzione delle garanzie con accesso limitato alla difesa legale. L’estensione dello screening alle persone già presenti sul territorio moltiplicherà inoltre le pratiche di profilazione etnica e razziale, esponendo minoranze e persone di origine straniera a un clima diffuso di sospetto e sorveglianza, in contraddizione con gli stessi piani d’azione europei contro il razzismo. 5. LA SALUTE NON È NEGOZIABILE: L’APPELLO AL GIURAMENTO DI IPPOCRATE L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, condizionato in primo luogo dai determinanti sociali. La precarietà giuridica, la minaccia della detenzione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) fino a 24 mesi in un contesto notoriamente patogeno e la reclusione forzata sono esse stesse i principali determinanti patogeni che colpiscono la salute delle persone migranti, come ha già riconosciuto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) supportando un documento della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) nel 2025. Numerose evidenze documentano come il confinamento, la detenzione amministrativa e l’incertezza legata alle procedure migratorie costituiscano fattori associati a un aumento del rischio di depressione, ansia, disturbo post-traumatico da stress, autolesionismo e altre forme di sofferenza psicologica. Le procedure previste dal Nuovo Patto rischiano pertanto non solo di intercettare vulnerabilità preesistenti, ma di produrne di nuove. L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, garantendo cure gratuite agli indigenti senza distinzione di nazionalità o regolarità di soggiorno. Ridurre l’atto medico a uno strumento di classificazione procedurale per stabilire chi possa essere trattenuto o deportato viola il nucleo della Carta Costituzionale e della Legge 833/1978. > Chi ha prestato il Giuramento di Ippocrate ha l’obbligo deontologico di > perseguire come fine esclusivo la difesa della vita e della salute della > persona, senza alcuna discriminazione, rifiutando qualunque cooperazione a > palesi violazioni dei diritti umani. Non possiamo farci complici della > deumanizzazione burocratica dei corpi. 6. LE NOSTRE RICHIESTE Al fine di garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone migranti, la cui vita e i cui corpi sono seriamente esposti al rischio di una strutturale deumanizzazione alla luce delle priorità espresse dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo: * chiediamo al Ministero della Salute di rivendicare e far rispettare le proprie specifiche competenze a garanzia dell’articolo 32 della Costituzione rimarcando che il diritto alla tutela della salute prescinde da qualunque altra condizione compresa quella giuridica della persona. Non è infatti ammissibile che alle autorità sanitarie locali arrivino, da parte di istituzioni appartenenti ad altri settori (prefetture, questure, etc.) o direttamente da altri ministeri (nella fattispecie il Ministero Interno) documenti (circolari, note, o altro) con carattere assertivo e prescrittivo nei confronti dei professionisti della sanità. L’unica modalità ammissibile prevede la recezione di direttive emanate da istituzioni di settore competenti; * chiediamo alle Regioni di esercitare le loro prerogative in termini di programmazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi, degli interventi e delle attività di tipo sanitario anche e soprattutto nell’ambito della Commissione Salute e della Conferenza Stato – Regioni; Chiediamo inoltre al Ministero della Salute, alle ASL, alle ASST, ai tavoli di vulnerabilità territoriali, agli Ordini dei Medici, agli Ordini degli Psicologi, alle Società Scientifiche e alle Associazioni di Psicologia a livello nazionale e internazionale, nonché alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie e alle istituzioni locali competenti di: * tutelare l’indipendenza dei/delle professionisti/e della salute prevenendo ogni forma di “doppia lealtà”: È indispensabile che a ogni professionista sia garantita la massima trasparenza sull’uso amministrativo dei dati raccolti durante la valutazione clinica. L’atto sanitario deve mantenere una finalità esclusivamente terapeutica e non può essere trasformato in uno strumento funzionale a procedure amministrative che condizionano la libertà personale. Rifiutiamo pertanto qualsiasi utilizzo della scheda sanitaria o della valutazione di vulnerabilità come requisito preliminare o come “via libera” per misure di trattenimento, confinamento o allontanamento, in aperta violazione del Codice Deontologico; * rifiutare la sottoscrizione di protocolli operativi che prevedano lo svolgimento di attività cliniche all’interno di uffici di Pubblica Sicurezza; * garantire che ogni percorso di screening avvenga all’interno di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con personale qualificato e mediatori culturali indipendenti, e rispettando il principio del consenso informato; * garantire una formazione specifica e continuativa del personale coinvolto nelle attività di screening e presa in carico sui temi della medicina delle migrazioni, della salute mentale, del trauma, della comunicazione interculturale e della tutela dei diritti umani; * prevedere una valutazione dello stato generale di salute e in particolare di salute mentale che sia approfondita, rispettosa della dignità e dei diritti e libera da costrizioni spaziali e temporali dettate dai percorsi detentivo-espulsivi; * garantire che la valutazione delle vulnerabilità mediche e psicosociali abbia sempre la priorità sui percorsi detentivo-espulsivi e venga effettuata da personale indipendente dalle procedure di frontiera e con adeguata formazione medica e sociosanitaria; * assicurare l’accesso effettivo e indipendente alle organizzazioni della società civile e ai meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali; * escludere in ogni caso la detenzione di bambini, famiglie e persone in condizioni di vulnerabilità, e garantire la convalida giurisdizionale di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale. La determinazione dell’età, quando realmente necessaria e comunque a tutela dei diritti del minore, deve essere effettuata da personale qualificato secondo le indicazioni previste dalla Legge 47/2017 e dal protocollo multidisciplinare approvato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata, basato sul principio del superiore interesse del minore; * garantire la continuità della relazione di cura e il segreto professionale per le persone migranti detenute, indipendentemente dal loro status giuridico, escludendo i servizi sanitari penitenziari da qualsiasi finalità di segnalazione o trasmissione di dati al sistema SIA; * esigere il pieno rispetto del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e la tutela dei dati sanitari: le informazioni cliniche e di vulnerabilità sono dati sensibili sottoposti a rigidi vincoli di riservatezza, segreto professionale e minimizzazione. Chiediamo la protezione assoluta, bloccando qualsiasi trasmissione o interoperabilità automatica verso banche dati di pubblica sicurezza o di controllo migratorio, incluso il sistema SIA. > Come operatori di salute, cittadini ed esseri umani rifiutiamo le logiche > discriminatorie ed escludenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e > dei relativi dispositivi di applicazione a livello nazionale. La tutela dei > diritti fondamentali delle persone migranti e l’umanità della nostra > professione non sono negoziabili. 1. Firmatari: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM); Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI); European Community Psychology Association (ECPA); Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET); Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM); Rete Italiana per il Supporto alle persone Sopravvissute a Tortura (ReSST); Mediterranea Saving Humans; Medici Senza Frontiere Italia; Emergency; Medici con l’Africa Cuamm; Associazione Frantz Fanon; Brigate Basaglia; Medici per i Diritti Umani (MEDU); Medici contro la tortura (MCT); Medici del Mondo Italia ETS; Medicina Democratica; Psichiatria Democratica; Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM); Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale (CIAC); Associazione Culturale “La Kasbah” ETS; Psicologia per la Palestina; Collettiva Psicologia Anticarceraria; Naga ODV; Rete Mai più lager No ai CPR; Salute Internazionale. ↩︎
Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: la Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli
Quattro persone migranti, rappresentate da avvocate e avvocati dell’ASGI e dall’Avv. Ibrahim Belguith, hanno presentato altrettanti ricorsi contro la Tunisia davanti alla Corte Africana per i diritti umani e dei popoli. È la prima volta che questo organo giurisdizionale viene chiamato a pronunciarsi sulle violazioni commesse dalla Tunisia ai danni di persone straniere. Le condotte contestate sono di estrema gravità: detenzione arbitraria, tortura, violazione del diritto alla vita, espulsioni collettive, tratta di esseri umani, discriminazioni razziali e di genere, tra le altre. Le vicende portate all’attenzione della Corte non sono casi isolati, ma emblematiche di pratiche che dal 2023 si fanno sempre più frequenti e documentate. Riguardano migliaia di persone, provenienti per lo più dall’Africa occidentale, che emigrano in Tunisia o la attraversano nel loro viaggio verso l’Europa. I ricorsi descrivono deportazioni e abbandono nel deserto in condizioni estreme, detenzione in gabbie situate in zone militari, la compravendita di persone alle guardie di frontiera libiche in cambio di barili di petrolio, intercettazioni violente in mare che causano la morte per annegamento. Pratiche già ampiamente documentate negli ultimi anni da persone sopravvissute, organizzazioni della società civile e organismi internazionali. Ora si chiede alla Corte Africana di giudicarle alla luce della Carta africana per i diritti dell’uomo e dei popoli, con l’obiettivo di accertare le responsabilità della Tunisia e di contrastare queste gravissime violazioni. L’azione legale ha anche una dimensione politica: le autorità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri devono cessare ogni forma di cooperazione con un paese che commette tali violazioni anche grazie ai mezzi materiali e finanziari forniti dall’UE. Le condotte descritte nei ricorsi dimostrano inoltre che la Tunisia non può in alcun modo essere considerata un paese sicuro per le persone migranti, né un luogo di sbarco sicuro per chi viene soccorso in mare. Spetta ora alla Corte riaffermare i diritti garantiti dalla Carta africana e far sì che gli Stati rispondano delle gravi violazioni loro imputabili. Interverranno alla conferenza stampa: * ActionAid * ARCI * ASGI * RRX * Avv. Brahim Belgith * Cecilia Strada, Eurodeputata PD Clicca qui per registrarsi su Zoom MATERIALI UTILI: * Scheda sintetica dei ricorsi presentati Per approfondimenti sulla situazione tunisina è possibile consultare i seguenti rapporti: * NOBODY HEARS YOU WHEN YOU SCREAM – Amnesty International, Giugno 2025 * TORTURE ROADS OMCT | VOL I – II – III – IV * MER INTERROMPUE – Alarm Phone * State Trafficking
Svezia: l’obbligo di segnalare le persone senza documenti è legge
Lo scorso 15 giugno, il Parlamento svedese ha adottato una legge che obbliga alcuni dipendenti pubblici a segnalare automaticamente alle autorità le persone prive di documenti. Questo obbligo riguarderà il Servizio pubblico per l’impiego, l’Agenzia per la previdenza sociale, il Servizio penitenziario e di libertà vigilata, l’Agenzia per l’esecuzione delle sentenze, l’Agenzia per le pensioni e l’Agenzia delle entrate. Si estende inoltre all’Autorità svedese per la lotta alla criminalità economica e alla Procura, qualora venga richiesto dalle forze dell’ordine. Queste ultime potranno trasmettere le informazioni all’Agenzia per l’immigrazione o al servizio di sicurezza. Lunedi, il Parlamento ha anche votato la cosidetta “legge di buona condotta”, che permette alle autorità di ritirare i permessi di soggiorno basandosi su un concetto poco definito di “cattiva condotta” 1. Con effetto anche retroattivo, la norma non specifica quali tipi di comportamento siano considerati inaccettabili, ma il governo ha citato, come esempi, debiti non saldati, evasione fiscale, attività criminali e legami con organizzazioni estremiste. Queste leggi si inseriscono nel “cambio di paradigma” 2 della politica migratoria svedese, volto a ridurre il numero di persone che arrivano irregolarmente nel paese. L’obbligo di segnalazione nasce da una proposta del governo svedese nell’ambito dell’accordo di Tidö, stretto tra i partiti di Destra dopo le elezioni del 2022. La proposta, tuttavia, è stata approvata con 174 voti favorevoli e 172 contrari, evidenziando una forte opposizione nella società svedese, come riportato da John Stauffer di Civil Rights Defenders ad AP 3. Notizie INSEGNANTI, DOTTORI E BIBLIOTECARI SARANNO OBBLIGATI A DENUNCIARE LE PERSONE PRIVE DI DOCUMENTI IN SVEZIA? Il nuovo obbligo proposto dai partiti di destra svedesi Gaia Facchini 27 Giugno 2024 AP riporta anche le parole di Jacob Lind, esperto di migrazioni all’Università di Malmö, che definisce questa misura simbolica come parte di una lunga lista di leggi problematiche sulla migrazione, in quanto consente a importanti agenzie statali di “spiare”. Infatti, sebbene la proposta preveda esenzioni per scuole, e servizi sociali e sanitari, non tutela in modo efficace le persone che usufruiscono di tali servizi 4. Una ricerca condotta a marzo illustra gli impatti reali della legge. Gli impiegati pubblici delle agenzie menzionate finirebbero per comportarsi a tutti gli effetti come guardie di frontiere, anziché concentrarsi sulla propria missione. Un aspetto particolarmente preoccupante è che la segnalazione avverrebbe quando una persona “ha ragione di credere” che un’altra non ha diritto di risiedere nel paese, lasciando un ampio margine di incertezza e un rischio altissimo di profilazione razziale. I ricercatori forniscono anche esempi concreti: un’ostetrica deve segnalare tempestivamente una nascita all’Agenzia delle Entrate svedese affinché il bambino possa essere registrato. Quindi, se anche questa agenzia è tenuta a condividere le informazioni, la presunta esenzione per gli operatori sanitari non offre una reale protezione. O allo stesso modo, sia il Servizio penitenziario e di libertà vigilata svedese che il Servizio pubblico per l’impiego basano i propri rapporti sulla riservatezza, ma sarebbero comunque obbligati a segnalare familiari senza documenti menzionati dagli utenti. Si tratta di scenari che, ora che la legge è stata approvata, rischiano concretamente di verificarsi. Questa legge incide direttamente sulla vita quotidiana delle persone sia senza documenti che coloro che devono segnalarle e, nonostante le esenzioni, limita la possibilità per queste persone di esercitare i propri diritti umani. La proposta e la successiva indagine 5 condotta dal governo per analizzarne le implicazioni erano state già ampiamente criticate. Questo obbligo contribuisce a creare un sentimento e clima di paura tra le persone senza documenti, i lavoratori pubblici e chi frequenta queste agenzie, come sottolinea Louise Bonneau, Advocacy officer per PICUM, ricordando che questo voto rappresenta una sconfitta per i diritti umani in Svezia. Platform for Undocumented Migrants (PICUM) riporta inoltre le parole di Jacob Lind, secondo cui le persone senza documenti saranno ulteriormente spinte ai margini della società, con diritti sempre più limitati. Questa legge viola i diritti dei bambini, mina l’indipendenza dei funzionari pubblici e danneggia la reputazione dello Stato, favorendo un clima ostile e di stampo autoritario nei confronti delle persone migranti. Infine, Jan Willem Goudriaan, segretario generale dell’Unione dei servizi pubblici europea, evidenzia come una misura tale mini il diritto di asilo, il principio di non refoulement e alimenti paura, sospetto e discriminazione. Tuttavia, dalla società civile ci si può aspettare una resistenza simile a quella già dimostrata finora, come ricorda Hannah Laustiola, direttrice di Médecins du Monde Svezia, che ha contribuito a ridurre l’ambito della proposta iniziale. Una misura del genere è assolutamente inaccettabile: mette i funzionari pubblici in una posizione impropria, minando la fiducia sociale e producendo gravi conseguenze per le persone senza documenti, i loro diritti, la loro vita quotidiana e il loro benessere. Oltre a violare il diritto internazionale e europeo, l’obbligo di segnalazione di persone senza documenti può comportare e aumentare abusi, violenza, sfruttamento, profilazione razziale, paura e marginalizzazione. 1. Sweden votes to back laws reinforcing its immigration crackdown – The Guardian, 16.06.2026 ↩︎ 2. The Government of Sweden ↩︎ 3. Sweden requires public workers to report migrants not authorized to live there – The Associated Press, 15.06.2026 ↩︎ 4. PICUM ↩︎ 5. Un riassunto in inglese dei risultati dell’indagine si può trovare da pagina 45 a 66 a questo link ↩︎
La stretta su piazza della Libertà: militarizzazione e recinzione contro un presidio di solidarietà
KHANDWALARM 1 Da più di un anno decine di persone in movimento trascorrono settimane davanti alla Questura di Trieste per manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale. L’accesso alla Questura viene sistematicamente ostacolato attraverso una serie di pratiche illegittime, già documentate nel report Accesso Negato. A Trieste, però, le criticità si stratificano: alla cronica carenza di posti nel sistema di accoglienza e alla costante gestione emergenziale e securitaria della situazione migratoria, si sono aggiunti negli ultimi mesi una crescente militarizzazione di Piazza della Libertà, importante presidio solidale cittadino, e numerosi sgomberi nell’area di Porto Vecchio. Qui, diversi magazzini abbandonati vengono utilizzati da persone in movimento e richiedenti asilo come rifugi temporanei, in attesa di accedere all’accoglienza; così, la sopravvivenza delle persone che li occupano entra in conflitto con il progetto istituzionale di riqualificazione immobiliare dell’intera zona. Con questa serie di articoli, il gruppo KhandwAlarm tenta di far luce sulle prassi illegittime e sulle violazioni che si consumano quotidianamente, proponendo un’analisi sociale, politica e giuridica, della situazione cittadina. INTRODUZIONE Piazza della Libertà, luogo che storicamente funge da presidio solidale per persone in movimento e richiedenti asilo nella città di Trieste, da mesi è al centro di una battaglia politica che coinvolge la giunta comunale triestina. Da anni qui, associazioni come Linea d’ombra, Fornelli Resistenti, ICS e Diaconia Valdese, portano supporto quotidiano a chi arriva dalla Rotta Balcanica o alle persone escluse dal circuito dell’accoglienza presenti nel territorio cittadino. Distribuzione dei pasti, supporto medico e legale sono tra i principali servizi messi a disposizione. La piazza è diventata negli anni un luogo di riferimento per la popolazione migrante ma anche per attiviste, attivisti, volontarie e volontari che quotidianamente presidiano questo spazio che negli anni è diventato uno dei pochi luoghi che cerca di sopperire alle carenze del sistema di accoglienza e asilo cittadino. Non è un caso che Linea d’Ombra abbia ribattezzato Piazza della Libertà la “Piazza del Mondo”: perché è uno spazio di tutti e per tutti, un luogo in cui la provenienza non determina il diritto a esserci. In una città che spesso respinge e marginalizza, la piazza è diventata il simbolo concreto della possibilità di condividere lo spazio urbano al di là dei confini, delle nazionalità e dei documenti posseduti. ESCALATION DELLE TENSIONI: UNA RETORICA CRIMINALIZZANTE CHE NON CONSIDERA LE RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI Negli ultimi mesi quelli che vengono definiti gli “episodi violenti” di Piazza della Libertà hanno occupato con continuità le pagine della stampa cittadina, contribuendo ad alimentare un clima di allarme pubblico senza però interrogarsi davvero sulle cause che stanno a monte di questi avvenimenti. Il 7 aprile due cittadini nepalesi rimangono feriti da arma da taglio a seguito di una lite con un ragazzo pakistano. Ecco come la notizia viene raccontata: «Rissa in piazza Libertà, due persone accoltellate!». TriestePrima «Piazza Libertà, tensione alle stelle in pieno giorno: maxi rissa con accoltellamenti, ci sono feriti». TriestePrima Un mese dopo, l’8 maggio, un altro episodio di violenza coinvolge un giovane afghano ferito con un coltello a seguito di una disputa con alcuni connazionali. Ancora una volta il racconto mediatico segue lo stesso schema: «Ancora sangue in piazza Libertà: accoltellato mentre dorme, ventenne grave a Cattinara». TriestePrima «Caos in Piazza Libertà: coltellate, grida, sangue. Un immigrato ferito da più fendenti a metà pomeriggio. Choc tra i turisti di passaggio con i trolley». Il Piccolo Naturalmente questi fatti non devono essere minimizzati né giustificati, si tratta di episodi gravi che meritano attenzione. Il problema è che la loro rappresentazione pubblica si ferma quasi sempre alla cronaca nera, alimentando una retorica allarmistica e criminalizzante nei confronti delle persone migranti che ogni giorno vivono e attraversano quella piazza. In alcuni casi vengono riportati particolari imprecisi o non verificati – come nel caso del giovane afghano che, contrariamente a quanto riportato da alcuni articoli, non stava dormendo su una panchina – contribuendo a costruire una narrazione che rafforza stereotipi e paure più che favorire una comprensione dei fatti. Nessuno si è mai veramente interrogato sul perché proprio Piazza della Libertà è diventata il luogo in cui queste tensioni emergono? Ridurre la risposta alla presunta criminalità dei migranti significa ignorare la responsabilità delle istituzioni nella produzione delle condizioni di marginalità che caratterizzano questo spazio. LA PROPOSTA COMUNALE DELLA RECINZIONE: PIAZZA DELLA LIBERTÀ E TRIESTE TRA MILITARIZZAZIONE E INFRAZIONE DEI DIRITTI In seguito all’accoltellamento del 7 aprile, il sindaco Roberto Dipiazza aveva rilasciato una serie di dichiarazioni dove manifestava la volontà di recintare Piazza della Libertà: «Non posso più tollerare all’ingresso della mia città assolutamente alla sera sono in duecento lì, che fanno di tutto e di più le associazioni gli portano di tutto. Ho detto basta. […] Non possiamo correre più dietro, mancano le leggi no? Perché se fanno dei reati mandiamoli a casa loro è il minimo che possiamo chiedere». Da quel momento è partita una spirale di militarizzazione attorno alla piazza. Ormai da due mesi un blindato della polizia o dei carabinieri presidia costantemente la piazza e ciclicamente vengono fatti controlli a tappeto dei documenti delle persone presenti. La situazione è precipitata nella mattinata del 9 giugno, quando nel consiglio comunale è stata definitivamente approvata la variazione di bilancio per la chiusura di Piazza della Libertà. L’intenzione è quella di destinare 1,2 milioni di euro per la costruzione di una recinzione attorno alla piazza, fondi che le forze di maggioranza hanno già dichiarato che chiederanno alla Regione non appena verrà aperto il bando. Nel frattempo, nonostante le proteste delle forze di opposizione, la delibera per la costruzione e lo stanziamento dei fondi è stata approvata in consiglio comunale. «Sembra che incominci l’inizio della fine per la condizione di porto franco della piazza del Mondo di Trieste […] Dal 2019 la piazza godeva di un’ambigua libertà […] Il sindaco ogni tanto lanciava urla giornalistiche, faceva dispetti come chiudere per mesi l’unica fontanella e, definitivamente, il sottopassaggio, rifugio degli abitatori della piazza nelle sere di maltempo. Ma tutto finiva lì. Ora sembra iniziata una nuova fase. Da oltre un mese furgoni di polizia e carabinieri stazionano ai margini della piazza, con due interventi massicci dentro la piazza anche con cani antidroga […]. Lunedì 8 giugno il consiglio comunale ha approvato una somma enorme – un milione duecentomila euro! – per recintare la piazza, somma peraltro ancora non stanziata: ciò che dimostra l’esigenza politica di avviare un processo di chiusura che potrebbe iniziare semplicemente con la dichiarazione di lavori in suolo pubblico, rendendo quindi inagibile la piazza ben prima dell’inizio effettivo dei lavori. È evidente la sproporzione fra la condizione materiale della piazza e la somma prevista: con molto di meno sarebbe possibile sistemare l’ex supermercato di via Gioia, vicinissimo alla stazione, chiuso da anni, di proprietà del Comune, richiesto per i migranti persino da un prefetto tre anni fa. Sta cominciando da lontano la campagna elettorale per l’anno prossimo e la maggioranza comunale si prepara per sfruttare politicamente il passaggio migratorio.» Linea d’Ombra La domanda sorge spontanea: com’è possibile che si faccia di tutto per trovare più di un milione di euro per recintare Piazza della Libertà mentre le richieste da parte delle associazioni per l’apertura di un centro per l’accoglienza di bassa soglia rimangono inascoltate? L’edificio di Via Gioia Portare sgomberi e recinzioni come “soluzioni” alla situazione migratoria in città rivela la natura di queste azioni. La volontà è quella di portare avanti con una retorica populista e violenta, una marginalizzazione di persone che vivono già contesti di fragilità creati dalle politiche migratorie e dalle istituzioni cittadine. Come attiviste e attivisti hanno denunciato più volte, chiudere il Silos, sgomberare gli edifici di Porto Vecchio non fa altro che spostare il “problema” più in là, precarizzando persone i cui diritti vengono sistematicamente infranti. Richieste come quella di aprire lo spazio di via Gioia, edificio a una manciata di metri dalla Piazza pronto ad essere impiegato come centro di prima accoglienza, cadono nel vuoto. Su uno striscione fatto calare dal Silos durante uno dei momenti di collettività che si creavano al suo interno si legge “From abandoned to welcoming places”. La volontà di rendere invece Trieste sempre meno accogliente è diventata sempre più chiara negli ultimi mesi e la proposta di chiudere Piazza della Libertà è l’apice di questa politica portata avanti in maniera sempre più spregiudicata da una giunta cittadina razzista e fascista a un anno dalle nuove elezioni amministrative. L’ingente mobilitazione di forze della polizia, gli atti intimidatori nei confronti delle associazioni, i controlli a tappeto senza prese in carico alimentano un clima di tensione in un luogo che dovrebbe essere esclusivamente di supporto, nutrendo una retorica criminalizzante che punta a cancellare le responsabilità. Come si legge in un comunicato stampa pubblicato da ICS in seguito alle dichiarazioni di Dipiazza di aprile: «In mancanza di politiche efficaci, il discorso pubblico si è progressivamente spostato verso toni sempre più aggressivi, che colpiscono persone vulnerabili lasciate senza alternative e delegittimano il lavoro di chi, nel territorio, prova a colmare le lacune dell’intervento pubblico. Una deriva che non aumenta la sicurezza, ma contribuisce a deteriorare ulteriormente il tessuto sociale della città». Infine, il 22 maggio 2026 i consiglieri della IV Circoscrizione di Trieste appartenenti a Lista Dipiazza, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno presentato un’interrogazione sulla distribuzione di cibo e assistenza in Piazza Libertà, chiedendo verifiche su autorizzazioni, requisiti sanitari e gestione dell’ordine pubblico. Pur senza citare direttamente Linea d’ombra, l’interrogazione appare come un ulteriore attacco alle associazioni che da anni supportano le persone in movimento in transito a Trieste. Questa ultima azione si inserisce all’interno di un’ottica repressiva nei confronti anche delle realtà solidali, con l’intento sempre più chiaro di andare a smantellare il presidio di Piazza della Libertà. CONCLUSIONI Le persone che oggi vivono Piazza della Libertà sono in larga parte richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale che si trovano a subire una continua lesione dei propri diritti fondamentali. Nonostante la normativa europea e italiana garantisca l’accesso alle misure di accoglienza fin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e imponga agli Stati membri di assicurare condizioni di vita dignitose, a Trieste questo diritto viene spesso disatteso. Le difficoltà nell’accesso alla procedura di asilo e l’insufficienza delle misure di accoglienza lasciano molte persone senza un alloggio e senza supporto, costringendole a vivere in condizioni gravemente precarie. In questo contesto, le tensioni che emergono nello spazio pubblico non possono essere separate dalle condizioni di esclusione e vulnerabilità prodotte dalla mancata garanzia di accoglienza e diritti. Gli episodi di violenza raccontati come eventi eccezionali non possono quindi essere separati dalla violenza istituzionale che, al contrario, è quotidiana, silenziosa e sistematica. Una violenza che colpisce attraverso la negazione dell’accesso ai diritti, all’accoglienza, alla salute, al lavoro e all’abitare. L’antropologo Paul Farmer definiva la “violenza strutturale” come una forma di violenza prodotta dalle istituzioni e dalle disuguaglianze sociali, capace di costringere alcune persone a vivere in condizioni di sofferenza e vulnerabilità estreme. Se la sofferenza è prodotta socialmente, allora anche i conflitti che emergono in questi contesti non possono essere letti esclusivamente come problemi di ordine pubblico. Di fronte a questa situazione, la risposta delle istituzioni è stata ancora una volta securitaria: recintare la piazza. Spendere 1,2 milioni di euro per un intervento vuoto che ha come unico effetto quello di sottrarre spazio alle persone migranti, alle attività solidali e all’accesso ai diritti, per dare spazio ad un mondo che si riempie sempre di più di confini, di fili spinati. -------------------------------------------------------------------------------- A due anni dallo sgombero del Silos di Trieste, KhandwAlarm convoca una giornata pubblica di memoria e condivisione. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 16:00 in Piazza Libertà, si terrà l’iniziativa “Khandwala: fanno il deserto, lo chiamano decoro”, aperta a tutta la città. La logica che ha prodotto lo sgombero del Silos non si è esaurita con quell’episodio. Dal Silos ai magazzini del Porto Vecchio, dalle attese davanti alla Questura alla recinzione di Piazza Libertà, il trattamento riservato alle persone in movimento a Trieste segue una linea di continuità: renderne invisibile la presenza, trattarla come un problema di ordine pubblico e di decoro, sottraendola ai percorsi che dovrebbero invece garantire tutela e diritti. Gli sgomberi non risolvono l’abbandono. Quando una persona viene allontanata da un edificio resta comunque senza un posto sicuro, senza risposte, senza accesso effettivo alle procedure che la legge prevede. Nel 2025 gli spazi del Silos sono stati occupati dal Cirque du Soleil, nel 2026 si moltiplicano gli sgomberi dei magazzini del Porto Vecchio, ma continuano a non venir date alternative. La giornata sarà occasione per ricordare cosa è stato il Silos e cosa ha rappresentato, per nominare le responsabilità politiche e istituzionali, per condividere pratiche di lotta e ribadire con chiarezza che nessuno sgombero può essere una soluzione. Il programma del 21 giugno Ore 16:00 – Interventi di Linea d’Ombra, ICS, Fornelli Resistenti, KhandwAlarm Ore 17:00 – Attività ludiche e artistiche: capoeira e danze resistenti A seguire – Musica e merenda condivisa 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎