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Da Gaza a Venezia, ma il visto per lasciare la Striscia non arriva
Abdallah Emad Shukri Salem ha vent’anni, è un graphic e multimedia designer di Gaza, e ha un profilo solido che gli ha permesso di essere ammesso lo scorso anno all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il dossier [ clicca qui ] Ha studiato di notte, alla luce del telefono, durante i lunghi blackout energetici che accompagnano la terribile guerra che Israele ha scatenato sulla Striscia di Gaza. «Ogni candidatura universitaria, ogni progetto e ogni esame sono stati preparati in condizioni estremamente difficili», scrive nel suo dossier. Ha superato la selezione internazionale per il corso di Arti Multimediali il 10 settembre 2025. Il sistema universitario italiano lo ha riconosciuto pienamente: esonero totale dalle tasse per merito e reddito il 14 ottobre, idoneità alla borsa di studio e al servizio alloggio ESU Venezia in fascia reddito 1 tra ottobre e novembre, la registrazione effettuata sul portale Universitaly. Sulla carta, è già uno studente regolare, approvato e meritevole delle tutele garantite perché il diritto allo studio non sia solo uno slogan. «Il mio percorso universitario era già iniziato sulla carta. Restava soltanto raggiungere Venezia», denuncia lo studente nel suo dossier. Tuttavia, ancora oggi, si trova a Gaza. La pratica di visto per studio di Abdallah Salem è stata formalmente acquisita dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme il 15 gennaio 2026, dopo che l’avvocata Elsa Kiranmoyee Chaudhuri aveva inviato la richiesta via PEC in novembre. La risposta del Consolato è spiazzante e paradossale: accetta la domanda per via telematica, concede l’esenzione dalla percezione consolare, poi aggiunge una clausola che vale quanto un muro: “L’eventuale possesso di un visto rileva per l’ingresso in Italia, ma non dà diritto alla fuoriuscita da Gaza“. In altre parole: il visto potrebbe anche essere concesso, ma Abdallah Salem non può comunque lasciare la Striscia. Una situazione assurda di cui il Consolato è perfettamente consapevole. Il non detto è che lì comanda Israele e l’Italia non ha nessuna intenzione di fare pressione. Nei mesi successivi Abdallah ha continuato a comunicare con il Consolato, il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia di Belle Arti di Venezia e numerosi soggetti istituzionali. L’Accademia ha trasmesso la documentazione alle autorità competenti, si è attivata direttamente presso il MAECI per sostenere il suo caso, «ma finora senza risultati concreti», ci riferisce lo stesso studente. «Ogni documento richiesto è stato presentato. La destinazione rimane ancora irraggiungibile». E il tempo stringe. «Attendo una soluzione dall’ottobre dello scorso anno, nonostante il mio dossier sia completo sotto il profilo accademico e amministrativo», ci dice Abdallah. Nel frattempo, altri gruppi di studenti gazawi sono riusciti a partire nei mesi di maggio e giugno. Secondo informazioni ricevute da chi segue il processo, potrebbero esserci ulteriori partenze nelle prossime settimane, probabilmente le ultime prima della chiusura del canale nel mese di luglio. IL QUADRO GIURIDICO: L’ITALIA È CONSAPEVOLE MA NON AGISCE La situazione di Abdallah non è giuridicamente nuova. Nel ricorso presentato vengono citate numerose pronunce recenti che hanno già stabilito obblighi precisi in capo al MAECI nei confronti di studenti e richiedenti visto gazawi (TAR Lazio sentenza n. 12503/2025, e almeno cinque decreti cautelari del Tribunale di Roma). Tutte riconoscono “la sussistenza di un obbligo rafforzato in capo al Ministero degli Affari Esteri di porre in essere ogni azione utile a consentire l’ingresso sicuro in Italia“. Alcune hanno persino ammesso l’invio della richiesta di visto tramite PEC e il rilascio di procure alle liti online, vista l’impossibilità materiale per i gazawi di raggiungere fisicamente il Consolato di Gerusalemme. Il combinato disposto dell’articolo 10, comma 3, della Costituzione e dell’articolo 25 del Regolamento CE n. 810/2009, si legge nella richiesta, “non solo permette allo Stato, in presenza di ragioni umanitarie, di rilasciare un visto in deroga agli adempimenti previsti dalla legge, ma sancisce anche un preciso obbligo di garantire protezione allo straniero le cui libertà fondamentali e diritti inviolabili siano posti in serio pericolo“. A settembre 2025, una commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU ha concluso che la condotta israeliana a Gaza integra il genocidio. La Corte Internazionale di Giustizia aveva già sancito nel gennaio 2024 l’esistenza di «un reale e imminente rischio» in tal senso. Anche il caso di Abdallah Salem quindi conferma che lo Stato italiano conosce i propri obblighi, li ha visti ricordati più volte in sede giurisdizionale, e continua a non darvi seguito consolare. Abdallah Salem non è solo in questa battaglia per costruirsi un futuro. Sua moglie Noor Salem è stata anch’essa recentemente ammessa all’Università di Siena. Nel 2026 entrambi hanno ricevuto nuove ammissioni accademiche, che si aggiungono al percorso veneziano. «Queste nuove opportunità non sostituiscono il mio progetto originario», tiene a precisare il ragazzo. «Il mio obiettivo rimane quello di raggiungere l’Accademia di Belle Arti di Venezia». La famiglia di Salem è stata colpita dalla guerra e la loro storia è già stata raccontata da media internazionali. In Italia una prima visibilità è arrivata da Skuola.net e dall’interessamento del Prof. Tiziano Bonini. Ma il visto non si sblocca, e cresce la preoccupazione. «Spero che questo materiale possa raggiungere il maggior numero possibile di persone, associazioni, università, giornalisti, difensori dei diritti umani e istituzioni competenti», ci dice. «Mi auguro in particolare che questo appello arrivi al Ministero degli Affari Esteri italiano, al Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, all’Ambasciata d’Italia ad Amman e a tutte le autorità coinvolte nelle procedure riguardanti gli studenti di Gaza. Ogni aiuto, ogni segnalazione e ogni intervento presso le istituzioni competenti potrebbe fare una reale differenza». «L’istruzione è il nostro diritto. La pace è il nostro sogno. La democrazia è il nostro futuro», è la frase con cui lo studente chiude il suo dossier. Ma il sistema di oppressione che attanaglia in una morsa spietata milioni di palestinesi si rifiuta di rendere praticabile un diritto che ad Abdallah, e a tanti altri studenti come lui, è già stato formalmente riconosciuto. E il governo italiano continua a esserne inesorabilmente complice.
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)