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Assegno unico universale: eliminato il requisito di residenza biennale e inclusi i figli residenti in Paesi UE
L’art. 7-bis della legge di conversione (L. 50/2026) del D.L. 19/2026 (il decreto PNRR 2026) introduce importanti cambiamenti alla normativa che regolamenta l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Qui di seguito ASGI illustra le modifiche e risponde ad alcune domande frequenti. L’AUU, introdotto dal DL 230/2021, è una misura di sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio/a a carico fino al compimento dei 18 anni, fino al compimento dei 21 anni per i figli studenti e lavoratori a basso reddito e senza limiti d’età per i figli con disabilità. L’importo riconosciuto varia a seconda del numero di figli e della condizione economica del nucleo familiare calcolata sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda; l’importo minimo (58,30 per il 2026) è riconosciuto indipendentemente dal reddito. La prima modifica apportata dalla Legge 50/2026 consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del “contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale“).  Dunque dal mese di aprile l’assegno spetta (a domanda) a decorrere dal primo mese di residenza in Italia.  La seconda modifica riguarda invece il luogo di residenza dei figli e delle figlie per i quali è possibile richiedere l’assegno: il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 DL 230/2021 prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente“. Sinora, infatti, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE. Questi due requisiti erano stati oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia. La Commissione ne aveva rilevato il carattere discriminatorio perché entrambe le limitazioni risultavano contrastanti con il principio di libera circolazione (rappresentando un ostacolo indiretto alla mobilità tra uno stato membro e l’altro) e perché la seconda risultava contrastante con l’art. 67 Regolamento 883/04/CE a norma del quale “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro”. Le modifiche sono dunque adottate con riferimento a una procedura di infrazione che riguardava i soli cittadini UE (e dunque, rispetto a questi, ha certamente effetto “retroattivo”): quanto alla modifica circa il luogo di residenza dei figli, resta tuttavia da chiedersi se, stante le clausole delle direttive che garantiscono parità di trattamento quantomeno ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo o di permesso unico lavoro, la stessa non possa essere estesa anche ai cittadini stranieri per i figli residenti in paesi terzi, tornando così alla medesima situazione che si era creata per gli assegni al nucleo familiare (ANF) dopo le due sentenze del 25.11.2021 della Corte di Giustizia UE e la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale. Il nuovo testo è vigente dal 21 aprile 2026. FAQ – DOMANDE FREQUENTI Cosa succede alle domande già presentate che difettavano del requisito di residenza biennale? Difficile che l’INPS interpreti la norma come retroattiva e dunque sarà probabilmente necessario andare in giudizio prospettando l’effetto indirettamente discriminatorio del requisito (effetto riconosciuto dalla Commissione nel momento in cui ha aperto la procedura) per le persone con cittadinanza extra UE che godono del diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale  (sicuramente i titolari di permesso di lungo periodo ex art. 11 direttiva 2003/109, i titolari di permesso unico lavoro ex art. 12 direttiva 2011/98, i titolari di permesso per protezione internazionale ex art. 29 direttiva 2011/95). Per le situazioni antecedenti la modifica di legge i due anni possono essere calcolati tenendo conto della residenza di fatto (e non “anagrafica”)? Sì, sul punto sono già intervenute alcune sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto, anche in assenza di residenza anagrafica. La possibilità di includere nel computo i figli e le figlie a carico residenti all’estero vale anche per le persone con cittadinanza non UE? Come detto più sopra, è una posizione sostenibile alla luce degli obblighi di parità di trattamento per lungosoggiornanti, titolari di permesso unico lavoro, titolari di protezione. In senso contrario depone il fatto che la Commissione sia giunta alla conclusione sopra indicata per salvaguardare il diritto alla libera circolazione, del quale le persone straniere extra UE non sono titolari.
Richiedenti asilo in attesa della formalizzazione della protezione espulsi a Napoli
Una situazione allarmante si sta verificando sul territorio di Napoli nei confronti di cittadini stranieri richiedenti asilo a cui vengono notificati provvedimenti di espulsione, accompagnati alla frontiera e infine rimpatriati.  È quanto denuncia l’ASGI in una lettera inviata a diverse autorità lo scorso 24 aprile 2026 a seguito di una segnalazione della sezione ASGI Campania. Presso la Questura di Napoli, l’unica modalità consentita per manifestare la volontà di chiedere asilo è proprio l’invio della stessa a mezzo pec.  La ricevuta della missiva concretizza l’espressione della manifestazione di volontà e, nonostante l’art. 26, co.2-bis, d.lgs 25/2008 preveda che la domanda vada formalizzata entro un massimo di 3 (prorogabili a 10) giorni dalla sua manifestazione, la Questura di Napoli impiega ad oggi circa undici mesi per convocare il richiedente per effettuare il fotosegnalamento e la formalizzazione della domanda d’asilo.  Nel lasso di tempo che intercorre tra la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale inviata a mezzo pec alla Questura e la convocazione presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della formalizzazione della richiesta, c’è chi è stato destinatario di  provvedimenti espulsivi e di accompagnamento coattivo alla frontiera, convalidati dal Giudice di Napoli.  Tali situazioni si stanno fortemente incrementando e si pongono in grave contrasto con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, producendo effetti altamente lesivi dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, nonostante diverse pronunce emesse dal Tribunale ordinario che ha accertato l’illegittimità di tali rimpatri e per l’effetto ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il rilascio di un visto di reingresso in favore dei ricorrenti.  Nella lettera inviata il 24 aprile 2026, attraverso un ampio excursus della giurisprudenza più aggiornata e della normativa in vigore l’ASGI ha segnalato le espulsioni illegittime dei richiedenti asilo operate dalla Questura di Napoli. “Le predette criticità incidono in modo significativo sull’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, a partire dall’accesso alla procedura di protezione internazionale e, come visto, alla violazione del principio di non espellibilità di soggetti che abbiano già manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e che non dispongono di strumenti ulteriori per procedere alla formalizzazione della domanda a causa di disservizi imputabili esclusivamente all’Ufficio Immigrazione” dichiara l’ASGI nella lettera segnalando alcuni dei casi seguiti sul territorio con il supporto del Progetto “InLimine” e chiedendo alle Autorità destinatarie della missiva “di intervenire urgentemente nell’ambito delle rispettive competenze al fine di evitare il perpetrarsi di tali gravi violazioni in danno dei richiedenti asilo che, come documentato dalle condanne alle spese inflitte dall’Autorità Giudiziaria, stanno comportando anche notevoli danni all’Erario”.  Leggi la lettera inviata
Contrasto ai respingimenti illegittimi: strategie legali e alleanze con la società civile
Il 16 aprile alle ore 14:30, online su zoom, ASGI presenta la Guida pratica sul contenzioso strategico avverso i respingimenti nel Mediterraneo e per il diritto d’ingresso, redatta con il sostegno della Fondazione Heinrich-Böll.  Il respingimento è uno degli strumenti cardine delle attuali politiche migratorie europee. Attraverso le politiche di esternalizzazione e i meccanismi di delega dei respingimenti, negli ultimi quindici anni si sono sviluppate pratiche volte a bloccare le persone in movimento e a trasferirne altrove la responsabilità, aggirando le garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali. La Guida raccoglie le esperienze di contenzioso sviluppate nel corso degli ultimi anni, cercando di mettere a fuoco punti di forza e criticità e di raccontare l’evoluzione giurisprudenziale in materia. La presentazione sarà un’occasione di confronto tra le organizzazioni della società civile per facilitare la moltiplicazione di questo genere di contenzioso ed elaborare ulteriori strategie. Per partecipare è necessario iscriversi: Modulo di iscrizione – clicca qui
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)