Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere
alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato
l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura
alternativa alla detenzione.
L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione
in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei
confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono
scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni.
Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di
impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza
di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione
internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura
territorialmente competente qualche giorno prima.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta
avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei
divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di
espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla
protezione internazionale.
La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha
richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come
richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di
protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la
giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui
all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul
territorio dello Stato fino alla definizione della procedura.
Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come
il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione
la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che
lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza,
inesepellibile.
Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026
Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il
caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena.
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