L’unitarietà dei magistrati non è stata voluta dal fascismo
La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica
la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non
siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano
separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro.
Sebbene sia stata divulgata come uno dei punti focali della Riforma Nordio, la
separazione delle carriere è solo un punto marginale della riforma. In Italia,
come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da
META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già
esistente.
Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il
concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono
scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al
CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla
stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione),
in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti
colleghi.
Ad oggi i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno,
su un totale di circa 9.500 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si
possano cambiare ben 7 articoli della Costituzione per impedire a 40 persone
all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato
dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata
sufficiente una legge ordinaria.
Nonostante l’inconsistenza della modifica, è interessante ripercorrere la bufala
narrativa di chi afferma – oggi – che l’unitarietà dei magistrati era stata
voluta dal fascismo, tacciando di incoerenza la sinistra per la sua opposizione
alla separazione delle carriere.
iniziamo col dire che le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri in Italia
sono unite dal 1865, oltre 60 anni prima dell’avvento del fascismo.
Già nello Stato liberale, l’ordinamento giudiziario del 1865 (Regio Decreto n.
2626) inquadrava giudici e pubblici ministeri come appartenenti allo stesso
ordine, sebbene le loro carriere venivano definite “parallele e distinte” tra
giudici e pubblici ministeri con possibilità di passaggio tra le funzioni.
Con l’arrivo del fascismo, tutto cambiò. Il regime intervenne soprattutto sul
piano politico, puntando a subordinare ogni istituzione allo Stato. L’ascesa di
Benito Mussolini si accompagnò fin dall’inizio all’attacco contro le forme di
aggregazione sociale: lo squadrismo colpì sindacati, cooperative, case del
popolo e organizzazioni democratiche. Questa strategia venne poi tradotta in
norme, con la repressione delle associazioni e delle libertà collettive.
In questo clima, nel 1925 l’Associazione Generale Magistrati Italiani (AGMI),
antenata dell’attuale ANM, si sciolse per evitare di essere trasformata in un
organismo controllato dal governo. Meno di dieci anni dopo, nel 1934,
l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista divenne obbligatoria anche per i
magistrati.
In questo contesto, comunque, la magistratura non era indipendente, già da prima
dell’avvento di Mussolini e delle sue camicie nere. Giudici e pubblici ministeri
erano parte dell’apparato statale, funzionari sottoposti al potere del ministro
della giustizia.
Se è vero che già nel 1907, il CSM non era un organo autonomo, ma operava sotto
il controllo del Guardasigilli, e dunque del governo, è altrettanto vero che il
fascismo rafforzò questa impostazione, coerentemente con una concezione
autoritaria dello Stato. Se nel 1921 si era introdotta una parziale elettività
del CSM, con alcuni dei componenti votati dai magistrati tra i magistrati,
appena due anni dopo, nel 1923, il governo fascista da poco insediato ripristinò
la nomina governativa di tutti i membri del Consiglio superiore della
magistratura (con l’art. 151 del R.D. 2786/1923).
L’ordinamento giudiziario fascista si fonda nella soggezione della magistratura
al potere politico. Solo trascurando questo fatto può nascere l’equivoco che
oggi alimenta la narrazione del Fronte del Sì secondo cui “l’unità delle
carriere sarebbe un’eredità del fascismo”: una bufala che arriva da una lettura
estremamente superficiale delle parole del ministro fascista Dino Grandi.
Quando, nel 1941, venne approvata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario,
il governo fascista quindi non inventò l’unificazione delle carriere, si limitò
a conservare la disciplina dell’Italia postunitaria. Gli articoli 4 e 69 del
Regio decreto n. 12 del 1941, infatti, rispecchiano gli articoli 6 e 129 del
Regio decreto n. 2626 del 1865. La legge sull’ordinamento giudiziario del 1865
li qualificava come funzionari dello Stato, e poneva il pubblico ministero sotto
il controllo dell’esecutivo: questo assetto non fu introdotto, né cambiato, dal
fascismo con la riforma del 1941. In altre parole, non si tratta di una rottura,
ma di una continuità con l’impianto precedente.
Per capire da dove nasce l’equivoco sulle dichiarazioni di Dino Grandi, e
sull’attribuzione al fascismo dell’unificazione delle carriere, basta leggere la
relazione illustrativa alla legge sull’ordinamento giudiziario, presentata nel
1941. Spiegando il motivo per cui si è scelto di conservare l’unitarietà
dell’ordine giudiziario, il ministro Dino Grandi fascista sottolineava infatti
come una scelta diversa non sarebbe stata politicamente concepibile, alla luce
del superamento “della distinzione, fondamentalmente erronea, tra i poteri dello
Stato”.
Il tema centrale, allora, era la separazione delle carriere (cioè una scelta
tecnica sul modello processuale), quanto la negazione della separazione dei
poteri. Dino Grandi afferma esplicitamente che l’autogoverno della magistratura
è incompatibile con lo Stato fascista, perché non possono esistere organi
indipendenti dal potere sovrano.
Nel fascismo, nessuno deve poter fermare il governo dalla sua volontà, nemmeno
il potere giudiziario, che invece in democrazia è chiamato ad applicare la legge
nei confronti di chiunque (governanti compresi). L’eredità del fascismo è il
desiderio di controllo politico sulla giustizia. Ed è proprio questo che la
Costituzione antifascista ha rifiutato.
Nel 1946, prima ancora della nascita della Repubblica: con il Regio decreto
legislativo 511 del 1946 si iniziò a ridurre il potere governativo sulla
magistratura e, in particolare, sul pubblico ministero. La modifica è
terminologica e decisiva: il pubblico ministero non agì più sotto la “direzione”
(un concetto che implica obbedienza) del Ministro ma sotto la sua “vigilanza”.
Il dibattito nell’Assemblea Costituente proseguì nella costruzione
dell’indipendenza del potere giudiziario e, più in generale, nel delineare un
sistema istituzionale incardinato sulla separazione dei poteri. Nel definire la
magistratura come un “ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri”,
l’articolo 104 della Carta non si limita quindi alla dichiarazione di principio,
ma mira a rendere effettiva questa promessa attraverso l’istituzione di un
organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che, pur mantenendo lo stesso
nome del passato, diverge in maniera determinante dall’esperienza fascista. Non
è infatti un organo soggetto al Ministero della Giustizia, ma è un organo
autonomo, indipendente dagli altri poteri dello Stato: tutto l’opposto del
modello autoritario e corporativista previsto dal fascismo.
Per ulteriori info:
Revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e
requirente della magistratura A.S. n. 1353, 30 gennaio 2025:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1443762.pdf
Lorenzo Poli