Non convalida della proroga del trattenimento nel CPR di Trapani: quando elementi sopravvenuti determinano la messa in libertà
La vicenda riguarda un cittadino marocchino, residente in Italia da molti anni,
il quale a seguito di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia,
veniva trattenuto presso il C.P.R. di Trapani – Milo.
In data 5.11.2025, durante l’udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace di
Trapani, il ricorrente manifestava la volontà di richiedere protezione
internazionale. Il Giudice di Pace, pertanto, convalidava il trattenimento per
il periodo pregresso e dichiarava la propria incompetenza per il prosieguo,
trasmettendo gli atti alla Corte d’Appello di Palermo, la quale, con
provvedimento del 18.11.2025, convalidava ulteriormente il trattenimento.
Successivamente alla convalida, il difensore acquisiva elementi decisivi che
mutavano il quadro cautelare:
1) Il trattenuto entrava nella disponibilità del proprio passaporto in corso di
validità che veniva consegnato al personale della Questura di Trapani;
2) Il fratello del trattenuto, cittadino italiano, formalizzava una
dichiarazione di disponibilità ad ospitare il congiunto presso la propria
residenza;
3) frattanto, il Tribunale di Palermo (Sez. Spec. Immigrazione), sospendeva in
via cautelare l’efficacia esecutiva del diniego della Commissione Territoriale
di Trapani, ripristinando lo status di richiedente asilo in capo al cittadino
marocchino.
Pertanto, sulla base di tali nuovi documenti, la difesa proponeva istanza di
riesame alla Corte d’Appello di Palermo.
Con il decreto del 12.12.2025, la prima Sezione civile della Corte d’Appello di
Palermo rigettava l’istanza di riesame, ritenendo la misura del trattenimento in
C.P.R. ancora idonea e proporzionata, fondando la decisione sulla “pericolosità
sociale” desunta dai precedenti penali del ricorrente, ritenuti prevalenti
rispetto alla documentazione prodotta.
Il trattenuto, sempre con il patrocinio del legale, proponeva ricorso per
Cassazione. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, depositava la
sua requisitoria, con la quale chiedeva l’accoglimento del primo motivo del
ricorso.
Nel frattempo,il Questore della Provincia di Trapani emetteva decreto di proroga
del trattenimento per ulteriori 60 giorni.
Svoltasi l’udienza di convalida, la Corte di Appello di Palermo, non convalidava
la proroga del trattenimento.
Ora, in riferimento a tale decisione si possono svolgere le seguenti
osservazioni.
Con l’ordinanza in esame, la Corte d’Appello di Palermo compie una puntuale
applicazione dei principi di matrice europea in materia di trattenimento dei
richiedenti protezione internazionale, riaffermandone la natura di extrema
ratio. Richiamando la Direttiva 2013/33/UE e la normativa interna di
recepimento, il Collegio ribadisce che la privazione della libertà personale può
essere disposta solo quando risulti impossibile applicare misure alternative
meno afflittive, sulla base di una valutazione individuale e concreta del caso.
Nel caso di specie, la Corte valorizza correttamente gli elementi sopravvenuti
favorevoli al trattenuto – possesso di passaporto valido e disponibilità di un
alloggio stabile presso un familiare cittadino italiano – ritenendoli idonei a
rendere pienamente praticabili le misure alternative previste dall’art. 14,
comma 1-bis, T.U. Immigrazione . Ne consegue il giudizio di sproporzione ed
eccessività del trattenimento in CPR.
Di particolare rilievo è, inoltre, la parte dell’ordinanza dedicata al tema
della pericolosità sociale, rispetto alla quale la Corte opera un deciso
superamento di ogni automatismo valutativo. In linea con la giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE, della Cassazione e della Corte Costituzionale, viene
affermato il principio secondo cui i precedenti penali non possono, da soli,
fondare un giudizio di pericolosità, occorrendo una valutazione attuale,
concreta e individualizzata della personalità del soggetto e della sua condotta
di vita .
Nel caso del cittadino marocchino, le condanne risultano risalenti nel tempo e
prive di collegamento con una pericolosità presente e concreta, sicché la Corte
esclude legittimamente la sussistenza di una minaccia attuale per l’ordine
pubblico.
L’ordinanza si segnala, pertanto, per l’elevato rigore argomentativo e per la
piena conformità ai parametri costituzionali ed eurounitari, rappresentando un
significativo arresto giurisprudenziale contro prassi meramente automatiche e
afflittive nella gestione del trattenimento amministrativo degli stranieri.
Corte di Appello di Palermo, ordinanza del 13 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Giuseppe Caradonna per la segnalazione e il commento.