I cittadini vincono il ricorso al TAR contro il progetto di uso temporaneo per l’area di Parco Tripoli approvato da Roma Capitale
da allegato Deliberaz GC mappa satellite negli anni Parco Tripoli n. 133
di Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli
Da tempo l’Associazione Carteinregola segue la vicenda del “Parco Tripoli”,
un’area privata nel quartiere africano (II Municipio) con destinazione da Piano
Regolatore “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e che invece
per anni è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento. Dopo
significativi interventi sull’assetto morfologico dell’area, tra i quali
l’eliminazione di numerose alberature, si erano levate le proteste di alcuni
residenti della zona. In seguito ad accertamenti degli uffici il parcheggio era
stato chiuso.
La società proprietaria dell’area aveva quindi presentato una proposta
progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la
realizzazione di un parcheggio non pertinenziale[i], proposta che Carteinregola
aveva potuto esaminare in dettaglio e sulla quale, così come altre Associazioni
e Comitati di cittadini, aveva espresso numerose critiche, protocollando sia al
Comune che al Municipio le proprie perplessità e le proprie richieste[ii].
Ciononostante, un anno fa, il 10 aprile 2025, la Giunta Capitolina aveva
approvato la Deliberazione n. 133/2025, che autorizzava il progetto e l’uso
temporaneo di Parco Tripoli come parcheggio non pertinenziale, concedendolo per
una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. Alcuni residenti avevano quindi
avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera e ora
il TAR ha riconosciuto in gran parte le ragioni dei cittadini, annullando la
delibera e la relativa convenzione.
> Vedi Parco tripoli cronologia e materiali
>
> scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis)
(il corsivo con asterisco è ripreso dal testo della sentenza)
SINTESI DELLA VICENDA
L’area, localizzata tra via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab, è
stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento dal 2006 e fino al 2022,
nonostante fin dal 2008 il PRG[iii] ne definisse una precisa destinazione
urbanistica e nonostante le giunte municipali succedutesi negli anni avessero
deliberato a favore di una riqualificazione dell’area con la previsione di
servizi pubblici e parco pubblico. In particolare “l’art. 85 delle vigenti Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore prevede che sull’area in questione
possano essere realizzati: i) parcheggi pubblici (lett. f) a raso, alberati; ii)
parcheggi privati (lett h) esclusivamente nel sottosuolo, ai sensi e con le
modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989”*.
Nel 2021 iniziano ad essere eseguiti nell’area alcuni lavori, per i quali, si
scoprirà solo successivamente attraverso la consultazione degli atti, non era
stata richiesta la relativa autorizzazione, così come risulterà che il
parcheggio privato a pagamento non aveva i titoli necessari per svolgere tale
attività (cioè la convezione con il Comune di Roma). Aspetti che risulteranno
confermati dai giudici del TAR nella recentissima sentenza.
Tali interventi di “livellamento, di sbancamento del verde e di ampliamento
dell’area di parcheggio, con aspersione di ghiaia e realizzazione di una strada
di collegamento tra i due livelli delle piazzole” *, grazie all’attivismo di
alcuni residenti sono portati all’attenzione del Municipio e del Dipartimento
Urbanistica.
Nel 2022 il parcheggio viene chiuso, dopo che la stessa Amministrazione annulla
la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dai precedenti
gestori “per la realizzazione di opere di nuova costruzione – segnatamente le
piazzole asfaltate – eseguite in difetto di permesso di costruire, intimando la
cessazione dell’attività di rimessa di veicoli”* .
Solamente a ottobre 2024 i cittadini apprendono che la proprietà aveva
presentato al Municipio II e al Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica fin dal novembre 2023 un progetto di uso temporaneo per una durata
di 3 anni + 2 che prevedeva la riapertura del parcheggio per un totale di 270
posti auto e una riqualificazione – non meglio precisata – del poco verde
rimasto; per questo, acquisita copia della documentazione tramite accesso
civico generalizzato, il 31 dicembre 2024 Carteinregola insieme al Comitato
Parco Tripoli e alla Consulta del Verde del Municipio II trasmette
all’Assessorato all’Urbanistica, alla Giunta di Roma Capitale e alla Presidente
del Municipio II precise richieste[iv] sintetizzabili come segue:
* verifica della legittimità dell’esistente, con particolare riferimento alle
due piazzole asfaltate;
* salvaguardia della destinazione (anche) a verde pubblico dell’area;
* riqualificazione dell’area, tramite un progetto definitivo condiviso e
partecipato[v].
Il 23 gennaio 2025 si svolge un Consiglio Straordinario del Municipio II, nel
corso del quale, ancora una volta, i cittadini e le Associazioni, chiedono di
rivedere il progetto di uso temporaneo in modo da assicurarne, oltre che la
conformità alla normativa esistente in materia di parcheggi, la rispondenza
all’interesse pubblico, sancito anche dalla delibera di giunta del 2024,
di riqualificare le aree a verde, garantendone la fruizione e l’uso pubblico. A
tale riguardo, e proprio a garanzia dell’intenzione di non sacrificare
definitivamente la destinazione a verde dell’area prevista dal PRG, propongono
di eliminare dal progetto la dotazione di parcheggi prevista nella parte
superiore dell’area stessa (adiacente a via Cirenaica), riqualificando ed
incrementando le alberature ivi esistenti e destinando, sin da subito, tale
porzione di area a verde pubblico e/o a percorsi ricreativi e culturali[vi].
Invece pochi mesi dopo, il 10 aprile 2025[vii], la Giunta di Roma Capitale con
la deliberazione n. 133 approva la proposta progettuale della proprietà e la
relativa convenzione.
Alcuni cittadini decidono quindi di ricorrere in giudizio e il 1 luglio 2025
depositano il ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta[viii].
Il 10 aprile 2026 i giudici amministrativi depositano la sentenza N. n.
06506/2026 REG.RIC [ix] che annulla la delibera capitolina e la convenzione,
accogliendo la maggior parte dei motivi del ricorso.
LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO
La lettura della sentenza conferma alcuni importanti principi sui quali si era
basato il ricorso, e che erano stati evidenziati in più occasioni
all’amministrazione capitolina.
Va notato in premessa che i magistrati amministrativi non si sono espressi sulla
possibilità che nell’area si possa realizzare un parcheggio, ma solo
sull’applicazione “della normativa
urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di
realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel [questo]
caso, non erano state rispettate”*.
In particolare, i magistrati hanno evidenziato “i presupposti e le condizioni
che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via
temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli
previsti dal vigente strumento urbanistico”*, che sono essenzialmente due:
1) [l’uso temporaneo] può riguardare immobili legittimamente esistenti e aree
private o pubbliche*;
2) si deve trattare di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale
correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali …, ossia di
attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in
via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative
economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale” *.
La sentenza analizza quindi l’applicazione di tali condizioni al caso di specie,
dimostrandone l’insussistenza rispetto all’utilizzo della normativa relativa
all’uso temporaneo.
In particolare riguardo:
1. La legittimità dell’area e la presenza di opere non sanabili
“…sull’area in questione vi è stata sovrapposizione di interventi pubblici e
privati, il che rende particolarmente difficile ricostruire lo statuto del bene
ed accertare eventuali responsabilità per la realizzazione di opere sine titulo.
Risulta tuttavia innegabile che sono stati realizzati ampi piazzali asfaltati, i
quali costituiscono nuova costruzione ai sensi della vigente disciplina edilizia
(“la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai
sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001[x], determinando un
consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di
quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire”*
… omissis…
“la stessa amministrazione comunale ha accertato la presenza di opere non
sanabili in sede di accertamento di conformità ex art 36 TUEL [nel testo TUED]
in quanto prive del requisito di doppia conformità, il che ne presuppone il
carattere radicalmente illegittimo sia in relazione al piano regolatore attuale
sia in relazione a quello previgente”*
… omissis…
“È la stessa difesa dell’amministrazione capitolina a dare atto di tale
situazione nella parte in cui osserva: “Come si è già posto in luce nelle
premesse in fatto, la regolarizzazione del parcheggio auto a raso e la
realizzazione di opere di completamento che all’epoca era stata chiesta dal
precedente gestore non poteva essere autorizzata con lo strumento procedurale
allora proposto (il permesso di costruire convenzionato con accertamento di
conformità)…”*[xi]
… omissis…
“L’accertamento di conformità, infatti, ove fosse stato concesso, avrebbe avuto
l’effetto di legittimare in via permanente e definitiva l’utilizzo dell’area in
questione a parcheggio non pertinenziale, in violazione della normativa
urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di
realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel caso,
non erano state rispettate”[xii]*.
I magistrati rilevano una carenza istruttoria nel preventivo accertamento dello
stato legittimo, indispensabile per la concessione dell’uso temporaneo:
“per la concessione dell’uso temporaneo grava in capo all’ente un preciso onere
di istruttoria circa lo stato legittimo della preesistenza: cosa che nel caso di
specie non è avvenuta, non essendovene traccia nel provvedimento impugnato e
neppure nella relazione istruttoria dove, anzi, la situazione urbanistica ed
edilizia dell’area è ricostruita in termini perplessi ed incerti.”*
2. Carenza di rilevante interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi
urbanistici, socio-economici ed ambientali della normativa per l’uso temporaneo
Il secondo e altrettanto importante motivo di accoglimento del ricorso risiede
nell’interpretazione della disciplina degli usi temporaneicui all’art. 23-quater
del D.P.R. n. 380/2001[xiii] operata dalla Deliberazione n.133 della Giunta
Capitolina nell’approvazione del progetto. Disciplina che permette di adibire
edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento
urbanistico “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di
riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di
immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel
contempo, lo sviluppo di iniziative. economiche, sociali, culturali o di
recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di
edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento
urbanistico”*.
Osservano i magistrati amministrativi: “Le prime osservazioni dottrinarie
sull’istituto [dell’uso temporaneo ndr] hanno evidenziato l’opportunità di una
lettura restrittiva dello stesso in virtù della sua ratio eccezionale e
derogatoria, atteso che la norma sovvertirebbe il concetto stesso di
pianificazione urbanistica, consentendo usi del territorio per iniziative
estemporanee, per definizione estranee alla pianificazione urbanistica che ha al
contrario lo scopo di disciplinare lo stabile ed ordinato uso del territorio”*.
I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina, oltre
che con il citato DMM 380/2001[xiv] , con le stesse Linee guida e criteri di
indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del
Testo Unico per l’edilizia approvate dall’Assemblea Capitolina con la
Deliberazione 69/2023 [xv], dove si afferma che le “proposte [per uso
temporaneo ] debbono puntare a “incrementare la dotazione di spazi pubblici
fruibili dalla cittadinanza, are attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco
per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali a assistenziali,
spazi per l’accoglienza”* e che “debbono essere caratterizzate dal “non consumo
di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”*. Un “auto-vincolo alla
propria discrezionalità”* che la delibera capitolina non avrebbe rispettato, si
legge infatti nella sentenza: “pare evidente che l’amministrazione abbia
travalicato i limiti del proprio potere: la legittimazione delle opere oggetto
del progetto di concessione di uso temporaneo, con particolare riferimento al
piazzale asfaltato, infatti costituirebbe un intervento di segno chiaramente
contrario all’indirizzo dato dall’amministrazione agli usi temporanei, con
particolare riferimento al divieto di impermeabilizzazione dei suoli”*
CONCLUSIONI
Il TAR quindi annulla la delibera che, “pretermettendo i necessari
approfondimenti in ordine alla regolarità edilizia dell’area, è illegittima in
quanto non vi è stata verifica dei presupposti delineati dall’art. 23 – quater
del DPR n. 380/01 e pertanto deve essere annullata”. Restando “impregiudicato
il potere dell’amministrazione di rideterminarsi sulla concessione di uso
temporaneo alla luce delle coordinate interpretative” indicate.
Sono passati già 4 anni da quando il parcheggio è stato chiuso da un
provvedimento degli uffici comunali, anche a seguito delle ripetute segnalazioni
dei cittadini: prolungare la battaglia giudiziaria vorrebbe dire continuare a
negare la disponibilità di uno spazio che potrebbe invece essere valorizzato
con un progetto di interesse pubblico che coinvolga anche la cittadinanza.
Per questo, come già in occasione del ricorso presentato dai cittadini contro il
progetto edilizio dell’ex clinica di Villa Bianca[xvi], sempre nel II Municipio,
a cui il TAR aveva dato ragione, Carteinregola scriverà al Sindaco,
all’Assessore all’Urbanistica e al Dipartimento Programmazione Urbanistica per
chiedere di non unirsi al privato nell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato.
Quando un tribunale conferma le ragioni dei cittadini, ci aspettiamo che lo
facciano anche le istituzioni pubbliche.
Anna Maria Bianchi, Thaya Passarelli
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com
16 aprile 2026
Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali
Per approfondire:
Carteinregola 5 gennaio 2025 Parco Tripoli – prima di tutto una questione di
trasparenza
Roma Today 24 gennaio 2025 Il parcheggio di via Homs riaprirà e durerà cinque
anni. Ma i cittadini chiedono più verde e un progetto a lungo termine
Carteinregola 29 gennaio 2025 Area di via Homs: il confronto al Municipio 2
Roma Today 3 luglio 2025 Il parcheggio di via Homs non s’ha da fare. Adesso
spunta un ricorso e l’apertura slitta di nuovo I cittadini fanno ricorso.
L’apertura del parcheggio di via Homs è nuovamente lontana
Radio Roma 24 luglio 2025 Intervista
Odissea Quotidiana 10 novembre 2025 Parco Tripoli: il futuro dell’area verde è
appesa a un filo. L’Amministrazione vorrebbe farne un parcheggio “temporaneo”,i
cittadini chiedono la salvaguardia del verde pubblico.
Teleambiente 3 dicembre 2025 Puntata di Quo Vadis – rubrica settimanale a cura
di VAS ospite della trasmissione “𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜” La vicenda di
𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, l’area verde di oltre 12mila metri quadrati nel
quartiere Africano di #Roma, tra via Tripoli, via Homs, via Assab e via
Cirenaica.
Repubblica, 12 aprile 2026 Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà,
il Tar annulla la delibera di Paolo Boccacci.
NOTE
--------------------------------------------------------------------------------
[i] Scarica la proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di
parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale allegato
elaborato grafico Deliberazione Giunta Capitolina uso temporaneo Parco Tripoli
n. 133 sub_17001881424709766851_RC20250009268-HOMS_elaborato grafico_Prot_QI
82496_22_04_2024_compressed
in calce l’allegato grafico
[ii] Vedi Parco tripoli cronologia materiali cronologia
[iii] l’area in oggetto ricade nel PRG approvato con D.C.C. n. 18/2008 nel
Sistema insediativo degli “Spazi aperti della città Storica” e precisamente
nella tipologia “Spazi verdi conformati dal costruito” di cui a la lettera b)
del comma 2 de l’art. 42 dele NTA; l’art. 42 comma 5 delle NTA del PRG vigente,
prevede che “oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi
interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti da l’art. 36, commi 4 e 5, in
base a le diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti, nonché le
categorie d’intervento ambientale cui a l’art. 10. In caso di interventi di
categoria VLA, come definita da l’art. 10, comma 6, sono consentiti, con
modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento
fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui a
l’art. 85, lett. d) ed e)”; il successivo comma 6 del medesimo art. 42 prevede
che “Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e
regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal
Comune o dai proprietari, e che: “In assenza di tali progetti unitari (…) su le
aree scoperte, sono consentiti esclusivamente le categorie di intervento
ambientale, di cui all’art. 10”; la valorizzazione Ambientale (VLA) di cui
all’art. 10 comma 6 de le NTA del PRG vigente, citato ne l’art. 42 comma 5 di
cui sopra, comprende “l’insieme di interventi volti alla valorizzazione
paesaggistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che
ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti
paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate,
cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature f
inalizzate a la fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali,
equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi a le persone (sanitari,
didatticodivulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla
valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema
insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale”; il citato art. 10
comma 6 delle NTA del PRG vigente prevede, quindi, la possibilità di realizzare
attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi ivi compresi i parcheggi
connessi a tale finalità (ossia asserviti alle attrezzature finalizzate alla
fruizione dei luoghi e non anche parcheggi di tipo non pertinenziale).
[iv] Parco Tripoli: le richieste dei cittadini per il progetto di uso
temporaneo
[v] Vedi nota 4
[vi] Area di via Homs, il confronto al Municipio
[vii] Vedi Nota 1.
[viii] E della relazione tecnica prot. QI/81802 del 10 aprile 2025, allegata
alla predetta deliberazione, la nota prot. QI/2024/0157019 del 31 luglio 2024,
di conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi istruttoria e di
altre note e pareri emessi dagli uffici competenti e dal Municipio II
[ix]scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis)
[x] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia Art. 3 comma 1 lett e)
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n.
259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con
meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano
collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore
ove esistenti;
(punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del
2020)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
[xi] “stante l’ibridazione di istituti non compatibili tra loro e la non
sussistenza del presupposto della doppia conformità stabilito dall’art. 36,
comma 1, DPR 380/2001, per il rilevato contrasto di quell’intervento sia con
quanto stabilito dalla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda
(art. 42 co. 5 NTA), sia al momento di realizzazione dell’abuso (2006)”*
[xii] Riguardo la censura dei ricorrenti sulla “ (in)sussistenza del pubblico
interesse alla realizzazione dell’opera. 16.2.- Il Collegio ritiene non
condivisibile tale censura. Sebbene, infatti, l’attività di parcheggio privato
aperto al pubblico (a pagamento) sia certamente sorretta da un interesse
particolare all’esercizio dell’attività economica da parte della società
proprietaria dei terreni, è nondimeno di palmare evidenza come la disponibilità
di posteggi a disposizione del pubblico sia indubbiamente considerata dalla
legislazione vigente e dal pianificatore cittadino quale interesse pubblico
funzionale alla viabilità ed alla vivibilità dell’area urbana (tant’è che l’art.
85 N.T.A. contempla i parcheggi tra gli usi delle aree destinate a servizi)*.
È il caso di sottolineare che la ponderazione dell’interesse pubblico attinge il
merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile da questo
giudice solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta
illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta, estranei al caso di
specie. Sotto tale generale profilo – e prescindendo dai più specifici profili
esaminati ai successivi punti – la doglianza non merita condivisione”*.
[xiii] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-quater (L) – Usi
temporanei
Da:
https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-23-quater-l-usi-temporanei/
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione
di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi
urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune
può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia
di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative
di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta
giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi
convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per
l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per
esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela
della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto
stabilito dalla convenzione medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli
e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto
gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la
convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione
delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In
assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso
temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche
in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello
locale.
[xiv] I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina con
le finalità previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DM 380/2001) così come
modificato dall’ Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia dal
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76[xiv] , che “contiene diverse disposizioni,
finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva,
«assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e
lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo»*.
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale. (20G00096) note: Entrata in vigore del provvedimento:
17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
(in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) Ultimo aggiornamento
all’atto pubblicato il 28/02/2026)(GU n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n.
24)
Il decreto legge all’art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
introduce modifiche al 380/2001 con l’obiettivo illustrato al comma 1. Al fine
di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico
dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la
qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di
rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in
sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni (…) e che al comma 1, lett. m-bis), inserisce il nuovo
l’art. 23-quater – Usi temporanei
[xv] 70a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 13 luglio 2022) Linee guida e criteri di
indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del
Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di
aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale. Approvazione
dello Schema di Convenzione-Tipo. scarica la delibera
[xvi] VEDI Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel
ricorso al Consiglio di Stato Villa Bianca cronologia materiali
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com
Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali