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I cittadini vincono il ricorso al TAR contro il progetto di uso temporaneo per l’area di Parco Tripoli approvato da Roma Capitale
da allegato Deliberaz GC mappa satellite negli anni Parco Tripoli n. 133 di Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli Da tempo l’Associazione Carteinregola segue la vicenda del “Parco Tripoli”, un’area privata nel quartiere africano (II Municipio) con destinazione da Piano Regolatore “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e che invece per anni è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento. Dopo significativi interventi sull’assetto morfologico dell’area, tra i quali l’eliminazione di numerose alberature, si erano levate le proteste di alcuni residenti della zona. In seguito ad accertamenti degli uffici il parcheggio era stato chiuso. La società proprietaria dell’area aveva quindi presentato una proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale[i], proposta che Carteinregola aveva potuto esaminare in dettaglio e sulla quale, così come altre Associazioni e Comitati di cittadini, aveva espresso numerose critiche, protocollando sia al Comune che al Municipio le proprie perplessità e le proprie richieste[ii]. Ciononostante, un anno fa, il 10 aprile 2025, la Giunta Capitolina aveva approvato la  Deliberazione n. 133/2025, che autorizzava il progetto e l’uso temporaneo di Parco Tripoli come parcheggio non pertinenziale, concedendolo per una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. Alcuni residenti avevano quindi avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera e ora il TAR ha riconosciuto in gran parte le ragioni dei cittadini, annullando la delibera e la relativa convenzione. > Vedi Parco tripoli cronologia e materiali > > scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) (il corsivo con asterisco è ripreso dal testo della sentenza) SINTESI DELLA VICENDA L’area, localizzata tra via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab, è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento dal 2006 e  fino al 2022, nonostante fin dal 2008 il PRG[iii]  ne definisse una precisa destinazione urbanistica e nonostante le giunte municipali succedutesi negli anni avessero deliberato a favore di una riqualificazione dell’area con la previsione di servizi pubblici e parco pubblico. In particolare “l’art. 85 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore prevede che sull’area in questione possano essere realizzati: i) parcheggi pubblici (lett. f) a raso, alberati; ii) parcheggi privati (lett h) esclusivamente nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989”*.  Nel 2021 iniziano ad essere eseguiti nell’area alcuni   lavori, per i quali, si scoprirà solo successivamente attraverso la consultazione   degli atti, non era stata richiesta la relativa autorizzazione, così come risulterà che il parcheggio privato a pagamento non aveva i titoli necessari per svolgere tale attività (cioè la convezione con il Comune di Roma). Aspetti che risulteranno confermati dai giudici del TAR nella recentissima sentenza. Tali interventi di “livellamento, di sbancamento del verde e di ampliamento dell’area di parcheggio, con aspersione di ghiaia e realizzazione di una strada di collegamento tra i due livelli delle piazzole” *, grazie all’attivismo di alcuni residenti sono portati all’attenzione del Municipio e del Dipartimento Urbanistica. Nel 2022 il parcheggio viene chiuso, dopo che la stessa Amministrazione annulla la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dai precedenti gestori  “per la realizzazione di opere di nuova costruzione – segnatamente le piazzole asfaltate – eseguite in difetto di permesso di costruire, intimando la cessazione dell’attività di rimessa di veicoli”* . Solamente a ottobre 2024 i cittadini apprendono che  la proprietà  aveva  presentato al Municipio II e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica fin dal novembre 2023  un progetto di uso temporaneo  per una durata di 3 anni + 2 che prevedeva la riapertura del parcheggio per un totale di 270 posti auto e una riqualificazione – non meglio precisata – del poco verde rimasto;  per questo,  acquisita copia della documentazione tramite accesso civico generalizzato,   il 31 dicembre 2024 Carteinregola insieme al Comitato Parco Tripoli e alla Consulta del Verde del Municipio II trasmette  all’Assessorato all’Urbanistica, alla Giunta di Roma Capitale e alla Presidente del Municipio II precise richieste[iv] sintetizzabili come segue: * verifica della legittimità dell’esistente, con particolare riferimento alle due piazzole asfaltate; *  salvaguardia della destinazione (anche) a verde pubblico dell’area; * riqualificazione dell’area, tramite un progetto definitivo condiviso e partecipato[v]. Il 23 gennaio 2025 si svolge un Consiglio Straordinario del Municipio II, nel corso del quale, ancora una volta, i cittadini e le Associazioni, chiedono di rivedere il progetto di uso temporaneo in modo da assicurarne, oltre che la conformità alla normativa esistente in materia di parcheggi, la rispondenza all’interesse pubblico, sancito anche dalla delibera di giunta del 2024, di riqualificare le aree a verde, garantendone la fruizione e l’uso pubblico. A tale riguardo, e proprio a garanzia dell’intenzione di non sacrificare definitivamente la destinazione a verde dell’area prevista dal PRG, propongono di eliminare dal progetto la dotazione di parcheggi prevista nella parte superiore dell’area stessa (adiacente a via Cirenaica), riqualificando ed incrementando le alberature ivi esistenti e destinando, sin da subito, tale porzione di area a verde pubblico e/o a percorsi ricreativi e culturali[vi]. Invece pochi mesi dopo, il 10 aprile 2025[vii], la Giunta di Roma Capitale con la deliberazione n. 133 approva la proposta progettuale della proprietà e la relativa convenzione. Alcuni cittadini decidono quindi di ricorrere in giudizio e il  1 luglio 2025 depositano il ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta[viii]. Il 10 aprile 2026 i giudici amministrativi depositano la sentenza N. n. 06506/2026 REG.RIC [ix] che annulla la delibera capitolina e la convenzione, accogliendo la maggior parte dei motivi del ricorso. LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO La lettura della sentenza conferma alcuni importanti principi sui quali si era basato il ricorso, e che erano stati evidenziati in più occasioni all’amministrazione capitolina. Va notato in premessa che i magistrati amministrativi non si sono espressi sulla possibilità che nell’area si possa realizzare un parcheggio, ma solo sull’applicazione “della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel [questo] caso, non erano state rispettate”*.  In particolare, i magistrati hanno evidenziato  “i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*, che sono essenzialmente due: 1) [l’uso temporaneo] può riguardare immobili legittimamente esistenti e aree private o pubbliche*; 2) si deve trattare di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali …, ossia di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale” *. La sentenza analizza quindi l’applicazione di tali condizioni al caso di specie, dimostrandone l’insussistenza rispetto all’utilizzo della normativa relativa all’uso temporaneo. In particolare riguardo: 1. La legittimità  dell’area e  la presenza di opere non sanabili “…sull’area in questione vi è stata sovrapposizione di interventi pubblici e privati, il che rende particolarmente difficile ricostruire lo statuto del bene ed accertare eventuali responsabilità per la realizzazione di opere sine titulo. Risulta tuttavia innegabile che sono stati realizzati ampi piazzali asfaltati, i quali costituiscono nuova costruzione ai sensi della vigente disciplina edilizia (“la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001[x], determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire”* … omissis…  “la stessa amministrazione comunale ha accertato la presenza di opere non sanabili in sede di accertamento di conformità ex art 36 TUEL [nel testo TUED] in quanto prive del requisito di doppia conformità, il che ne presuppone il carattere radicalmente illegittimo sia in relazione al piano regolatore attuale sia in relazione a quello previgente”* … omissis… “È la stessa difesa dell’amministrazione capitolina a dare atto di tale situazione nella parte in cui osserva: “Come si è già posto in luce nelle premesse in fatto, la regolarizzazione del parcheggio auto a raso e la realizzazione di opere di completamento che all’epoca era stata chiesta dal precedente gestore non poteva essere autorizzata con lo strumento procedurale allora proposto (il permesso di costruire convenzionato con accertamento di conformità)…”*[xi] … omissis… “L’accertamento di conformità, infatti, ove fosse stato concesso, avrebbe avuto l’effetto di legittimare in via permanente e definitiva l’utilizzo dell’area in questione a parcheggio non pertinenziale, in violazione della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel caso, non erano state rispettate”[xii]*. I magistrati rilevano una carenza istruttoria nel preventivo accertamento dello stato legittimo, indispensabile per la concessione dell’uso temporaneo: “per la concessione dell’uso temporaneo grava in capo all’ente un preciso onere di istruttoria circa lo stato legittimo della preesistenza: cosa che nel caso di specie non è avvenuta, non essendovene traccia nel provvedimento impugnato e neppure nella relazione istruttoria dove, anzi, la situazione urbanistica ed edilizia dell’area è ricostruita in termini perplessi ed incerti.”* 2. Carenza  di rilevante interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali della normativa per l’uso temporaneo Il secondo e altrettanto importante motivo di accoglimento del ricorso risiede nell’interpretazione della disciplina degli usi temporaneicui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001[xiii] operata dalla  Deliberazione n.133 della Giunta Capitolina nell’approvazione del progetto. Disciplina   che permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico  “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative. economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*. Osservano i magistrati amministrativi:  “Le prime osservazioni dottrinarie sull’istituto [dell’uso temporaneo ndr] hanno evidenziato l’opportunità di una lettura restrittiva dello stesso in virtù della sua ratio eccezionale e derogatoria, atteso che la norma sovvertirebbe il concetto stesso di pianificazione urbanistica, consentendo usi del territorio per iniziative estemporanee, per definizione estranee alla pianificazione urbanistica che ha al contrario lo scopo di disciplinare lo stabile ed ordinato uso del territorio”*. I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina, oltre che con il citato DMM 380/2001[xiv] , con le stesse Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia approvate dall’Assemblea Capitolina con la Deliberazione 69/2023 [xv],  dove si afferma che le  “proposte [per uso temporaneo ] debbono puntare a “incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, are attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali a assistenziali, spazi per l’accoglienza”* e che “debbono essere caratterizzate dal “non consumo di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”*. Un “auto-vincolo alla propria discrezionalità”* che la delibera capitolina non avrebbe rispettato,  si legge infatti nella sentenza: “pare evidente che l’amministrazione abbia travalicato i limiti del proprio potere: la legittimazione delle opere oggetto del progetto di concessione di uso temporaneo, con particolare riferimento al piazzale asfaltato, infatti costituirebbe un intervento di segno chiaramente contrario all’indirizzo dato dall’amministrazione agli usi temporanei, con particolare riferimento al divieto di impermeabilizzazione dei suoli”*  CONCLUSIONI Il TAR quindi annulla la delibera che, “pretermettendo i necessari approfondimenti in ordine alla regolarità edilizia dell’area, è illegittima in quanto non vi è stata verifica dei presupposti delineati dall’art. 23 – quater del DPR n. 380/01 e pertanto deve essere annullata”. Restando  “impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi sulla concessione di uso temporaneo alla luce delle coordinate interpretative” indicate. Sono passati già 4 anni da quando il parcheggio è stato chiuso da un provvedimento degli uffici comunali, anche a seguito delle ripetute segnalazioni dei cittadini: prolungare la battaglia giudiziaria vorrebbe dire continuare a negare la disponibilità  di uno spazio che potrebbe invece essere valorizzato con un progetto di interesse pubblico che coinvolga anche la cittadinanza. Per questo, come già in occasione del ricorso presentato dai cittadini contro il progetto edilizio dell’ex clinica di Villa Bianca[xvi], sempre nel II Municipio, a cui il TAR aveva dato ragione, Carteinregola scriverà al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica e al Dipartimento Programmazione Urbanistica per chiedere di non unirsi al privato nell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quando un tribunale conferma le ragioni dei cittadini, ci aspettiamo che lo facciano anche le istituzioni pubbliche. Anna Maria Bianchi, Thaya Passarelli Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com 16 aprile 2026 Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali Per approfondire: Carteinregola 5 gennaio 2025 Parco Tripoli – prima di tutto una questione di trasparenza Roma Today 24 gennaio 2025 Il parcheggio di via Homs riaprirà e durerà cinque anni. Ma i cittadini chiedono più verde e un progetto a lungo termine Carteinregola 29 gennaio 2025 Area di via Homs: il confronto al Municipio 2 Roma Today 3 luglio 2025 Il parcheggio di via Homs non s’ha da fare. Adesso spunta un ricorso e l’apertura slitta di nuovo I cittadini fanno ricorso. L’apertura del parcheggio di via Homs è nuovamente lontana Radio Roma 24 luglio 2025 Intervista   Odissea Quotidiana 10 novembre 2025 Parco Tripoli: il futuro dell’area verde è appesa a un filo. L’Amministrazione vorrebbe farne un parcheggio “temporaneo”,i cittadini chiedono la salvaguardia del verde pubblico. Teleambiente 3 dicembre 2025 Puntata di Quo Vadis – rubrica settimanale a cura di VAS ospite della trasmissione “𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜”  La vicenda di 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, l’area verde di oltre 12mila metri quadrati  nel quartiere Africano di #Roma, tra via Tripoli, via Homs, via Assab e via Cirenaica. Repubblica, 12 aprile 2026 Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà, il Tar annulla la delibera di Paolo Boccacci. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Scarica la proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale allegato elaborato grafico Deliberazione Giunta Capitolina uso temporaneo Parco Tripoli n. 133 sub_17001881424709766851_RC20250009268-HOMS_elaborato grafico_Prot_QI 82496_22_04_2024_compressed in calce l’allegato grafico [ii] Vedi Parco tripoli cronologia materiali  cronologia [iii] l’area in oggetto ricade nel PRG approvato con D.C.C. n. 18/2008 nel Sistema insediativo degli “Spazi aperti della città Storica” e precisamente nella tipologia “Spazi verdi conformati dal costruito” di cui a la lettera b) del comma 2 de l’art. 42 dele NTA; l’art. 42 comma 5 delle NTA del PRG vigente, prevede che “oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti da l’art. 36, commi 4 e 5, in base a le diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui a l’art. 10. In caso di interventi di categoria VLA, come definita da l’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui a l’art. 85, lett. d) ed e)”; il successivo comma 6 del medesimo art. 42 prevede che “Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o dai proprietari, e che: “In assenza di tali progetti unitari (…) su le aree scoperte, sono consentiti esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10”; la valorizzazione Ambientale (VLA) di cui all’art. 10 comma 6 de le NTA del PRG vigente, citato ne l’art. 42 comma 5 di cui sopra, comprende “l’insieme di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature f inalizzate a la fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi a le persone (sanitari, didatticodivulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale”; il citato art. 10 comma 6 delle NTA del PRG vigente prevede, quindi, la possibilità di realizzare attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi ivi compresi i parcheggi connessi a tale finalità (ossia asserviti alle attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi e non anche parcheggi di tipo non pertinenziale). [iv]   Parco Tripoli: le richieste dei cittadini per il progetto di uso temporaneo [v] Vedi nota 4 [vi] Area di via Homs, il confronto al Municipio [vii] Vedi Nota 1. [viii] E della  relazione tecnica prot. QI/81802 del 10 aprile 2025, allegata alla predetta deliberazione, la nota prot. QI/2024/0157019 del 31 luglio 2024, di conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi istruttoria e di altre note e pareri emessi dagli uffici competenti e dal Municipio II [ix]scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) [x] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia Art. 3 comma 1 lett e) e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; [xi] “stante l’ibridazione di istituti non compatibili tra loro e la non sussistenza del presupposto della doppia conformità stabilito dall’art. 36, comma 1, DPR 380/2001, per il rilevato contrasto di quell’intervento sia con quanto stabilito dalla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda (art. 42 co. 5 NTA), sia al momento di realizzazione dell’abuso (2006)”* [xii] Riguardo la censura dei ricorrenti sulla  “ (in)sussistenza del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. 16.2.- Il Collegio ritiene non condivisibile tale censura. Sebbene, infatti, l’attività di parcheggio privato aperto al pubblico (a pagamento) sia certamente sorretta da un interesse particolare all’esercizio dell’attività economica da parte della società proprietaria dei terreni, è nondimeno di palmare evidenza come la disponibilità di posteggi a disposizione del pubblico sia indubbiamente considerata dalla legislazione vigente e dal pianificatore cittadino quale interesse pubblico funzionale alla viabilità ed alla vivibilità dell’area urbana (tant’è che l’art. 85 N.T.A. contempla i parcheggi tra gli usi delle aree destinate a servizi)*. È il caso di sottolineare che la ponderazione dell’interesse pubblico attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile da questo giudice solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta, estranei al caso di specie. Sotto tale generale profilo – e prescindendo dai più specifici profili esaminati ai successivi punti – la doglianza non merita condivisione”*. [xiii] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-quater (L) – Usi temporanei Da: https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-23-quater-l-usi-temporanei/ 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale. [xiv] I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina con le finalità previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DM 380/2001) così come modificato dall’ Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76[xiv] , che “contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»*. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2026)(GU n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) Il decreto legge all’art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia introduce modifiche al 380/2001  con l’obiettivo illustrato al comma 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni (…)  e che al comma 1, lett. m-bis),  inserisce il nuovo l’art. 23-quater – Usi temporanei [xv] 70a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 13 luglio 2022) Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale. Approvazione dello Schema di Convenzione-Tipo. scarica la delibera [xvi] VEDI Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel ricorso al Consiglio di Stato Villa Bianca cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali
April 16, 2026
carteinregola
Controriforma della Corte dei conti, un altro provvedimento da rivedere
Dopo l’esito del referendum, con l’ampia bocciatura degli elettori della riforma della magistratura voluta dalla maggioranza di centro destra, l’Associazione magistrati della Corte dei conti ha chiesto al Governo di rimettere mano alla parallela riforma della magistratura contabile* che presenta numerose criticità. Pubblichiamo l’intervento di Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti, tratto dal libro di Carteinregola “Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli” (in calce la registrazione video) LA CONTRORIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI, UN ULTERIORE TASSELLO DEL PROGRESSIVO E SISTEMATICO INDEBOLIMENTO DELLE ISTITUZIONI DI GARANZIA E DI CONTROLLO Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti intervistata da Giancarlo Storto, vice presidente di Carteinregola Giancarlo Storto Nel dibattito sulla giustizia acquista interesse anche la recente riforma della Corte dei conti , vuole spiegarci brevemente  quali sono le funzioni di questa magistratura e quali le linee della riforma? Maria Teresa Pòlito La Corte dei conti è una magistratura speciale che garantisce con le sue funzioni del controllo e della giurisdizione la legalità della spesa pubblica secondo i dettati degli artt 100 e 103 cost. E’un organo di garanzia affinché il denaro pubblico, cioè quello che tutti i cittadini versano pagando le tasse, sia gestito seguendo le regole ed i procedimenti previsti dalle leggi e per le finalità specificamente individuate per realizzare interessi meritevoli di tutela. Vigila per impedire i danni e gli sprechi derivanti dalla cattiva gestione di quel denaro pubblico che tutti noi pagando le tasse affidiamo agli amministratori pubblici per fornire servizi essenziali ai cittadini. La riforma Foti che il Parlamento ha approvato in gran fretta, il 27 dicembre 2025, è una riforma radicale con un unico obiettivo, quello di deresponsabilizzare gli amministratori ed i politici, per questi ultimi è prevista addirittura una presunzione di buona fede fino a prova contraria. Prima della “riforma Foti”, Legge n. 1/2026[1], per gli sprechi, le opere incompiute o fatte male, o per danni causati per finalità distorte o indirizzate ad interessi personali, l’amministratore pubblico rispondeva nei casi di colpa grave per l’intero ammontare del danno, seppure con dei correttivi individuati dalla giurisprudenza. La riforma arriva dopo un quinquennio in cui è rimasto in vigore il c.d. scudo erariale, disposizione che ha escluso la responsabilità per colpa grave, prevista dal governo Conte-2 nel 2020, durante la pandemia (art. 21 d.l. n. 76/2020), e poi prorogata ogni anno, ritenendo tale misura indispensabile per la gestione dei progetti del PNRR. Così i cattivi amministratori hanno potuto essere perseguiti per le sole azioni dolose. Lo scudo ha avuto termine il 31 dicembre 2025. Con la legge FotiXXXIII , approvata  il 27 dicembre  2025, nei rari casi in cui si potrà intervenire con l’azione di responsabilità, (la difficoltà è connessa ad altre norme impeditive, compreso un regime più favorevole agli amministratori in materia di prescrizione) il politico ed il funzionario saranno chiamati a rispondere per una minima parte: il 30 % del danno o in alternativa 2 annualità di stipendio. E’ evidente che si tratta di una parte irrisoria rispetto alla entità dei danni arrecati, mentre la restante parte sarà a carico della collettività. I cittadini, quindi, non solo subiranno i disservizi, ma dovranno accollarsi la maggior parte dei danni causati da politici o funzionari negligenti, non accorti e inidonei. Se nessuno vigila sulla spesa pubblica è evidente il rischio di un incremento degli sprechi e, quindi, il conseguente danno per i cittadini in termini di minori servizi, su sanità, scuola, trasporti, e di minore tutela di diritti fondamentali soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Giancarlo Storto Quali ulteriori profili della riforma della Corte dei conti destano preoccupazione ? Maria Teresa Pòlito La riforma prevede un aumento dei controlli preventivi di  legittimità sulle gare di appalto, ma il risultato non è quello di rendere l’amministrazione migliore, più efficiente, quanto piuttosto quello di creare forme di deresponsabilizzazione ulteriore per gli amministratori, considerato che se la Corte non riesce ad esaminare, entro 30 giorni , atti complessi, accompagnati da voluminosa documentazione, opera il silenzio assenso con l’esonero da responsabilità degli amministratori come se gli stessi  fossero stati controllati positivamente. Ugualmente si prevede un’attività consultiva generalizzata per questioni il cui valore supera il milione di euro, (art. 2 della legge in esame) e come per l’esito del controllo preventivo, anche in questo caso il parere va reso entro 30 giorni dalla richiesta : «in caso di mancata espressione del parere nel termine » di 30 giorni, – «lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa ………ovvero in senso negativo, qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione. In tal modo è prevedibile che gli atti che saranno sottoposti a controllo preventivo saranno decine e decine di migliaia, e la prospettiva di ottenere una sorta di salvacondotto preventivo suggerirà ad amministratori e dirigenti pubblici di inondare le sezioni territoriali della Corte dei conti di migliaia e migliaia di richieste di pareri,  non più su questioni generiche e astratte, ma concrete o di atti di controllo, al fine di ottenere l’esimente da responsabilità. Si tratta di un sistema che rischia di ingolfare le Sezioni di controllo e di paralizzare la Corte dei conti i cui magistrati sono un numero limitato, circa 500, distribuiti su tutte le Regioni,  per svolgere le 3 funzioni (Procura, controllo, giurisdizione), non consentendo di effettuare altri controlli , fra cui quelli importantissimi sui bilanci di Comuni, Regioni, Aziende sanitarie per prevenire i disavanzi. In tal modo l’irresponsabilità diffusa oltre ad essere antitetica alla deterrenza, non valorizza e stimola i funzionari onesti e coscienziosi che in osservanza degli artt 54 e 97 della Costituzione cercano di svolgere al meglio le loro funzioni. Preoccupa ancora nella riforma la previsione di una delega, che, ad esempio, fra gli altri interventi demolitori, accresce le competenze del procuratore generale, il quale non solo esercita “poteri di indirizzo e di coordinamento” ma può “accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale”. Questo passaggio, contenuto nell’art 3, comma 1 punto 1 della legge di riforma (Legge n 1/2026), significa che il procuratore generale della Corte dei Corti potrà entrare nei fascicoli delle istruttorie dei singoli magistrati e visionare il loro lavoro. E se le istruttorie trovate vedono il PG dissenziente, quali saranno le conseguenze? Sarà consentito al procuratore generale di far partire o di fermare qualsiasi giudizio nell’ intero territorio nazionale ? E ancora, in caso di “inerzia nell’ istruttoria in sede territoriale” o di “violazione delle disposizioni di indirizzo” lo stesso PG ha il potere (recita il punto 2), di ” avocazione delle istruttorie”. Inoltre ” in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza” o “per particolare complessità o novità delle questioni” (termini assolutamente generici ed ampi) il PG è tenuto a “sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizioni di misure cautelari” ed ha anche il potere di “affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all’ufficio della procura generale”, in tal modo ponendoli sotto la propria diretta tutela. Quindi al procuratore generale viene dato un potere immenso: entrare nei fascicoli dei pubblici ministeri contabili, avocare a sé o sottrarre i fascicoli se non ritiene che il lavoro in corso sia coerente con le indicazioni date; addirittura, in casi di “particolare complessità” lo stesso PG ha il potere di firma sui provvedimenti come gli inviti a dedurre. Si crea quindi uno stretto rapporto gerarchico fra Procuratore generale e procuratori Regionali, imponendo, a pena di nullità, la sottoscrizione delle citazioni dei procuratori regionali da parte del PG; in contrasto con l’indipendenza di cui essi, ai sensi dell’art 108 Cost, dovrebbero essere dotati. Si deve, inoltre, segnalare con allarme, che, a poco più di un mese dall’approvazione della Riforma (legge Foti) nell’iter di conversione del decreto mille proroghe alla Camera dei Deputati, in Commissione Affari costituzionali e Bilancio, è stato scrutinato positivamente un emendamento (1226) per reintrodurre fino al 31 dicembre 2026 lo scudo erariale, cioè l’esenzione generalizzata dalla responsabilità per colpa grave. Si persegue l’idea che per gli sprechi nella gestione delle pubbliche risorse si possa perpetuare una licenza illimitata di produrre danni senza mai risponderne. Ci sono quindi fondate ragioni per essere preoccupati, non nell’interesse dei magistrati, ma per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, azione che richiede anche la garanzia di una corretta gestione delle finanze raccolte con la tassazione a cui ognuno faticosamente contribuisce. E’ grave che per la gestione del denaro pubblico non valga più il principio basilare di responsabilità. Giancarlo Storto Nel recente dibattito la politica ha attaccato la Corte dei conti  per i provvedimenti  relativi al Ponte sullo stretto di  Messina, ci vuole spiegare meglio  la questione ? Maria Teresa Pòlito L’esercizio dell’attività di controllo di legittimità sul “Ponte sullo Stretto” è costata alla Corte dei conti l’accusa di “intollerabile ingerenza “. Ma alla Corte dei conti non competono valutazioni nel merito dell’opera, solo sul procedimento e sulla sua legittimità. E’ necessario fare un po’ di chiarezza sullo stato della procedura. L’iter del controllo della Corte dei conti si è chiuso con le due deliberazioni, che hanno dichiarato la non legittimità della deliberazione del CIPES e del III atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta il 30/12/2003, quindi tali atti, in assenza di visto di legittimità, non producono effetti. Una delle illegittimità più consistenti rimarcata nell’atto di controllo è stata l’assegnazione dei lavori in assenza di gara, in violazione anche di norme eurounitarie (Direttiva appalti 2014/24 UE art 72), considerato l’incremento superiore al 50%, ciò in ragione delle rilevanti variazioni sia dei costi (3,5 miliardi originari rispetto agli attuali 13,5 miliardi, per altro costo dell’opera ancora non definitivo) che delle modalità di realizzazione (all’inizio l’opera era a carico prevalentemente dei privati attraverso il projet financing ora è completamente finanziata dal pubblico). L’amministrazione qualora consideri l’opera di primaria importanza ha uno strumento previsto dall’ordinamento, che è quello di richiedere la registrazione con riserva; infatti, trattandosi di atto politico, la Corte sarebbe tenuta a dare esecuzione. L’atto così registrato comunque diventerebbe efficace ma sarebbe sempre illegittimo. In tale caso, però, oltre alla responsabilità politica, rimarrebbe in capo al Governo anche la responsabilità erariale per tutti i danni che potrebbero eventualmente derivare. Ma il Governo non sembra volersi assumere tale responsabilità. Ecco perché solo per un deciso intervento del Presidente della Repubblica si è evitata una ulteriore  lesione delle funzioni di un organo di garanzia a cui avevano fatto cenno le informazioni giornalistiche, richiamando per il Ponte uno schema di decreto legge in cui si prevedeva di intervenire su una procedura di controllo già chiusa, riproponendo per una specifica fattispecie, con una legge provvedimento, lo scudo erariale (cioè una responsabilità solo per dolo) e riducendo i poteri di controllo della Corte dei conti ad interventi solo formali. Giancarlo Storto  Quali sono gli elementi comuni fra riforma Foti sulla Corte dei conti  e la riforma Nordio sulla giustizia , oggetto di referendum? Maria Teresa Pòlito  Le due riforme operano su ambiti decisamente diversi anche perché la Corte dei conti è una magistratura speciale (art 108 Cost.) e non ha un Consiglio superiore della magistratura. Ha però un organo di autogoverno sul quale già da tempo il legislatore ha operato un radicale intervento riformatore riducendo il numero dei componenti togati eletti dal corpo dei magistrati, dai due terzi, ad un numero pari a quello dei rappresentanti eletti dal Parlamento (4 e 4). Questo ha già fortemente sbilanciato le decisioni, creando in diversi casi, quanto meno nelle questioni più complesse, una decisione compatta dei componenti laici, con riflessi rilevanti sulle decisioni assunte. Ma si può senz’altro affermare che le due riforme sono accomunate dall’obiettivo di una limitazione degli spazi di autonomia dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni e, nel caso delle funzioni di garanzia come quelle della Corte dei conti, ne consegue una riduzione della tutela dei diritti realizzata attraverso i controlli sulla legalità finanziaria. Soprattutto perché i diritti hanno un costo e se aumentano gli sprechi, riducendosi gli ambiti della responsabilità, sono le fasce più deboli della popolazione a pagarne le conseguenze . “Non disturbare il manovratore“ vuol dire dare a chi governa la possibilità di non essere soggetto ai limiti imposti dalle leggi. Ma la nostra Costituzione non ammette zone d’ombra, siamo tutti uguali davanti alla legge ed i governanti devono rispondere ai cittadini del proprio operato, dimostrando come le risorse, acquisite con le tasse, siano state spese per quello che era stato programmato, assicurando il miglior rapporto fra risorse impiegate e risultati raggiunti, accettando quel bilanciamento dei poteri che è la positiva e irrinunciabile innovazione dello Stato di diritto. Ho un grande rispetto della nostra Costituzione ed ho giurato di difenderla svolgendo il mio lavoro con disciplina ed onore, come ritengo faccia anche la stragrande maggioranza dei magistrati. In conclusione, vorrei sottolineare l’importanza della revisione del quesito referendario ammesso dalla Corte di Cassazione, in tal modo i cittadini avranno la consapevolezza di quanto la riforma incida profondamente sull’impianto costituzionale, con la modifica di ben 7 articoli della Costituzione (art 87 decimo comma art,102, primo comma, artt 104,105.106. terzo comma, art 107, primo comma e art 110) e quindi quanto la riforma proposta possa influire sul mantenimento dello stato di diritto. (intervista registrata l’11 febbraio  2026) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (*)VEDI La REPUBBLICA del 2 aprile 2026 La Corte dei conti attacca: “Il No del referendum boccia la riforma” di Giuseppe Colombo La magistratura contabile chiede al governo di modificare le norme dopo l’esito del voto. Avs e M5s: “Facciamo un altro referendum [1] LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)   Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. (25G00211) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2026)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/07/25G00211/SG ”
April 11, 2026
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Centro Archeologico Monumentale: lo stato dell’arte raccontato in Commissione Giubileo
Centro Archeologico Monumentale: non sono le perle che fanno il collier ma il filo. di Paolo Gelsomini Riflessioni a margine della Commissione Speciale Giubileo presieduta da Dario Nanni tenutasi lo scorso 2 aprile con interventi di Walter Tocci, Delegato del Sindaco al Piano di Riqualificazione dell’area dei Fori Imperiali e del Progetto CArMe (Centro Archeologico Monumentale) e del Sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce. Vai alla registrazione della Commissione Speciale Giubileo del 2 aprile 2026 Vai alla scheda del progetto CArMe su romasitrasforma E’ in fase di attuazione il Programma Operativo che ha individuato le opere realizzabili entro il triennio 2025-27. Questo primo intervento complessivo, che prelude al successivo Piano Strategico finalizzato a proiettare nelle prossime consiliature gli sviluppi successivi, ha utilizzato i fondi del PNRR, correggendone però la logica frammentata di interventi puntuali legati ad opere non inserite in un contesto di trasformazione urbana complessiva dell’area archeologico-monumentale centrale. Per ribadire questa finalità è stata significativa la citazione di Parisi Presicce della frase di Flaubert: “ Non sono le perle che fanno il collier ma il filo”. Quale sia questo filo si può capire dagli obiettivi, enunciati dallo stesso Sovrintendente, che sono stati alla base del lavoro di riqualificazione dell’area centrale portata avanti dal progetto CArMe di Walter Tocci. Innanzitutto tutti gli interventi sono stati concepiti per creare le condizioni per una visione più completa dei monumenti e delle loro relazioni con il contesto spaziale e temporale dei luoghi. La percezione del singolo monumento non si può cogliere solo a livello planimetrico, ma con la restituzione della terza dimensione ottenuta con dei rialzi di colonne, capitelli e trabeazioni – per quanto possibile – come è stato fatto alla Basilica Ulpia e al Tempio della Pace. Ma occorre restituire anche una dimensione spaziale alle opere, inserendole in un paesaggio storico, con attraversamenti trasversali che superino la lettura direzionale dell’asse dello stradone che per quasi cento anni ha spaccato la valle dei Fori, separandoli artificiosamente ed interrompendo quella narrazione continua che era alla base dell’urbanistica romana. Così l’intervento di via dei Fori è stato diviso in vari sub interventi: * la sistemazione dell’area pedonale tra piazza Venezia e Largo Corrado Ricci, con la sistemazione dei marciapiedi che non avranno più la funzione di separazione con la carreggiata centrale utilizzata per gli autobus, almeno fino al completamento della stazione Venezia della metro C che renderà inutile il trasporto pubblico su gomma; * la pavimentazione in sanpietrini con inserti in travertino disegnati sopra le tracce dei perimetri degli antichi Fori imperiali; * la creazione di terrazze di affaccio sopra i Fori imperiali, i cui lavori partiranno dopo il completamento delle prime due fasi che permetteranno lo svolgimento della parata del 2 giugno; * il ripristino del collegamento trasversale sulla via Bonella per unire l’area dei Fori alle chiese dei SS. Luca e Martina e di San Giuseppe dei Falegnami al carcere Mamertino, con l’intenzione di ricondurre quell’area all’innesto con l’anello della nuova Passeggiata archeologica; * la creazione di un altro collegamento trasversale da Campo Carleo passando sopra l’area di S.Urbano; * un collegamento funzionale tra Largo Corrado Ricci e la parte pedonale dell’ultimo tratto di via Cavour. Tutta la visione dell’area dei Fori è inserita nel contesto perimetrato dall’anello della nuova Passeggiata archeologica tracciata dai lati del quadrilatero formato dalle già completate via di San Gregorio sotto il colle Celio, via San Teodoro che apre verso il Campidoglio e il Velabro, dalla via dei Cerchi già cantierizzata, con nuovo ingresso al Palatino e con la prevista realizzazione del Museo della Città e di un Laboratorio del CArMe, e naturalmente dalla via dei Fori Imperiali con le sue trasformazioni sopra accennate. Naturalmente non vanno sottaciute le opere già realizzate, come l’apertura del Belvedere Cederna, la riqualificazione della Casina Vignola Boccapaduli a Porta Capena con destinazione d’uso di infopoint e punto di cerniera con l’Appia Antica, la Casina Salvi al Parco del Celio, con il recupero dell’originale funzione di cafe du parc che il primo ottocento gli aveva assegnato, ma anche come luogo di studio per i giovani, il museo della Forma Urbis e dell’annesso giardino vitruviano, l’infopoint al Clivo di Acilio, tra un ingresso della stazione Colosseo della metro C e il Belvedere Cederna. All’interno del Parco del Celio è in fase di realizzazione un intervento di consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo finanziato dal PNRR per un importo di 10 milioni, ma alle spalle dell’Antiquarium è comparsa una grande struttura in travi e pilastri in acciaio che contiene un notevole volume vista Palatino, ben visibile da via San Gregorio, di cui ancora non ci risulta chiara la funzione e la destinazione d’uso. Inoltre al Parco del Celio ancora non appare chiara la relazione con il soprastante Tempio del Divo Claudio e del collegamento con l’ottocentesca via Claudia della vasta area verde che lambisce il Tempio, e che è ancora divisa da una recinzione dall’area dell’Antiquarium, e dei futuri terrazzamenti con vista Colosseo, Palatino ed arco di Costantino. In forte ritardo la sede tranviaria dell’Archeotram, linea importante che collegherà il percorso archeologico-monumentale che dal Museo Archeologico Nazionale vicino alle Terme di Diocleziano porterà a Piramide transitando attraverso i palazzi imperiali di Esquilino, la Porta Appia, il Celio (con un tratto di binari inerbati da via Claudia alla Forma Urbis), il Palatino, Il Circo Massimo (con interconnessioni trasportistiche verso l’Appia Antica), e appunto a Piramide, con possibilità di proseguimento verso piazza dei Partigiani con interconnessione con la Stazione Ostiense. Infine, un’idea già formulata nel progetto CArMe e ripetuta da Walter Tocci nella Commissione: quella di riqualificare in ciascuno dei Municipi un’area archeologica connessa simbolicamente con i Fori, come una sorta di gemellaggio, ma anche con un collegamento fisico mediante linee su ferro e percorsi ciclopedonali. Le aree saranno definite in accordo con le istituzioni municipali sulla base di due criteri: punti di innesto di più ampie riqualificazioni di reti ecologiche e di itinerari culturali; luoghi espressivi di centralità sociali e culturali, come fossero dei “Fori” dei rispettivi Municipi. Ultima, ma non ultima per importanza, la questione delle alberature. Non ci addentriamo qui in questa complessa e delicata questione, ma registriamo che del verde si è parlato in Commissione solo riguardo alla nuova vegetazione a bassa manutenzione situata sul lato Palatino della via San Gregorio con scelta accurata delle specie da parte dell’Università, e della progettazione della riqualificazione vegetazionale del Parco del Celio da parte del Dipartimento Ambiente. In proposito ricordiamo che il verde fa parte del contesto e del paesaggio archeologico e come tale andrebbe trattato.  Paolo Gelsomini Vai a. Progetto CArMe – Centro Archeologico Monumentale di Roma – cronologia e materiali 7 aprile 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
April 7, 2026
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Rilanciamo una richiesta della Comunità Territoriale di Rebibbia  (con una premessa sulla nostra associazione)
Foto da FB Comunità Territoriale dei quartieri di Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi PREMESSA L’associazione Carteinregola è diventata un punto di riferimento per tanti cittadini e tante realtà del territorio non solo di Roma. Da più di 13 anni lavoriamo, da un lato, per informare i cittadini di tanti processi in atto – trasformazioni urbane, destinazioni del patrimonio pubblico, proposte normative che riguardano leggi nazionali e regionali o delibere comunali e municipali e molto altro – dall’altro, per far conoscere le vertenze di tante realtà che fanno parte della nostra rete – anche se, lo ricordiamo, Carteinregola non è un coordinamento nè un’associazione di associazioni – ma anche di tanti comitati che ci inviano segnalazioni che riteniamo abbiamo diritto di essere conosciute, ascoltate e magari ricevere risposte dalle istituzioni. Però, come abbiamo raccontato, mesi fa abbiamo ricevuto 17 sanzioni della Polizia di Roma Capitale (1) che hanno raggiunto la cifra di 15.000 euro, per affissioni abusive di manifesti di cui non conoscevamo nemmeno l’esistenza, solo per aver pubblicato sul nostro sito un comunicato della Rete di Quartiere San Lorenzo che era stato pubblicato su Facebook da ANPI San Lorenzo, e che aveva lo stesso titolo (solo il titolo!) dei manifesti stampati e affissi da ignoti. Questo forse dovrebbe indurci a non pubblicare più nulla che non sia prodotto dalla nostra associazione, e a non rilanciare iniziative di altri, per non correre il rischio che possa succedere la stessa cosa – un  anonimo che affigge manifesti in qualche modo collegati al comunicato pubblicato – e di ricevere nuovamente multe salatissime per fatti di cui non abbiamo alcuna responsabilità. Ma non vogliamo che quella incresciosa vicenda ci intimorisca e ci spinga a ridurre il nostro impegno nel farci portatori delle tante criticità e contraddizioni di questa nostra città, dove continua a esistere una grande distanza tra centro e periferie, tra le richieste di chi invoca il decoro e quelle di chi non ha casa, servizi sanitari, collegamenti di trasporto pubblico, prospettive di lavoro e di vita. Per questo rilanciamo il comunicato ricevuto dalla Comunità territoriale dei quartieri di Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi (2) che – lo specifichiamo – non fa parte della nostra rete e non comprende nostri soci, ma che fa richieste che ci sembrano giuste e ragionevoli, in linea con le ripetute richieste di Carteinregola affinchè quelle serie infinite di negozi chiusi e inutilizzati in palazzi pubblici nelle tante periferie romane fossero destinate a rilanciare l’occupazione e gli spazi sociali dei quartieri (3). Continuiamo quindi nel compito faticoso – e, abbiamo visto, anche rischioso – che ci siamo dati. Anna Maria Bianchi Missaglia Riceviamo dalla Comunità territoriale dei quartieri di Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi(2) e pubblichiamo: IL COMUNICATO DELLA COMUNITA’ TERRITORIALE : CHIUSI DA TANTO, TROPPO TEMPO. Nella giornata di ieri [1 aprile NDR] abbiamo fatto ufficialmente richiesta al Comune di Roma per l’utilizzo di una parte dei negozietti abbandonati in via Giovanni Palombini 15. Dopo la riapertura di Villa Tiburtina e oltre 3000 firme raccolte, è arrivato il momento di far vivere quegli spazi. Non un semplice progetto, ma un sogno concreto: sportelli, aule didattiche, co-working, aula studio, laboratori e tanto altro. Ma anche servizi consultoriali, collaborazioni con il Museo di Casal De’ Pazzi e al ASL Roma 2, centro di raccordo del tavolo interistituzionale sulle politiche socio-sanitarie. In una parola: una casa di quartiere, in continua evoluzione. Un luogo di incontro e condivisione per giovani, famiglie, persone fragili, nuovi abitanti e vecchi residenti. A misura delle 25–30 mila persone che vivono tra Rebibbia, Ponte Mammolo e Casal de’ Pazzi. Basta abbandono: questi locali possono tornare a essere un cuore pulsante, al fianco delle due attività commerciali che hanno resistito in tutti questi anni. Riapriamo i negozietti insieme e ridiamo futuro al quartiere! LA PETIZIONE DELLA COMUNITA’ TERRITORIALE REBIBBIA-PONTE MAMMOLO- CASAL DE’PAZZI  Link per firmare https://chng.it/WwQwVqYp7W (4) Per osservazioni e precisazioni sull’articolo di Carteinregola e sulla pubblicazione del testo della Comunità Territoriale di Rebibbia scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com 7 aprile 2026 NOTE (1) vedi 15.000 euro di sanzioni  a Carteinregola per affissioni abusive di manifesti di cui ignorava l’esistenza (con tutti i documenti) 26 marzo 2026 (2) la Comunità territoriale Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal De’ Pazzi  è composta da: Casale Alba 2, Comitato di Quartiere Mammut, Riapriamo Villa Tiburtina – Sportello socio-sanitario Mammut, Csoa La Torre, Associazione La Chiocciolina ODV, CdQ Kant-Nomentana, Rete Studenti Roma Est, Insieme per l’Aniene Onlus, Centro Anziani Ponte Mammolo, Museo di Casal De’ Pazzi, Comitato di Quartiere Rebibbia, Red Foxes, Nuova Generazione Natura a.p.s., Azzurra 86 A.s.d.p. , Roma NoProfit, Donne De Borgata, Scuola Palenco – Movimento per il diritto all’Abitare Vedi pagina FB Comunità territoriale Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal De’ Pazzi  https://www.facebook.com/profile.php?id=61574119710356 Informazioni di contatto +39 389 431 4738 comunitaterritoriale00156@gmail.com (3) La Proposta si inserisce in una battaglia di Carteinregola che va avanti da anni affinchè i tanti locali di proprietà pubblica che giacciono abbandonati nelle periferie siano messi a disposizione delle tante realtà che si impegnano nel sociale, o anche dei cittadini di buona volontà, che vogliono riaprire spazi per attività anche commerciali che restituiscano vita e socialità alla comunità. Per questo nelle osservazioni alla Delibera adottata delle modifiche delle norme tecniche del Piano regolatore  abbiamo inserito questa proposta: Titolo I Capo 4° Criteri e modalità di perequazione Art.21 bis Edifici abbandonati e degradati        (comma 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati sulla base di verbali redatti dalle autorità preposte e approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati. Si considerano abbandonati e/o degradati gli edifici dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma ovvero danneggiati da eventi imprevisti (crollo, incendio, ecc) che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana a causa di uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.)   OSSERVAZIONE Aggiungere comma 1bis:  I locali commerciali di proprietà comunale  posti al piano terra e dismessi da più di 3 anni alla data di adozione della presente norma, sono messi a bando per finalità  sociali, start up giovanili,  iniziative di imprenditoria femminile o di categorie protette, con canone abbattuto come da Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale Art. 20   MOTIVAZIONE: La riapertura di attività artigianali e di commercio di prossimità è di fondamentale importanza per la creazione di opportunità di lavoro e per la vivibilità, accessibilità e sicurezza dei quartieri in maggiore difficoltà, anche in omaggio alla politica capitolina della “Città dei quindici minuti”. (4) Avevamo già rilanciato la petizione un anno fa nell’articolo del 13 aprile 2025 Riapriamo i negozietti abbandonati di via Palombini 15: casa di quartiere e consultorio! https://www.carteinregola.it/riapriamo-i-negozietti-abbandonati-di-via-palombini-15-casa-di-quartiere-e-consultorio/
April 7, 2026
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“Dente Cariato”, la prova del nove dell’Amministrazione Gualtieri
L’articolo pubblicato sul sito del Polo Civico Esquilino L’ASSEMBLEA DEL POLO CIVICO ESQUILINO E LE RISPOSTE DELL’ASSESSORE AL PATRIMONIO ZEVI Si è riunita a Piazza Vittorio il 19 marzo 2026 l’assemblea indetta dal Polo Civico Esquilino[1] sul futuro del Dente Cariato, con vari interventi, tra i quali quello di Carteinregola, a cui ha risposto l’Assessore Zevi. In gioco c’è l’esito di un intervento fortemente simbolico, in bilico tra proposte degli operatori privati e quindi guidate dal mercato e dal profitto, e proposte nate da un percorso partecipato con le realtà territoriali e con il Municipio, che mettono al centro i bisogni sociali, culturali e civici del territorio. L’esito, ha ribadito Zevi nell’Assemblea, è ancora tutto da definire, annunciando la disponibilità dell’Amministrazione ad avviare un confronto con le associazioni per individuare “un bel progetto civico e sociale, ma anche sostenibile“. Quale sarà il percorso, se ci sanno passi indietro rispetto alle scelte finora fatte e quali saranno le destinazioni che saranno messe a base del progetto, lo vedremo nei prossimi mesi. Il tema dell’assemblea era la destinazione dell’immobile  di circa 2mila metri quadrati di proprietà del Comune che si trova in Via Giolitti accanto alla Stazione Termini, costruito a fine ottocento e demolito in parte negli anni ’30, il cui  piano terreno è rimasto in piedi. Roma Capitale il 3 marzo 2026, facendo seguito a una Memoria della Giunta Gualtieri del 19 febbraio 2026 [2] ha lanciato un Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’articolo 77 del codice degli appalti [3], consultazione rivolta a operatori economici privati “volta alla conclusione di una concessione/locazione di valorizzazione … relativamente al completamento e alla gestione dell’immobile denominato “Dente Cariato“. L’avviso riguarda una prima fase, con scadenza 15 maggio 2026, per raccogliere le proposte dei privati, a cui farà seguito la gara vera e propria sul progetto che il Comune individuerà come miglior proposta. L’avviso, a cui si rimanda per maggiori dettagli[4], indica che le proposte possono prevedere la ricostruzione totale o parziale dell’immobile preesistente (fino a 6 piani fuori terra) con destinazione residenziale – prevista dal Piano Regolatore Generale – che comprende anche studentati, o, con una variante urbanistica, altre destinazioni, tra le quali quella turistico ricettiva, o un mix di entrambe. La concessione/locazione di valorizzazione” [5] prevede una “durata massima del contratto fino a 50 anni soggetti a ribasso” [6]. Questa impostazione della destinazione dell’immobile attraverso criteri di mercato, ha incontrato la contrarietà sia del Polo Civico Esquilino, sia dello stesso I Municipio. Il Polo Civico, ribadendo che, trattandosi di un bene pubblico, la rigenerazione “deve rispondere prima di tutto ai bisogni sociali, culturali e civici del territorio” ha indetto una assemblea pubblica chiedendo che si aprisse “una riflessione trasparente e condivisa“ con il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà del territorio e che si lavorasse “a un modello che garantisca un mix funzionale equilibrato, capace di generare valore economico e coesione sociale” [7]. Il Consiglio del I Municipio ha approvato una risoluzione che, preso atto che il costo dell’intervento (dei 6 piani) è quantificato dagli uffici comunali in 30 milioni di euro, chiede che “sia riconsiderata la scelta di affidare ai privati la realizzazione e gestione dell’immobile, considerando l’opzione di un intervento diretto di Roma Capitale…, così da garantire il pieno perseguimento delle finalità pubbliche e sociali” [8]. E veniamo all’assemblea del 19 marzo e alle risposte dell’Assessore Zevi. Rispondendo agli interventi, l’Assessore ha più volte sottolineato che il citato avviso non è vincolante per il Comune, che riguarda solo una prima fase di raccolta di proposte e che la gara per la concessione/valorizzazione è ancora tutta da definire. Ha però ribadito che l’Amministrazione capitolina non intende farsi carico dei 30 milioni per ristrutturare l’immobile – nell’ipotesi della ricostruzione dei 6 piani – avendo impegnato centinaia di milioni per comprare case popolari o per rigenerare edifici pubblici per trasformarli in case per gli  sfrattati; ma ha anche ricordato che si possono formulare ipotesi più ridotte dal punto di vista edilizio (meno piani) e quindi con costi inferiori (e che non è detto quindi che non si possano trovare finanziamenti pubblici o di altro soggetto non teso al profitto). In conclusione l’Assessore, a cui va riconosciuta la disponibilità a partecipare all’incontro e soprattutto a rimettere in discussione quanto fatto finora, aprendo un tavolo col Polo Civico e i cittadini, ha continuato a ribadire la necessità della sostenibilità economica delle proposte: “Come ha detto anche il Sindaco Gualtieri … noi non abbiamo paura di mediare, di tornare indietro, di fare delle correzioni se serve, però dobbiamo tenere conto del rischio principale che noi abbiamo oggi, che è quello che quell’immobile rimanga esattamente com’è. Adesso dobbiamo trovare l’alternativa tra non fare nulla e fare la cosa migliore che riusciamo a progettare insieme nelle condizioni date, con un pizzico di concretezza che noi amministratori dobbiamo portare alla discussione, e con tutta la fantasia che invece sono sicuro che voi saprete portare“. Senza nulla togliere alla indispensabile concretezza – se non si riduce solo alle mere esigenze del profitto – ci auguriamo che prevalgano le ragioni dei bisogni sociali, e anche della fantasia, visto che c’è la possibilità di ridurre le cubature e quindi gli investimenti, rendendoli più accessibili alle casse pubbliche. Noi riteniamo che questa trasformazione, più di altre, essendo un’occasione irripetibile per la città, sia davvero la prova del nove della qualità democratica di un’Amministrazione che nelle Linee programmatiche 2021-2026 ha messo nero su bianco: “Il primo passo sarà il superamento dell’impostazione verticale delle politiche edilizie, nel segno di una nuova visione di edilizia sociale orizzontale che rimetta al centro l’individuo e i suoi bisogni. È così che cambieremo il paradigma delle politiche dell’abitare, fino ad oggi tendente a concentrare le persone interessate da una condizione di disagio socioeconomico in quartieri periferici e poco serviti“. A maggio vedremo se prevarrà la “città delle persone” o “la città della rendita”, titolo del convegno per i dieci anni di Carteinregola del novembre 2022[9], una dicotomia che a Roma è sempre attuale. (in calce il comunicato del Polo Civico Esquilino) Anna Maria Bianchi Missaglia Post scriptum: a margine osserviamo la rivendicazione, da parte dell’Assessore, di aver resistito alla vendita dell’immobile proposta dai privati, adottando invece la formula di una “concessione/locazione di valorizzazione” che può raggiungere la durata di 50 anni. Va per la maggiore, anche in questa Amministrazione, considerare un’alternativa positiva alla vendita il fatto che il patrimonio pubblico sia solo “affidato” ai privati per qualche decina d’anni.  Ma il patrimonio pubblico deve essere usato per l’interesse pubblico di oggi : le persone hanno bisogno ora,  dei servizi, delle case, delle infrastrutture. Cosa sappiamo di quello che accadrà tra cinquant’anni? Senza escludere la possibilità concretissima che qualche altra amministrazione subentrante decida di cambiare le carte in tavola e prolungare ad libitum la concessione, o di passare direttamente alla vendita… Rendering dallo Studio di fattibilità Vai a “Dente Cariato” I Municipio – cronologia e materiali dal sito Polo Civico Esquilino 20 marzo 2026 : DENTE CARIATO – Assemblea pubblica Polo Civico Esquilino Dalla società civile proposte e richiesta di co-progettazione. La politica apre al confronto. Il Polo promuove un Coordinamento di tutte le realtà per una proposta che ascolti il territorio. Zevi: confronto aperto, è un’opportunità, tiriamo fuori un bel progetto civico e sociale, ma anche sostenibile Ampia partecipazione e qualità del dibattito hanno caratterizzato l’assemblea pubblica promossa dal Polo Civico Esquilino sul futuro del “Dente Cariato” a Termini, tenutasi ieri ai giardini di Piazza Vittorio. Un momento di confronto articolato, che ha messo al centro idee e soprattutto una forte richiesta di coinvolgimento attivo del territorio nelle scelte su un bene pubblico strategico per il quartiere e la città. Dalla società civile, molti spunti concreti: dalla proposta di una Casa delle Culture a una biblioteca di quartiere, da spazi per lo sport a forme di residenzialità accessibile, a modelli di commercio di qualità. Trasversale a tutti gli interventi, la richiesta di partecipazione, co-progettazione, trasparenza. La Fondazione Charlemagne ha presentato il modello del Community Land Trust, già sperimentato a Torino, come strumento capace di coniugare housing accessibile, spazi sociali e gestione condivisa: “Più che di rigenerazione urbana, dovremmo parlare di restituzione di un bene pubblico alla cittadinanza, costruendo una visione innovativa che metta insieme più soggetti”. Il Polo Civico Esquilino ha proposto di costruire un coordinamento stabile tra realtà territoriali, commercianti, sindacati, università e fondazioni, con l’obiettivo di raccogliere e sistematizzare le idee per arrivare a un confronto strutturato con le istituzioni: “L’ascolto fa bene alla città. I Poli civici esistono per questo: costruire uno spazio dove i bisogni del territorio diventino proposta”. L’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi ha confermato l’apertura al confronto, sottolineando il valore simbolico e strategico dell’area: “Questa è solo la prima tappa di un dialogo che dobbiamo implementare al meglio. Siamo nel mezzo del percorso: è un invito a confrontarci al tavolo che il presidente Trombetti ha dichiarato di voler aprire. Non abbiamo paura di mediare, tornare indietro, correggere: questa è un’opportunità su cui trovare insieme un punto di equilibrio tra ciò che è ideale e ciò che è possibile”. Zevi ha chiarito che il percorso si articolerà in due fasi: * una prima fase non vincolante, aperta alla raccolta di idee e proposte (con scadenza il 15 maggio); * una seconda fase, più strutturata, che porterà alla definizione di un progetto concreto. Ha evidenziato i vincoli economici e amministrativi: “Le risorse pubbliche sono limitate e oggi sono concentrate sull’emergenza abitativa. Dobbiamo costruire forme di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato: dire cosa fare è importante, ma bisogna anche dire chi paga”. Tra gli elementi indicati dall’assessore: priorità alla residenzialità (anche studentesca), esclusione della funzione alberghiera, attenzione alla qualità architettonica e alla sostenibilità economica. “Il Dente Cariato è una porta della città per chi arriva a Termini. L’esternalità positiva di uno spazio abitato e vissuto è evidente: sicurezza, decoro e qualità urbana migliorano. Ma dobbiamo evitare il rischio che non arrivi alcuna proposta: trovare le risorse non è banale”. Dal Municipio I la disponibilità a rimettere in discussione il percorso. Per l’assessore Labbucci, il tema centrale deve essere la residenzialità; per il presidente della Commissione Ambiente Niccolò Camponi è fondamentale costruire una visione integrata tra patrimonio pubblico e servizi territoriali, coinvolgendo pienamente il Municipio. Secondo Giorgio Benigni, presidente della Commissione Politiche Sociali, il Comune dispone di margini di manovra nel rapporto con il privato in base a una visione più ampia: “Il tema è la residenzialità, ma dentro un’idea di città. Serve un masterplan dell’Esquilino”. Dopo l’atto dello scorso anno promosso da Camponi, è stata presentata una nuova risoluzione di maggioranza in Municipio per promuovere un reale percorso partecipativo. Presente anche Giacomo Bartoleschi (Network Giovani M5S Roma) che propone di intercettare risorse PNRR attraverso il bando attivo di Cassa Depositi e Prestiti per studentati accessibili. L’assemblea ha segnato un passaggio importante: per la partecipazione, la qualità delle proposte e la maturità del confronto, che ha mostrato come il territorio sia pronto a contribuire in modo attivo alla costruzione di un progetto condiviso. Il prossimo passo sarà un incontro operativo promosso dal Polo Civico Esquilino per trasformare le idee in una proposta strutturata da portare al tavolo istituzionale. Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com. 23 marzo 2026 Vai a “Dente Cariato” I Municipio – cronologia e materiali Il “Dente cariato”: quale è linea della Giunta Gualtieri sulla destinazione di immobili pubblici? 12 marzo 2028 NOTE [1] vedi Il “Dente cariato”: quale è linea della Giunta Gualtieri sulla destinazione di immobili pubblici? 12 marzo 2028 con il comunicato di invito all’assemblea del Polo Civico Esquilino [2] 19 febbraio  2026 La Giunta capitolina approva una Memoria di Giunta Indirizzi per la valorizzazione dell’immobile “Dente cariato” di Via Giolitti” – con cui si punta a trasformare l’immobile accanto alla Stazione Termini da “plesso incompiuto e fatiscente” a “porta della Città”. (SCARICA LA MEMORIA ) [3]Avviso di Consultazione preliminare di mercato ex art. 77 e ss. del D. Lgs. 36/2023 per lo sviluppo delle procedure di gara per la selezione di un operatore economico, volte alla conclusione di una concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/2001 ed art. 13 del Regolamento per la Valorizzazione del Patrimonio Disponibile approvato dall’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 128 del 28 marzo 2025, relativamente al completamento e alla gestione dell’immobile denominato “Dente Cariato” sito in Roma, nell’area compresa tra Via Giolitti, 59-81 – Via Manin, 2-4 – Via Gioberti, 5-11 – Piazza dei Cinquecento, 35 – di proprietà di Roma Capitale [4] Vedi la sintesi nella scheda di “Dente Cariato” I Municipio – cronologia e materiali – vedi l’avviso integrale: Avviso di Consultazione preliminare di mercato L’Avviso pubblico propone l’”Alternativa A”, con le destinazioni previste dallo Studio di Fattibilità*, specificando che costituisce una “traccia utile ma non un vincolo stringente di natura tecnica e tipologica dell’intervento proposto“, e che “è possibile proporre la modifica della linea progettuale del detto Studio di Fattibilità, sia attraverso una diversa distribuzione degli spazi sia attraverso la rimodulazione, eliminazione o sostituzione di alcune delle destinazioni d’uso proposte” come del resto ribadito in più passaggi delle citate Commissioni congiunte**. In sintesi la Alternativa A (tratta dallo Stduio di fattibilità) prevede: Attività commerciali e servizi alla cittadinanza (Spazi per coworking, sale riunioni e uffici anche temporanei, pubblici esercizi, piccole strutture divendita, artigianato di servizio da ubicare al piano terra e mezzanino) + Studentato universitario – Residenze temporanee per lavoratori e “working poor”– ubicati ai livelli superiori+– Servizi comuni: palestra, lavanderia, spazi didattici e culturali. La Alternativa B prevede una Destinazione alberghiera con utilizzo integrale del potenziale edificatorio, e l’Alternativa C: un Mix funzionale tra la A e la B con formula aparthotel per la parte turistico – ricettiva” . (*) vedi Allegato B) Studio di fattibilità tecnico-economico (**) vedi Dente Cariato: le Commissioni del 3/3/2026 con trascrizione intervento dell’Assessore Zevi [5] una concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/2001 s.m.i (LEGGE 23 novembre 2001, n. 410 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.(GU n.274 del 24-11-2001) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410) [6]“Durata massima del contratto fino a 50 anni soggetti a ribasso in fase di procedura di selezione dell’operatore privato in coerenza con il mantenimento di un equilibrio – economico finanziario, il recupero dell’investimento e la corretta remunerazione del capitale investito così come previsto dall’art. 178 comma 2 del Codice“ [7] vedi il comunicato del Polo civico in Il “Dente cariato”: quale è linea della Giunta Gualtieri sulla destinazione di immobili pubblici? 12 marzo 2028 [8]16 marzo 2026 “RISOLUZIONE Rigenerazione dell’immobile denominato “Dente Cariato” in via Giolitti – priorità dell’interesse pubblico nella valorizzazione del patrimonio comunale e attivazione di forme di partecipazione democratica” nella quale si sottolinea che “ la  consultazione (lanciata dal Comune) è rivolta esclusivamente a operatori economici privati e non prevede alcuna forma strutturata di coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni di quartiere, delle università e degli enti del terzo settore nella definizione degli obiettivi e delle funzioni da attribuire all’immobile” facendo presente che “ il Municipio I da anni registra un calo importante della residenzialità, ha la più alta densità di residenti universitari fuori sede e una grave carenza di alloggi a canone calmierato, problematiche strutturali che si riverberano direttamente sul tessuto sociale dell’Esquilino”. La risoluzione, preso atto che il costo dell’intervento è quantificato dagli uffici comunali in 30 milioni di euro, chiede (alla Presidente di attivarsi presso Sindaco e Assessore capitolino di attivarsi affinchè ) “sia riconsiderata la scelta di affidare ai privati la realizzazione e gestione dell’immobile, considerando l’opzione di un intervento diretto di Roma Capitale, anche in accordo con altri soggetti pubblici quali le Università e le proprie società partecipate, così da garantire il pieno perseguimento delle finalità pubbliche e sociali; e altresì la Presidente a promuovere un percorso strutturato di coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e realtà di quartiere, delle università ed enti del terzo settore presenti nel territorio, con l’obiettivo di definire collettivamente le funzioni prioritarie da garantire nell’immobile”. [9] vedi La città delle persone o la città della rendita? – il Convegno dei 10 anni di Carteinregola con le nostre richieste alla politica 15 novembre 2022
March 23, 2026
carteinregola
La girandola delle Occupazioni di Suolo Pubblico tra Governo e Comune. E non vince la Città.
dal sito di Roma Capitale di Paolo Gelsomini Torniamo a scrivere di Occupazioni di Suolo Pubblico (OSP) da parte di tavoli, sedie, pedane e gazebo di ristoranti, bar, alberghi e molto probabilmente anche di librerie. Cerchiamo di fare chiarezza, tra vecchio e nuovo Regolamento Osp, Legge di proroga delle Osp emergenziali Covid 19, ultimi emendamenti dell’assemblea capitolina, Memoria di Giunta capitolina per la concessione delle Osp alle librerie. Tenendo presente che nelle concessioni di occupazione suolo pubblico si sommano due tipologie di autorizzazioni: quelle ordinarie, previste dal Regolamento comunale, recentemente modificato, e quelle straordinarie, introdotte durante l’emergenza COVID per fronteggiare gli obblighi di distanziamento e la crisi economica del settore per le chiusure, inspiegabilmente prorogata per anni dai governi fino all’ultimo provvedimento, che estende l’occupazione eccezionale fino al 30 giugno 2027. Un regalo agli esercenti e una ingiustificata sottrazione di spazio pubblico ai cittadini. Alcune associazioni di categoria avrebbero voluto una proroga delle regole comunali al 30 giugno 2027, rimandando quindi anche  gli adeguamenti delle Osp ordinarie. Tuttavia le tempistiche dovranno  fare i conti con  le inevitabili difficoltà per  i Municipi, specialmente il primo, di esaminare in tempi decenti la valanga di richieste che perverranno agli uffici dagli esercenti, in gran parte a ridosso della data di scadenza del 31 marzo 2026. E poichè nelle note di chiarimento del comune (Faq) si legge che “fino al rilascio della nuova concessione di occupazione di suolo pubblico in conformità alle disposizioni del Regolamento, è consentito mantenere la concessione di occupazione di suolo pubblico già esistente“, è assai probabile che gli esercenti potranno continuare a mantenere  le Osp, sia emergenziali che ordinarie, fino al 30 giugno 2027 e forse oltre. Intanto a causa della lunghezza di esame delle migliaia di richieste si creeranno inevitabilmente situazioni di disparità che causeranno ricorsi a valanga ed inevitabili ulteriori ritardi. Si capisce che stiamo davanti ad una nuova giungla dei tavolini. La città di tutti i cittadini  non ci guadagna. I FATTI La Delibera 18 del 6 marzo 2025 Il 6 marzo 205 è stata approvata in assemblea capitolina la delibera 18 (1) sul Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, iI nuovo  Regolamento che ha aggiornato  quello pre-covid relativo alla delibera AC 91/2019 (2). Nella nuova proposta di Regolamento, gli spazi concedibili alle OSP sono calcolati in proporzione  alla superficie interna totale del locale  ottenuta sommando la superficie di somministrazione interna (quella aperta al pubblico e quella dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al  pubblico) (3). Le frazioni di superficie interna dei locali concedibile come OSP variano a seconda della zona nella quale è ubicata l’attività commerciale. La città è stata infatti divisa in tre zone, ognuna delle quali con più sottocategorie. Si va dalla più restrittiva del sito Unesco (4) limitatamente al Centro Archeologico Monumentale (5) e ai Tessuti da T1 a T4 (5) (1/3 della superficie interna), alla Città storica (6) escluso il sito Unesco (2/3 della superficie interna), fino al Suburbio (7) (3/3 della superficie interna). Nell’area del sito Unesco riferita all’area archeologica centrale e ai tessuti da T1 a T3 non era consentito l’uso delle pedane mentre tale uso era consentito all’interno del Tessuto T4. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti avrebbero dovuto essere adeguate ai nuovi parametri della delibera AC 118 entro il 31 dicembre 2025. Usiamo il verbo al passato perché oggi qualcosa è cambiato con gli emendamenti votati in Assemblea Capitolina Che cosa è cambiato con gli emendamenti dell’Assemblea Capitolina Si legge testualmente nel sito istituzionale del Comune di Roma del 15 dicembre scorso (8) che “è stato approvato in Assemblea Capitolina l’emendamento che recepisce l’impegno assunto dal Sindaco e dall’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti con le categorie economiche: i tempi per presentare la domanda di adeguamento alle nuove regole sull’occupazione di suolo pubblico vengono fissati al 31 marzo 2026, mentre i piani di massima occupabilità comunali saranno disapplicati dal 1° gennaio 2026”. Continua poi Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti: “La disapplicazione dei piani di massima occupabilità comunali dal 1° gennaio 2026 va nella stessa direzione. Permette di superare strumenti non più attuali e che, in alcuni casi, rischiavano di facilitare rendite di posizione. Restano naturalmente salvi i piani della Sovrintendenza del 2006, che tutelano il patrimonio storico e monumentale”. Riguardo ai Piani di massima occupabilità introdotti dal vecchio regolamento,  rimarranno in vigore solo i piani contenuti nella delibera del 2006 dell’allora sindaco Veltroni, dove sono state individuate 54 piazze e aree del centro storico del primo Municipio. Inoltre l’Assemblea Capitolina ha recepito i contenuti della sentenza del Tar del Lazio n. 18344/2025 (9) che dava la possibilità di installare pedane anche all’interno del sito Unesco, cosa inizialmente vietata dal regolamento comunale della del 118/25. Per poter installare le pedane serviranno i pareri delle Soprintendenze e della Polizia Locale. La memoria di Giunta per concedere le OSP anche alle librerie Nel frattempo, tra emendamenti dell’assemblea capitolina e proroghe governative alle situazioni dettate dall’emergenza Covid 19, si registra una Memoria di Giunta capitolina, la n. 98 del 17 novembre 2025 (10), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale”. In questa memoria è contenuta la possibilità di rilasciare alle librerie con somministrazione di alimenti e bevande che hanno superficie di vendita di libri non inferiore a 100 mq una concessione di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento della delibera AC 118/2025. C’è inoltre la possibilità per le librerie già esistenti sul territorio che abbiano una superficie di vendita di libri inferiore a 100 mq ma pari ad almeno 50 mq di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e individuando, comunque, un limite massimo di superficie da destinare alla somministrazione. Al momento in cui scriviamo non ci risulta che questa memoria di Giunta abbia ancora avuto un esito deliberativo. La legge di proroga alle autorizzazioni delle OSP emergenziali istituite per il Covid 19 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 dicembre 2025 n.182 (11) sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi che ha prorogato fino al 30 giugno 2027 la validità delle autorizzazioni per i dehors (tavolini, pedane, ecc.) di bar, ristoranti ed alberghi, estendendo le deroghe concesse durante la pandemia e dando più tempo al Governo per emanare una normativa nazionale definitiva sul riordino del settore. Questa proroga inizialmente scadeva a fine 2025. Conclusioni Mettendo insieme tutte queste vicende sopra sintetizzate si evince quanto segue: 1. Resta il fatto che illustrammo e dimostrammo dettagliatamente con esempi di calcolo che una Osp concessa con la nuova delibera AC 118/25 permette di avere più metri quadrati dell’Osp concessa allo stesso locale con la vecchia delibera AC 91/2019. Naturalmente occupa meno spazio della OSP emergenziale, ma questo non conta perché il confronto si fa tra regolamenti ordinari e non straordinari. * Non è ancora chiaro se il 31 marzo 2026 manda a scadenza tutte le concessioni OSP, sia quelle del vecchio regolamento che quelle ottenute con gli ampliamenti Covid, o impone l’adeguamento ai parametri del nuovo regolamento della AC 118/25 soltanto alle prime, lasciando quelle emergenziali prorogate fino al 30 giugno 2027 secondo la deroga concessa dalla Legge 2 dicembre 2025 n.182 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.                                                                   In questo secondo caso, che sembra il più attendibile perché legittimato da una norma sovraordinata, il vantaggio di una Osp maggiorata rispetto a quella ottenuta con il vecchio regolamento si sommerebbe al vantaggio scaturito dall’ampliamento della superficie dovuto ai provvedimenti emergenziali Covid 19 prorogati al 30 giugno 2027. * L’installazione delle pedane, vietata dalla del. AC 118/25 nell’area Unesco e negli ambiti T1,T2 e T3, in seguito alla sentenza del TAR ora sarà trattata con maggiore flessibilità previa parere delle Sovrintendenze e della Polizia Locale. Quindi si ritorna a forme di valutazioni che creeranno nuove incomprensioni e nuovi conflitti tra gli stessi esercenti. Questo pericolo, cacciato a torto o a ragione dalla porta con l’abolizione dei PMO, rientra dalla finestra con la concessione o non concessione delle pedane in zona Unesco e negli altri Ambiti di pregio. * La possibile concessione di OSP alle librerie, aldilà delle dichiarate nobili intenzioni del titolo della memoria di Giunta, consumerà ulteriore spazio pubblico sottraendolo ai pedoni. Insomma, sarà forse stato fatto un po’ d’ordine nella giungla delle Osp ma alla fine una cosa è certa: lo spazio pubblico occupato da sedie, tavoli, pedane, ombrelloni è aumentato a scapito della funzione del camminare e passeggiare. E questa non appare una vittoria della Città Pubblica che è di tutti. Paolo Gelsomini Vai alla pagina del sito di Roma Capitale Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: Linee Guida – Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande e FAQ Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 31 dicembre 2025 Vedi anche Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni di Carteinregola di Paolo Gelsomini 20 gennaio 2025 Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri di Anna Maria Bianchi 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 Proroga OSP Covid: l`audace colpo dei soliti noti   di Stefano Fabi 19 settembre 2025 NOTE (1) scarica Delibera 118/2025 (2) scarica Delibera 91/2019 (3)Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 (4)Sito UNESCO: Il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale che comprende l’intero Centro Storico della città compreso all’interno della cerchia delle Mura aureliane, nella loro estensione nel diciassettesimo secolo, nonché il complesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura. L’area include specificatamente tutti i rioni storici  con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati (5)C.A.M. Centro Archeologico Monumentale complesso di elementi architettonici e urbani che assumono valore fondante della forma urbana di Roma. La zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si estende fino al tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla. (6) I Tessuti della Città Storica secondo il PRG di Roma (7) Città Storica: l’art. 24 delle Norme Tecniche d’ Attuazione  del Piano regolatore di Roma definisce la “Città Storica” come “insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale (8) vedi sito Roma Capitale 15 dicembre 2025 OSP, adeguamento entro il 31 marzo 2026 (9) Scarica la sentenza del TAR del 22 ottobre 2025 (10) scarica Memoria di Giunta capitolina, la n.98 del 17 novembre 2025 (9), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale” (11) LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182  Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in mat eria di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025  Vai alla legge
December 31, 2025
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