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Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al 12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo così il provvedimento di manifesta infondatezza. Sostieni Melting Pot QUESTO ARTICOLO TI È STATO UTILE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE O L’ATTIVISMO? Il tuo contributo ci permette di continuare a produrre e condividere informazione libera e accessibile Sostieni ora → -------------------------------------------------------------------------------- Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17 febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026. La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026 (adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j) del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 3 e 4. Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il nuovo Patto UE. Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L. 100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona amministrazione. Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”. Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024). Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile – la tutela del richiedente protezione internazionale. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.
L’Etiopia in subbuglio: tra lasciti del colonialismo e interessi imperialisti
Scrivere di Etiopia è sempre difficile: la pluralità delle poste in gioco è, nel Corno D’Africa, talmente intrecciata che ci si perde sempre qualche pezzo. Le questioni che riguardano Eritrea ed Etiopia, inoltre, costringono sempre ad un punto di vista parziale: il mio è quello di uno che ha passato […] L'articolo L’Etiopia in subbuglio: tra lasciti del colonialismo e interessi imperialisti su Contropiano.
October 14, 2026
Contropiano
Eritrea, USA e il Mar Rosso
articoli di Leila Belhadj Mohamed (*) e di Siid Negash (**) L’Eritrea, Trump e la nuova partita per il Mar Rosso Washington riapre il dialogo con Asmara mentre precipitano i rapporti tra Etiopia ed Eritrea. Cresce il rischio di una nuova guerra nel Corno d’Africa. Nel giro di due settimane, l’Eritrea è tornata al centro di due vicende che raccontano
October 10, 2026
La Bottega del Barbieri
A Feminist and Postcolonial Critique of World Bank and International Monetary Fund Interventions in the SWANA Region
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università Roma Tre Department of Political Sciences Master’s Degree in International Studies – Course of International Law and Development A FEMINIST AND POSTCOLONIAL CRITIQUE OF WORLD BANK AND INTERNATIONAL MONETARY FUND INTERVENTIONS IN THE SWANA REGION Giorgia Fabbris (2025-2026) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Questa tesi affronta il seguente interrogativo di ricerca: i programmi di aggiustamento strutturale, attuati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, hanno perpetuato storicamente le dinamiche coloniali all’interno delle economie di alcuni Paesi della regione SWANA, e quale impatto hanno avuto sull’uguaglianza di genere a livello locale? Per esplorare tali questioni, questo studio ha adottato le teorie post-coloniali e femministe come principali quadri analitici di riferimento, concentrandosi su Egitto e Marocco tra gli anni ’80 e il primo decennio degli anni 2000 come casi di studio centrali. Nel corso della tesi verrà utilizzato il termine SWANA: sta per “South-West Asia and North Africa” (Asia sud-occidentale e Nord Africa) e rappresenta un modo meno eurocentrico per riferirsi a quella che è comunemente nota come regione MENA (“Medio Oriente e Nord Africa”), in quanto evita di utilizzare l’Europa come punto di riferimento geografico. Il termine SWANA non è stato ampiamente adottato, ma rappresenta un approccio più coerente con la prospettiva post-coloniale sulle relazioni internazionali. La tesi è strutturata in tre capitoli principali, a cavallo tra le discipline del Diritto Internazionale, delle Relazioni Internazionali e dell’Economia Politica. Il primo capitolo, intitolato “Panoramica della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale”, offre un’introduzione completa alle due Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), radicandone l’evoluzione all’interno del quadro del Diritto Internazionale e delle Organizzazioni Internazionali. Questo capitolo si apre con una panoramica storica delle loro origini, a partire dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale e dalla Grande Depressione del 1929, periodo durante il quale gli economisti di tutto il Nord del mondo proposero strategie alternative per scongiurare future crisi sistemiche. Il capitolo delinea poi l’architettura istituzionale di entrambe le organizzazioni, mappando analogie e differenze nei rispettivi organi di governance, strutture di adesione e sistemi di voto. Infine, esamina come gli interventi delle IFI si siano evoluti di pari passo con i principali stravolgimenti geopolitici ed economici della seconda metà del Novecento. In particolare, nel corso degli anni ’70 le attività del FMI si sono discostate dal loro scopo originario – fornire un sostegno a breve termine ai Paesi con problemi valutari e proteggere il commercio e i pagamenti internazionali da restrizioni – verso prestiti condizionati a lungo termine nel Sud del mondo. Contestualmente, a partire dagli anni ’70 la Banca Mondiale si è orientata sempre più verso strategie di riduzione della povertà. Il capitolo si conclude analizzando i meccanismi contemporanei delle IFI, concentrandosi su come le diverse linee di credito impongano programmi di aggiustamento strutturale ancorati ai pilastri neoliberisti, come la contrazione della spesa pubblica e la deregolamentazione dei mercati. Il secondo capitolo si sposta verso la disciplina delle Relazioni Internazionali, offrendo una valutazione critica attraverso i paradigmi del Postcolonialismo e del Femminismo. Dopo una breve introduzione alla disciplina generale delle Relazioni Internazionali, il capitolo si divide in due sezioni principali: la prima si concentra sulle teorie post-coloniali, mentre la seconda affronta quelle femministe. Ogni sezione fornisce una panoramica della rispettiva teoria, presentandone i contributi principali, prima di esplorare la sua intersezione con l’economia politica e offrire una valutazione critica delle IFI da ciascuna prospettiva. Il terzo capitolo, intitolato “Interventi delle IFI nella regione SWANA”, è organizzato in tre sezioni. La prima sezione contestualizza la regione SWANA e presenta i casi di studio comparativi di questa tesi: Egitto e Marocco. Questi due Paesi sono stati scelti per i loro prolungati sforzi di aggiustamento, l’elevato numero di condizionalità e per le caratteristiche specifiche delle loro economie. Inoltre, pur appartenendo alla stessa regione, il Marocco ha stretti legami con l’area del Maghreb e l’Europa, mentre l’Egitto presenta connessioni economiche con l’area dell’Asia sud-occidentale. La seconda sezione approfondisce la storia dell’Egitto e del Marocco negli ultimi 150 anni; viene poi delineato un quadro comparativo socio-economico dei due Paesi, per comprendere i contesti in cui sono state attuate le riforme strutturali prescritte dalle IFI. La terza e ultima sezione sintetizza la storia istituzionale delle IFI con le traiettorie interne di entrambi i Paesi, valutando le più ampie ripercussioni sociali e civili dei loro interventi. Il capitolo si conclude analizzando gli impatti di genere dell’aggiustamento strutturale e affrontando due temi ampiamente dibattuti nella critica post-coloniale: la politica dei sovrapprezzi (surcharges) del FMI e il fenomeno del “colonialismo verde”. Per quanto riguarda l’analisi dei prestiti, l’arco temporale inizia con i primi dibattiti legati alla nascita delle due istituzioni e si conclude nel 2011. Questa scelta nasce dal desiderio di offrire una panoramica storica fin dall’inizio della relazione tra le IFI e i due casi di studio, bilanciando al contempo la profondità accademica con i necessari vincoli di ricerca. Questa tesi ha prodotto tre risultati principali. In primo luogo, l’analisi della genesi della BM e del FMI, unitamente alla descrizione delle loro strutture organizzative e dei sistemi di voto, riflette disparità profonde e radicate tra il Nord e il Sud del mondo. In secondo luogo, integrando gli approcci femministi all’economia, questa ricerca dimostra che, anche nel caso delle IFI, le politiche presentate come neutrali dal punto di vista del genere nascondono spesso pregiudizi fortemente radicati che penalizzano in modo sproporzionato le donne. L’ultimo risultato risiede nelle sfumate differenze nel modo in cui le IFI hanno interagito con i due Paesi: le dinamiche si sono modificate nel tempo in base al panorama politico interno e alla leadership al potere. La rilevanza di questa ricerca risiede nelle profonde trasformazioni socio-economiche che stanno attualmente ristrutturando la regione SWANA, dove Paesi come l’Egitto e il Marocco affrontano da decenni crisi di debito sistemiche e una crescente dipendenza dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere come la governance economica internazionale si intersechi con le dinamiche locali, alimentando disuguaglianze sociali e disordini civili. Concentrandosi su Egitto e Marocco, questa tesi offre una prospettiva comparativa su come la condizionalità neoliberista operi nella regione SWANA. Nonostante l’ampia letteratura che traccia gli indicatori macroeconomici e le prestazioni fiscali dei programmi delle IFI, le analisi economiche tradizionali trascurano di frequente le asimmetrie strutturali di potere a livello globale e gli effetti di genere di queste politiche. Esiste una lacuna significativa nella ricerca mainstream, che tende a separare la macroeconomia dalle sue ramificazioni di genere e post-coloniali. Nello specifico, le valutazioni ordinarie raramente affrontano il modo in cui la riduzione della spesa pubblica e la deregolamentazione dei mercati alterino il lavoro riproduttivo interno e, soprattutto, come i modelli strutturali dell’era coloniale persistano attraverso le moderne condizionalità dei prestiti. Questa tesi affronta direttamente tale lacuna della letteratura integrando il Diritto Internazionale e l’Economia Politica con le teorie post-coloniali e femministe delle Relazioni Internazionali. In questo modo, l’attenzione si sposta dalle metriche puramente finanziarie alle esperienze vissute dai gruppi marginalizzati, in particolare le donne, mettendo a nudo i pregiudizi sistemici inerenti alle architetture finanziarie internazionali. Per valutare criticamente i programmi di aggiustamento strutturale in Egitto e Marocco, questa tesi adotta una metodologia qualitativa e basata sullo studio di casi comparati. Il fondamento empirico di questo studio si basa sulla ricerca documentale e sull’analisi critica del discorso applicata a fonti primarie: queste includono gli Accordi Istitutivi (Articles of Agreement) del FMI e della BM, i contratti di prestito storici e contemporanei, i dataset economici delle organizzazioni internazionali insieme ai dati istituzionali interni. Piuttosto che accettare questi documenti come testi tecnocratici neutrali, essi vengono scrutinati per svelare i presupposti neoliberisti sottostanti e le dinamiche di potere intrinseche al loro linguaggio. Inoltre, si impiega un quadro comparativo per esaminare l’Egitto e il Marocco. I due Paesi hanno attraversato traiettorie storiche differenti, sia nel periodo coloniale che in quello post-coloniale, il che li rende casi di studio idonei per un confronto regionale più ampio. Questa comparazione strutturata consente una comprensione sfumata di come le direttive economiche globali interagiscano con le specifiche strutture nazionali. Inoltre, la ricerca mostra un elevato grado di interdisciplinarità, poiché fa da ponte tra Diritto Internazionale, Relazioni Internazionali, Economia Politica e Storia: considerato l’ampio spettro delle dinamiche degli aggiustamenti strutturali, questo approccio è apparso il migliore per affrontare l’argomento. Un pilastro fondamentale di questa ricerca è il suo approccio storicizzato, applicato in modo coerente a tutte le dimensioni analitiche: dall’evoluzione istituzionale delle IFI e dallo sviluppo delle teorie delle Relazioni Internazionali, fino alla traiettoria politica ed economica dell’Egitto e del Marocco.
Furundulla 340 – Sostenere l’insostenibile…
… dal nucleare all’Egitto ignaro delle sevizie a Regeni di Benigno Moi Assodato che le vignette non vanno spiegate… ma sono un sasso buttato come spunto di riflessione, per ogni vignetta almeno un link (forse)… sostenibiliamo il nucleare avvenire: nel ritorno dellitalia al nucleare ci sono poche certezze Campagne elettorali “Le cose da chiarire sul tentativo di attentato sul volo
Giulio Regeni: tre 007 egiziani condannati a dieci anni per il sequestro, ma non per l’omicidio
La Corte d’Assise di Roma ha condannato tre 007 egiziani per la morte di Giulio Regeni al Cairo nel 2016.Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Dieci anni è la condanna inflitta ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani: il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – per il quale la Procura aveva chiesto l’ergastolo – e i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed. Il, quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. I tre 007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni. I giudici hanno infatti fatto cadere l’accusa di omicidio riconoscendo per i condannati l’accusa di sequestro di persona. La sentenza arriva a 3.890 giorni da quando Giulio Regeni venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima “verità” processuale con la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. “È evidente che bisognerà leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta” ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini, legale dei familiari di Regeni. “Da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, da stasera tutti i regimi del mondo e i loro apparati, le loro divise, saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile così come i loro corpi.” “Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva” ha affermato in aula il rappresentante dell’accusa. “Consegna una verità processuale costruita attraverso prove documentali; prove dichiarative; prove tecnico-scientifiche; riscontri esterni; convergenze indipendenti; verifiche dibattimentali.” “Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli, in salita. Grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a un processo e poi a una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo”, ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. “Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, però questa famiglia è resistente. I Regeni lo hanno fatto per noi e se oggi i nostri diritti valgono un po’ di più è merito loro”, ha aggiunto. “Non ci riguarda, perché la nostra è una democrazia: c’è la separazione dei poteri prevista dalla nostra Costituzione”, ha risposto Ballerini a chi le chiedeva un commento sulla recente visita del Ministro degli Esteri Antonio Tajani in Egitto e sull’incontro con il presidente Al Sisi.     Articolo 21
September 29, 2026
Pressenza
Una sentenza “diplomatica” sul caso di Giulio Regeni
La Corte d’assise di Roma ha condannato a dieci anni in primo grado – ma solo per sequestro di persona – tre funzionari degli apparati di sicurezza egiziani. Un quarto imputato è stato assolto. L’omicidio di Giulio Regeni rimane dunque senza condanne. Per un verso è un risultato importante, perché […] L'articolo Una sentenza “diplomatica” sul caso di Giulio Regeni su Contropiano.
September 29, 2026
Contropiano
Razan al-Najjar: quando il camice bianco diventa un bersaglio
di Bruno Lai 11 settembre 1996: nasce Razan al-Najjar. Razan al-Najjar nasce a Khuza’a, vicino a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Diventerà infermiera, ma il 1° giugno 2018 verrà assassinata da un soldato dell’esercito di occupazione israeliano in Palestina. Pare che, poco prima di essere uccisa, avesse le mani alzate, per dimostrare di non essere armata, e stesse prestando
September 10, 2026
La Bottega del Barbieri
Netanyahu sapeva del 7 ottobre (chi lo avrebbe mai detto?)
di Lavinia Marchetti. A seguire la traduzione dell’articolo di «Haaretz». Adesso serve un colpevole da sacrificare per poter continuare come prima? Nel numero del 9 settembre, Haaretz ha un approccio lapidario: «Netanyahu sapeva». L’inchiesta di Shlomi Eldar e Ruth Yuval (che ho tradotto ieri integralmente) ricostruisce una telefonata durata quarantacinque minuti. A circa una settimana e mezzo dal 7 ottobre
September 9, 2026
La Bottega del Barbieri