Tag - permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32, co. 3, del d.lgs n.25/2008)

Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Due riconoscimenti della protezione speciale tra norma italiana e diritto sovranazionale
Le decisioni del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, offrono una lettura significativa del percorso giurisprudenziale in materia di protezione speciale fondata sulla tutela della vita privata e familiare, la quale non può essere ignorata dalle autorità, salvo che ricorrano specifiche e documentate esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Entrambe ribadiscono che l’integrazione non è un elemento accessorio nella valutazione delle domande di protezione, ma un fattore giuridicamente rilevante e autonomamente idoneo a fondare il riconoscimento di un titolo di soggiorno. Il primo caso si colloca in un quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, conv. L. n. 50/2023), e applica quindi la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. nella sua formulazione originaria, introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 130/2020. Il Tribunale riconosce la protezione speciale valorizzando l’integrazione socioeconomica raggiunta dal ricorrente: la produzione di reddito negli anni di permanenza, l’autonomia economica conseguita e la rete di relazioni sociali vengono letti come elementi che, nel loro insieme, integrano «una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente». Sul punto, il Tribunale precisa che la mera segnalazione per un reato – peraltro priva di seguito in termini di carichi pendenti o condanne – non integra una condizione ostativa rilevante. Tribunale di Firenze, decreto dell’11 febbraio 2026 Il Tribunale di Bari, invece, si confronta con una domanda presentata dopo l’11 marzo 2023, data di entrata in vigore del cd. Decreto Cutro, il quale ha abrogato proprio la parte del comma 1.1 relativa alla vita privata e familiare per le istanze successive a tale data. Il collegio non si arrende all’apparente vuoto normativo, ma imbocca la via del diritto costituzionale e sovranazionale: in assenza di una disposizione primaria ad hoc, la posizione del richiedente viene esaminata direttamente alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 8 CEDU, applicabili sia per il tramite dell’art. 117 Cost., sia attraverso il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, del T.U.I. Il Tribunale richiama il principio per cui «il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali». In questa prospettiva, «nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi anche il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l’allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute». Tribunale di Bari, decreto del 15 febbraio 2026 Si ringrazia per le segnalazioni l’Avv. Antonella Rigillo del Foro di Foggia. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale