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Status di rifugiato a richiedente asilo pakistano sostenitore del partito PTI
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano, sostenitore del partito PTI (Pakistan Tehreek e Insaf) guidato da Imran Khan. Il caso risulta di interesse sotto il profilo giuridico per l’approccio adottato dal Collegio in assenza di atti “che possano ricondurre ad una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente”. Il Tribunale, infatti, dà atto che non sussistono elementi nel passato del richiedente che configurino un danno già subìto. Tuttavia, il Collegio ha operato un’analisi accurata basata sulle COI (Country of Origin Information) aggiornate, che ha permesso di delineare un quadro di rischio elevato in caso di rientro in Pakistan. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali: * L’identificazione politica: Anche se il ricorrente non è un membro organico del partito ma un semplice sostenitore, ciò che rileva è la “percezione” della sua posizione politica da parte delle autorità o dei gruppi avversi nel Paese d’origine. * Fondatezza e attualità del timore: Le informazioni sul Paese confermano un clima di forte repressione contro chiunque sia riconducibile all’opposizione politica del PTI. “In tale contesto“, si legge in sentenza, “il timore di essere esposto, in caso di rimpatrio, a ulteriori atti di violenza o intimidazione connessi, quantomeno in parte, alla sua identificazione politica appare fondato e attuale“. In definitiva, la sentenza ribadisce che lo status di rifugiato ha una funzione protettiva anche preventiva. La valutazione si sposta dunque dal fatto storico individuale alla probabilità oggettiva di subire persecuzioni future, rendendo le informazioni sul Paese d’origine, sia quelle rese dal ricorrente che quelle contenute nelle COI, il parametro decisivo per il giudizio di fondatezza. Tribunale di Roma, decreto del 22 febbraio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Aicha Blasioli, responsabile dell’area Protezione Internazionale dell’APS Attiva Diritti. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Margherita Salerno. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)
Espulsione illegittima per mancata informativa sulla protezione internazionale
Un cittadino albanese, rintracciato mentre lavorava in campagna, veniva condotto prima presso la Guardia di Finanza e poi all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, dove gli veniva notificato un decreto di espulsione prefettizia ex art. 13 co. 2 lett. b) TUI, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Bari per plurimi vizi, tra cui la violazione della Direttiva 2013/32/UE, del D.lgs. 142/2015, del D.L. 13/2017, degli artt. 13 e 14 TUI, della Direttiva 2008/115/CE e dell’art. 8 CEDU. Il motivo cardine del ricorso riguardava la totale assenza di informativa sul diritto alla protezione internazionale. Sul punto, la giurisprudenza è consolidata: la Cassazione (sent. n. 32070/2023 e n. 21910/2020) ha chiarito che l’obbligo informativo sorge indipendentemente da una manifestazione esplicita di volontà da parte del migrante, e che nessun provvedimento di espulsione può essere convalidato senza una previa informativa completa ed effettiva su protezione internazionale, ricollocazione UE e rimpatrio volontario assistito. Anche la Corte EDU, nei casi Hirsi Jamaa c. Italia e Khlaifia c. Italia, ha ribadito l’assolutezza di tale diritto. Nel caso specifico, il cittadino albanese era entrato regolarmente in Italia con passaporto biometrico munito di timbro d’ingresso, senza quindi aver violato alcuna norma sull’ingresso. Solo dopo aver contattato il difensore veniva informato dei propri diritti e presentava domanda di protezione internazionale via PEC alla Questura di Bari. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il decreto di espulsione, rilevando la carenza dell’informativa sulla protezione internazionale. Giudice di Pace di Bari, decreto del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione
Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Accolto il ricorso avverso l’espulsione ex art. 16, co. 5 TUI: il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la richiesta di asilo
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale della persona detenuta, aveva confermato l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, TUI come misura alternativa alla detenzione. L’espulsione, ex art. 16, comma 5, TUI, è una misura alternativa alla detenzione in carcere disposta dal magistrato di sorveglianza, inaudita altera parte, nei confronti di cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno che devono scontare una pena detentiva, anche residua, inferiore ai 2 anni. Nel caso di specie, nel corso dell’udienza di discussione del procedimento di impugnazione della misura di espulsione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, la persona detenuta ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, volontà che aveva anticipato a mezzo pec alla Questura territorialmente competente qualche giorno prima. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, investito dell’opposizione proposta avverso la decisione monocratica, si è limitato ad escludere la sussistenza dei divieti di espulsione di cui all’art. 19 TUI, confermando la misura di espulsione, ritenendo irrilevante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale. La Corte, al contrario, nel cassare la decisione dei magistrati milanesi, ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 142/2015, che definisce come richiedente protezione internazionale lo straniero che ha presentato domanda di protezione o che ha manifestato la volontà di richiederla, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, D.lgs. 25 /2008, il richiedente ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione della procedura. Sulla base di tali richiami normativi, la Corte di Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Sorveglianza di Milano abbia omesso di tenere in considerazione la richiesta di protezione internazionale avanzata dal detenuto, circostanza che lo rende regolarmente soggiornate sul territorio nazionale e, di conseguenza, inesepellibile. Corte di Cassazione, sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Clara Tacconi; il caso è stato seguito dall’Avv. Maria Pia Cecere e dall’Avv. Nicola Datena. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Due riconoscimenti della protezione speciale tra norma italiana e diritto sovranazionale
Le decisioni del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, offrono una lettura significativa del percorso giurisprudenziale in materia di protezione speciale fondata sulla tutela della vita privata e familiare, la quale non può essere ignorata dalle autorità, salvo che ricorrano specifiche e documentate esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Entrambe ribadiscono che l’integrazione non è un elemento accessorio nella valutazione delle domande di protezione, ma un fattore giuridicamente rilevante e autonomamente idoneo a fondare il riconoscimento di un titolo di soggiorno. Il primo caso si colloca in un quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, conv. L. n. 50/2023), e applica quindi la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. nella sua formulazione originaria, introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 130/2020. Il Tribunale riconosce la protezione speciale valorizzando l’integrazione socioeconomica raggiunta dal ricorrente: la produzione di reddito negli anni di permanenza, l’autonomia economica conseguita e la rete di relazioni sociali vengono letti come elementi che, nel loro insieme, integrano «una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente». Sul punto, il Tribunale precisa che la mera segnalazione per un reato – peraltro priva di seguito in termini di carichi pendenti o condanne – non integra una condizione ostativa rilevante. Tribunale di Firenze, decreto dell’11 febbraio 2026 Il Tribunale di Bari, invece, si confronta con una domanda presentata dopo l’11 marzo 2023, data di entrata in vigore del cd. Decreto Cutro, il quale ha abrogato proprio la parte del comma 1.1 relativa alla vita privata e familiare per le istanze successive a tale data. Il collegio non si arrende all’apparente vuoto normativo, ma imbocca la via del diritto costituzionale e sovranazionale: in assenza di una disposizione primaria ad hoc, la posizione del richiedente viene esaminata direttamente alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 8 CEDU, applicabili sia per il tramite dell’art. 117 Cost., sia attraverso il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, del T.U.I. Il Tribunale richiama il principio per cui «il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali». In questa prospettiva, «nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi anche il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l’allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute». Tribunale di Bari, decreto del 15 febbraio 2026 Si ringrazia per le segnalazioni l’Avv. Antonella Rigillo del Foro di Foggia. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale