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Basta argomenti “ex auctoritate” per giustificare la Riforma Nordio
Il Fronte del Sì al Referendum del 22-23 marzo 2026 ha riabilitato tutti i grandi nomi possibili per giustificare La Riforma Nordio. Fin da subito ovviamente, per attaccare il correntismo come qualcosa da bandire, ha ripreso la retorica contro le “toghe rosse” di Berlusconi, salvo poi fargli notare che il correntismo oggi riguarda solo il 23% dei magistrati iscritti all’ANM e che la maggioranza di loro sono aderenti a correnti di centro-destra. Allora si sono spostati sulle degenerazioni del correntismo che avrebbe creato un sistema scellerato e fuori controllo di spartizione delle poltrone; salvo poi fargli notare che la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema. Il Fronte del Sì ha corretto il tiro dicendo che comunque la riforma ha l’obiettivo di togliere potere alle correnti della magistratura in generale nel Consiglio Superiore della Magistratura con il metodo del sorteggio. E’ a quel punto che molti magistrati – tra cui Nicola Gratteri e Nino Di Matteo -, da sempre fuori dal correntismo e favorevoli al sorteggio, alzano la voce e dicono, schierandosi per il NO, che questo sorteggio, in qualunque caso, è truccato poichè i membri laici verrebbero sorteggiati da una lista – senza un quantitativo preciso di nomi – scelta precedentemente dal Parlamento e dal governo. Inoltre gli si fa notare che questa Riforma, oltre a non parlare minimamente del fenomeno del correntismo, ha come fine proprio rendere dipendente la magistratura da ogni governo in carica. A tal proposito, il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Falcone”, perché favorevole alla separazione delle carriere, a tutti coloro che hanno riportato come argomentazioni per il NO a questa riforma proprio le citazioni e le teorie di Giovanni Falcone contro la subordinazione della magistratura alla politica. Il Fronte del Sì – nella figura del Ministro Nordio – ha riabilitato anche il grande giurista e partigiano socialista e antifascista Giuliano Vassalli come “padre spirituale” della Riforma Nordio, in quanto necessario completamento di un processo penale che deve svolgersi davanti a un “giudice terzo” con accusa e difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda il nostro sistema di giustizia pensato proprio da Vassalli. Il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la separazione delle carriere della riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Giacomo Matteotti contro l’unitarietà dei magistrati voluta dal fascismo”. Quando però gli si è fatto notare che l’unitarietà dei magistrati in Italia risale al Regno d’Italia e che sotto il fascismo era stata minata proprio dal governo fascista stesso, il Fronte del Sì si è messo in pace con la storia preferendo non ribattere. I liberali più arditi del Fronte del Sì hanno addirittura citato il grande padre costituente Piero Calamandrei, sostenendo – a partire da un estratto del suo Elogio dei Giudici scritto da un avvocato (1959) – che anche lui avrebbe voluto la Riforma Nordio per la “separazione delle carriere”. Queste affermazioni ricorrono continuamente, quasi fosse diventata un argomento definitivo: se l’avessero voluta loro, allora non ci sarebbe più nulla da discutere. Allora ammettiamolo, è vero: Vassalli, Falcone, Matteotti e Calamandrei erano sostenitori o di una “separazione delle carriere” o di una “separazione delle funzioni” in modo molto diverso tra loro, ma lo erano con cognizione di causa ed avevano tutto il diritto di sostenerlo. Il problema non è essere contro o favorevole alla “separazione delle carriere”: quella è un’opinione legittima. Il problema si pone al massimo su come si vuole attuare la “separazione delle carriere”. Bisogna sottolineare che questo referendum ha un quesito unico e che il votante non ha la possibilità di sostenere una o più parti della riforma e di rigettarne altre: il cittadino votante ha la possibilità di prendere il pacchetto completo delle modifiche o rigettarlo in toto. In questa Riforma sono molti gli elementi che non convincono, ma soprattutto la modalità in cui sono stati pensati il sorteggio e la separazione delle carriere, oltre ad una divisione inusuale del CSM e l’introduzione inusuale di un terzo organo disciplinare (l’Alta Corte). Anche volendo essere d’accordo con la separazione delle carriere o delle funzioni, laddove la riforma è un unicum che prevede altri elementi deprecabili, il cittadino ha il diritto di rifiutare la riforma in toto e non votare a favore solo per un elemento potenzialmente condivisibile. Stando a questi presupposti mi domando: quando Falcone, Vassalli, Matteotti, Calamandrei avrebbero mai scritto o detto di essere favorevoli al sorteggio dei magistrati? Non si trova traccia da nessuna parte. Nessun discorso, nessuna intervista, nessun documento ufficiale. E ancora quando si sarebbero mai espressi a favore di un giudice speciale come l’Alta Corte prevista nella riforma? Anche qui: nulla. Non esiste alcun testo in cui sostengono che sarebbe opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo hanno mai scritto, mai detto, mai proposto, ma anzi possiamo dire il contrario. Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era, ha lavorato su norme fondamentali come il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, ma non ha mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi dalla Riforma Nordio, ma anzi da Presidente della Consulta nel 2000, con la Sentenza 37/2000, ribadì che la separazione delle carriere doveva essere introdotta con legge ordinaria dello Stato senza toccare la Costituzione. Giuliano Vassalli Il grande socialista, giurista e penalista, ucciso dalla squadracce fasciste Giacomo Matteotti, nel suo articolo Il pubblico ministero è parte, sosteneva con particolare vigore che il pubblico ministero (1) va decisamente considerato nella sostanza come “parte”, questa intesa come colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale. La tesi era sostenuta in aperto dissenso con l’opposta annotazione recata in proposito nella Relazione al Re – ancora oggi tralaticiamente ripetuta -, per la quale quella del pubblico ministero sarebbe, viceversa, una posizione “più nobile e imparziale al di sopra delle parti”. Invero, «La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi». Il pensiero di Matteotti sulla figura del pubblico ministero, pur senza volere trarne conclusioni sopra le righe, apre scenari inediti e di attuale modernità in tema di disciplinamento dei diversi organi statuali di giustizia, il pubblico ministero e il giudice, parlando di disciplinamento delle diverse funzioni. Parlando di separazioni delle “funzioni” e non delle carriere, Matteotti, nel suo ruolo di giurista e studioso di procedura penale, criticò con fermezza l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, vedendola come un presidio essenziale dello Stato di diritto contro l’arbitrio del potere esecutivo. Matteotti criticò aspramente il tentativo del regime fascista di assoggettare l’ordine giudiziario al controllo del governo, difendendo l’indipendenza dei giudici come garanzia per i cittadini. Nel suo pensiero, emergeva una visione del processo penale come strumento nomofilattico (di garanzia dell’esatta osservanza della legge), criticando eccezioni come l’Alta Corte di giustizia, che riteneva di carattere meramente politico e non giurisdizionale. Le riflessioni di Matteotti (1917-1919) anticipavano moderni scenari sulla disciplina degli organi di giustizia, fermo restando il suo fermo rifiuto di qualsiasi interferenza politica nella magistratura. Giacomo Matteotti Che dire di Falcone, il quale parlava di efficienza della giustizia, di coordinamento tra procure, di modernizzazione degli strumenti investigativi, di collaborazioni internazionali, concentrato sul funzionamento concreto del sistema, non sulla creazione di organi speciali né sul sorteggio dei componenti del CSM. L’ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha dichiarato a La Repubblica in merito al presunto sostegno di questa separazione delle carriere da parte del grande pm: “Falcone si sta rivoltando nella tomba” – ha detto – “lo sport più diffuso è quello di attribuire a Falcone dopo la sua morte idee che non lo avevano nemmeno sfiorato”. A confermare questo inciso è stato Alfredo Morvillo, cognato del grande pm antimafia: “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero”. Si tratta di una differenza abissale rispetto all’attuale Riforma Nordio(2). Giovanni Falcone Sulla stessa linea, anni addietro, era stato proprio il padre costituente Piero Calamandrei a esprimersi nei suoi Scritti e discorsi politici: “Il pubblico ministero è un magistrato che ha l’obbligo di cercare la verità, non la vittoria; ed è per questo che egli deve essere pronto a chiedere l’assoluzione quando si accorge che l’imputato è innocente.” Secondo Calamandrei un PM con una carriera separata e gerarchizzata verrebbe valutato in base alle “vittorie” (condanne), perdendo questa funzione di garanzia. Per Calamandrei, il PM non è un semplice “avvocato dell’accusa” o un organo di polizia, bensì un “promotore della giustizia” con l’obbligo di cercare la verità, anche a favore dell’imputato. Questa è cultura della giurisdizione: solo chi è cresciuto professionalmente con la mentalità del giudice può avere l’umiltà intellettuale di chiedere un’assoluzione. Nel dibattito sull’articolo 112 (poi approvato), Calamandrei sostenne fermamente l’obbligatorietà dell’azione penale come garanzia di uguaglianza, vietando al PM di sospenderla o ritardarla arbitrariamente. Nel discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Siena, tenuto il 13 novembre 1921, Piero Calamandrei, allora docente di “diritto giudiziario”, individuava quattro “tortuose vie …che la politica segue per far sentire il suo influsso sull’amministrazione della giustizia” mettendo in pericolo la separazione dei poteri, in particolare fra giustizia e politica “che di quella separazione costituisce il cuore pulsante”. In un suo discorso alla Costituente, Calamandrei disse: “La magistratura deve essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa indipendenza è la condizione suprema perché la giustizia non diventi strumento di fazione o di vendetta politica.” Ad accompagnare questa convinzione, una sua famosa citazione: “Quando per la porta del tribunale entra la politica, la giustizia esce dalla finestra.” La posizione di Calamandrei e di gran parte dei padri e delle madri costituenti fu contraria alla proposta di far dipendere il PM dal potere esecutivo (Governo), per evitare la politicizzazione dell’azione penale. Calamandrei si oppose alla separazione delle carriere tra giudici e PM, sostenendo che entrambi dovessero far parte dello stesso ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (come poi sancito dall’art. 104 della Costituzione). In sintesi, per Calamandrei il PM è un magistrato a tutti gli effetti, inamovibile e indipendente, distinguendosi dai giudicanti non per appartenenza a un corpo diverso, ma solo per la diversità di funzioni: ciò che sostiene in Elogio dei Giudici scritto da un avvocato del 1959. Piero Calamandrei Di fronte a tutto questo, perché allora il Fronte del Sì continua a tirare in ballo i loro nomi? Pensa che i cittadini siano così ignoranti a tal punto da dagli in pasto delle mezze verità, senza contestualizzazione, su questi illustri uomini di cultura istituzionale e politica? Evidentemente sì. Le argomentazioni ex auctoritate – come ha scritto Gustavo Zagrebelsky nell’introduzione alla guida al Referendum di Marco Travaglio – sono proprio funzionali a questo: dare in pasto mezze verità dando l’illusione ai cittadini di essere informati, dando l’illusione di sapere senza conoscere niente. Far passare il messaggio che “lo volevano loro (n.d.a: Falcone, Matteotti, Calamandrei, Vassalli)” significa chiudere la discussione prima ancora che inizi, come se bastasse evocare alcune figure importantissime della storia della giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità di questa riforma pasticciata. Attribuire le volontà contorte della Riforma Nordio a Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei non è solo storicamente falso, ma una scorciatoia retorica, una fallacia logica, un enorme sofisma laddove la falsificazione dell’argomentazione è intenzionale. Il Fronte del Sì e la destra sono in malafede quando usano queste strategie di comunicazione distorta: sono un tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere discusso apertamente e laicamente. Il pensiero di Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per sostenere posizioni che non hanno mai espresso. La Riforma Nordio va discussa nel merito senza pregiudizi e non giustificata ex auctoritate. Si sta parlando di questa riforma con le sue scelte precise: il sorteggio, l’Alta Corte, la nuova composizione degli organi disciplinari, il diverso equilibrio tra politica e magistratura di cui la “separazione delle carriere” – positiva o negativa che sia – è solo lo sfondo dei contenuti di questa riforma… e nemmeno così troppo trasparente. Per concludere è interessante che la destra oggi non citi Paolo Borsellino, grande magistrato antimafia nonchè fondatore e membro di Magistratura Indipendente – corrente di destra moderata e conservatrice dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) – , il quale invece era un oppositore convinto della separazione delle carriere. Nel suo libro Oltre il muro dell’omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno civile (Edizione Bur, maggio 2022, con presentazione di Manfredi Borsellino) Borsellino affermava: “Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obiettivamente i magistrati del pm, prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere non incoraggiano certo i ‘giudici’, che tali tutti sentono di essere, a indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni”. Come ha dichiarato suo fratello, Slavatore Borsellino: “Il timore di Paolo Borsellini era che venisse alterata l’indipendenza della magistratura: pensava che una separazione delle carriere avrebbe potuto portare i magistrati sotto l’inflluenza del potere politico”. Ai votanti l’ardua sentenza…   (1) Nel sistema processuale penale e nell’esercizio dei poteri assegnatigli in particolare dagli artt. 1 e 179 cod. proc. pen. del 1913. (2) In una intervista che rilasciò a Mario Pirani de La Repubblica il 3 ottobre 1991, in cui si parlava della riforma Vassalli e del nuovo Codice di Procedura Penale, Giovanni Falcone dichiarò: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.   Altre fonti: https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3393-la-magistratura-e-lindipendenza-in-memoria-di-giacomo-matteotti-introduzione-paola-filippi https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3264-indipendenza-dei-giudici-e-riforme-della-giustizia-ai-tempi-dellomicidio-matteotti-uno-sguardo-alle-pagine-di-cento-anni-fa-della-rivista-la-magistratura-simone-pitto Lorenzo Poli
March 20, 2026
Pressenza
Referendum #1 | NO, NO, NO e poi NO! (Il referendum del 22 marzo) – di Effimera
La raccolta delle firme promossa da 15 persone libere da ogni soggezione a partiti o a organizzazioni politiche istituzionali ha segnato una svolta in questa vicenda, cogliendo di sorpresa non solo l’arrogante governo in carica e la sua opposizione assopita, ma anche la comunicazione in tutti i suoi variegati segmenti (stampa, televisione, network, ogni [...]
March 10, 2026
Effimera
Il Ministro della Giustizia e l’Alta Corte disciplinare
“I magistrati se sbagliano vengono comunque assolti”. È una frase che viene pronunciata senza che l’autore si preoccupi di dimostrarla. In realtà, i dati ufficiali sui provvedimenti disciplinari proposti e adottati nei confronti dei magistrati inducono ad una valutazione assai diversa. La Costituzione (art. 107) e le norme vigenti (Decreto Legislativo 109/2006) consentono al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. I dati a disposizione mostrano che le azioni disciplinari sono state avviate dal Ministro in 24 casi nel 2023 (27%) e in 27 nel 2024 (34%). Quelle proposte dal Procuratore sono state 66 nel 2023 (73%) e 53 nel 2024 (66%). Queste percentuali dimostrano come la magistratura di fatto sia più severa del ministero della giustizia nel proporre l’apertura di un procedimento nei confronti dei giudici o dei pubblici ministeri. La valutazione dei vari casi segnalati e la decisione di stabilire eventuali sanzioni spettano alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Costituzione). In questo caso sono disponili i dati dal febbraio 2023 al dicembre 2025: sono state emesse 199 sentenze, di cui 23 con l’esclusione dal procedimento per decesso o per cessata appartenenza dell’incolpato all’ordine giudiziario. Delle 176 sentenze effettive, sono state comminate 82 condanne (47%) e 94 assoluzioni (53%). Ovviamente è impossibile entrare nel merito di queste sentenze, ma si conoscono i dati delle impugnazioni. Sia il Procuratore sia il Ministro, oltre al magistrato incolpato, hanno la facoltà di ricorrere in Cassazione qualora ritengano che la sentenza sia ingiusta. La Procura Generale ha impugnato 13 sentenze (7%), mentre il Ministro ne ha impugnate 9 (5%). Quest’ultimo dato dimostra che il Ministro della Giustizia ha condiviso il 95% delle sentenze emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi 3 anni. A questo punto resta da spiegare perché lo stesso Ministro abbia presentato (insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri) la proposta di revisione costituzionale che prevede di sottrarre l’azione disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura per attribuirla all’Alta Corte disciplinare, che verrebbe istituita se al referendum del 22-23 marzo vincessero i favorevoli. Occorre notare che l’Alta Corte si differenzia per diversi aspetti dall’attuale Consiglio Superiore. In particolare, attualmente del Consiglio possono fare parte magistrati sia di merito sia di legittimità. Invece, nell’Alta Corte potranno essere sorteggiati e insediati soltanto magistrati di Cassazione. Questa scelta si pone in contraddizione con quanto stabilisce la Costituzione vigente, che prescrive che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” (Art. 107). Ma soprattutto è evidente il rischio che la mancanza di magistrati di merito in seno all’Alta Corte possa determinare una valutazione oggettivamente parziale dei comportamenti dei magistrati di ogni funzione sottoposti a giudizio disciplinare. Inoltre, se nell’Alta Corte disciplinare possono essere presenti pubblici ministeri soltanto di Cassazione, si crea un problema almeno di opportunità per le azioni disciplinari promosse dal Procuratore Generale di Cassazione, poiché quest’ultimo di fatto è il “capo” di quei pubblici ministeri. In questo caso la tanto sbandierata terzietà del giudice, su cui insistono i promotori della riforma costituzionale, è finita tranquillamente nel dimenticatoio. Infine, oggi il Procuratore Generale è tenuto per legge ad affiancare il Ministro della Giustizia nel promuovere l’azione disciplinare, in quanto è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma con l’approvazione della riforma il Procuratore sarà membro di diritto soltanto del Consiglio Superiore dei pubblici ministeri. Di conseguenza non è ragionevole che il Procuratore sia poi anche titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei giudici di fronte all’Alta Corte, poiché si creerebbe un’asimmetria interna all’ordine giudiziario. Perché per i provvedimenti disciplinari la separazione delle carriere non conta più nulla?   Rocco Artifoni
March 4, 2026
Pressenza
L’Alta Corte del Regno Unito dichiara illegale il divieto verso Palestine Action
Dopo mesi di repressione e migliaia di arresti, la giustizia britannica dichiara illegale la messa al bando del gruppo: il governo ha usato le leggi antiterrorismo per colpire la solidarietà con la Palestina. Nel Regno Unito si apre una crepa nel muro della repressione: l’Alta Corte ha dichiarato illegale il divieto imposto dal governo britannico a Palestine Action, annullando la classificazione del gruppo come organizzazione terroristica. È una sentenza che pesa, perché non riguarda solo un’organizzazione specifica, ma la deriva securitaria che ha provato a trasformare la protesta politica in “minaccia alla sicurezza nazionale”. La messa al bando era stata decisa nel giugno 2025 dalla Ministra dell’Interno Yvette Cooper, che aveva inserito Palestine Action nel perimetro delle leggi antiterrorismo, accusando il gruppo di “danni criminali su larga scala” e di rappresentare una minaccia per la sicurezza. La giustificazione politica e mediatica era arrivata dopo l’azione contro la base militare RAF Brize Norton, nel sud dell’Inghilterra: un’incursione dimostrativa, legata alle proteste contro il genocidio in corso a Gaza, che secondo l’accusa avrebbe provocato danni per circa 9,3 milioni di dollari a due aerei della base. Ma ciò che il governo ha tentato di far passare come “terrorismo” era, nella sostanza, un’operazione di criminalizzazione dell’attivismo: un salto di categoria che non nasceva da una reale esigenza di sicurezza, bensì dalla volontà politica di spezzare un movimento che colpiva direttamente i gangli materiali della complicità britannica con Israele. La battaglia legale è stata guidata dalla cofondatrice Huda Ammori, che ha impugnato il provvedimento definendolo “uno degli attacchi più estremi alle libertà civili nella storia recente del Regno Unito”. Una definizione tutt’altro che retorica: con il bando, infatti, chiunque fosse stato ritenuto membro o sostenitore del gruppo avrebbe potuto rischiare fino a 14 anni di carcere. Non per violenza contro persone, non per attentati, ma per appartenenza politica e partecipazione a un’organizzazione di protesta. Già nell’agosto 2025 un giudice dell’Alta Corte aveva riconosciuto la gravità della questione, concedendo a Palestine Action il permesso di appellarsi: secondo la corte, la messa al bando costituiva un’interferenza potenzialmente sproporzionata con gli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutelano rispettivamente libertà di espressione e libertà di riunione pacifica. Il nodo era chiarissimo: un governo può usare la cornice del terrorismo per colpire la protesta politica? Può annullare il diritto di organizzarsi e manifestare semplicemente ridefinendo come “terrorismo” ciò che è dissenso? La sentenza che annulla il bando risponde: no. E lo fa in modo netto. L’Alta Corte ha stabilito che la decisione era sproporzionata e che il Ministro dell’Interno aveva persino violato la propria politica interna. Tradotto: il governo ha forzato la mano, ha abusato dello strumento più pesante disponibile — la legislazione antiterrorismo — per ottenere un risultato politico: mettere a tacere un movimento. Il dato più inquietante è che, nel frattempo, la repressione è andata avanti come se il bando fosse un fatto naturale. Dopo la messa al bando, sono state arrestate più di 2.300 persone. Un numero enorme, che racconta una strategia precisa: non punire singoli episodi, ma intimidire un’intera area sociale e politica, rendendo la solidarietà con la Palestina un rischio penale. Non è un dettaglio marginale. È il cuore della questione: il governo britannico non stava cercando di “fermare il crimine”, ma di costruire un precedente, stabilire che in nome della sicurezza lo Stato può schiacciare movimenti politici scomodi, ridefinendoli come terroristi. È la stessa logica che, in altri contesti, ha colpito movimenti ecologisti radicali, sindacati combattivi, gruppi antirazzisti, ma qui l’obiettivo era ancora più specifico: spezzare una campagna che denunciava e sabotava la complicità occidentale con il genocidio di Gaza. Nel frattempo, la repressione giudiziaria ha assunto tratti sempre più pesanti: detenzione preventiva prolungata, regime da terrorismo, isolamento, silenzio istituzionale. Una condizione che ha spinto prigionieri legati al caso Palestine Action a ricorrere perfino allo sciopero della fame, gesto estremo che mostra quanto la macchina repressiva fosse stata portata fuori scala. E qualcosa, lentamente, ha iniziato a incrinarsi anche nei tribunali: all’inizio di febbraio, il tribunale di Woolwich ha scagionato sei imputati dalle accuse più gravi. Segnali che, messi insieme alla decisione dell’Alta Corte, delineano una realtà scomoda per il governo: la narrazione “antiterrorismo” sta cedendo. La questione, però, non finisce con una sentenza. Resta aperto il problema politico: cosa succede ora a chi è stato arrestato? Quale risarcimento, quale riparazione, quale responsabilità istituzionale verrà riconosciuta per un’operazione repressiva che ha colpito migliaia di persone? E soprattutto: quanti altri movimenti rischiano, domani, lo stesso trattamento? Perché questo è il punto più grande, e più grave. Palestine Action non è stata solo attaccata per ciò che ha fatto, ma per ciò che rappresenta: un attivismo che non si limita a “sensibilizzare”, ma che mira a interrompere concretamente i meccanismi materiali della guerra e dell’occupazione. È esattamente questo che ha fatto paura. L’Alta Corte, con questa decisione, ha fatto qualcosa che in questi anni accade sempre più raramente: ha imposto un limite all’arbitrio securitario. Ha ricordato che la libertà di parola e di riunione non sono concessioni revocabili quando diventano scomode e ha smascherato il tentativo, profondamente politico, di usare il terrorismo come etichetta universale per colpire la solidarietà con la Palestina. La repressione, però, non si cancella con una firma. Resta nelle vite di chi è stato arrestato, nelle carriere spezzate, nelle settimane in carcere, nelle famiglie sotto pressione. Resta nella paura che lo Stato ha provato a inoculare: l’idea che schierarsi con la Palestina significhi esporsi alla macchina penale. Per questo la sentenza non è un punto d’arrivo, è un terreno di lotta e soprattutto è un messaggio chiaro: la solidarietà non è terrorismo. E chi prova a trasformarla in reato, oggi, lo fa per proteggere l’impunità di un genocidio.   Osservatorio Repressione
February 13, 2026
Pressenza