Tag - Legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. Legge Zampa)

Il DDL immigrazione mette a serio rischio i diritti e l’inclusione dei minori non accompagnati
Le Organizzazioni del Tavolo Minori Migranti 1 promuovono un appello al Governo e al Parlamento affinché si fermi l’adozione di norme che rischiano di compromettere alcune fra le principali tutele previste per i minori non accompagnati e i neomaggiorenni. “Il DDL Immigrazione, varato l’11 febbraio dal Consiglio dei Ministri, mette a rischio i diritti dei minori, mina le fondamenta della L. 47/2017 e ostacola l’inclusione di migliaia di adolescenti e giovanissimi”, scrive il Tavolo coordinato da Save the Children. Ancora una volta, la L. 47 viene minacciata da proposte peggiorative, nonostante sia una normativa modello per la protezione dei minorenni, unica in Europa e, come tale, da più parti riconosciuta come punto di riferimento. La L. 47 del 2017 sui minori non accompagnati, nota come “Legge Zampa”, è volta a garantire la piena realizzazione dei diritti dei minorenni che arrivano da soli in Italia a seguito di viaggi drammatici, spesso traumatizzati e disorientati, attraverso un percorso di protezione, inclusione e piena integrazione nella società. Essa, vale la pena ricordarlo, venne approvata ad ampia maggioranza parlamentare. Alla sua progressiva attuazione hanno contribuito, nei quasi nove anni dalla sua adozione, le istituzioni competenti a livello centrale e territoriale, le organizzazioni della società civile, gli operatori sociali e i singoli cittadini e cittadine che, come tutrici e tutori volontari, famiglie affidatarie, volontari e attivisti, sostengono ogni giorno bambini, bambine e adolescenti che arrivano soli in Italia. Le proposte contenute nel DDL Immigrazione minano alcuni tra gli istituti principali della L. 47, come il cosiddetto “prosieguo amministrativo”, colpendo, inspiegabilmente, proprio ragazze e ragazzi avviati in un percorso di inclusione e adottando un approccio che sembra voler sottrarre al controllo giudiziario sempre più passaggi. Esse inoltre possono avere un impatto drammatico in caso di ragazzi e ragazze con bisogni particolari, vulnerabilità e fragilità. Il prosieguo amministrativo è un istituto che consente a coloro che, essendo arrivati da minori non accompagnati, necessitano di supporto oltre il compimento dei 18 anni, di accedere alla continuità dell’accoglienza, dietro decisione del Tribunale per i minorenni. Questa misura al momento è prevista dalla legge fino al ventunesimo anno di età e consente ai ragazzi neomaggiorenni di completare i percorsi di istruzione, formazione o inserimento lavorativo, nonché il consolidamento di relazioni e legami, avviati prima dei 18 anni e funzionali a una piena integrazione. Il prosieguo amministrativo non è un “beneficio accessorio”, quanto piuttosto la disposizione di un tempo necessario per consolidare competenze, completare un ciclo scolastico, ottenere una qualifica professionale o entrare nel mondo del lavoro con strumenti adeguati. In altre parole, diventare parte della comunità, imparandone anche obblighi e responsabilità. Qualora le modifiche restrittive contenute nel testo informalmente circolato del DDL venissero confermate nel testo ufficiale e approvate dal Parlamento – ipotesi che le Organizzazioni firmatarie chiedono di scongiurare – si rischierebbe un ridimensionamento delle garanzie oggi riconosciute ai minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati, con il risultato concreto di comprimere gli strumenti di protezione e accompagnamento. Intervenire sul prosieguo amministrativo rischia di produrre un duplice danno, da un lato ostacolando l’autonomia di giovani che stanno costruendo un percorso positivo, dall’altro aumentandone la vulnerabilità sociale, spingendo molti di loro ai margini, a condizioni di precarietà abitativa e sfruttamento lavorativo e rendendo più difficile ogni forma di inclusione reale. Tali norme non farebbero che aumentare il rischio di marginalità sociale, creando nuove sacche di vulnerabilità e indebolendo un sistema già messo alla prova, con risultati disastrosi. Le modifiche proposte, inoltre, comporterebbero una disparità di trattamento tra i minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati e i loro coetanei fuori famiglia a seguito di un provvedimento del Magistrato. L’ordinamento infatti consente a questi ultimi di accedere a misure di accompagnamento fino ai 21 anni, beneficiando della continuità del progetto educativo individualizzato intrapreso. Allo stesso modo e ispirandosi agli stessi principi, il prosieguo amministrativo per minori non accompagnati nasce come strumento pensato per i ragazzi che affrontano il passaggio alla vita adulta senza una rete familiare su cui contare. Per i ragazzi che crescono fuori dalla propria famiglia, il compimento dei 18 anni non coincide infatti con una reale autonomia, ma con la perdita improvvisa di una parte delle tutele che li hanno accompagnati fino a quel momento. È proprio in questo passaggio che il diritto ad un accompagnamento graduale diventa ancora più essenziale, per evitare che l’uscita dal sistema di accoglienza si trasformi in una condizione di solitudine e vulnerabilità. Sono diverse migliaia i ragazzi nella fascia 18-21, ancora in una condizione di fragilità, presenti attualmente nel sistema ed è semplice calcolare che altre migliaia se ne aggiungeranno quando i diciassettenni attualmente accolti compiranno 18 anni. Le norme che impattano sul prosieguo amministrativo sarebbero estremamente dannose per la qualità dei percorsi di accoglienza e inclusione, la loro sostenibilità nel tempo e, di fatto, la vita di tanti ragazzi e ragazze. Le misure proposte dal DDL immigrazione andrebbero anche a peggiorare le procedure di rimpatrio assistito e volontario: la centralità del Tribunale per i minorenni, che nel sistema attuale ha il compito centrale di prendere una decisione a riguardo, garantisce che essa venga adottata dopo un’attenta valutazione, nel rispetto del superiore interesse del minore e delle convenzioni internazionali, ambito in cui l’organo giurisdizionale ha competenza specifica. Il DDL immigrazione trasferirebbe questa competenza al Prefetto, sentito il Tribunale: verrebbe dunque spostata dal giudice all’autorità amministrativa la prerogativa di una decisione che impatta sui diritti fondamentali dei minori. Tale trasferimento ridurrebbe le garanzie di tutela. Mantenere la competenza in capo al Tribunale per i minorenni resta quindi essenziale per avere decisioni prese nell’interesse superiore del minore, come indicato dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, evitando la prevalenza di criteri amministrativi, priorità di ordine pubblico o disomogeneità territoriale. Per queste ragioni, il Tavolo Minori Migranti chiede con forza al Governo di ritirare le proposte restrittive avanzate e al Parlamento di non approvare le modifiche previste dal DDL Immigrazione che incidono sul sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, sul prosieguo amministrativo e sul rimpatrio assistito. Il Tavolo ribadisce la sua disponibilità ad un confronto immediato approfondito e costruttivo con Governo e Parlamento, affinché venga valorizzato il sistema attuale di tutela che rappresenta un presidio avanzato di garanzia dei diritti per i soggetti più vulnerabili, quali sono i minori migranti soli che, anche attraverso l’affidamento familiare, possono essere generatori di infrastrutturazione sociale, portatrice di sicurezza endogena ed esogena. La piena attuazione della L. 47, ancora non adeguatamente realizzata, non soltanto propone fondamentali garanzie ma costituisce il sistema e le traiettorie per un’accoglienza adeguata, efficace e sostenibile. Se si vuole contribuire al benessere dei ragazzi e delle ragazze, alla loro piena inclusione, e quindi alla coesione sociale e al benessere dell’intera collettività, è necessario far vivere questa legge in tutte le sue parti ed evitare interventi peggiorativi come quelli proposti. 1. Promuovono l’appello 22 Organizzazioni della società civile: Ai.Bi., Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ARCI, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CISMAI, CNCA, CIR-Consiglio Italiano per i Rifugiati, Cooperativa CivicoZero, Defence for Children International, Emergency, Fondazione Terre des Hommes Italia, INTERSIS, Oxfam Italia, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
Prosieguo amministrativo dei MSNA e sopravvenuta maggiore età: profili applicativi dell’art. 13 L. 47/2017
La Suprema Corte di Cassazione si esprime con una pronuncia dirimente in materia di prosieguo amministrativo. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni, pubblicato il 24.10.2024, che ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest’ultimo aveva respinto la domanda proposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 47/2017, volta all’accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in comunità fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di completare il percorso educativo, scolastico e formativo in corso. La Corte territoriale aveva rilevato la sopravvenuta maggiore età dell’interessato, disponendo l’archiviazione del procedimento e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità. La Cassazione, dopo una articolata disamina, chiarisce il seguente principio di diritto: «Il diritto previsto dall’art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell’affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto-ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente». Corte di Cassazione, sentenza n. 262 del 25 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniela Vigorito per la segnalazione. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione