Giulio Regeni, riprende il processo
Con una sentenza depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale per
violazione dell’articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
che l’onorario e le spese del consulente di parte nominato dal difensore
d’ufficio siano anticipati dallo Stato. La Corte ha stabilito che tali costi
devono essere liquidati dal magistrato secondo i criteri previsti per il
gratuito patrocinio, ferma restando la possibilità per lo Stato di rivalersi
sull’imputato qualora questi diventi successivamente reperibile.
La pronuncia riguarda un’ipotesi definita “eccezionale” dalla stessa Consulta:
quella dei procedimenti celebrati in assenza per i delitti previsti dalla
Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata
cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato, non sia possibile
dimostrare che quest’ultimo, pur consapevole dell’esistenza del procedimento,
sia stato effettivamente informato della pendenza del processo.
Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dalla Corte
d’Assise di Roma nell’ambito del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, che
vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani. Nel corso del
dibattimento, i giudici avevano disposto una perizia per la traduzione di un
documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini della decisione. In tale
contesto, i difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di poter nominare
un consulente tecnico di parte con spese a carico dello Stato, sollevando
contestualmente l’incostituzionalità della disciplina vigente, nella parte in
cui non garantiva l’anticipazione dei relativi costi nei procedimenti celebrati
in assenza.
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