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Difendiamo la magistratura dagli attacchi della potere
“Ci accorgeremo che la mafia è entrata nelle istituzioni quando le stesse attaccheranno la magistratura” Giovanni Falcone Lo diceva Falcone negli anni Ottanta. E non lo diceva per folklore, lo diceva perché era così. Lui stesso aveva ricevuto forti critiche politiche e istituzionali, specialmente negli anni immediatamente precedenti la sua morte nel 1992. Critiche aspre e trasversali, provenendo da diversi settori sia di destra che di sinistra, che aumentarono un profondo clima di ostilità nei suoi confronti. Questo attacco trasversale a Giovanni Falcone da parte della classe politica ed istituzionale dell’epoca è stato definito come un vero e proprio “linciaggio” mediatico e professionale, che ha contribuito a isolarlo. Qualche ignorante che parla oggi di “politicizzazione della magistratura” (sempre intendendo ovviamente le “toghe rosse”, senza mai parlare del fatto che il fenomeno del correntismo è da decenni che è, per la maggioranza, pendente a destra, pur essendo un fenomeno minoritario), dovrebbe ricordarsi che lui stesso era un magistrato membro di “Movimento per la giustizia”, una corrente politica interna alla magistratura italiana, storicamente legata ad aree progressiste. Nonostante ciò, “politico” non vuol dire “partitico” e non coincide con “istituzionale”. Famoso fu lo storico confronto tra Giovanni Falcone e Leoluca Orlando nei primi anni ’90. In un confronto al Maurizio Costanzo Show, vide il sindaco di Palermo accusare il magistrato di nascondere la verità sui mandanti politici della mafia nei “cassetti”, chiedendo se ci fossero le prove della collusione con la mafia del politico democristiano Salvo Lima. Accusa che farebbe ridere se non per il fatto che Orlando la fece veramente, senza mai pentirsi amaramente. Nel video si può ben vedere un giurista del pubblico da Maurizio Costanzo, nonché ignorante dell’epoca (perché quelli sono una costante in tutte le epoche, con la caratteristica di nasconderai dietro “lecite opinioni” e di essere sempre presuntuosi, autoreferenziali ed egoici, oltre a vestire spesso gli abiti degli “uomoni di cultura” ), additare Falcone di essere un ostacolo all’indipendenza della magistratura, di essere un magistrato che preferiva ruoli ministeriali (sebbene i suoi non furono mai incarichi politici, ma istituzioni che dovevano essere rivestiti obbligatoriamente da magistrati). Nel video si può ben udire come, alle accuse rivolte a Falcone, la platea del Maurizio Costanzo Show abbia applaudito. Un applauso anacronistico, un paradosso, che risulta quasi assurdo visto con gli occhi di oggi. Questo per dimostrare come fosse indirizzato il senso comune della gente: verso la denigrazione e la legittimazione della magistratura. Quella puntata al Maurizio Costanzo Show fu il primo vero funerale di Giovanni Falcone, con l’aggravante di mantenerlo in vita, costringendolo a vedere lapalissianamente senza filtri un Paese omertoso, ignorante (nel senso che ignora) e soprattutto “idiota” (nel senso greco). La cultura italiana, terribilmente “moderata” sui temi importanti e terribilmente “enfatica” su quelli effimeri, è profondamente “idiota” nel senso greco non-dispregiativo del termine. Gli idiṓtēs (ἰδιώτης) nell’Antica Grecia erano i “privati cittadini” o le “persone comuni” che si occupavano solo dei propri affari privati (ídios) senza partecipare alla vita politica o pubblica della “polis”. I Greci associavano il disinteresse per la cosa pubblica alla mancanza di cultura o alla ristrettezza di vedute. Il termine passerà al latino col significato di “incolto”, “inesperto” o “rozzo”, per poi scivolare verso quello attuale di persona priva di intelligenza o senno. Il senso comune reazionario italiano si può descrivere come compendio di tutti questi termini. A questo dobbiamo aggiungere le osservazioni di Antonio Gramsci, il quale definiva il senso comune come la concezione del mondo frammentaria, incoerente e “folcloristica” delle masse, intrisa di influenze esterne e della classe dominante. Un “concetto equivoco, contraddittorio, multiforme” che permette alla classe dominante di imporre la propria visione del mondo come filosofia del popolo, facendo sì che le masse accettino la propria condizione, interiorizzando la volontà dei “padroni”. Contestualizzando con le vicende legate a Falcone, la “volontà dei padroni” era preservare la Trattativa Stato-Mafia e nasconderla, mentre i media erano un ottimo veicolo per dare un’immagine ridicolizzante e delegittimante delle figure che invece volevano andare nella direzione opposta. Anche lo scontro tra Leoluca Orlando e Falcone era funzionale a questo: indebolire e isolare Falcone, renderlo distante dall’opinione pubblica. Ecco dunque che la presenza di Falcone al Maurizio Costanzo Show aveva una funzione drammaturgica e teatrale: lui era lì per essere dato in pasto agli “utili idioti” del momento inconsapevoli (vorremmo ben sperare) che la loro narrazione fosse la narrativa perfetta che serviva al potere per poter delegittimare e isolare Falcone insieme a Borsellino. Il 12 gennaio 1992, durante una puntata di “Babele” su RaiTre, di Corrado Augias, una giornalista chiese a Falcone: “Lei dice che in Sicilia si muore perché si è soli. Giacché lei, fortunatamente, è ancora tra noi, chi la protegge?”. Falcone rispose con una domanda: “Questo vuol dire che per essere credibili in questo Paese bisogna essere ammazzati?”. Il gelo in studio. La giornalista disse: “Non volevo dire quello”. Falcone ribatte’: “Se fino ad ora sono vivo mi è andata bene?”. I conduttori, compreso Augias, cercarono di correggere il tiro, ma Falcone granitico disse: “Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l’hai fatta esplodere”. “No per carità, non lo deve dire. Questo é molto amaro” – hanno detto i presenti in studio a Falcone. “È forse la cosa più amara che ha detto” – aggiunse Augias. La giornalista fece la domanda in buonafede aspettandosi un conforto da Falcone, ma Falcone non la gradì: non la gradì perché lui non stava vivendo come tutti gli altri italiani. Lui sentiva sulla sua pelle la tensione, sentiva la morte incombere (come hanno preso altri, prenderanno anche me) sentiva che non aveva solidarietà, sentiva di non essere capito, sentiva di essere isolato e, per questo, provava un naturale senso di irritazione nonostante la sua compostezza istituzionale non lo desse a vedere. E così rispose. Poi quando venne ucciso si calò improvvisamente il sipario su quello che la gente viveva quotidianamente con il suo senso comune, venendo catapultata in un altro scenario. Falcone era un pm antimafia, Falcone indagava sulla mafia, Falcone era attaccato dalla politica e dalla istituzioni, Falcone era stato ucciso in un attentato di mafia e forse con altri mandanti. L’Italia sembrava per un momento recuperare lucidità nell’accorgersi cosa stava succedendo e cosa facesse veramente Falcone. Alla sua morte tutti furono pronti a santificarne ed elogiarne le gesta, mentre prima lo snobbavano. Solo recentemente Corrado Augias, in una intervista a Roberto Saviano del 16 marzo 2026 a “Torre di Babele”, ha dichiarato di essersi pentito di aver risposto a Falcone in quel modo poiché effettivamente era “inesperto” e non capiva fino in fondo ciò che Falcone stava vivendo. Augias ha fatto mea culpa sottolineando che spesso fare il mestiere di giornalista impedisce di riuscire ad approfondire tutto nei dettagli. Questo è il segnale di una persona colta ed intelligente, quale è Augias, che è in grado di ammettere e capire. Ma tutti gli altri? Sono riusciti a fare mea culpa o si sono dimenticati di questa parentesi o, peggio, hanno normalizzato? Chi applaudiva coloro che criticavano Falcone e non capiva cosa viveva e si permetteva di elargire giudizi, cosa prova ora? La forza di Giovanni Falcone non è solo nella sua storia, ma nella lucidità con cui aveva già visto ciò che oggi continuiamo a misurare: quando il potere attacca chi indaga, quando si delegittima chi cerca la verità, quando si prova a isolare la magistratura, allora non è solo un conflitto istituzionale. È un segnale. È un allarme. Falcone ci ricorda che la mafia non è soltanto un’organizzazione criminale: è un metodo, un modo di occupare gli spazi pubblici, di piegare le regole, di trasformare le istituzioni in strumenti di convenienza. E il primo bersaglio, quando questo accade, è sempre la giustizia. Per questo la sua frase non appartiene al passato. È un invito a restare vigili, a non normalizzare l’attacco a chi difende la legalità, a riconoscere che la democrazia si protegge ogni giorno, anche quando farlo è scomodo. La memoria non è un rito: è un impegno. E Falcone continua a indicarci la direzione. Ha avuto ragionissima Gratteri quando ha affermato sul Referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo: “Voteranno per il ‘no’ le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il ‘si’ gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente” (Fonte: ANSA). Tali gruppi di potere beneficerebbero di una riforma che indebolirà l’efficacia della magistratura, oltre che del sistema accusatorio, a cui tanto si appella il Fronte del Sì. Le affermazioni di Gratteri hanno trovato il sostegno del magistrato Nino Di Matteo, il quale ha concordato che “mafiosi e massoni voteranno sì”, e di Salvatore Borsellino, che ha definito la riforma un “golpe”.   Lorenzo Poli
March 18, 2026
Pressenza
Giuliano Vassalli non è il “padre spirituale” della Riforma Nordio
Il governo Meloni e più in generale il fronte del SI’ in questi mesi hanno cercato di arruolare post-mortem il grande giurista e partigiano Giuliano Vassalli come garante della Riforma costituzionale Nordio. La riforma, che separa le carriere di giudici e pubblici ministeri, viene descritta dal Fronte del Sì come il necessario completamento di un processo penale che deve svolgersi davanti a un giudice terzo con accusa e difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda l’impianto del nostro sistema di giustizia. Il Ministro Nordio addirittura cita Vassalli come “padre spirituale” della Riforma, ma la storia smentisce la propaganda e dice l’esatto contrario. Giuliano Vassalli (Perugia, 25 aprile 1915 – Roma, 21 ottobre 2009) è stato un grande partigiano, antifascista, storico militante socialista, illustre giurista e politico italiano, nonchè presidente della Corte Costituzionale dall’11 novembre 1999 al 13 febbraio 2000 ed è considerato il Padre del Codice di Procedura Penale di stampo accusatorio del 1988, in quanto da lui formulato in veste di Ministro della Giustizia (1987-1991). Nel secondo dopoguerra si afferma come uno dei più autorevoli politici italiani. E’ dal 1974, subito dopo la battaglia comune con i Radicali per il divorzio, che Giuliano Vassalli propose al Partito Socialista la sua bozza complessiva per “una giustizia giusta” – così la titolò – che, oltre la separazione delle carriere dei magistrati prevedeva anche la responsabilità civile/penale dei magistrati. Dal 29 luglio 1987 al 2 febbraio 1991 è stato Ministro di Grazia e Giustizia nei governi Goria, De Mita e Andreotti VI. Durante il suo mandato presenta il disegno di legge delega per la Riforma del Codice di Procedura Penale che segue i precedenti progetti rimasti al palo a causa dello scioglimento anticipato della legislatura o di difficoltà di ordine politico. Il modello fondamentale su cui si formerà il nuovo codice è quello accusatorio, contrapposto a quello inquisitorio, modello invece appartenente al Codice Rocco risalente al ventennio fascista. Il processo si risolve in un “actus trium personarum”, nel quale è il pubblico ministero (PM) che indaga ed esercita l’azione penale, l’imputato che si difende ed il giudice che decide, in base a prove selezionate dalle parti ed acquisite in contraddittorio. È ribadita la presunzione di non colpevolezza, già contenuta nella Costituzione, e non è prevista la custodia cautelare dell’imputato, durante il processo, se non in casi eccezionali per la necessità di non disperdere la prova. Il nuovo codice, redatto da una commissione presieduta da Giandomenico Pisapia, venne approvato nel 1988 ed entrò in vigore nel 1989 (codice che tuttavia sarà sottoposto nel tempo a pesanti modificazioni). Sempre nel 1987 presenta un disegno di legge di riforma parziale del Codice di Procedura Civile, che sarà approvato, con numerose integrazioni, nel 1990. Nello stesso anno insedia una commissione di docenti universitari, presieduta da Antonio Pagliaro, con il mandato di mettere a punto un disegno di legge delega di riforma del codice penale (la commissione terminerà i suoi lavori presentando una proposta, alla quale seguiranno ulteriori progetti redatti da successive commissioni). Vassalli sosteneva convintamente che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri fosse la naturale e necessaria conseguenza per il corretto funzionamento del nuovo processo, ritenendo che senza una netta distinzione tra chi accusa e chi giudica, il sistema accusatorio non potesse funzionare appieno. Vassalli Vassalli fu chiarissimo ed esplicito sulla separazione delle carriere, partendo dagli orientamenti in tal senso di Giacomo Matteotti. Riteneva la separazione delle carriere indispensabile per garantire la terzietà del giudice e l’equilibrio tra accusa e difesa, principi ispiratori della sua riforma che ha superato il precedente modello inquisitorio. Vassalli sosteneva che l’unificazione delle carriere fosse un retaggio inquisitorio incompatibile con il nuovo sistema e che il sistema accusatorio non potesse funzionare pienamente senza la netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti (PM), operazione rimasta incompiuta. In sintesi, per Vassalli, la separazione non era una mossa politica, ma un’esigenza tecnica e di garanzia per un processo più giusto e credibile. Pensiero che si può condividere o meno, ma pur sempre rimane il pensiero di un grande giurista che ha fatto la storia della giurisdizione in Italia. E’ proprio per queste sue posizione che il pensiero di Vassalli è oggi centrale nel dibattito sulla riforma costituzionale del Ministro Nordio, il quale riabilita il grande giurista come “padre spirituale” della sua riforma sulla separazione delle carriere in Italia, promuovendola come completamento della riforma del processo penale di Vassalli. L’1 marzo 2026 è uscito un importante articolo su La Repubblica scritto da Benedetta Tobagi e dal Professor Mitja Gialuz, ordinario di Diritto processuale penale, sulle menzogne che circolano da mesi nel dibattito pubblico per cercare di attribuire la paternità della modifica costituzionale Nordio-Meloni al defunto giurista. Spesso sui social sono girate immagini con due citazioni risalenti presumibilmente a Vassalli e citate in un’intervista avvenuta il 19 febbraio 1987 e destinata – in forma più ristretta – alla pubblicazione sul Financial Times (FT) dal titolo “La legge delega ed il nuovo processo penale. L’Ordinamento giudiziario in Italia oggi”. Le citazioni affermano: «parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice … che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio»; «Senza separazione delle carriere, la mia riforma di codice di procedura penale non funzionerà». Verificando sul sito dell’archivio storico del FT questa intervista, però, non sembra esistere. Tobagi e Gialuz sono andati a verificare nell’archivio del quotidiano americano, ma non hanno trovato nessuna intervista. Solo un articolo senza firma su altri temi, con appena due battute di Vassalli alla fine (che non riguardano la separazione delle carriere). Ad esistere c’è solo il dattiloscritto della sbobinatura di una conversazione avvenuta tra l’intervistatore Torquil Dick Erickson e Vassalli, fornita dall’intervistatore a Panorama nel luglio 2024 e ripubblicata recentemente dalla rivista in un articolo. Nel dattiloscritto si trovano solo tre righe in cui si parla, in termini generali, di separazione delle carriere, ma non c’è nulla che possa far pensare che Vassalli avrebbe gradito questa modifica costituzionale, oltre a non esserci un testo rivisto da Vassalli o proveniente dalle sue carte. Nell’articolo su La Repubblica e nell’articolo a firma del solo Prof Gialuz – pubblicato su Sistema Penale -si richiama chiaramente l’orientamento di Vassalli a una più netta separazione di funzioni tra giudici e pm, ma si sottolinea – a partire da fonti e testimonianze reali, anche attraverso le autorevoli voci di Enzo Cheli e Giorgio Lattanzi – l’enorme distanza di Vassalli, per quanto ha detto e scritto nella sua vita, da una modifica costituzionale come quella in discussione(che fa ben più che semplicemente separare le carriere). Sembra che il Fronte del Sì preferisca decontestualizzare le affermazioni di un convinto difensore della Costituzione per giustificare la sua mutilazione. Vassalli infatti si espresse in modo categorico contro le “modifiche di sistema” della Costituzione che stravolgessero l’impianto dei padri e delle madri costituenti. In un’intervista del 2007, dichiarò: “Io sono per il mantenimento il più possibile della Costituzione”. Vassalli, pur essendo favorevole alla separazione delle carriere, si espresse sempre contrario ad una riforma costituzionale in tal senso. Per Vassalli, la separazione delle carriere non richiedeva alcuna revisione della Legge Fondamentale e fu proprio lui, da Presidente della Consulta – attraverso la Sentenza 37/2000 -, a sancire che la Costituzione è già compatibile con la separazione, attuabile tramite semplice legge ordinaria. Vassalli non ha mai avallato lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura o di eleggere i membri tramite questo sorteggio – pilastri dell’attuale proposta di Nordio – che Vassalli avrebbe invece considerato estranei al nostro impianto democratico. Per lui, infatti, l’indipendenza della magistratura era un pilastro non negoziabile. Non esiste alcun testo in cui Vassalli sostiene che sarebbe opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo ha mai scritto, mai detto, mai proposto. Non si trova nessun discorso, nessuna intervista, nessun documento ufficiale in cui lui si sarebbe espresso a favore di un organo speciale come l’Alta Corte disciplinare prevista nella riforma Nordio.Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era non ha mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi dalla riforma. Evocare una delle più importanti figure della storia della giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità su una riforma, oltre ad essere storicamente falso, è una scorciatoia retorica, un tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere discusso apertamente e laicamente. Il suo pensiero va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per sostenere posizioni che non ha mai espresso. Come ha dichiarato Democrazia Atea: “Citare Vassalli per cambiare 7 articoli della Carta non è un omaggio, è una distorsione storica. Non serve mutilare 7 articoli della Costituzione per attuarla. Chi usa il nome di Vassalli per giustificare questo attacco alla Costituzione compie un’operazione di puro sciacallaggio intellettuale.”   Per maggiori approfondimenti: https://shopdata.giuffre.it/media/estratti/ESTRATTO_024217256.pdf https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gialuz-giuliano-vassalli-e-la-riforma- costituzionale-della-magistratura http://www.osservatoriosullalegalita.org/26/acom/03/01violacost.htm La presunta intervista di Giuliano Vassalli al Financial Times, 19 febbraio 1987 https://www.panorama.it/attualita/politica/vassalli-intervista-separazione- carriere-giustizia Oliviero Mazza, “La separazione delle carriere e il processo accusatorio”  https://dirittodidifesa.eu/la-separazione-delle-carriere-e-il-processo-accusatorio-in-una-conversazione-con-giuliano-vassalli-di-oliviero-mazza/ Lorenzo Poli
March 18, 2026
Pressenza
L’unitarietà dei magistrati non è stata voluta dal fascismo
La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro. Sebbene sia stata divulgata come uno dei punti focali della Riforma Nordio, la separazione delle carriere è solo un punto marginale della riforma. In Italia, come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già esistente. Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione), in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti colleghi. Ad oggi i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno, su un totale di circa 9.500 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si possano cambiare ben 7 articoli della Costituzione per impedire a 40 persone all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria. Nonostante l’inconsistenza della modifica, è interessante ripercorrere la bufala narrativa di chi afferma – oggi – che l’unitarietà dei magistrati era stata voluta dal fascismo, tacciando di incoerenza la sinistra per la sua opposizione alla separazione delle carriere. iniziamo col dire che le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri in Italia sono unite dal 1865, oltre 60 anni prima dell’avvento del fascismo. Già nello Stato liberale, l’ordinamento giudiziario del 1865 (Regio Decreto n. 2626) inquadrava giudici e pubblici ministeri come appartenenti allo stesso ordine, sebbene le loro carriere venivano definite “parallele e distinte” tra giudici e pubblici ministeri con possibilità di passaggio tra le funzioni. Con l’arrivo del fascismo, tutto cambiò. Il regime intervenne soprattutto sul piano politico, puntando a subordinare ogni istituzione allo Stato. L’ascesa di Benito Mussolini si accompagnò fin dall’inizio all’attacco contro le forme di aggregazione sociale: lo squadrismo colpì sindacati, cooperative, case del popolo e organizzazioni democratiche. Questa strategia venne poi tradotta in norme, con la repressione delle associazioni e delle libertà collettive. In questo clima, nel 1925 l’Associazione Generale Magistrati Italiani (AGMI), antenata dell’attuale ANM, si sciolse per evitare di essere trasformata in un organismo controllato dal governo. Meno di dieci anni dopo, nel 1934, l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista divenne obbligatoria anche per i magistrati. In questo contesto, comunque, la magistratura non era indipendente, già da prima dell’avvento di Mussolini e delle sue camicie nere. Giudici e pubblici ministeri erano parte dell’apparato statale, funzionari sottoposti al potere del ministro della giustizia. Se è vero che già nel 1907, il CSM non era un organo autonomo, ma operava sotto il controllo del Guardasigilli, e dunque del governo, è altrettanto vero che il fascismo rafforzò questa impostazione, coerentemente con una concezione autoritaria dello Stato. Se nel 1921 si era introdotta una parziale elettività del CSM, con alcuni dei componenti votati dai magistrati tra i magistrati, appena due anni dopo, nel 1923, il governo fascista da poco insediato ripristinò la nomina governativa di tutti i membri del Consiglio superiore della magistratura (con l’art. 151 del R.D. 2786/1923). L’ordinamento giudiziario fascista si fonda nella soggezione della magistratura al potere politico. Solo trascurando questo fatto può nascere l’equivoco che oggi alimenta la narrazione del Fronte del Sì secondo cui “l’unità delle carriere sarebbe un’eredità del fascismo”: una bufala che arriva da una lettura estremamente superficiale delle parole del ministro fascista Dino Grandi. Quando, nel 1941, venne approvata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, il governo fascista quindi non inventò l’unificazione delle carriere, si limitò a conservare la disciplina dell’Italia postunitaria. Gli articoli 4 e 69 del Regio decreto n. 12 del 1941, infatti, rispecchiano gli articoli 6 e 129 del Regio decreto n. 2626 del 1865. La legge sull’ordinamento giudiziario del 1865 li qualificava come funzionari dello Stato, e poneva il pubblico ministero sotto il controllo dell’esecutivo: questo assetto non fu introdotto, né cambiato, dal fascismo con la riforma del 1941. In altre parole, non si tratta di una rottura, ma di una continuità con l’impianto precedente. Per capire da dove nasce l’equivoco sulle dichiarazioni di Dino Grandi, e sull’attribuzione al fascismo dell’unificazione delle carriere, basta leggere la relazione illustrativa alla legge sull’ordinamento giudiziario, presentata nel 1941. Spiegando il motivo per cui si è scelto di conservare l’unitarietà dell’ordine giudiziario, il ministro Dino Grandi fascista sottolineava infatti come una scelta diversa non sarebbe stata politicamente concepibile, alla luce del superamento “della distinzione, fondamentalmente erronea, tra i poteri dello Stato”. Il tema centrale, allora, era la separazione delle carriere (cioè una scelta tecnica sul modello processuale), quanto la negazione della separazione dei poteri. Dino Grandi afferma esplicitamente che l’autogoverno della magistratura è incompatibile con lo Stato fascista, perché non possono esistere organi indipendenti dal potere sovrano. Nel fascismo, nessuno deve poter fermare il governo dalla sua volontà, nemmeno il potere giudiziario, che invece in democrazia è chiamato ad applicare la legge nei confronti di chiunque (governanti compresi). L’eredità del fascismo è il desiderio di controllo politico sulla giustizia. Ed è proprio questo che la Costituzione antifascista ha rifiutato. Nel 1946, prima ancora della nascita della Repubblica: con il Regio decreto legislativo 511 del 1946 si iniziò a ridurre il potere governativo sulla magistratura e, in particolare, sul pubblico ministero. La modifica è terminologica e decisiva: il pubblico ministero non agì più sotto la “direzione” (un concetto che implica obbedienza) del Ministro ma sotto la sua “vigilanza”. Il dibattito nell’Assemblea Costituente proseguì nella costruzione dell’indipendenza del potere giudiziario e, più in generale, nel delineare un sistema istituzionale incardinato sulla separazione dei poteri. Nel definire la magistratura come un “ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri”, l’articolo 104 della Carta non si limita quindi alla dichiarazione di principio, ma mira a rendere effettiva questa promessa attraverso l’istituzione di un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che, pur mantenendo lo stesso nome del passato, diverge in maniera determinante dall’esperienza fascista. Non è infatti un organo soggetto al Ministero della Giustizia, ma è un organo autonomo, indipendente dagli altri poteri dello Stato: tutto l’opposto del modello autoritario e corporativista previsto dal fascismo.   Per ulteriori info: Revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura A.S. n. 1353, 30 gennaio 2025: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1443762.pdf Lorenzo Poli
March 17, 2026
Pressenza
Il sorteggio truccato della Riforma Nordio spiegato a chi non vuol capire
La questione del sorteggio è forse uno dei temi più ostici e dibattuti della riforma di modifica costituzionale della magistratura ordinaria su cui saremo chiamati ad esprimerci, come cittadini, il 22 e il 23 marzo 2026. A un passo dal referendum è indispensabile che tutti i cittadini conoscano nei dettagli i contenuti della riforma costituzionale della giustizia, con accento ovviamente sui cambiamenti che apporterebbe in caso di approvazione. È quindi necessario un confronto tra il sistema attuale e quello ipotizzato nella riforma della Giustizia per ogni punto, a partire dal sorteggio dei membri dei CSM, il Consiglio superiore della magistratura. Questo è un punto molto importante della riforma Nordio e allo stesso tempo uno dei più controversi. Attualmente, il Consiglio Superiore della Magistratura è uno solo, competente per tutti i magistrati, sia quelli requirenti (pubblici ministeri) che giudicanti (giudici). Questo organo viene individuato dalla Costituzione, oltre come organo disciplinare, appositamente per preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, un proposito che si riflette anche nella sua composizione. Oggi, il CSM conta 33 membri, di cui 3 di diritto: * il Presidente della Repubblica che lo presiede; * il Primo Presidente in carica della Corte di Cassazione; * il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri 30 membri, invece, vengono eletti. La Costituzione non prevede un numero di membri del CSM, ma individua semplicemente il rapporto tra membri togati e laici: rispettivamente devono essere 2/3 e 1/3 del totale. L’elezione per i 20 membri togati del CSM avviene da tutti e tra tutti i magistrati ordinari; mentre per i 10 membri laici del CSM l’elezione viene scelta dal Parlamento da un elenco comprendente professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esperienza. Quest’ultima componente serve proprio a garanzia dell’indipendenza dell’organo, tant’è che fra i membri laici viene nominato un vicepresidente. Alessandro Barbero – Benedetta Tobagi – Nicola Gratteri La Riforma Nordio propone innanzitutto di istituire due CSM distinti per pubblici ministeri e giudici, relegando peraltro le funzioni di controllo disciplinare a un’Alta Corte da istituire appositamente. Tralasciando il fatto che l’istituzione di due nuovi organi triplichi i costi per lo Stato (da 50milioni per il CSM a 150 milioni), i fautori del “sì” contano che questo meccanismo possa favorire la funzione di garanzia dei CSM, impedendo la creazione di sistemi e “correnti” (associazioni di magistrati che con il tempo hanno finito per compiere di fatto attività politica nel CSM) al suo interno. Non solo, stando alle parole della Premier Giorgia Meloni: “Si dice che con questa riforma noi vogliamo sottomettere la giustizia alla politica, solo che è falso perchè la riforma fa esattamente il contrario: toglie facoltà al Parlamento e ai partiti di indicare una parte del CSM, cioè dell’organo di autogoverno della magistratura e questo meccanismo viene sostituito con un sorteggio tra chi ha i requisiti per ricoprire quell’incarico”. Come ha fatto notare la Benedetta Tobagi, scrittrice e tra le personalità di spicco della cultura italiana contemporanea, si tratta di dichiarazioni fuorvianti e false. Per istituire entrambi i CSM la riforma vuole utilizzare il metodo del sorteggio, tanto tra i membri togati (da scegliere sempre fra tutti i magistrati) quanto per i membri laici, questi ultimi con elenco formato dal Parlamento, come avviene ora. Stando alla modifica costituzionale del Ministro Nordio, mentre i membri togati del CSM saranno davvero estratti a sorte tra tutti i circa 9.500 giudici e pubblici ministeri italiani, per i membri laici (di nomina politica) non sarà così. Il nuovo articolo 104 (1) della riforma costituzionale Nordio afferma chiaramente che i membri laici saranno “estratti a sorte da un elenco che il Parlamento, in seduta comune, compila mediante elezione entro sei mesi dall’insediamento”. Si tratta di un sorteggio truccato da un elenco predefinito dalla politica. Su questo aspetto c’è un elemento molto delicato da analizzare che rischia di passare inosservato. Le leggi in vigore attualmente prevedono come premesso 20 membri togati e 10 laici, oltre ai 3 componenti di diritto, ma non è noto quanti sarebbero con l’approvazione della riforma, poiché il referendum rimanda le questioni specifiche a una legge ordinaria successiva. Quel che è peggio è che noi non abbiamo certezze granitiche su come avverrà questa legge ordinaria. Oggettivamente i cittadini votanti non posso essere a conoscenza di una serie di questioni che saranno definite con una legge ordinaria in caso di vittoria del Sì. Per esempio non sappiamo quanto sarà lungo o corto questo eventuale elenco e non sappiamo con che tipo di maggioranza sarà votato: se oggi per nominare i membri laici del CSM serve una maggioranza di 3/5 in Parlamento (con conseguente elezione di rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e di opposizione), con la Riforma Nordio potrebbe non essere così. Il rischio è che il famoso elenco possa essere votato a maggioranza semplice, la quale consentirebbe alla maggioranza di governo (qualsiasi) di scegliere la lista per il sorteggio (di cui non si sa ancora la quantità di nomi). Pericoli che nessuno può escludere, ma di cui si potrebbe sempre verificare l’incostituzionalità. Quindi non soltanto la politica – a differenza di quello sostenuto da Meloni – potrà continuare a scegliere i membri politici del CSM (quindi influenzarlo), ma questa compagine potrebbe essere composta di soli membri sostengono le forze di governo. Questo sorteggio truccato rappresenterebbe un pericolo sia per l’indipendenza della magistratura, attuando una scomposizione che renda gli organi più fragili ed esposti alle pressioni esterne; sia per i cittadini. Per quanto sia vero che in qualsiasi ipotesi i membri laici continueranno ad essere una minoranza, non è altrettanto vero che non avrebbero la possibilità di condizionare e orientare l’intero organo. Anche se i membri laici continueranno ad essere una minoranza (1/3 dei laici contro i 2/3 dei togati), sarà una “minoranza organizzata” legata alle forze politiche che l’hanno nominata. Come afferma Tobagi: “La storia e la sociologi ci insegnano che le minoranze organizzate prevalgono sempre sulla maggioranze disorganizzate, in questo caso la componente togata estratta a sorte”. Quindi dire che i membri laici saranno sorteggiati sia nel caso della vittoria del Sì sia nel caso della vittoria del No significa essere in malafede, come ha giustamente spiegato lo storico Alessandro Barbero. La malafede sta proprio nel fatto che mentre i membri togati del CSM verranno scelti tra una lista di 9.500 magistrati, i membri laici saranno estratti da una lista scritta dal Parlamento. Una lista di cui non si specifica nemmeno la quantità di nomi che deve contenere. Stando alla Riforma Nordio, la lista potrebbe contenere anche 11 nomi – come ha sottolineato Barbero – e ciò renderebbe molto più facile l’estrazione palese. Mettendo anche il caso che la lista sia di 20 o di 30 nomi, in qualunque caso la lista dei togati sarà correttamente sorteggiata, mentre quella dei laici potrà essere potenzialmente truccata. Inoltre, come ha sostenuto il pubblico ministero anti-mafia Nicola Gratteri – da sempre favorevole al sorteggio, ma non al sorteggio truccato della Riforma Nordio, un vero sorteggio dei membri laici non dovrebbe essere una lista scelta a tavolino di giuristi e avvocati cassazionisti che rispondo all’ideologia di chi li nomina, ma dovrebbe essere un sorteggio svolto estraendo da una lista completa di tutti i professori ordinari di diritto o avvocati cassazionisti presenti in Italia. Questo sarebbe l’unico metodo che potrebbe garantire totalmente l’indipendenza della magistratura e l’indipendenza del CSM. Votare No alla Riforma costituzionale della giustizia del Ministro Nordio e del governo Meloni significa non accettare la possibilità di inciuci partitici nella magistratura.   (1) L’articolo 104 istituirebbe due distinti Consigli Superiori, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente. Lorenzo Poli
March 15, 2026
Pressenza
La retorica sulla “politicizzazione della magistratura” è tossica e falsa
Durante questa campagna referendaria, il fronte del Sì alla riforma per la modifica costituzionale della giustizia – redatta dal Ministro Carlo Nordio – ha più volte ribadito a più tornata la fantomatica “politicizzazione della magistratura” ed ha più volte attaccato frontalmente quelle che sarebbe le “toghe rosse” (ovvero magistrati che avrebbero simpatie di sinistra o che siano aderenti a gruppi politici di sinistra), sottintendendo esplicitamente che la riforma sia in grado di risolvere o comunque arginare il problema del “correntismo” politico interno alla magistratura, descritto come fenomeno pervasivo e lobbistico volto alla spartizione delle poltrone nei ranghi della magistratura stessa. La retorica delle “toghe rosse” e della “politicizzazione della magistratura” nasce all’epoca del berlusconismo quando i magistrati, che hanno inquisito Silvio Berlusconi, venivano additati con l’espressione “toghe rosse”: un’arte molto astuta della destra per far apparire mediaticamente i processi di Berlusconi non come conseguenza dei reati da lui commessi (corruzione, concussione, evasione fiscale, prostituzione minorile etc… ) ma come una persecuzione politica attuata da magistrati di sinistra nei suoi confronti. Questa narrazione ha influito molto sul senso comune e sull’opinione pubblica, portando a pensare – sia a destra che a sinistra – che vi sia veramente una tendenza nella magistratura italiana ad interpretare la legge in modo fazioso secondo i propri ideali politici; che veramente esista una magistratura in Italia che preferisca “perseguire politicamente” i condannati o i processati piuttosto che guardare alla legge in modo imparziale. La retorica della “politicizzazione della magistratura” – oltre ad essere stata sulla bocca della destra italiana per tutti questi anni – è uno dei temi cari anche all’estrema destra italiana. Non dimentichiamoci del Piano di Rinascita Democratica del “venerabile” della P2 Licio Gelli, dei movimenti neofascisti degli anni Settanta, che trovano dei corrispettivi nel programma elettorale di CasaPound del 2013 che, al punto 13 “per una giustizia reale”, parla chiaramente della “estirpazione del lobbismo e della politicizzazione interna alla magistratura” come se vi fosse veramente questo tipo di problema cronico, risultando anche una minaccia stessa alla magistratura. Forse bisognerebbe raccontare un po’ di storia prima di parlare di questo argomento per ricordare che il correntismo politico nella magistratura ha avuto una valenza fondamentale per la preservazione della Stato di diritto facendo argine alle derive autoritarie nel nostro Paese e in tutta Europa. La bellissima relazione dal titolo “LE CORRENTI DELLA MAGISTRATURA: ORIGINI, RAGIONI IDEALI, DEGENERAZIONI” scritta dal giurista Mauro Volpi (1) per il corso straordinario organizzato dalla Scuola della Magistratura su “Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia” a Roma il 5-7 novembre 2019, e pubblicata dalla rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), percorre molto bene la storia del correntismo politico nella magistratura dando una panoramica chiarificatrice. Il fenomeno dell’associazionismo nella magistratura italiana risale al 1909 quando a Milano si costituisce l’Associazione Generale tra i Magistrati d’Italia (AGMI), la prima associazione rappresentativa dei magistrati, che fa seguito ad anni di effervescenza successivi al cosiddetto ”Proclama di Trani” del 1904, con il quale 116 magistrati in servizio nel distretto della Corte di Appello di Trani chiedevano al Governo e al Ministro della Giustizia la riforma dell’ordinamento giudiziario. L’iniziativa derivava certamente dallo stato miserevole in cui versavano le condizioni professionali e le retribuzioni dei magistrati, ma alle rivendicazioni corporative si aggiungevano obiettivi di più ampio respiro come il rafforzamento dell’organo di autogoverno e il riconoscimento di adeguate guarentigie (in primis l’estensione anche ai pubblici ministeri della inamovibilità prevista per i giudici). La risposta del Governo e della politica fu sostanzialmente negativa, risolvendosi, accanto al riconoscimento di limitati miglioramenti economici, nella riaffermazione della inopportunità per i magistrati di intervenire in qualsiasi forma su questioni attinenti all’esercizio della loro funzione. In particolare il Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando in un’intervista al Corriere d’Italia del 23 agosto 1909 manifestava la sua ostilità all’associazione appena nata (2). La formazione dell’AGMI dimostrava un esempio di democraticità interna, nonchè la completa incompatibilità dell’associazionismo in magistratura con qualsiasi regime autoritario: già l’AGMI, che rappresentava soprattutto la “bassa magistratura”, che era contrastata dall’ “alta magistratura”, aveva al proprio interno una maggioranza moderata ed una componente più radicale, rappresentata soprattutto dal gruppo romano. Non è un caso che l’organizzazione dell’AGMI, fortemente radicata soprattutto nella “bassa magistratura” e caratterizzata da un orientamento prevalentemente moderato, sia venuta meno in conseguenza dell’ascesa al potere del fascismo. Mussolini non ne stabilì lo scioglimento, ma pretese di trasformarla in “sindacato fascista”: ciò determinò la decisione, adottata dall’Assemblea generale del 21 dicembre 1925, di sciogliere l’Associazione. Nell’anno successivo fu adottata la legge n. 563 del 3 aprile 1926 che stabiliva il divieto di associazione tra magistrati e, nel quadro della seconda epurazione della magistratura dopo quella attuata nel 1923, con Regio Decreto del 6 dicembre 1926 furono destituiti dalla magistratura i dirigenti dell’AGMI, a cominciare dal suo segretario generale Vincenzo Chieppa, accusati dal fascismo di avere assunto “un indirizzo antistatale”, di avere criticato “astiosamente” gli atti dell’esecutivo, di essersi “posti in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche del governo”. L’associazionismo tra magistrati rinasce in seguito alla caduta del fascismo con la costituzione, il 21 ottobre 1945, della Associazione Nazionale Magistrati (ANM), la quale, nonostante la caratterizzazione originaria fortemente moderata, ispirata alla apoliticità e alla asindacalità, ha svolto progressivamente un ruolo propositivo sul terreno della politica della giustizia e anche rivendicativo, contribuendo all’evoluzione del ruolo della magistratura. Nel secondo dopoguerra, l’associazionismo tra magistrati, tramite l’ANM, rivendicherà l’eguaglianza tra i magistrati, la negazione di un ordine di tipo gerarchico, la non separatezza della magistratura dalla società, il riconoscimento di adeguate garanzie di autonomia e di indipendenza nei confronti degli altri poteri e il riconoscimento della natura della funzione giurisdizionale. Si tratta di aspetti qualificanti dell’associazionismo e del ruolo da esso svolto nel processo – seppur difficile – di “democratizzazione dell’ordine giudiziario”. Qui si inserisce la spiegazione della nascita delle cosiddette “correnti”, vale a dire di una pluralità di associazioni che esprimono orientamenti differenti relativi alla politica della giustizia e al ruolo dei magistrati. La nascita del correntismo politico all’interno della magistratura è stato un ottimo deterrente, facendo argine all’invadenza dei magistrati filo-fascisti ancora presenti nelle istituzioni della neonata Repubblica italiana. Questo è avvenuto perchè mai, con l’inizio della Repubblica, è avvenuta un’epurazione dei funzionari fascisti presenti nelle istituzioni repubblicane, ma piuttosto c’è stata una continuità dello Stato, come ha ben descritto il grande storico italiano Claudio Pavone: un situazione che si è trascinata per tutta la storia della Prima Repubblica, facilitando così l’attuazione della strategia della tensione in Italia anche grazie alla permanenza di fascisti negli apparati di Stato, permettendo un’infiltrazione sovversiva più agile. Ritornando al correntismo, le differenziazioni sono esistite fin dall’inizio. All’interno dell’ANM sono nate fin da subito due diverse concezioni della magistratura: la prima conservatrice, sostenuta soprattutto dai magistrati di Cassazione, che si è fondata su una concezione della funzione giudiziaria come mera applicazione, e non interpretazione, della legge e sulla centralità dell’assetto gerarchico, riproposto grazie ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 107, c. 3, della Costituzione; e la concezione riformista, che già alla fine degli anni Cinquanta era diventata maggioritaria all’interno dell’ANM (con i Congressi di Napoli del 1957 e di Sanremo del 1959), anche grazie al forte rinnovamento generazionale, sostenendo il cambiamento della progressione in carriera attraverso promozioni “a ruoli aperti”, indipendenti dai posti disponibili in organico e avanzamenti basati su valutazioni che abbiano al centro l’anzianità di servizio. La diversità di concezioni è sfociata nella scissione dell’ANM, operata dagli alti vertici della magistratura, con la nascita nel 1961 dell’Unione Magistrati Italiani, preceduta nel 1960 dalla costituzione come corrente della Unione delle Corti. La scissione dell’UMI, che ha conquistato la maggioranza della componente togata (otto membri su quattordici) nelle elezioni consiliari del 1963, ha permesso all’ANM di liberarsi dall’ipoteca più conservatrice e di lasciare ampio spazio al rafforzamento della linea riformista. Questo processo ha accompagnato la nascita di diverse correnti facenti parte dell’ANM, non più legate alla distinzione del passato tra alta e bassa magistratura, ma a diverse concezioni sul modello di magistratura, prevalentemente burocratico-corporativo o politico-costituzionale e “chiuso” o “aperto” nei confronti delle società e delle sue istanze di trasformazione. Le prime tre correnti storiche si sono collocate quindi lungo l’asse destra-centrosinistra, che si è concretizzata rispettivamente nella nascita nel 1962 di “Magistratura Indipendente”, nel 1958 di “Terzo Potere” e nel 1964 di “Magistratura Democratica”. La stessa esperienza dell’UMI si è conclusa nel 1979 con il suo scioglimento e il rientro dei suoi aderenti nell’ANM, andando ad ingrossare le fila della componente più moderata. L’ANM è, ancora oggi, l’organismo rappresentativo dei magistrati ordinari italiani: non è un organo istituzionale, ma un’associazione che tutela l’autonomia e l’indipendenza della categoria e ne rappresenta le posizioni nel dibattito pubblico. L’associazionismo nella magistratura non è stato e non è solo un fenomeno italiano, ma si è manifestato e si manifesta in tutta Europa in molti ordinamenti democratici e nella creazione di organismi internazionali che raggruppano diverse associazioni nazionali. Non in tutti gli Stati democratici esiste una associazione nazionale della magistratura (come avviene in Italia, Germania e Portogallo), ma comunque operano diverse associazioni di dimensione nazionale. I due casi più significativi sono quelli della Francia e della Spagna, dove non solo vi è una pluralità di associazioni, ma queste si collocano in prevalenza lungo l’asse destra-sinistra o, se si preferisce, conservatori-progressisti. Se guardiamo alla storia con attenzione possiamo ben vedere come il correntismo è stato fondamentale nella democratizzazione dell’ordinamento giuridico. Questo non significa che le degenerazioni del correntismo non siano un problema, anzi lo sono eccome – come negli anni scorsi aveva giustamente sottolineato il l’ex PM antimafia Nino Di Matteo (schiero per il NO a questa riforma costituzionale) – ma la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema. Il caso del giudice Luca Palamara (3), espulso dalla magistratura per lo scandalo che lo vedeva mediatore tra le correnti della magistratura per l’assegnazione di incarichi di rilievo, come quello di Procuratore della Repubblica, ne è un esempio: Palamara è stato indagato dalla stessa magistratura ed espulso. Da questo assunto non possiamo negare il fatto che i magistrati, in quanto cittadini, abbiano diritto alla libertà di espressione, abbiano diritto di avere un’opinione politica, abbiano diritto ad organizzarsi come abbiano diritto a decidere di esercitare il proprio ruolo senza aderire a nulla. Tutto questo discorso storico, culturale e politico è vergognosamente omesso – in malafede – da chi parla invano di “politicizzazione della magistratura” adducendo a qualche strana tendenza politica di massa nei magistrati. Non solo, a tutto questo si omette vergognosamente che il correntismo è un fenomeno estremamente minoritario nella magistratura italiana. Se si considerano i dati dell’ANM, gli iscritti sono 9.149 su un totale di 9.657 magistrati nel ruolo organico (adesione superiore al 95%) e solo il 23% degli iscritti all’ANM è aderenti a correnti, ovvero circa 2.100 magistrati. Interessante sapere che, da questo dato, si può estrarre un’ulteriore notizia: la maggioranza dei magistrati che aderisce alle correnti è membro di correnti di centro-destra. Quindi delle domande sorgono spontanee: veramente il correntismo della magistratura è un problema nell’Italia di oggi? Veramente il correntismo è l’origine di tutti i mali della magistratura contemporanea come sembra insinuare il Fronte del Sì? Evidentemente no. Basta infatti leggere la  Riforma Nordio per provare che non solo non “libererà” il giudice dal condizionamento delle correnti, ma che soprattutto non tratta il tema del correntismo. Questo significa che la narrazione tossica e falsa delle “toghe rosse” e della “politicizzazione della magistratura” (usata dalla destra per additare i magistrati di sinistra) è un diversivo, un’arma di distrazione di massa per spostare l’attenzione dai contenuti della Riforma Nordio che invece ha sì l’obiettivo di rendere più dipendente la magistratura dall’organo esecutivo della politica, ovvero il governo. Spesso quando ci si riferisce alla Riforma Nordio come ad una “riforma liberale” e quindi non una “riforma politica”. Questo assunto è errato, poichè trattasi propriamente di una “riforma liberale” è necessariamente una riforma politica, altrimenti sarebbe una contraddizione in termini. Ma anche in merito ci sono dei dubbi: davvero la Riforma Nordio è una “riforma liberale”? In molti hanno affermato che lo è in quanto libererebbe la magistratura dalle correnti, ma davvero si può definire “liberale” una riforma che dovrebbe “a parole” limitare la libertà d’espressione? Anzi possiamo definire che è una riforma illiberale proprio per i motivi opposti, ovvero renderà la magistratura più dipendente dalla politica. Le “democrazie liberali”, in senso politico, come quella italiana, implicherebbero il bilanciamento dei poteri degli organi di uno Stato e non l’invadenza dell’uno sull’altro. Ecco dunque che dobbiamo avere paura quando un Ministro come Carlo Nordio, attaccando frontalmente la magistratura, parla di “Sistema para-mafioso del Csm”, insinuando spartizioni di potere ed usando impropriamente le parole di Nino Di Matteo del 2019. E’ vergognoso soprattutto che lo dica un ex-magistrato, dimostrando di non avere nè rispetto per il ruolo che rivestito nè consapevolezza per il ruolo che riveste oggi in quando Ministro. Queste dichiarazioni sembrano delegittimare la magistratura agli occhi della popolazione e dell’opinione pubblica. La replica di Nino Di Matteo è stata dura: «A coloro i quali, in queste ore, cercano di strumentalizzare il mio pensiero, voglio precisare che, proprio perché ho sempre contrastato la degenerazione del sistema di autogoverno per le improprie ingerenze di correnti e cordate, oggi ho le mani ancora più libere nel denunciare che questa riforma  costituzionale, invece di risolvere il problema, finisce per aggravarlo, accentuando il rischio di un, sempre più stringente, controllo politico sul Csm e sull’intera magistratura. Con grave rischio per la tutela delle garanzie e dei diritti di ogni cittadino». Per concludere, il correntismo nella magistratura è un fenomeno minoritario non  negativo di per sé, ma che, laddove degenera in spartizione di ruoli, diventa un problema. La nostra magistratura ha dimostrato di essere in grado di fare argine da sola al problema. Purtroppo non possiamo dire lo stesso della nostra classe politica, che permette a pregiudicati, indagati e condannati di sedere ai banchi del nostro Parlamento con tutti i privilegi del caso: situazione in cui l’immunità diventa spesso impunità.     (1) già ordinario di Diritto Pubblico Comparato nella Università di Perugia e membro laico del CSM dal 2006 al 2010 (2) Testo dell’intervista si trova in E. PAPA, Magistratura e politica, cit., 361-363. (3) Luca Palamara è un ex magistrato e politico italiano, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). È stato il più giovane presidente dell’ANM da maggio 2008 a marzo 2012; dal 19 settembre 2020 è il primo presidente nella storia dell’ANM ad esserne stato espulso. Per quanto il suo caso sia diventato molto popolare nell’opinione pubblica di destra, Palamara era aderente alla corrente politica “Unità per la Costituzione”, corrente di centrodestra vicina all’UDC. Da tali vicende prende le mosse il libro-intervista Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana, da lui realizzato con il giornalista Alessandro Sallusti e portato in scena a teatro da Edoardo Sylos Labini.   Per info: L. FERRAJOLI, Associazionismo dei magistrati e democratizzazione dell’ordine giudiziario, in Questione Giustizia, 4/2015, 179. F. VENTURINI, Un “sindacato” di giudici, cit., 263 ss. e A. MENICONI, Storia della magistratura italiana, Bologna, Il Mulino, 2012, 145 ss. M. De Nicolò, E. Fimiani, Dal fascismo alla Repubblica: quanta continuità? Numeri, questioni, biografie Viella, Roma 2019, pp. 239 https://ilpensierostorico.com/la-continuita-dello-stato-dal-regime-fascista-alla-repubblica/?print-posts=pdf Lorenzo Poli
March 5, 2026
Pressenza
Livio Pepino: “perché NO lo hanno spiegato bene proprio Meloni e Nordio”
Protagonista dell’incontro pubblico sul tema “Le ragioni del NO in difesa della Costituzione e della democrazia” che si è svolto Casale Monferrato nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, l’ex-magistrato ha ripercorso la storia della riforma su cui vertono quesiti dell’imminente referendum. Presidente dell’associazione Volere la Luna – Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche, che nel 2018 ha contribuito a fondare e di cui coordina le pubblicazioni, e fino al 2023 direttore delle Edizioni Gruppo Abele, dal 1970 al 2010 pretore, sostituto presso la Procura della Repubblica e sostituto procuratore generale, inoltre giudice al tribunale minorile e anche consigliere presso la Corte di cassazione e un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Livio Pepino ha ricordato che a tentare di soggiogare il CSM alla politica sono stati, ad esempio, Almirante, Cossiga, Craxi e Berlusconi. «Certo il CSM in passato ha fatto molti errori e può ancora sbagliare. Ma se c’è una cosa giusta che, essendo indipendente, il CSM ha sempre garantito è la trasparenza. Tutte le sue sedute sono pubbliche, infatti anche trasmesse su Radio Radicale, ed è proprio la sua indipendenza dagli altri poteri dello stato che è sancita dalla Costituzione ad assicurare ai cittadini di poter valutare, criticare e giudicare l’operato dei magistrati». Il referendum popolare confermativo che voteremo a marzo delibererà in merito all’approvazione, e quindi alla ratifica, della legge costituzionale di iniziativa governativa intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare già approvata dal Parlamento (provvedimento 18 settembre 2025) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n° 253 / 30 ottobre 2025). Premettendo che sulla questione si è espressa una “maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, precisamente “dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025″, il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale specifica che riguardo alla ratifica della legge “un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare“. Così infatti è avvenuto… Nell’incontro pubblico a Casale Monferrato Livio Pepino ha analizzato vari aspetti dei 5 quesiti su cui i cittadini italiani sono interpellati a rispondere. La preponderaranza dei sì convaliderà una modifica della Costituzione in una sua parte fondamentale. «Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno fatto capire molto bene in cosa consista», ha osservato Livio Pepino ricordando che la premier ne auspica la ratifica plebiscitaria e che l’attuale ministro della giustizia si è stupito che la minoranza osteggi questo cambiamento che oggi favorisce l’attuale coalizione di governo e di cui poi in futuro beneficeranno i partiti di volta in volta detentori della maggioranza parlamentare. Infatti, è così: alla prevalenza dei sì conseguirà che tutte le istituzioni dello Stato italiano si ‘allineino’ alle linee guida della politica governativa mentre, invece, finché a tutela della magistratura e dei singoli magistrati dagli altri poteri, in particolare dal potere esecutivo, ci sarà un Consiglio superiore forte e autorevole, la magistratura potrà tutelare i diritti dei cittadini senza subire interferenze dei politici ‘di turno’… … e cosa succeda quando, invece, avviene il contrario, Livio Pepino lo ha dimostrato riferendo di due vicende accadute di recente ed in ambedue delle quali in modi diversi, ma speculari, sono coinvolti degli agenti di polizia: «Non lasciandosi influenzare dalle sollecitazioni di tanti politici che invocavano l’assoluzione dell’omicida, i procuratori hanno indagato e così appurato che a Milano un immigrato clandestino è morto in circostanze non corrispondenti alla versione dei fatti data ai mass-media dalle forze dell’ordine. Contemporaneamente, esaminando le prove a suo carico il gip (giudice per le indagini preliminari) non ha riscontrato evidenze tali da giustificare la detenzione e l’incriminazione con l’accusa di tentato omicidio del presunto aggressore di un poliziotto durante gli scontri di piazza a Torino, che invece vengono pretese da molti politici». Questi esempi infatti mostrano che il NO alla riforma Meloni-Nordio in sostanza ha la valenza di opposizione allo strapotere dell’esecutivo e all’instaurazione di un regime autoritario, in cui la ‘forza’ prevale sulla giustizia, e di difesa dello stato di diritto: «In pratica, l’esito del referendum deciderà se le stesse regole del gioco valgono per tutti, anche per i politici e i militari e persino per i magistrati – ha concluso Livio Pepino – La posta in gioco è il principio della “legge uguale per tutti”». Infatti, come annunciato da Giorgia Meloni ha annunciato e come Carlo Nordio ha sintetizzato indicando chi beneficia della ‘sua’ riforma, se al referendum vinceranno i sì i criteri di applicazione delle leggi verrano uniformati alle decisioni di chi potrà imporre le proprie scelte e decisioni con una facoltà non più soggetta al controllo sulla legittimità del proprio operato in base alla sua coerenza ai principi di giustizia, alle norme che tutelano i diritti civili e alle regole procedurali che la Costituzione della Repubblica italiana vigente sancisce inderogabili per tutti, cioè valide allo stesso modo per ogni persona, ogni cittadino ‘qualunque’ e ‘qualsiasi’ funzionario o pubblico ufficiale, e la cui equa applicazione è presupposta garantendo, e mantenendo, l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri istituzionali, ovvero dalle altre autorità e forze dello Stato. Maddalena Brunasti
February 25, 2026
Pressenza
No alla riforma Nordio. Assemblea a Roma
Giovedì 13 febbraio 2026 alle 18 Spin Time, via Santa Croce in Gerusalemme, Roma Il rischio di un indebolimento della democrazia costituzionale è il punto da cui prende avvio la mobilitazione contro la riforma della giustizia promossa dal ministro Nordio per il NO al referendum. Una riforma che, secondo associazioni, movimenti e organizzazioni sociali, non rappresenta un semplice intervento tecnico, ma incide in profondità sull’equilibrio dei poteri, sulle garanzie costituzionali e sulla possibilità stessa di esercitare il dissenso. Di questo si discuterà giovedì 13 febbraio alle ore 18, allo Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme, durante l’assemblea pubblica “No alla riforma Nordio. Per difendere la Costituzione e l’agibilità dei movimenti sociali”, promossa da una rete ampia e trasversale di realtà civiche. Al centro dell’incontro, la convinzione che la riforma rappresenti un passaggio critico per lo stato di diritto, capace di limitare l’autonomia della magistratura e di rafforzare meccanismi repressivi che colpiscono in particolare chi pratica conflitto sociale, attivismo e partecipazione collettiva. Ad aprire i lavori sarà Gaetano Azzariti, costituzionalista dell’Università La Sapienza e presidente di “Salviamo la Costituzione”, che offrirà una lettura giuridica degli effetti della riforma, mettendone in evidenza i profili di incompatibilità con i principi fondanti della Carta costituzionale. Seguiranno gli interventi di numerosi rappresentanti del mondo associativo, sindacale e studentesco. Tra questi Paolo Perrini di Spin Time Labs, Marino Bisso della Rete #NoBavaglio, Gianpiero Cioffredi di Libera, Natale Di Cola della CGIL Roma e Lazio, Anita Lancellotti della Rete degli Studenti Medi, Giulio Marcon di Sbilanciamoci, Alfio Nicotra della Rete Italiana Pace e Disarmo, Gianluca Peciola della Rete A Pieno Regime, Marina Pierlorenzi dell’ANPI, Carlo Testini dell’ARCI, Lorenzo Teodonio del Polo Civico Esquilino e Ilaria Vinattieri di UDU – Sinistra Universitaria. Secondo i promotori, il referendum sulla giustizia non è una questione riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda direttamente la qualità della democrazia e la possibilità per i cittadini di organizzarsi, manifestare e costruire pratiche solidali senza subire intimidazioni o criminalizzazioni. Rete #NOBAVAGLIO
February 9, 2026
Pressenza
Referendum giustizia, un NO per salvare e ristabilire la democrazia contro le derive autoritarie
Premesse Secondo quanto disposto dall’art. 138 Cost., le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (nella prima è sufficiente la maggioranza semplice, come per tutte le leggi). Qualora nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza qualificata dei 2/3, alcune minoranze – 1/5 dei membri di ciascuna Camera, 5 Consigli regionali, 500.000 elettori – possono richiedere che sia il popolo, tramite “referendum straordinario” senza quorum, a decidere se la legge entrerà effettivamente in vigore. Dato che nel processo di approvazione parlamentare non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna Camera, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione italiana, sono state raccolte le firme necessarie alla richiesta di indizione del referendum costituzionale. Dopo una petizione ufficiale che ha superato il quorum delle 500.000 firme, il Governo ha stabilito che il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura ordinaria si terrà domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026. Si tratta del quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana che ha come oggetto il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, noto nel dibattito pubblico come “Riforma Nordio”, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 2025. Il testo della riforma, presentato il 13 giugno 2024, avente come oggetto la revisione del Titolo II e del Titolo IV della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana, mira a introdurre due elementi chiave: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). I punti salienti sono: – Carriere separate: i magistrati saranno divisi in due ordini, giudicante e requirente, con percorsi distinti e senza possibilità di interscambio, salvo eccezioni limitate. – Doppio CSM: nasceranno due organi di autogoverno – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. – Metodo del sorteggio: un terzo dei componenti dei due CSM sarà selezionato tramite sorteggio da liste di professori di diritto e avvocati con oltre 15 anni di attività; i restanti due terzi saranno estratti tra magistrati giudicanti e requirenti. – Funzioni del nuovo CSM: gestione di assunzioni, trasferimenti e valutazioni professionali. La competenza disciplinare sarà invece affidata a un nuovo organismo. – Introduzione nuovo organo denominata Alta Corte Disciplinare: composta da 15 membri (magistrati, avvocati e professori di diritto), avrà il compito di giudicare sulle condotte disciplinari dei magistrati. Una riforma costituzionale della giustizia a colpi di “maggioranza” Dal punto di vista formale il percorso di approvazione della legge costituzionale di riforma della magistratura è stato sostanzialmente corretto, anche se va segnalata come un’anomalia il fatto che la proposta sia venuta dal governo, anziché dal Parlamento, e che nemmeno una virgola di tale proposta sia stata cambiata nel corso del dibattito parlamentare, che dunque è risultato sostanzialmente inutile. L’anomalia consiste in ciò: poiché la Costituzione contiene le regole che disciplinano le basi del vivere comune, la sua modifica dovrebbe essere discussa 7dall’organo che rappresenta l’insieme del popolo italiano, il Parlamento, e non decisa dal governo che è espressione solo di una parte. Purtroppo, è stata ignorata la saggezza con cui statisti come Calamandrei o De Gasperi, solo per fare due nomi, invitavano con le parole e con i fatti a far sì che il governo non interferisse nelle vicende costituzionali. Oltretutto, oggi la parte governativa, che pure gode dell’appoggio della maggioranza assoluta dei parlamentari in entrambe le Camere, non è tale in forza della maggioranza dei voti espressi dagli elettori. Per essere più precisi, a causa della legge elettorale, l’attuale maggioranza ha il 59% dei seggi alla Camera e il 56% dei seggi al Senato. Ma alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 aveva ottenuto, nel suo complesso, il 44% dei voti, corrispondenti grosso modo a 12 milioni di votanti, a fronte di 14 milioni di voti per l’opposizione e circa 17 milioni di astenuti. In parole povere, un governo che rappresenta meno del 23% degli elettori, ha cambiato la Costituzione a colpi di maggioranza e lo ha fatto tramite di un disegno di legge presentato non dal Parlamento, ma dalla presidente del Consiglio. Se dal punto formale il procedimento è legittimo, dal punto di vista sostanziale una minoranza ha imposto uno stravolgimento costituzionale. Una riforma ispirata alla “separazione delle carriere” del Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli, “venerabile” della P2  Nel 1994, l’attuale Ministro Carlo Nordio firmava un appello per difendere l’indipendenza della magistratura, diceva no alla separazione delle carriere, sì all’unicità della giurisdizione come garanzia di giustizia eguale per tutti. Oggi, da ministro della Giustizia, firma la riforma che introduce proprio quella separazione. Il suo è un cambio di idea, ma anche un cambio di fronte. La sua “riforma” non è né tecnica né tantomeno neutrale, ma l’attuazione strategico-politica di un progetto eversivo, partorito oltre 40 anni fa nelle stanze opache della Loggia P2. Nel Piano della P2 c’erano tutti gli ingredienti: indebolire il Parlamento, addomesticare la stampa, normalizzare i sindacati, sottomettere la magistratura al controllo governativo. Una contraddizione in termine anche solo pensare che un piano politico scritto da massoni aspiranti golpisti nel 1977 possa essere il moto regolativo di una riforma costituzionale della magistratura di un governo di un Paese, come l’Italia, che si presuppone essere una democrazia. In realtà sembra proprio così. Il Piano di Rinascita Democratica – rinvenuto il 4 luglio 1981 in un doppiofondo della valigia di Maria Grazia Gelli, figlia di Licio Gelli, scritto nel lontano 1977 – è il documento di carattere politico in cui Gelli e la P2 esplicitano gli interventi che vorrebbero fare su ogni parte della Costituzione dopo un eventuale colpo di Stato militare contro la Repubblica italiana. Sebbene si autodefinisca “democratico”, nulla ha di democratico e, tra gli obiettivi a medio e lungo termine, vengono citati i suggerimenti sull’ordinamento giudiziario, tra cui compare la separazione delle carriere. A pagina 3 si legge: ” Provvedimenti istituzionali a1) Ordinamento giudiziario I. Unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione – articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici); Riforma dell’ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile”.  Separare per comandare: come se Gelli fosse ancora vivo oggi, a dettare l’agenda. La separazione delle carriere e dei Csm ritorna nel programma elettorale di Forza Italia del 2001 (partito fondato dal piduista Silvio Berlusconi), del 2006 e del 2008 (Pdl), nella controriforma della giustizia Alfano del 2009, nel governo guidato da Giorgia Meloni. Affermava Licio Gelli nel 1981: “Il punto fondamentale è il controllo del potere esecutivo sulla magistratura da raggiugere con la separazione delle carriere”. La riforma del Ministro Nordio sembra proprio realizzare il sogno del massone golpista Licio Gelli. Chi giura di servire la giustizia non può servire un altro padrone: il progetto piduista della restaurazione dell’autorità va a scapito delle libertà. Quella libertà che la Costituzione ha costruito con le cicatrici del fascismo, ora viene erosa articolo dopo articolo. In nome della sicurezza, della rapidità, della guerra alle “toghe rosse”. Un copione vecchio, scritto nei sotterranei dell’eversione, e oggi messo in scena da un governo post-fascista. La separazione delle carriere è l’atto finale di una strategia golpista. La classe politica di oggi non sopporta più i magistrati che indagano sul potere. E allora li divide, li isola, li rende dipendenti con la scusa del contrasto alla politicizzazione della magistratura. Oggi, con la scusa dell’efficienza, della meritocrazia, della “fine delle correnti”, si tagliano i nervi alla magistratura. La magistratura – come voluto prima da Gelli, poi dai tentativi della destra berlusconiana e in seguito da Nordio – deve diventare impotente, addomesticata, prona (ovviamente con i potenti). Un giudice senza un Pm libero è un giudice zoppo; mentre Pm sotto gerarchia politica è un Pm asservito. Questa è la verità. E il cittadino, che già non è uguale davanti alla legge, è più esposto davanti al potere. Nordio è la persona perfetta per presentare questa riforma: non è un ministro qualsiasi il volto rassicurante di una controriforma autoritaria. Chi meglio di un ex magistrato – che critica ferocemente i colleghi – può scardinare la magistratura? Chi meglio di un uomo che ha indossato la toga per decenni per toglierla, sputarci sopra e consegnarla al potere politico? Il suo mantra – “rendere la magistratura indipendente da se stessa” – è la formula perfetta per consegnarla all’esecutivo: una colonizzazione istituzionale e un’interferenza sistematica dell’esecutivo nel potere giudiziario. Obiettivo della riforma non è la separazione delle carriere, ma indebolire la magistratura La riforma è stata divulgata come separazione delle carriere in sè, ma questo è non il suo obiettivo principale. In Italia, come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già esistente. Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione), in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti colleghi. Ciò fa sì che i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno, su un totale di circa 9.000 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si possa cambiare la Costituzione per impedire a 40 persone all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria. La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro. Stiamo parlando di un’assurdità in termine logici: una persona studia 6 anni giurisprudenza e, pur avendo la possibilità di provare l’esperienza sia come PM sia come giudici – in quanto i percorsi di studi rimangono uguali – non potrebbero più farlo. Se fosse una riforma seria con fondamenta solide, Nordio dovrebbe avere la decenza almeno di spiegare il senso e infine spingere per una riforma delle facoltà di giurisprudenza, pensando percorsi di studi diversi per giudici e PM. Ma questo non solo è illogico e ulteriormente assurdo, ma francamente stupido essendo che la giurisprudenza è una materia unica: chiunque viene formato in tale settore, scegli per forza ed inevitabilmente il suo percorso, pur sapendo come funziona l’intera macchina giudiziaria. L’obiettivo principale della riforma costituzionale di Nordio è bene altro. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha denuncia il rischio di “indebolimento dell’indipendenza della magistratura”, sostenendo che la riforma possa isolare i pubblici ministeri e aumentare l’influenza della politica sull’organo di autogoverno. Per la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati: “La riforma costituzionale approvata oggi toglierà garanzie ai cittadini, questa è la nostra principale preoccupazione. Ed è chiaro che l’intento di questa riforma sia quello di avere una magistratura addomesticata e subalterna, che rinunci al proprio compito di controllo di legalità”.  “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero” – ha dichiarato Alfredo Morvillo, cognato di Giovanni Falcone. Se Falcone e Borsellino fossero vivi, caro Ministro Nordio, oggi denuncerebbero il nuovo Piano. Il ridimensionamento dell’indipendenza del potere giudiziario attuata mediante l’indebolimento della magistratura, divisa in due corpi separati e gestita da due Consigli superiori ridotti a organi meramente burocratici, è un cambiamento di assetto giudiziario. La modifica della disciplina costituzionale della magistratura non accelera il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia, non rende la giurisdizione più efficiente, né più resistente nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini a fronte dei possibili abusi di poteri pubblici o privati. In conclusione, siamo in presenza di un mutamento istituzionale profondo, una vera “riforma epocale” che concorre con altre riforme a demolire i tratti salienti dell’ordinamento repubblicano cancellando i lasciti della resistenza. Il sogno di Licio Gelli si potrebbe avverare da un momento all’altro. In un periodo in cui già fatichiamo a guardare al nostro Paese come democrazia – ma piuttosto come una post-democrazia che pur mantenendo gli aspetti formali viene spogliata dei suoi aspetti sostanziali – è fondamentale fare argine contro le continue derive autoritarie in nome dei valori della nostra Costituzione antifascista e contro ogni sopruso.   Per informazioni per il NO alla Riforma costituzionale della giustizia: Separazione carriere e nuovo Csm. Cosa prevede la riforma costituzionale – Opuscolo ANM Vademecum per il No alla riforma della magistratura PICCOLO VADEMECUM SULLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE» 25 DOMANDE & RISPOSTE REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – opuscolo ANPI Lorenzo Poli
January 29, 2026
Pressenza