Controriforma della Corte dei conti, un altro provvedimento da rivedereDopo l’esito del referendum, con l’ampia bocciatura degli elettori della riforma
della magistratura voluta dalla maggioranza di centro destra, l’Associazione
magistrati della Corte dei conti ha chiesto al Governo di rimettere mano alla
parallela riforma della magistratura contabile* che presenta numerose criticità.
Pubblichiamo l’intervento di Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario
della Corte dei conti, tratto dal libro di Carteinregola “Riforma della
magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli” (in calce la
registrazione video)
LA CONTRORIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI, UN ULTERIORE TASSELLO DEL PROGRESSIVO E
SISTEMATICO INDEBOLIMENTO DELLE ISTITUZIONI DI GARANZIA E DI CONTROLLO
Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti
intervistata da Giancarlo Storto, vice presidente di Carteinregola
Giancarlo Storto Nel dibattito sulla giustizia acquista interesse anche la
recente riforma della Corte dei conti , vuole spiegarci brevemente quali sono
le funzioni di questa magistratura e quali le linee della riforma?
Maria Teresa Pòlito La Corte dei conti è una magistratura speciale che
garantisce con le sue funzioni del controllo e della giurisdizione la legalità
della spesa pubblica secondo i dettati degli artt 100 e 103 cost. E’un organo di
garanzia affinché il denaro pubblico, cioè quello che tutti i cittadini versano
pagando le tasse, sia gestito seguendo le regole ed i procedimenti previsti
dalle leggi e per le finalità specificamente individuate per realizzare
interessi meritevoli di tutela. Vigila per impedire i danni e gli sprechi
derivanti dalla cattiva gestione di quel denaro pubblico che tutti noi pagando
le tasse affidiamo agli amministratori pubblici per fornire servizi essenziali
ai cittadini. La riforma Foti che il Parlamento ha approvato in gran fretta, il
27 dicembre 2025, è una riforma radicale con un unico obiettivo, quello di
deresponsabilizzare gli amministratori ed i politici, per questi ultimi è
prevista addirittura una presunzione di buona fede fino a prova contraria.
Prima della “riforma Foti”, Legge n. 1/2026[1], per gli sprechi, le opere
incompiute o fatte male, o per danni causati per finalità distorte o indirizzate
ad interessi personali, l’amministratore pubblico rispondeva nei casi di colpa
grave per l’intero ammontare del danno, seppure con dei correttivi individuati
dalla giurisprudenza.
La riforma arriva dopo un quinquennio in cui è rimasto in vigore il c.d. scudo
erariale, disposizione che ha escluso la responsabilità per colpa grave,
prevista dal governo Conte-2 nel 2020, durante la pandemia (art. 21 d.l. n.
76/2020), e poi prorogata ogni anno, ritenendo tale misura indispensabile per la
gestione dei progetti del PNRR. Così i cattivi amministratori hanno potuto
essere perseguiti per le sole azioni dolose. Lo scudo ha avuto termine il 31
dicembre 2025.
Con la legge FotiXXXIII , approvata il 27 dicembre 2025, nei rari casi in cui
si potrà intervenire con l’azione di responsabilità, (la difficoltà è connessa
ad altre norme impeditive, compreso un regime più favorevole agli amministratori
in materia di prescrizione) il politico ed il funzionario saranno chiamati a
rispondere per una minima parte: il 30 % del danno o in alternativa 2 annualità
di stipendio. E’ evidente che si tratta di una parte irrisoria rispetto alla
entità dei danni arrecati, mentre la restante parte sarà a carico della
collettività. I cittadini, quindi, non solo subiranno i disservizi, ma dovranno
accollarsi la maggior parte dei danni causati da politici o funzionari
negligenti, non accorti e inidonei.
Se nessuno vigila sulla spesa pubblica è evidente il rischio di un incremento
degli sprechi e, quindi, il conseguente danno per i cittadini in termini di
minori servizi, su sanità, scuola, trasporti, e di minore tutela di diritti
fondamentali soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.
Giancarlo Storto Quali ulteriori profili della riforma della Corte dei conti
destano preoccupazione ?
Maria Teresa Pòlito La riforma prevede un aumento dei controlli preventivi di
legittimità sulle gare di appalto, ma il risultato non è quello di rendere
l’amministrazione migliore, più efficiente, quanto piuttosto quello di creare
forme di deresponsabilizzazione ulteriore per gli amministratori, considerato
che se la Corte non riesce ad esaminare, entro 30 giorni , atti complessi,
accompagnati da voluminosa documentazione, opera il silenzio assenso con
l’esonero da responsabilità degli amministratori come se gli stessi fossero
stati controllati positivamente.
Ugualmente si prevede un’attività consultiva generalizzata per questioni il cui
valore supera il milione di euro, (art. 2 della legge in esame) e come per
l’esito del controllo preventivo, anche in questo caso il parere va reso entro
30 giorni dalla richiesta : «in caso di mancata espressione del parere nel
termine » di 30 giorni, – «lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto
prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della
gravità della colpa ………ovvero in senso negativo, qualora l’amministrazione
richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.
In tal modo è prevedibile che gli atti che saranno sottoposti a controllo
preventivo saranno decine e decine di migliaia, e la prospettiva di ottenere una
sorta di salvacondotto preventivo suggerirà ad amministratori e dirigenti
pubblici di inondare le sezioni territoriali della Corte dei conti di migliaia e
migliaia di richieste di pareri, non più su questioni generiche e astratte, ma
concrete o di atti di controllo, al fine di ottenere l’esimente da
responsabilità.
Si tratta di un sistema che rischia di ingolfare le Sezioni di controllo e di
paralizzare la Corte dei conti i cui magistrati sono un numero limitato, circa
500, distribuiti su tutte le Regioni, per svolgere le 3 funzioni (Procura,
controllo, giurisdizione), non consentendo di effettuare altri controlli , fra
cui quelli importantissimi sui bilanci di Comuni, Regioni, Aziende sanitarie per
prevenire i disavanzi.
In tal modo l’irresponsabilità diffusa oltre ad essere antitetica alla
deterrenza, non valorizza e stimola i funzionari onesti e coscienziosi che in
osservanza degli artt 54 e 97 della Costituzione cercano di svolgere al meglio
le loro funzioni.
Preoccupa ancora nella riforma la previsione di una delega, che, ad esempio, fra
gli altri interventi demolitori, accresce le competenze del procuratore
generale, il quale non solo esercita “poteri di indirizzo e di coordinamento” ma
può “accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei
procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale”. Questo passaggio,
contenuto nell’art 3, comma 1 punto 1 della legge di riforma (Legge n 1/2026),
significa che il procuratore generale della Corte dei Corti potrà entrare nei
fascicoli delle istruttorie dei singoli magistrati e visionare il loro lavoro.
E se le istruttorie trovate vedono il PG dissenziente, quali saranno le
conseguenze? Sarà consentito al procuratore generale di far partire o di fermare
qualsiasi giudizio nell’ intero territorio nazionale ?
E ancora, in caso di “inerzia nell’ istruttoria in sede territoriale” o di
“violazione delle disposizioni di indirizzo” lo stesso PG ha il potere (recita
il punto 2), di ” avocazione delle istruttorie”. Inoltre ” in caso di
istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza” o “per particolare
complessità o novità delle questioni” (termini assolutamente generici ed ampi)
il PG è tenuto a “sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale,
a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di
disposizioni di misure cautelari” ed ha anche il potere di “affiancare al
magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati
addetti all’ufficio della procura generale”, in tal modo ponendoli sotto la
propria diretta tutela. Quindi al procuratore generale viene dato un potere
immenso: entrare nei fascicoli dei pubblici ministeri contabili, avocare a sé o
sottrarre i fascicoli se non ritiene che il lavoro in corso sia coerente con le
indicazioni date; addirittura, in casi di “particolare complessità” lo stesso PG
ha il potere di firma sui provvedimenti come gli inviti a dedurre. Si crea
quindi uno stretto rapporto gerarchico fra Procuratore generale e procuratori
Regionali, imponendo, a pena di nullità, la sottoscrizione delle citazioni dei
procuratori regionali da parte del PG; in contrasto con l’indipendenza di cui
essi, ai sensi dell’art 108 Cost, dovrebbero essere dotati.
Si deve, inoltre, segnalare con allarme, che, a poco più di un mese
dall’approvazione della Riforma (legge Foti) nell’iter di conversione del
decreto mille proroghe alla Camera dei Deputati, in Commissione Affari
costituzionali e Bilancio, è stato scrutinato positivamente un emendamento
(1226) per reintrodurre fino al 31 dicembre 2026 lo scudo erariale, cioè
l’esenzione generalizzata dalla responsabilità per colpa grave. Si persegue
l’idea che per gli sprechi nella gestione delle pubbliche risorse si possa
perpetuare una licenza illimitata di produrre danni senza mai risponderne.
Ci sono quindi fondate ragioni per essere preoccupati, non nell’interesse dei
magistrati, ma per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, azione che
richiede anche la garanzia di una corretta gestione delle finanze raccolte con
la tassazione a cui ognuno faticosamente contribuisce.
E’ grave che per la gestione del denaro pubblico non valga più il principio
basilare di responsabilità.
Giancarlo Storto Nel recente dibattito la politica ha attaccato la Corte dei
conti per i provvedimenti relativi al Ponte sullo stretto di Messina, ci
vuole spiegare meglio la questione ?
Maria Teresa Pòlito L’esercizio dell’attività di controllo di legittimità sul
“Ponte sullo Stretto” è costata alla Corte dei conti l’accusa di “intollerabile
ingerenza “.
Ma alla Corte dei conti non competono valutazioni nel merito dell’opera, solo
sul procedimento e sulla sua legittimità.
E’ necessario fare un po’ di chiarezza sullo stato della procedura. L’iter del
controllo della Corte dei conti si è chiuso con le due deliberazioni, che hanno
dichiarato la non legittimità della deliberazione del CIPES e del III atto
aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta il 30/12/2003, quindi tali atti, in
assenza di visto di legittimità, non producono effetti.
Una delle illegittimità più consistenti rimarcata nell’atto di controllo è stata
l’assegnazione dei lavori in assenza di gara, in violazione anche di norme
eurounitarie (Direttiva appalti 2014/24 UE art 72), considerato l’incremento
superiore al 50%, ciò in ragione delle rilevanti variazioni sia dei costi (3,5
miliardi originari rispetto agli attuali 13,5 miliardi, per altro costo
dell’opera ancora non definitivo) che delle modalità di realizzazione
(all’inizio l’opera era a carico prevalentemente dei privati attraverso il
projet financing ora è completamente finanziata dal pubblico).
L’amministrazione qualora consideri l’opera di primaria importanza ha uno
strumento previsto dall’ordinamento, che è quello di richiedere la registrazione
con riserva; infatti, trattandosi di atto politico, la Corte sarebbe tenuta a
dare esecuzione.
L’atto così registrato comunque diventerebbe efficace ma sarebbe sempre
illegittimo. In tale caso, però, oltre alla responsabilità politica, rimarrebbe
in capo al Governo anche la responsabilità erariale per tutti i danni che
potrebbero eventualmente derivare.
Ma il Governo non sembra volersi assumere tale responsabilità. Ecco perché solo
per un deciso intervento del Presidente della Repubblica si è evitata una
ulteriore lesione delle funzioni di un organo di garanzia a cui avevano fatto
cenno le informazioni giornalistiche, richiamando per il Ponte uno schema di
decreto legge in cui si prevedeva di intervenire su una procedura di controllo
già chiusa, riproponendo per una specifica fattispecie, con una legge
provvedimento, lo scudo erariale (cioè una responsabilità solo per dolo) e
riducendo i poteri di controllo della Corte dei conti ad interventi solo
formali.
Giancarlo Storto Quali sono gli elementi comuni fra riforma Foti sulla Corte
dei conti e la riforma Nordio sulla giustizia , oggetto di referendum?
Maria Teresa Pòlito Le due riforme operano su ambiti decisamente diversi anche
perché la Corte dei conti è una magistratura speciale (art 108 Cost.) e non ha
un Consiglio superiore della magistratura. Ha però un organo di autogoverno sul
quale già da tempo il legislatore ha operato un radicale intervento riformatore
riducendo il numero dei componenti togati eletti dal corpo dei magistrati, dai
due terzi, ad un numero pari a quello dei rappresentanti eletti dal Parlamento
(4 e 4). Questo ha già fortemente sbilanciato le decisioni, creando in diversi
casi, quanto meno nelle questioni più complesse, una decisione compatta dei
componenti laici, con riflessi rilevanti sulle decisioni assunte.
Ma si può senz’altro affermare che le due riforme sono accomunate dall’obiettivo
di una limitazione degli spazi di autonomia dei magistrati nell’esercizio delle
loro funzioni e, nel caso delle funzioni di garanzia come quelle della Corte dei
conti, ne consegue una riduzione della tutela dei diritti realizzata attraverso
i controlli sulla legalità finanziaria. Soprattutto perché i diritti hanno un
costo e se aumentano gli sprechi, riducendosi gli ambiti della responsabilità,
sono le fasce più deboli della popolazione a pagarne le conseguenze .
“Non disturbare il manovratore“ vuol dire dare a chi governa la possibilità di
non essere soggetto ai limiti imposti dalle leggi. Ma la nostra Costituzione non
ammette zone d’ombra, siamo tutti uguali davanti alla legge ed i governanti
devono rispondere ai cittadini del proprio operato, dimostrando come le risorse,
acquisite con le tasse, siano state spese per quello che era stato programmato,
assicurando il miglior rapporto fra risorse impiegate e risultati raggiunti,
accettando quel bilanciamento dei poteri che è la positiva e irrinunciabile
innovazione dello Stato di diritto.
Ho un grande rispetto della nostra Costituzione ed ho giurato di difenderla
svolgendo il mio lavoro con disciplina ed onore, come ritengo faccia anche la
stragrande maggioranza dei magistrati.
In conclusione, vorrei sottolineare l’importanza della revisione del quesito
referendario ammesso dalla Corte di Cassazione, in tal modo i cittadini avranno
la consapevolezza di quanto la riforma incida profondamente sull’impianto
costituzionale, con la modifica di ben 7 articoli della Costituzione (art 87
decimo comma art,102, primo comma, artt 104,105.106. terzo comma, art 107, primo
comma e art 110) e quindi quanto la riforma proposta possa influire sul
mantenimento dello stato di diritto.
(intervista registrata l’11 febbraio 2026)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(*)VEDI La REPUBBLICA del 2 aprile 2026 La Corte dei conti attacca: “Il No del
referendum boccia la riforma” di Giuseppe Colombo La magistratura contabile
chiede al governo di modificare le norme dopo l’esito del voto. Avs e M5s:
“Facciamo un altro referendum
[1] LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026) Modifiche alla legge 14 gennaio
1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di
funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno
erariale. (25G00211) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2026) note: Entrata in
vigore del provvedimento: 22/01/2026
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/07/25G00211/SG
”