Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo
Riprende il percorso della riforma elettorale del centro destra: dopo
l’approvazione del testo in prima lettura alla Camera, il provvedimento è
passato all’esame del Senato e approderà in assemblea il 9 settembre. Il testo
è già stato modificato varie volte, e dalle indiscrezioni riportate dalle fonti
giornalistiche, pare destinato a subire ulteriori cambiamenti, peraltro oggetto
di divergenze nella maggioranza.
Proponiamo una sintesi, che necessiterà sicuramente di aggiornamenti pressochè
giornalieri, ma è importante seguire gli sviluppi di una proposta di legge che
avrà gravi conseguenze sull’assetto democratico del Paese, e prepararsi a una
nuova battaglia civile per la difesa della Costituzione, come quella combattuta
vittoriosamente per la Riforma della magistratura.
A cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni
> La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che
> determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della
> sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza
> del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del
> Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su
> questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi
> costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce
> un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli
> elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma
> l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida
> dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme)
La proposta di riforma della legge elettorale, Atto Camera 2822, “Modifiche al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del
Senato della Repubblica” (2822), primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami
(Fratelli d’Italia) è un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare
presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2026.
La Proposta, battezzata “Stabilicum” o” Melonellum“, intende modificare il
sistema con il quale le cittadine e i cittadini eleggono i propri rappresentanti
in Parlamento, modifiche che avranno ricadute sulle modalità di nomina del
Presidente del Consiglio, la formazione del Governo, sugli equilibri che finora
hanno regolato i rapporti tra maggioranza e opposizione, e sull’elezione di
figure costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica, la
Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e molti altri
enti e autorità.
Nell’iter della proposta di legge, il testo di febbraio ha subìto numerose
variazioni: in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera è stata
trasformata in una nuova versione, la cosiddetta Bignami 1 bis)[1], ancora
ulteriormente modificata con gli emendamenti introdotti in sede referente e in
Assemblea.
La proposta di riforma, approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio
2026, è passata all’esame del Senato come testo base “Atto Senato n. 1971
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica” ed è calendarizzata per il voto finale il 15 settembre 2026.
La riforma è oggetto di forte contestazione da parte delle opposizioni e
soprattutto di molti costituzionalisti e esponenti della società civile, che da
tempo esprimono contrarietà per il metodo e per il merito.
Cominciando dal merito, le critiche denunciano profili di incostituzionalità
della riforma rispetto all’uguaglianza e alla libertà di voto, a causa di una
serie di criticità che le successive modifiche in Commissione e in Aula non
hanno risolto o addirittura peggiorato.
1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA
Con solo il 42% dei voti si può avere il 55% dei parlamentari
Il Melonellum è un sistema misto, ha un impianto proporzionale, in cui i seggi
sono assegnati in base ai voti ricevuti nei collegi plurinominali (che eleggono
più candidati); alla lista/coalizione vincente è assegnato un premio in seggi,
che corregge, accentuandola, la maggioranza espressa dagli elettori, prevedendo
una soglia minima di accesso e un tetto massimo.
Il “Melonellum” sostituisce l’attuale sistema detto “Rosatellum“, in vigore dal
2017[2], nel quale poco più di un terzo dei parlamentari è votato dagli elettori
nei collegi uninominali[3], dove vince il candidato che ottiene un voto in più e
poco meno dei due terzi è assegnato con metodo proporzionale in collegi
plurinominali. In questo caso la maggioranza è determinata dal voto degli
elettori, che possono essere più o meno consapevoli dei candidati del proprio
collegio.
Nel Melonellum si prevede un sistema proporzionale che assegna alla coalizione
che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere, un premio di
maggioranza del 55% dei seggi, maggioranza che può essere rafforzata dai seggi
attribuiti nelle circoscrizioni Estero, che si traduce in 70 deputati (su 400)
e 35 senatori (su 200 più i senatori a vita), premio che viene aggiunto
automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima
coalizione[4].
Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti
elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono
distribuiti in modo proporzionale. È fissato un tetto massimo raggiungibile con
il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato.
Nella prima versione della proposta “Bignami” era previsto un ballottaggio tra
le prime due coalizioni, possibilità che sembra non ancora del tutto esclusa.
Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di doppio turno, dopo che il
senatore Marcello Pera (FdI) il 1 settembre 2026 ha depositato un emendamento
che prevede di elevare al 48% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e,
nel caso in cui tale traguardo non venga raggiunto e due schieramenti ottengano
più del 38%, di introdurre un ballottaggio: nel caso in cui nessuna coalizione
raggiunga il 38% si passerebbe al proporzionale puro. Tale proposta, che
sembra non abbia raccolto molti consensi nella maggioranza, prevede una
ulteriore possibilità di ottenere il premio per la coalizione che raggiunge il
42% in entrambe le camere, se la seconda classificata non raggiunge il 38%[5].
2) INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER
“Un premierato mascherato”
Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro
candidato premier ma solo il capo della forza politica[6], con il Melonellum è
introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare al momento
della presentazione delle liste il nome di colui o colei che verrà proposto/a,
in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato/a
presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo comporta , in caso di
inottemperanza, l’esclusione dalla competizione elettorale (il
nome dell’aspirante premier però non è riportato sulla scheda).
L’obbligo viene giustificato con la necessità di chiarezza e trasparenza dei
partiti verso gli elettori, ma di fatto continua a perseguire, attraverso la
riforma elettorale, ciò che l’attuale maggioranza avrebbe voluto introdurre con
la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il
candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato
preventivamente, diventando un premier “scelto dal popolo”.
La riforma, pur riconoscendo formalmente le prerogative costituzionali del
Presidente della Repubblica, ridimensiona così il ruolo del Capo dello Stato, a
cui la Costituzione italiana attribuisce il compito di nominare, dopo le
elezioni e dopo una serie di consultazioni con tutte le forze politiche, il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, e
anche il ruolo de Parlamento[7].
3) LISTE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE
Gli elettori non possono scegliere i propri rappresentanti, predefiniti dalle
segreterie dei partiti
Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non possono esprimere
preferenze per l’elezione dei parlamentari, individuati sulla base di liste di
nominativi scelti dai vertici dei partiti e prestampati sulla scheda elettorale.
Con il Melonellum in particolare sono interamente decise da partiti e coalizioni
sia le liste per i collegi plurinominali per il proporzionale, sia le liste
circoscrizionali per l’assegnazione dei candidati al premio di maggioranza (70
deputati e 35 senatori). Molti esperti hanno osservato che la lista del premio è
formalmente circoscrizionale, ma di fatto è nazionale, poiché con la vittoria
della coalizione il premio scatta in blocco e tutti i 70 candidati sono
eletti[8].
Ciascun candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un
candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio
plurinominale come capolista o nei posti successivi se i nomi che lo precedono
sono di candidati nella lista del premio.
Tale sistema rende impossibile all’elettore la conoscenza del risultato del
proprio voto, non c’è corrispondenza tra elettore ed eletto.
Per quanto concerne le liste di collegio plurinominale vale l’obbligo di
alternanza e il tetto del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei
candidati capilista. Per le liste circoscrizionali vale la quota massima del 60%
per genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati,
mentre non è previsto obbligo di alternanza nelle liste circoscrizionali
singole, dato che i candidati in caso di vittoria sono attribuiti in blocco[9].
Le liste bloccate ledono la personalità del voto, sottraendo agli elettori la
selezione dei candidati e la scelta dei propri rappresentanti. Liste
predeterminate, pur se non troppo lunghe, non garantiscono la conoscibilità dei
candidati da parte degli elettori, e determinano candidati che hanno i partiti
come riferimento e non i cittadini elettori, violando così la libertà di scelta
degli elettori.
Non deve trarre in inganno lo scontro sull’introduzione delle preferenze
all’interno alla maggioranza, che ha visto bocciare l’emendamento di Fratelli
d’Italia[10], e che continua ad agitare il centro destra. Si potrebbe pensare
che il partito della premier si stia battendo per restituire agli elettori la
possibilità di scelta, ma in realtà la proposta, ancora sul tavolo del dibattito
in Senato, proponendo i capilista bloccati, riguarderebbe solo pochissimi
candidati dei partiti maggiori[11]
4) CONSEGUENZE SUGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI
Le maggioranze necessarie all’elezione delle figure di garanzia super partes
verrebbero sbilanciate
La distorsione derivante dal premio di maggioranza, con l’artificiale aumento
dei numeri di una coalizione che potrebbe rappresentare nemmeno la metà dei voti
degli aventi diritto, potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere
in pericolo le cosiddette “soglie di garanzia”[12], annullando equilibri e
contrappesi introdotti dai costituenti per impedire a una sola parte di
eleggere istituzioni garanti della tenuta democratica del Paese, dal Presidente
della Repubblica, ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura,
ai cinque giudici della Corte Costituzionale, a molti altri enti e autorità, la
cui imparzialità dovrebbe essere garantita da numeri che obbligano al confronto
tra maggioranza e opposizione.
5) SOGLIA DI SBARRAMENTO E RACCOLTA FIRME
Il voto diseguale[13]
Nell’attuale Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti,
dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. I partiti
sotto-soglia, nel sistema vigente, non ottengono seggi con i loro voti ma i loro
voti contribuiscono al computo dei voti ottenuti dalla coalizione alla quale
appartengono.
Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, ma i voti dei partiti
sotto soglia sarebbero persi e non concorrerebbero alla somma dei voti di
coalizione, salvo quelli del primo partito più votato sotto il 3% all’interno
delle coalizioni che potrà essere recuperato nella spartizione
proporzionale[14]. Quest’ultimo aspetto solleva molti dubbi, dato che con il
Melonellum nel voto si indica indirettamente anche il presidente del
Consiglio, e quello dell’elettore di un partito sotto il 3% sarebbe trattato in
modo diverso dai voti degli altri elettori, configurando la violazione del
principio di uguaglianza del voto. Parimenti grave è la conseguenza che, con
questa misura, si discriminerebbero le coalizioni più numerose con partiti più
piccoli rispetto a quelle meno numerose e con partiti più grandi: ad esempio una
coalizione che avesse ottenuto meno voti potrebbe prevalere su un’altra
coalizione con più voti, ma ottenuti anche con liste sotto la soglia.
Per presentarsi alle elezioni, con il Rosatellum tutti i partiti presenti in
Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno
esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31
dicembre 2025[15].
Altre gravi criticità riguardano la ridefinizione dei confini territoriali dei
collegi per il Senato della provincia di Bolzano[16] e le ripartizioni e le
procedure per il voto di Estero[17]
Sono state votate da tutti i partiti le misure per consentire l’esercizio del
diritto di voto degli elettori fuori sede.[18]
QUALE RAPPRESENTANZA
La giustificazione data dalla maggioranza per la riforma è la “stabilità” e la
“governabilità”, che dovrebbe essere assicurata dal surplus di seggi assegnati
allo schieramento vincitore per formare governi che durino più a lungo e
governino meglio. Ma ammesso che tale stabilità sia raggiungibile con una
riforma elettorale – paradossalmente avanzata dal governo più longevo della
storia repubblicana – non può essere perseguita a scapito del criterio della
rappresentatività e della libertà e dell’uguaglianza di voto degli elettori.
In un Paese che in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a
oggi, ha varato quattro riforme del sistema elettorale e si appresta ad
approvare la quinta, con due delle 4 riforme poi dichiarate incostituzionali
dalla Consulta, e dove l’astensionismo raggiunge ad ogni tornata elettorale
picchi più alti – alle politiche del 2022 più di un terzo degli elettori ha
disertato le urne – si intende consegnare il Paese a maggioranze elette con una
percentuale che potrebbe rispecchiare la volontà di un quarto degli aventi
diritto. E certamente non incoraggia alla partecipazione la scelta obbligata di
candidati, non solo scelti dai partiti, ma addirittura inseriti in un “listone”
nazionale che non consente nemmeno di conoscere chi sarà eletto con il proprio
voto.
Quanto alle critiche di metodo, importanti quanto quelle di merito, va ricordato
che modificare le regole elettorali a meno di un anno dalle elezioni e con
strettissimi margini per un’espressione della Consulta sulla eventuale
incostituzionalità, rischia di piegare a strumentalizzazioni legate a sondaggi
e contingenze una materia che dovrebbe essere affrontata con equilibrio e
imparzialità, lontano dalle campagne elettorali[19]
Per ulteriori approfondimenti si
veda:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1516434.pdf
Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali
Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le
videointerviste di Carteinregola
4 settembre 2026
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
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[1] Vedi Sezione Camera dei deputati con iter Atto Camera: 2822
BIGNAMI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822)
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2822
[2] Fonte: Tarli Barbieri G., (2025), La legislazione elettorale
nell’ordinamento italiano, Giuffrè. Per il testo della legge 165/2017 si veda
Altalex Rosatellum: il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale Legge,
03/11/2017 n° 165 https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/18/rosatellum
[3] Il collegio uninominale è una suddivisione del territorio dello Stato, nel
quale si elegge un solo rappresentante per un’assemblea legislativa, come il
Parlamento, quindi il numero dei collegi uninominali deve essere pari al numero
dei candidati da eleggere. Il collegio uninominale è lo strumento per la
creazione di un sistema maggioritario cosiddetto tradizionale. Ogni partito o
coalizione presenta un solo candidato per quel collegio. Vince il seggio chi
ottiene un voto in più degli altri. Chi perde non ottiene alcun rappresentante
per quel territorio. vedi
[4] Vi sono i dubbi di legittimità dell’assegnazione dei seggi al Senato che per
l’articolo 57 della Costituzione deve avvenire a livello regionale, mentre nella
proposta di legge in discussione il premio, fittiziamente incardinato su liste
circoscrizionali, di fatto è vinto e ripartito a livello nazionale.
[5] Da Repubblica 2 9 26 Dossier di Serena Riformato
[6] Vedi Legge, 03/11/2017 n° 165 Art. 1 Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati – comma 3. Contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati
depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le
prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92,
secondo comma, della Costituzione.
[7] la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi
dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della
fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. si veda anche l’intervista
di Carteinregola a Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una
minoranza, patologia della democrazia
[8] In Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige non c’è la lista del premio ma
l’elettore vota per il candidato dell’uninominale e contribuisce a eleggere
comunque anche i candidati al premio.
[9] Per le preferenze di genere si rimanda a un approfondimento specifico in
lavorazione
[10] Il 14 luglio 2026 la maggioranza di governo durante l’esame degli
emendamenti alla Camera “è andata sotto”: l’Aula, con voto segreto, ha respinto
per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) un emendamento sulle preferenze
e sui capilista bloccati (vedi Sky news Legge elettorale, come la maggioranza è
andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere)
[11] Un emendamento depositato da tutta la coalizione al Senato prevede che
sulla scheda l’elettore trovi per ogni partito, il nome di un capolista
bloccato e sotto 6 nomi prestampati, tra cui potrà indicarne 3. Non è prevista
l’alternanza di genere tra i candidati “blindati” (Da Repubblica 2 9 26 Dossier
di Serena Riformato). E’ evidente che le preferenze riguarderebbero una
minoranza di candidati, e la maggior parte dei candidati non capilista dei
partiti medi e piccoli sarebbero esclusi.
[12] Le soglie di garanzia sono quei quorum di maggioranza previsti dalla
Costituzione per tutti i casi in cui i Costituenti ritennero che la decisione
non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non
deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali
eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio
Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di
approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da
impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum
confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione
del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti
questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per
“costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso
con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza,
quelle soglie di garanzia rischiano di saltare.
[13] L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun
cittadino deve valere come quello di ciascun altro e quindi non si può
provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui
il voto di qualcuno valga la metà dell’altro
[14] Per ogni coalizione di liste è previsto il ripescaggio del cosiddetto
“miglior perdente”, ossia la prima lista per voti raccolti delle liste della
coalizione che non ha raggiunto il 3 %
[15] . Il riferimento a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un
gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento lascia fuori +Europa e
Futuro Nazionale, i quali dovrebbero raccogliere le firme
[16] La ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della
provincia di Bolzano, è stata fatta con un emendamento e con correzioni dei
confini fatte direttamente da rappresentanti della maggioranza. In passato il
metodo per la revisione dei collegi si basava su una legge delega e
l’affidamento a una sede tecnica, una commissione di nomina governativa, in
grado di perseguire gli obiettivi definiti, operando sulla base di criteri
esplicitati, di dati demografici aggiornati e con motivazioni verificabili.
Nella modifica realizzata non sono stati avvicinati i collegi per consistenza
demografica, ma si è ridotto il collegio di Bolzano, quello nel quale si
concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi.
“L’effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente
italofono. Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze
linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la
minoranza da tutelare è quella germanofona non quella italofona. Se invece si
ragiona sul piano provinciale, la misura del pacchetto mira a un’equilibrata
partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza. Ma
anche in questa prospettiva l’operazione compiuta appare rovesciata: invece di
rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in
un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato:
non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono
caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti, si è intervenuto solo
sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile”
(fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini
https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).
[17] Per il Senato anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o
ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione si introduce una sola
circoscrizione mondiale. Per la Camera invece di costruire otto collegi
uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree: Europa
ed extra Europa; una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura
priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore tuttavia eletto in
una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un
territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente
individuata; anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto
debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione
reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività
territoriale”. (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini
https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).).
[18] Vedi The good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale
[19] Il Codice di Venezia, Codice di buona condotta in materia elettorale è un
documento di indirizzo etico-giuridico redatto dalla Commissione di Venezia (la
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio
d’Europa) nel 2002 Fornisce linee guida rivolte ai legislatori nazionali per
garantire elezioni libere eque, delle quali un punto centrale del codice
riguarda il Divieto di modifiche-chiave a ridosso del voto: Le fondamenta della
legge elettorale (come il sistema di scrutinio, i confini delle circoscrizioni o
le regole di base) non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi precedenti
le elezioni.