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Ordinato il rilascio dei visti ai familiari del rifugiato afghano, richiamata l’esortazione di UNHCR a facilitare il ricongiungimento
Il Tribunale di Roma, ancora una volta, ha ordinato al MAECI e per esso all’Ambasciata a Teheran di fissare immediatamente ai familiari del ricorrente, rifugiato politico in Italia, tutti residenti in Afghanistan, un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già ottenuto nel novembre 2024 i nulla osta per il ricongiungimento familiare, senza però riuscire successivamente a fissare un appuntamento presso l’Ambasciata competente, nonostante, i diversi solleciti e la diffida del legale di giugno 2025. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare richiamando anche l’esortazione dell’UNHCR ai singoli Stati di facilitare il ricongiungimento tra
“Uscite d’emergenza”: sbloccato il ricongiungimento dei familiari dal campo UNHCR in Ciad
Un’importante ordinanza del Tribunale di Roma è stata emessa nella causa promossa da un rifugiato sudanese accolto da Baobab Experience Odv di Roma e assistito dall’Avv. Ludovica Di Paolo Antonio 1 contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé (Camerun). Il Tribunale ha infatti ordinato in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., all’Ambasciata competente il rilascio del visto per l’ingresso in Italia in favore della madre e della figlia del titolare di status di rifugiato residente in Italia. Il cittadino sudanese aveva avviato oltre un anno fa la procedura di ricongiungimento familiare per la propria madre e la propria figlia di soli 8 anni, entrambe rifugiate in condizioni di grave vulnerabilità in un campo UNHCR in Ciad. Nonostante il completamento della procedura telematica, il decorso dei termini previsti dalla legge, l’invio di numerosi solleciti e l’attivazione dei poteri sostitutivi presso l’Ispettorato Generale di Amministrazione, il cittadino sudanese non era riuscito a ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare. Per tale ragione, aveva presentato direttamente istanza all’Ambasciata italiana competente, con sede a Yaoundé, in Camerun. L’Ambasciata aveva tuttavia rifiutato di avviare il procedimento e di rilasciare il visto alle familiari del rifugiato residente in Italia, nonostante fosse stato adeguatamente evidenziato e documentato, anche tramite specifiche relazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che le due donne versavano in condizioni di grave insicurezza e vulnerabilità. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha affermato, tra l’altro, che: «Non v’è dubbio, dunque, che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del nulla osta, costituisca un ingiustificato inadempimento dell’obbligo gravante sulla stessa di provvedere espressamente sull’istanza presentata, come disposto dal comma 8 dell’art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito nella L. n. 46/2017, che prescrive l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta». «Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha continuato nel suo stato di inerzia malgrado i solleciti del ricorrente, appare illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale dall’articolo 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. n. 202/2013)». «Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il mancato ottenimento del nulla osta non preclude una pronuncia dell’autorità consolare sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 394/1999, il quale prevede che “le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d’ingresso […]”». «Mentre in caso di rilascio del nulla osta questo viene trasmesso telematicamente all’ambasciata competente per il visto ed ha inizio la seconda fase sopra menzionata, ove questo venga negato, o come nella specie vi sia un silenzio-inadempimento dell’amministrazione deputata al rilascio, il richiedente il ricongiungimento può chiedere direttamente al giudice di ordinare il rilascio del visto di ingresso, senza necessità di nulla osta, ove ne sussistano i presupposti di legge». «Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, posto che al nucleo familiare del ricorrente deve essere garantito il diritto fondamentale all’unità familiare […] A ciò deve aggiungersi un ulteriore profilo di vulnerabilità determinato dalle precarie condizioni di vita della madre e della figlia del ricorrente che, fuggite dal Sudan, hanno raggiunto il Ciad il 5 maggio 2024 e qui hanno trovato rifugio nel Campo Rifugiati UNHCR di Touloum, nella regione di Wadi Fira, confinante con il Sudan. Come emerge dalla documentazione in atti, le donne vivono in condizioni di vulnerabilità estremamente gravi, con cibo e acqua potabile sempre scarsi, situazione peraltro diffusa in Ciad, soprattutto lungo il confine con il Sudan, come confermato da autorevoli fonti». Tribunale di Roma, ordinanza del 16 ottobre 2025 1. La campagna “Uscite d’emergenza” di Baobab Experience è stata attivata proprio per sostenere questa e altre importanti iniziative di evacuazione ↩︎
Titolare di status di rifugiato: dopo tre preavvisi di rigetto, ordinato il rilascio del visto familiare alla madre a carico
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore di una madre residente in Marocco che potrà finalmente ricongiungersi al figlio residente in Italia, titolare dello status di rifugiato. Tutto cominciava nel 2023, ma già solo per accedere al Consolato e ottenere un appuntamento le parti furono costrette ad adire il Tribunale di Roma con un primo procedimento cautelare. Successivamente, nonostante la produzione documentale ripetuta presso il Consolato – con ben tre preavvisi di rigetto – la domanda di visto non veniva esitata. Si rendeva quindi necessaria una diffida ad adempiere e, poi, un secondo procedimento cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma. Nelle more del giudizio, il Consolato emetteva un rigetto del visto per presunta insufficienza della prova che una figlia della ricorrente vivesse effettivamente in Russia per motivi di studio. In realtà erano stati prodotti sia la richiesta di visto per motivi di studio sia l’attestazione dell’Università russa. Inoltre, risultavano depositati documenti medici attestanti le varie patologie della donna e la conseguente necessità di assistenza da parte di un figlio (tutti i figli risiedono all’estero), oltre alla prova dell’invio di denaro dal figlio rifugiato residente in Italia. Il Tribunale ha ritenuto superato ogni dubbio sulla presenza della figlia in Russia per motivi di studio, alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre ritenuto indubbio che la madre fosse a carico del figlio residente in Italia. Infine, il Tribunale ha posto l’accento sulla condizione del figlio, titolare dello status di rifugiato, affermando che: “La direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con i titolari di protezione internazionale, non solo attraverso l’ampliamento (facoltativo) delle figure familiari aventi diritto al ricongiungimento, ma soprattutto tramite un regime meno esigente per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, al considerando 8, stabilisce: “La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare (…) occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. È evidente, dunque, che nelle ipotesi di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale tale attenzione sia giustificata anche dall’impossibilità (quantomeno giuridica) per questi ultimi di fare ritorno nel Paese di origine. Ne deriva la necessità di criteri meno stringenti per garantire l’effettiva tutela del diritto all’unità familiare, in un’ottica di collaborazione dell’amministrazione con il cittadino straniero. Pertanto, quanto dedotto e prodotto dalle parti supporta il requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, in particolare l’assenza di altri figli della richiedente in Marocco e, quindi, la sussistenza del diritto al rilascio del visto. Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso è ritenuto parimenti sussistente in ragione delle condizioni di salute della madre, documentate agli atti e già evidenziate nel precedente procedimento cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare
Status di rifugiata alla richiedente nigeriana per la sussistenza degli indici tipici della tratta
La donna aveva già raccontato in sede di audizione avanti la competente Commissione territoriale di essere vittima tratta poiché rinchiusa, durante i mesi trascorsi in Libia, in una connection house e qui costretta alla prostituzione. Tuttavia, la Commissione non l’ha ritenuta credibile. Di diverso avviso invece il Tribunale secondo il quale: “(…) ritiene il Collegio di non condividere il giudizio della Commissione Territoriale, dal momento che le dichiarazioni della ricorrente, valutate alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, in realtà confermano la sussistenza e il fondato rischio di atti persecutori, compresa la possibile ed anzi verosimile ricaduta nelle maglie dei trafficanti per le ragioni che si diranno. Non si condividono le contestazioni di genericità e scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, che invece appaiono precise e coerenti con le fonti istituzionali e con i criteri indicativi della tratta. Si sottolinea inoltre che le plurime dichiarazioni rese negli anni in diversi contesti e innanzi a diverse autorità non hanno mai fatto emergere contraddizioni o circostanze inverosimili, ma anzi sono state sempre coerenti e dettagliate. Va soltanto chiarito, a questo ultimo proposito, che nessuna perplessità può derivare dal fatto che la narrazione si sia arricchita progressivamente e non sia apparsa fin dall’inizio completa, determinando la necessità di due ulteriori audizioni. In presenza di vicende profondamente traumatiche, come quelle narrate dalla richiedente, è necessario adottare un approccio che tenga conto della condizione di vulnerabilità derivante dalle esperienze subite, senza pretendere una esposizione immediata, perfetta e lineare dei fatti.” Il Tribunale ha poi valutato la sussistenza degli indici tipici della tratta, e cioè: * la storia familiare; * la strategia di reclutamento; * la presenza di un rito magico cui la vittima si sente avvinta; * le fasi di pianificazione del viaggio; * lo sfruttamento nel Paese di transito o di destinazione; * la presenza di un debito da ripagare a mezzo di un lavoro illecito. Il conseguente accertamento della condizione di vulnerabilità della richiedente (il rientro in Nigeria la esporrebbe ad un elevato rischio di re-trafficking) ha quindi portato il Tribunale a ritenere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e degli arti. 7 e 8 del D.Lgs 251/07. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Status di rifugiato per cittadino russo della minoranza circassa
Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la protezione internazionale a un cittadino russo della minoranza circassa che aveva preso parte alle manifestazioni in ricordo dei massacri subiti in passato da parte dei russi. È interessante come il Tribunale abbia riconosciuto il pericolo, per gli appartenenti alle minoranze presenti in Russia, di subire persecuzioni e trattamenti che violerebbero i diritti umani. In particolare, il Tribunale ha anche rilevato come la gran parte dei caduti nella recente aggressione russa all’Ucraina sia costituita da appartenenti alle minoranze, che vengono mandati al fronte con maggiore frequenza. Il Tribunale ha inoltre osservato che la Russia ha abbandonato molti trattati europei sui diritti umani e che, pertanto, non vi è garanzia del loro rispetto in caso di rimpatrio. Tribunale di Trieste, decreto del 26 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Andrea Guadagnini per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiata alla richiedente asilo LGBTQ+ di etnia rom con cittadinanza serba
Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiata alla richiedente asilo di etnia rom appartenente al gruppo sociale LGBTQ+ e con cittadinanza serba. La Commissione Territoriale pur riconoscendo i presupposti per il riconoscimento dello status, applicava l’art. 12 lett. c) d.lgs 251/07 in quanto la richiedente era gravata da plurime sentenze di condanna definitive per reati ostativi (tra cui 624-bis c.p.), scontate in regime detentivo per 7 anni e poi in affidamento al servizio sociale (sosteneva infatti l’audizione con autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza).  Il Tribunale riconosce l’ineccepibile reinserimento sociale della ricorrente e conclude nel senso che: “(…) la conclusione che precede non può essere revocata dalle vicende giudiziarie della ricorrente, le quali non suggeriscono l’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano. Sul punto, è appena il caso di osservare che il fatto di reato rientra tra quelli di cui all’art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (…) E’ noto però che il giudizio di pericolosità del richiedente rispetto all’ordine pubblico non può farsi discendere in via automatica dalla mera esistenza della sentenza di condanna (…) Una conclusione diversa non solo si scontra con il chiaro disposto normativo, ma finirebbe altresì per configurare il diniego di riconoscimento alla stregua di una pena accessoria, conseguente alla sentenza penale di condanna, in contrasto con il principio di legalità”. Tribunale di Napoli, decreto del 19 giugno 2025 Si ringraziano le avv.te Martina Stefanile e Stella Arena per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’avv. Vincenzo Sabatino. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
Colombia – Status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: nel Paese persiste una discriminazione di fatto nella sfera sociale
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiata ad un richiedente asilo colombiano che aveva riferito discriminazioni per orientamento sessuale. Interessante il fatto che, nel caso in esame, non era in dubbio l’orientamento del ricorrente bensì la sussistenza di una discriminazione effettiva in Colombia, paese con una legislazione molto aperta: il Collegio offre però una bella disamina di COI nella quale, superando i problemi di credibilità soggettiva, rileva un contrasto tra presunti avanzamenti normativi e discriminazioni a livello privato/sociale. Secondo il Tribunale “sebbene si rileva che le vicende poste alla base dell’espatrio siano state rese in termini generici, il Collegio ritiene plausibile che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per il suo orientamento sessuale, considerando sia le COI sul Paese di origine del ricorrente sia l’orientamento sessuale dello stesso, la cui credibilità è stata riconosciuta anche dall’organo ministeriale. […] La Colombia rappresenta un caso paradigmatico di contrasto tra avanzamenti legislativi all’avanguardia e persistenti sfide sociali per la comunità LGBT. Nonostante sia riconosciuta come una delle nazioni più progressiste dell’America Latina in materia di diritti civili – con il matrimonio egualitario legalizzato nel 2016, l’adozione per coppie omosessuali approvata nel 2015, e una solida protezione costituzionale contro le discriminazioni – i dati sulle violenze rivelano una realtà complessa“. Tribunale di Torino, decreto del 23 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli del Foro di Torino per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Colombia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Assegno sociale negato a rifugiato, l’INPS condannato per condotta discriminatoria
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro condanna l’Inps per aver negato l’assegno sociale ad un rifugiato politico siriano che non aveva prodotto l’attestazione da parte dell’ambasciata del paese di origine circa l’assenza di redditi. La sentenza si segnala in quanto riconosce la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’INPS. Il provvedimento impugnato pregiudica i rifugiati politici che non hanno possibilità di accedere senza rischi nelle ambasciate del loro paese per richiedere una documentazione reddituale superflua e priva di riscontro normativo. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Secondo il provvedimento del Tribunale: “Detta pretesa si traduce in una violazione del vincolo di parità di trattamento in ragione del fatto che porre quale condizione necessaria ad un rifugiato la produzione di documentazione personale e reddituale da richiedere alle autorità del proprio Paese di cittadinanza – lo stesso dal quale il cittadino straniero è fuggito per un pericolo di persecuzione e ha ottenuto protezione in Italia – equivale ad impedire allo stesso di accedere in concreto alla prestazione sociale alla quale avrebbe diritto per legge”. Tribunale di Roma, sentenza n. 7872 del 3 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.