Sul disastro di Viareggio
SU QUESTE PAGINE TROVA MOLTO SPAZIO LA CRITICA AL CARCERE PER LE CONDIZIONI
DISUMANE DI DETENZIONE E PER IL FALLIMENTO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA, MA ANCHE
L’IDEA CHE I CAMBIAMENTI SOCIALI PROFONDI PASSINO PER IL DIRITTO PENALE. CON
QUESTO SGUARDO OSPITIAMO UN INTERVENTO SULLA CONDANNA DELL’EX AMMINISTRATORE
DELEGATO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, MAURO MORETTI, PER IL DISASTRO DI
VIAREGGIO DOVE MORIRONO 32 PERSONE E MOLTE RIMASERO FERITE. IN TANTI HANNO
ESPRESSO SCONCERTO PER L’ESITO DEL PROCESSO: EMERGE L’IDEA CHE MORETTI SIA STATO
TRASFORMATO IN UN CAPRO ESPIATORIO, CARICATO DI UNA RESPONSABILITÀ TROPPO
LONTANA DAL FATTO MATERIALE. STANNO COSÌ LE COSE? SCRIVE STEFANO ZIRULIA,
PROFESSORE DI DIRITTO PENALE: “NEL CASO DI VIAREGGIO, LA CASSAZIONE HA
SVILUPPATO UN RAGIONAMENTO SOFISTICATO, E PER CERTI ASPETTI GARANTISTA: DA UN
LATO HA RICONOSCIUTO CHE, NORMALMENTE, IL RISPETTO DELLE REGOLE SCRITTE ESENTA
DA COLPA; DALL’ALTRO LATO – E PROPRIO QUI STA LA NOVITÀ – HA AFFERMATO CHE TALE
ESENZIONE NON PUÒ ESSERE ILLIMITATA, E CHE PUÒ RESIDUARE UNA COLPA GENERICA
OGNIQUALVOLTA ESISTANO SEGNALI CONCRETI TALI DA FAR RITENERE CHE LA REGOLA
SCRITTA SIA DESTINATA A “FALLIRE”, CIOÈ SI RIVELI INSUFFICIENTE A GOVERNARE IL
RISCHIO…”
Foto Unsplash
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La condanna definitiva dell’ex amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello
Stato, Mauro Moretti, colpisce non tanto per la sua entità – se i benefici
penitenziari risulteranno applicabili, è verosimile che la permanenza in carcere
possa essere assai breve, inferiore all’anno – ma per ciò che rappresenta: una
sentenza penale che raggiunge un colletto bianco, vertice di una grande società,
cioè una categoria di imputati che, per molte ragioni – efficacie strategie
difensive, prescrizione, complessità degli accertamenti, misure alternative –
raramente varca davvero la soglia del carcere.
In questi giorni, su social e quotidiani, in molti stanno esprimendo sconcerto
per questo esito processuale, talvolta accompagnato da solidarietà nei confronti
del manager condannato. In filigrana si legge l’idea che Moretti sia stato
trasformato in un capro espiatorio, caricato di una responsabilità troppo
lontana dal fatto materiale, troppo alta nella catena decisionale, troppo
simbolica per essere davvero personale. È una reazione forse comprensibile sul
piano umano e politico, ma che non coglie un aspetto fondamentale della vicenda
processuale, riguardante le responsabilità dei vertici societari.
La questione centrale riguarda il modo in cui la Corte di Cassazione, già nella
condanna del 2021 per disastro ferroviario colposo, ora definitivamente
confermata, ha ricostruito la colpa dell’amministratore delegato. Secondo i
giudici, la responsabilità non derivava semplicemente dalla violazione di una
regola cautelare codificata. Anzi: la normativa europea sull’interoperabilità
ferroviaria consente la libera circolazione dei materiali nello spazio UE senza
che ogni Stato debba ripetere controlli già effettuati altrove. Nel caso
concreto, il vagone da cui ebbe origine il disastro era stato revisionato in
Germania, dunque in linea di principio Ferrovie dello Stato non era tenuta a
effettuare controlli ulteriori. Il nodo, tuttavia, era capire se il rispetto di
quelle regole scritte bastasse a escludere la colpa dell’amministratore
delegato. In diritto penale, la colpa può discendere sia dalla violazione di
norme scritte (colpa specifica), sia dalla violazione di doveri di prudenza,
diligenza e perizia ricavati dal caso concreto (colpa generica). Si tratta di un
meccanismo da maneggiare con cautela, in quanto, se applicato con eccessiva
disinvoltura, rischia di entrare in tensione con il principio di affidamento:
chi rispetta le regole nello svolgimento di un’attività pericolosa deve poter
confidare, almeno in linea generale, nella correttezza del proprio operato e
nell’esenzione da responsabilità laddove si verifichino incidenti. Nel caso di
Viareggio, la Cassazione ha sviluppato su queste problematiche un ragionamento
sofisticato, e per certi aspetti garantista: da un lato ha riconosciuto che,
normalmente, il rispetto delle regole scritte esenta da colpa; dall’altro lato –
e proprio qui sta la novità – ha affermato che tale esenzione non può essere
illimitata, e che può residuare una colpa generica ogniqualvolta esistano
segnali concreti tali da far ritenere che la regola scritta sia destinata a
“fallire”, cioè si riveli insufficiente a governare il rischio.
Si tratta di un ragionamento logicamente rigoroso e conforme al principio
costituzionale di colpevolezza. Si pensi, in uno scenario certamente più
famigliare al vivere quotidiano, all’automobilista che procede in un centro
abitato rispettando il limite dei 50 chilometri orari. Quel limite, di per sé, è
la regola. Ma se l’automobilista passa accanto a bambini che imprudentemente
giocano sul ciglio della strada, non potrà invocare il rispetto formale del
limite qualora non rallenti ulteriormente e travolga un bambino corso dietro al
pallone. La regola scritta resta importante, ma il contesto concreto può imporre
una cautela maggiore.
Nel caso di Viareggio, i giudici hanno individuato alcuni segnali di allarme,
relative alle falle nel sistema dei controlli manutentivi sui materiali
ferroviari, che, a loro avviso, avrebbero imposto ulteriori controlli sul
convoglio. Non è questa la sede per stabilire se quella valutazione fattuale sia
stata corretta: è una valutazione che appartiene ai giudici, maturata all’esito
di un processo lungo e complesso. Il sotteso principio di diritto, però, regge,
e potrebbe rappresentare un corretto equilibrio tra garanzie dell’imputato e
tutela della vita e dell’integrità fisica in molti altri casi.
Si pensi alla materia della sicurezza del lavoro e a quella della sicurezza
ambientale. Chi guida società che svolgono attività potenzialmente pericolose
non può sistematicamente trincerarsi dietro il rispetto formale delle regole,
specialmente quando quelle regole risultano datate, incomplete o non aggiornate
rispetto all’evoluzione scientifica e tecnologica. Se è vero che il diritto
penale non può trasformare ogni evento tragico in colpa dei vertici, è
altrettanto vero che non può nemmeno accettare che la complessità organizzativa
diventi uno schermo assoluto, a maggiore ragione laddove si verifichino
incidenti mortali.
La sentenza sul caso di Viareggio, in quest’ottica, può essere letta oltre alle
specificità del caso concreto, come un monito: il rispetto della regola
codificata è essenziale, ma non sempre basta. Quando i segnali di allarme sono
percepibili, la diligenza richiesta a chi decide ai vertici deve misurarsi non
con la burocrazia minima dell’adempimento, ma con la responsabilità concreta di
prevenire il disastro, anche a costo di rinunciare a margini di profitto.
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Stefano Zirulia, professore associato di diritto penale, Università degli Studi
di Milano
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