C’è ancora un giudice a Lussemburgo
Dopo la fondamentale decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che
si è pronunciata lo scorso agosto sui tentativi di svuotare la portata del
diritto di asilo con il ricorso alla categoria dei paesi di origine sicuri,
altre due sentenze della Corte di Lussemburgo sembrano preludere ad una sanzione
dei respingimenti collettivi frutto delle “operazioni congiunte” poste in essere
da Frontex con le guardie di frontiera dei paesi membri. Questi due ultimi casi
sono relativi a respingimenti “sommari” operati dalla Grecia alla Turchia, ma i
principi affermati dai giudici europei potrebbero valere anche per altri casi di
respingimenti collettivi, che in circostanze diverse, e con il supporto di
Frontex, vengono realizzati alle frontiere italiane. Si riafferma così la
prevalenza della giurisdizione sulle prassi di polizia, che non possono
sottrarsi in alcun caso ai controlli di legalità.
Con la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Salvini/Open Arms, sembra
invece che in nome della “difesa dei confini” sia possibile violare impunemente
il diritto internazionale ed il diritto dell’Unione europea, con responsabilità
che svaniscono nel reticolo delle competenze amministrative sovrapposte a
decisioni di asserita natura politica che i giudici penali faticano a
sanzionare. Dovremo attendere ancora mesi per verificare le motivazioni della
Cassazione su questo caso e la loro congruenza con i principi costituzionali, e
con il Regolamento Frontex n.656/2014/UE sui soccorsi in mare, ancora in vigore
per effetto del richiamo espresso contenuto nel più recente Regolamento Frontex
n.1896/2019/UE. Intanto però la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha
fissato paletti ben precisi che i governi dell’Unione europea, e le autorità di
polizia, non potranno ignorare, soprattutto per quanto concerne il divieto di
“respingimenti sommari” in frontiera ed il diritto ad un esercizio effettivo dei
diritti di difesa, in tutti i casi di sbarco o di allontanamento forzato.
Con la sentenza della Corte di giustizia UE n.158/2025 del 18 dicembre 2025
nella causa C-679/23 WS e altri contro Frontex, in tema di operazioni di
rimpatrio congiunte, la Corte di Lussemburgo ha annullato quasi per intero la
precedente sentenza del Tribunale dell’Unione europea che aveva respinto il
ricorso per risarcimento danni proposto da una famiglia di rifugiati siriani
dopo il loro respingimento collettivo dalla Grecia alla Turchia.
Il 9 ottobre 2016 la famiglia di cittadini siriani di etnia curda, composta dai
due genitori e dai loro quattro figli, era giunta sull’isola greca di Milos,
dove aveva espresso l’intenzione di presentare una domanda di protezione
internazionale. Tuttavia, solo pochi giorni dopo, la famiglia è stata trasferita
in Turchia, a seguito di un’operazione congiunta di rimpatrio condotta dalla
Grecia e da Frontex. Sia Frontex che il Tribunale dell’Unione europea, in prima
istanza, avevano respinto il ricorso presentato dalla famiglia.
In sede d’impugnazione della decisione del Tribunale UE, la Corte di Lussemburgo
rileva, “da un lato, che il diritto dell’Unione impone a Frontex una serie di
obblighi volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito
delle operazioni congiunte di rimpatrio. D’altro lato, essa ricorda che tali
operazioni possono riguardare solo persone soggette a decisioni di rimpatrio
scritte ed esecutive.
Pertanto, Frontex è tenuta a verificare che decisioni di rimpatrio del genere
esistano per tutte le persone che uno Stato membro intende includere nelle
operazioni congiunte di rimpatrio, al fine di garantire che tali operazioni
rispettino il principio di non respingimento. La Corte dà quindi ragione alla
famiglia siriana e ritiene che il Tribunale abbia errato nel considerare che
Frontex fornisse solo assistenza tecnica e operativa agli Stati membri, senza
dover verificare l’esistenza di una decisione di rimpatrio. Inoltre, la Corte
ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che
eventuali violazioni dei diritti fondamentali verificatesi durante un volo di
rimpatrio siano di esclusiva responsabilità dello Stato membro ospitante,
escludendo qualsiasi responsabilità di Frontex”.
Con la sentenza della Corte di giustizia UE N. 159/2025 del18 dicembre 2025
nella causa C-136/24 Hamoudi contro Frontex su una azione di risarcimento danni
intentata contro Frontex in un altro caso di respingimento collettivo verso la
Turchia la Corte di giustizia ha tutelato il diritto a un effettivo controllo
giurisdizionale, affermando che “il Tribunale (dell’Unione europea) ha leso il
diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, non avendo
correttamente applicato le regole disciplinanti l’onere della prova e
l’acquisizione delle prove nel contesto di un presunto respingimento sommario
implicante Frontex. Tenuto conto della difficoltà o persino dell’impossibilità
per le vittime di un respingimento siffatto di raccogliere prove concludenti di
quest’ultimo, nonché del fatto che prove simili possono essere detenute da
Frontex, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva impone
di adeguare tale onere della prova.
Pertanto, qualora un ricorrente che pretende di essere vittima di un
respingimento sommario fornisca elementi sufficientemente dettagliati, specifici
e concordanti per costituire un principio di prova, il Tribunale ha l’obbligo di
istruire la causa al fine di poter appurare il reale verificarsi di tale
respingimento e la presenza del ricorrente in occasione di quest’ultimo. Nel
caso di specie il Tribunale avrebbe dunque dovuto adottare delle misure per
ottenere da Frontex tutte le informazioni pertinenti di cui tale agenzia
dispone. La causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, che dovrà statuire
nuovamente rispettando il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.
Il sig. Alaa Hamoudi, cittadino siriano, affermava di essere stato vittima, il
28 e il 29 aprile 2020, di un respingimento sommario, sostenendo di aver fatto
parte di un gruppo di 22 persone sbarcate il 28 aprile 2020 sull’isola di Samo,
in Grecia, al fine di chiedere ivi asilo. Al loro arrivo, la polizia locale
avrebbe tuttavia confiscato i loro telefoni e avrebbe condotto tali persone alla
spiaggia, da dove erano costrette a reimbarcarsi e quindi venendo respinte in
mare. L’indomani, un battello della guardia costiera turca prendeva a bordo tali
persone e le trasferiva in Turchia. Secondo il sig. Hamoudi, durante tale
respingimento sommario, un aereo di sorveglianza al servizio dell’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) avrebbe sorvolato la
scena a più riprese.
Come si chiarisce in un comunicato, “la Corte rileva che il diritto ad un
ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, sarebbe illusorio se fosse richiesto alle
vittime di un respingimento sommario in una zona nella quale Frontex svolgeva
delle operazioni che esse dimostrino mediante prove concludenti l’esistenza di
tale respingimento e che esse erano presenti in occasione di quest’ultimo.
Infatti, al momento dei fatti, tali vittime sono in una situazione di grande
vulnerabilità che permette loro soltanto con grande difficoltà, o persino non
permette affatto, di raccogliere prove siffatte, il che potrebbe conferire
un’immunità di fatto a Frontex e compromettere la tutela effettiva dei diritti
fondamentali delle vittime summenzionate. Inoltre, Frontex può
detenere informazioni che permettono di dimostrare l’esistenza di respingimenti
sommari, tenuto conto del suo compito di raccogliere dati operativi e del suo
obbligo di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali durante le sue
operazioni.
Di conseguenza, la Corte considera che il diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva esige un adeguamento dell’onere della prova nel senso che una persona
che pretenda di essere vittima di un respingimento sommario implicante Frontex
deve fornire non già una prova concludente, bensì un principio di prova del
verificarsi di tale respingimento e della propria presenza nel corso di
quest’ultimo. Inoltre, la Corte considera che, nel caso di specie, la
testimonianza scritta del sig. Hamoudi ed un articolo di stampa che dava conto
dell’operazione di respingimento sommario di cui questi pretende di essere stato
vittima erano sufficientemente dettagliati, specifici e concordanti per
costituire un siffatto principio di prova”.
La Corte ha quindi annullato la precedente ordinanza adottata dal Tribunale
dell’Unione europea ed ha rinviato la causa dinanzi allo stesso
Tribunale, “affinché statuisca nuovamente, tenendo conto delle esigenze inerenti
al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva delle potenziali vittime di
un respingimento sommario”.
I due procedimenti sono stati supportati dall’organizzazione non governativa
FRONT-LEX, che ha raccolto le prove dei respingimenti in Turchia ed è stata a
fianco delle vittime per tutta la durata delle procedure. Come ha dichiarato al
Manifesto Iftach Cohen, dell’ong Front-lex: “La sentenza di oggi segna una
svolta storica perché impone a Frontex di rispondere in giudizio delle accuse di
respingimento, rafforzando il diritto delle vittime a una tutela effettiva e
mettendo in discussione l’impunità di fatto di cui l’Agenzia ha goduto per
anni“.
La stessa organizzazione FRONT-LEX, dopo sei anni di indagini, aveva presentato
nel 2025 un documento di 700 pagine che denunciava 122 funzionari dell’Unione
Europea e degli Stati membri per la loro complicità in crimini contro l’umanità
commessi contro i migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale tra il 2014 e
il 2020. Il documento conferma il carattere strutturale delle decisioni
politiche alla base del regime di controllo delle frontiere dell’UE, che nello
stesso periodo ha causato oltre 25.000 morti e 150.000 trasferimenti forzati di
migranti in Libia, dove sono stati sottoposti a detenzione, tortura, stupro e
riduzione in schiavitù.
Rimane da attendere adesso che il Tribunale europeo di prima istanza decida sui
respingimenti collettivi dalla Grecia verso la Turchia, sulla base dei principi
affermati dalla Corte di Giustizia, e che la Corte Penale internazionale
affronti la questione ancora aperta dei respingimenti collettivi verso la Libia,
con la complicità degli stati costieri membri UE, soprattutto di Malta e
dell’Italia, materia sulla quale dovrebbe intervenire anche la stessa Corte di
Lussemburgo, a fronte del ruolo di tracciamento ed assistenza nelle
intercettazioni dei libici operato da Frontex.
La stessa impunità che il Tribunale UE aveva riconosciuto nei confronti di
Frontex per i respingimenti collettivi verso la Turchia, con le decisioni che
adesso la Corte di Lussemburgo ha annullato, rischia di essere garantita in
Italia dopo la decisione della Corte di Cassazione sul caso Open
Arms/Salvini. La “difesa dei confini” non può tradursi nella violazione dei
diritti fondamentali, ed i diritti di difesa non possono essere svuotati da
procedure sommarie in frontiera, lo afferma anche la Corte di Giustizia UE. In
nessun caso il mancato riconoscimento di una responsabilità penale, a fronte di
altri casi di respingimento collettivo, o nella futuribile attuazione
del Protocollo Italia-Albania, può comportare la legittimazione di prassi che
rimangono censurabili in sede civile ed amministrativa, come si è già verificato
nel caso Diciotti, e nelle numerose sentenze dei giudici civili e amministrativi
che hanno annullato detenzioni amministrative arbitrarie e provvedimenti
di fermo amministrativo delle navi che operano soccorsi umanitari nelle acque
del Mediterraneo centrale.
In un momento in cui si stanno consolidando i processi di esternalizzazione dei
controlli di frontiera, con il coinvolgimento dei paesi terzi “sicuri”, e si
cerca di anticipare ed inasprire l’avvio dell’applicazione dei nuovi Regolamenti
previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, rilanciando anche il
ruolo di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e nei rapporti con i paesi terzi,
rimane cruciale il ruolo della giurisdizione, che va salvaguardato contro tutti
i tentativi dei governi che cercano di intaccare l’autonomia della magistratura
e di intimidire i giudici che sono considerati come ostacoli per l’attuazione
delle politiche di respingimento e rimpatrio, anche quando si limitano alla
tutela dei diritti fondamentali delle persone.
Fulvio Vassallo Paleologo