
Procedura accelerata e sospensione automatica: esteso il principio alle domande reiterate inammissibili
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, October 21, 2025La Corte di Appello, con questa sentenza, resa nell’ambito del reclamo proposto avverso il diniego di sospensiva previsto dall’art. 35-ter del D.Lgs. 25/2008, ha confermato l’orientamento secondo cui l’operatività ex lege della sospensione automatica del provvedimento si estende anche ai casi di mancato rispetto dei termini delle procedure accelerate previste per le domande reiterate dichiarate inammissibili.
La Corte richiama, a sostegno, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 11399 del 29 aprile 2024, che ha stabilito quanto segue:
“In caso di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale nei confronti di un soggetto proveniente da Paese sicuro, la deroga al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato opera solo se la Commissione ha effettivamente applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra un’ipotesi di manifesta infondatezza della domanda di protezione.
In caso contrario, ove la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria e, con essa, il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”.
Nella motivazione, le Sezioni Unite evidenziano inoltre che tale principio deve ritenersi applicabile a tutte le procedure accelerate, comprese quelle per inammissibilità della domanda, affermando che:
“Affinché possa ritenersi derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione – principio posto a presidio dell’effettività delle tutele in materia di protezione internazionale – è necessario che la procedura accelerata sia stata effettivamente svolta e rigorosamente osservata nei suoi termini propri, nei casi espressamente previsti di manifesta infondatezza o inammissibilità.
Qualora, invece, la procedura non venga rispettata (anche se originariamente adottata) e la valutazione richieda accertamenti ulteriori o tempi più lunghi, il procedimento deve assumere la veste ordinaria, con il conseguente ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)”.
Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento.