Il nuovo Patto migrazione e asilo: controlli sanitari o securitari?INTRODUZIONE: METODOLOGIA E OBIETTIVI DEL SOPRALLUOGO
Il presente articolo riporta quanto emerso durante il sopralluogo giuridico in
Sicilia e Calabria, svolto nell’ambito della XI edizione della “Scuola di alta
formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale,
tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di
minori stranieri non accompagnati”, organizzata da Spazi Circolari e ASGI 1.
Il sopralluogo è stato condotto dal 10 al 14 giugno 2026 in coincidenza con
l’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, con l’obiettivo di
approfondire l’attuazione delle nuove normative e di verificarne la concreta
implementazione nelle strutture di frontiera del Sud Italia, in particolare
relativamente all’emersione della vulnerabilità nelle fasi di screening e nelle
procedure accelerate di frontiera.
L’attività di monitoraggio è stata condotta a Crotone, Palermo, Agrigento,
Pozzallo e Lampedusa, territori caratterizzati dalla presenza di porti di
sbarco, hotspot, CAS, CPR, e dalla sperimentazione di procedure accelerate di
frontiera, e di progetti pilota di implementazione del Patto.
L’accesso alle strutture, richiesto alle prefetture, è stato tuttavia negato e
rinviato in forma ipotetica ai mesi successivi, con la motivazione della
riorganizzazione in vista dell’entrata in vigore del Patto, facendo emergere sin
da subito segnali di impreparazione e, al contempo, la volontà di non renderla
visibile.
È opportuno premettere che le Standard Operating Procedures (SOP 2) sono state
pubblicate soltanto nella serata dell’11 giugno, mentre il decreto-legge n.
100/2026, recante le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento italiano ai
regolamenti del Patto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata
del 12 giugno.
Di conseguenza, le osservazioni e le valutazioni riportate nel presente
monitoraggio riflettono lo stato di preparazione e le prassi effettivamente
riscontrate sul campo, senza poter tenere conto delle disposizioni
successivamente introdotte.
Scarica il report completo
COINVOLGIMENTO DI SOCIETÀ CIVILE E TERZO SETTORE NELL’EMERSIONE DELLE
VULNERABILITÀ
Ph. Pietro Scagliotti – Gruppo di lavoro di Agrigento durante il sopralluogo
presso il porto di Porto Empedocle.
Durante il monitoraggio è stata dedicata particolare attenzione al
coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle associazioni nell’emersione
delle vulnerabilità.
Tale aspetto assume particolare rilievo perché le SOP attribuiscono agli attori
della società civile un ruolo centrale in questa fase, prevedendo l’adozione di
strumenti unici per la raccolta dei dati relativi alle visite sanitarie e alle
vulnerabilità, nonché l’istituzione di un meccanismo unico di referral volto a
garantire la presa in carico delle persone vulnerabili e il coordinamento tra i
diversi soggetti coinvolti.
Sebbene l’accertamento della vulnerabilità non comporti più automaticamente
l’esclusione dalla procedura accelerata, esso resta infatti determinante per
individuare le esigenze di garanzie procedurali e di accoglienza, incidendo
trasversalmente sull’intero percorso della persona.
Nonostante la centralità di tali procedure e la particolare delicatezza delle
attività di emersione delle vulnerabilità, le organizzazioni del terzo settore e
gli enti del sistema antitratta intervistati hanno restituito un quadro critico.
I soggetti coinvolti nei tavoli di confronto organizzati dalla Prefettura – tra
cui Medici Senza Frontiere, Proxima, Progetto Incipit, Progetto Maddalena,
Fondazione San Giovanni Battista e Caritas – hanno riferito che le informazioni
sull’attuazione del Patto sono rimaste marginali e che non sono state fornite
indicazioni operative chiare né un’adeguata formazione sulle nuove procedure.
È inoltre diffusa la percezione che il loro coinvolgimento abbia carattere
prevalentemente formale e strumentale, poiché la loro presenza nei luoghi in cui
si svolgono gli sbarchi, lo screening e le procedure di frontiera è limitata e
discontinua. Medici Senza Frontiere, ad esempio, è presente una sola volta a
settimana presso Villa Sikania e nei CAS di Licata in provincia di Agrigento.
Si ha l’impressione che il Patto ambisca al controllo delle procedure da parte
degli apparati di pubblica sicurezza in ogni fase, mitigando questa impostazione
con il coinvolgimento del terzo settore.
Non è un caso che il Tavolo Tecnico Nazionale sulle Vulnerabilità, richiamato
dalle SOP quale organismo incaricato della definizione delle procedure,
comprenda, oltre ai soggetti sanitari competenti, anche il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, Frontex e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
Una composizione che evidenzia la forte presenza di soggetti deputati al
controllo delle frontiere e alla sicurezza in un ambito che dovrebbe essere
prioritariamente orientato all’individuazione e alla presa in carico delle
vulnerabilità.
In sintesi, al momento del sopralluogo il livello di preparazione e di effettiva
inclusione degli enti appare limitato e prevalentemente formale, subordinato
alle esigenze securitarie. Il meccanismo unico di referral predisposto non è
invece ancora stato testato e non è possibile per il momento valutarne
l’efficacia.
Alla luce della compressione dei tempi che caratterizza le nuove procedure,
appare lecito chiedersi se vi saranno realmente il tempo, gli strumenti e il
coordinamento necessari per garantire una presa in carico tempestiva ed
effettiva delle persone vulnerabili, o se il referral rischierà di rimanere un
dispositivo prevalentemente formale, incapace di assicurare le tutele che
dichiara di perseguire.
INADEGUATEZZA STRUTTURALE DEL MECCANISMO DI EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ
PSICO-SANITARIA
Da tutto il personale sanitario intervistato è emersa una preoccupazione per
l’applicazione del meccanismo di emersione della vulnerabilità, ritenuto
inadeguato per tempi, spazi, attrezzature e personale.
Le SOP prevedono, nella fase 1 (sbarco), un triage e una raccolta preliminare
delle informazioni sanitarie affidati all’USMAF 3, salvo a Crotone, dove tali
attività sono svolte da medici di medicina generale con il supporto della Croce
Rossa. L’USMAF precisa che questa fase è finalizzata principalmente
all’individuazione di malattie infettive, a tutela della salute pubblica, più
che all’accertamento delle vulnerabilità individuali.
Le indicazioni prevedono una visita di circa dieci minuti per persona, una
tempistica che gli operatori giudicano insufficiente per raccogliere le
informazioni di base (dati anagrafici, peso, altezza, pressione arteriosa e
temperatura). Sono emerse criticità organizzative nella fase preparatoria
all’entrata in vigore del Patto.
A Lampedusa si era inizialmente tentato di effettuare la valutazione della
vulnerabilità direttamente allo sbarco con il coinvolgimento dei medici USMAF,
ma tale soluzione si è rivelata incompatibile con le tempistiche e la natura
emergenziale delle operazioni. Si è quindi deciso di limitarsi al triage,
rinviando la valutazione ai medici della Croce Rossa operanti nell’hotspot.
Un operatore ha riferito che, nella fase pilota, sono stati dedicati 20-25
minuti per persona solo grazie a un impiego straordinario di personale, ritenuto
non sostenibile nella gestione ordinaria degli sbarchi.
Per la seconda visita, le SOP attribuiscono i controlli di salute (fase 11) alla
Croce Rossa e la valutazione preliminare delle vulnerabilità (fase 12) all’EUAA
4 oppure, in sua assenza, all’OIM o a personale di polizia formato 5.
La circolare del 9 giugno 2026 prevede che gli accertamenti possano svolgersi,
ove possibile, in locali messi a disposizione dalle autorità di pubblica
sicurezza 6.
Ciò solleva dubbi sull’idoneità degli spazi per valutazioni sanitarie e
psico-sociali. Le organizzazioni intervistate riferiscono che i locali
individuati dalla Polizia nell’area di Agrigento non consentono l’installazione
di letti o di lavandini, compromettendo l’efficacia delle visite e il rispetto
delle condizioni igieniche minime. Inoltre, lo svolgimento delle valutazioni in
ambienti riconducibili alle forze di polizia può incidere sulla riservatezza,
sulla qualità dell’ascolto e sulla libertà di riferire la propria esperienza.
Anche la seconda fase presenta criticità nei tempi. Le SOP prevedono che
l’intera procedura di screening, compresa la compilazione del modulo consuntivo,
si concluda entro sette giorni, un termine ritenuto insufficiente per
un’adeguata valutazione bio-medica e soprattutto psico-sociale.
Nell’area di Agrigento sono state inoltre segnalate difficoltà legate
all’organizzazione dei servizi sanitari e all’assenza di strumenti idonei ad
assicurare gli accertamenti previsti dal Regolamento Screening.
È stato riferito che il presidio ospedaliero cittadino non dispone di un reparto
di malattie infettive e che i campioni biologici devono essere inviati a
Palermo, con inevitabili ritardi.
Sul piano del personale, è stata evidenziata l’assenza di figure dedicate
all’individuazione delle vulnerabilità psicologiche, psichiatriche e sociali.
PH: Maria Rocco – L’hotspot di Pozzallo durante il sopralluogo giuridico.
A Pozzallo, dopo la cessazione dell’accordo tra Prefettura e MEDU, non è stato
previsto alcun supporto psicologico o psichiatrico per le persone presenti
nell’hotspot.
La normativa, inoltre, non individua con precisione le professionalità sanitarie
coinvolte nella valutazione delle vulnerabilità né le specializzazioni richieste
per i diversi accertamenti. Il rischio è che il medico incaricato sia chiamato a
formulare valutazioni eccedenti il proprio ambito di competenza, in assenza del
contributo multidisciplinare.
Analoga situazione emerge a Lampedusa, dove i medici della Croce Rossa segnalano
criticità legate ai tempi della procedura, alla carenza di personale e
all’assenza di professionisti della salute mentale, mentre i colloqui per la
valutazione delle vulnerabilità si aggiungono all’ordinaria attività
ambulatoriale.
In tutti i territori monitorati è stata rilevata una carenza di mediazione
linguistico-culturale. Sebbene le SOP prevedano la presenza del mediatore
durante le visite mediche e nella valutazione delle vulnerabilità, essa è
configurata come eventuale e, nei territori oggetto del monitoraggio, non è
stato riscontrato il coinvolgimento di enti specializzati.
Tale criticità assume particolare rilievo nell’ultima fase della procedura, che
prevede la verifica delle informazioni raccolte con la persona sottoposta a
screening e la consegna del modulo consuntivo.
Alla luce delle tempistiche previste e dell’insufficiente supporto
linguistico-culturale, questo passaggio appare esposto al rischio di essere
compresso, con possibili ricadute sulle garanzie procedurali e sull’effettiva
comprensione del contenuto della valutazione.
Sulla base delle informazioni raccolte viene quindi trasmessa alla Questura una
sintesi dalla quale dipende il successivo pre-incanalamento giuridico della
persona, nonostante la valutazione delle vulnerabilità possa risultare
incompleta per la carenza di tempi, strumenti e spazi adeguati.
Le SOP consentono, al termine della valutazione sanitaria, di classificare la
persona in tre categorie di vulnerabilità 7, introducendo una categoria
intermedia e demandando la valutazione definitiva al successivo colloquio con
l’EUAA.
Tale soluzione riconosce la difficoltà di esprimere una valutazione completa in
tempi ridotti e sulla base di informazioni spesso parziali. Tuttavia, la
categoria intermedia introduce una “zona grigia” nella quale possono confluire
numerose situazioni, ampliando la discrezionalità applicativa.
Nel complesso, le evidenze raccolte mostrano un significativo divario tra il
modello delineato dal legislatore e le capacità operative territoriali. Il
rischio è che l’accertamento delle vulnerabilità sia condizionato più dai limiti
strutturali del sistema che dalle esigenze della persona.
La compressione dei tempi prevista dal Regolamento Screening si combina infatti
con una rete di servizi che non appare in grado di garantire una valutazione
tempestiva, multidisciplinare ed effettiva delle condizioni di vulnerabilità 8.
INFORMATIVA LEGALE
L’informativa legale nelle SOP viene prevista alla fase 4 della procedura di
screening, e viene assegnata a EUAA in collaborazione con UNHCR, OIM, UNICEF e i
rispettivi partner operativi. Secondo quanto riportato dovrebbe essere
organizzata per gruppi linguistici, avere una durata indicativa di 30 minuti e
riguardare lo screening, le procedure di protezione internazionale e le
principali garanzie procedurali previste per specifici profili.
Nel corso del sopralluogo, su questo aspetto non sono emersi elementi
sufficienti di approfondimento, in quanto non è stato possibile confrontarsi
direttamente con gli enti responsabili dell’informativa legale.
Tuttavia dalle testimonianze raccolte da avvocati e operatori nella zona di
Agrigento relative alla fase di sperimentazione, emerge un’ampia discrezionalità
nel fornire informativa legale: alcuni destinatari riferiscono di averla
ricevuta, mentre altri dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione.
In diversi casi inoltre l’informativa risulta limitata alla procedura di
richiesta di protezione internazionale, senza cenni alle procedure di screening,
in altri, invece, l’informativa viene fornita sulla banchina al momento dello
sbarco, in modo estremamente sintetico e in condizioni poco idonee a garantirne
l’effettiva comprensione.
Rimangono ancora poco chiari i profili concreti di attuazione dell’informativa
legale prevista dal Patto e se venga consegnata una copia scritta alla persona
interessata e come possa essere verificata l’effettiva comprensione del suo
contenuto.
Nel corso delle interlocuzioni sono stati menzionati moduli informativi
predisposti per lo screening, segno di un tentativo di strutturare maggiormente
questa fase; tuttavia, dalle evidenze raccolte non emerge ancora un modello
organizzativo uniforme e consolidato.
Si tratta pertanto di un punto che richiede ulteriori verifiche e
approfondimenti. Tuttavia, una tempistica così limitata appare difficilmente
compatibile con la complessità e l’ampiezza dei contenuti che dovrebbero essere
illustrati.
LE PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTIERA
Al momento del sopralluogo, l’unico territorio in cui risultavano già operative
le procedure accelerate di frontiera era l’agrigentino. Le strutture di
accoglienza riferiscono che la loro progressiva implementazione è evidente anche
sul piano organizzativo: nell’ultimo anno le persone inserite nella procedura
ordinaria sono state trasferite – o, in alcuni casi, rimaste nei CAS in una
situazione di stallo dal 2022 – per liberare posti destinati alle procedure di
frontiera, sulle quali si concentra prioritariamente l’impiego delle risorse per
garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Patto.
Ph: Giulia Stella Ingallin – Una delle strutture di accoglienza visitate nel
territorio di Licata.
Nella messa in pratica della procedura si riscontra una sostanziale
corrispondenza tra i tempi previsti dalla normativa e quelli dell’applicazione
concreta: il termine massimo di dodici settimane per la conclusione viene
rispettato nella quasi totalità dei casi
Secondo gli interlocutori, ciò è stato possibile anche grazie al rafforzamento
dell’organico della Commissione territoriale, con l’assunzione di circa una
decina di funzionari.
Gli operatori dei CAS riferiscono che le persone accedono all’accoglienza dopo
lo screening, con la domanda di protezione già formalizzata mediante il modello
C3 e inserite nella procedura di frontiera.
L’audizione davanti alla Commissione territoriale viene fissata entro 48 ore e
dura mediamente tra i 15 e i 20 minuti; nei giorni successivi viene notificato
il diniego.
Le sospensive vengono generalmente rigettate in prima istanza e accolte solo in
presenza di un avvocato attivamente coinvolto, figura che non sempre è
effettivamente disponibile sul territorio.
Un legale intervistato segnala infatti la crescente difficoltà nel trovare
avvocati disposti a occuparsi di questa materia, anche a causa delle eventuali
limitazioni introdotte dal Patto in merito al gratuito patrocinio, come la
previsione di un filtro per manifesta infondatezza che ne comporta la revoca.
Viene inoltre segnalato, come novità rispetto al passato, il prelievo delle
persone diniegate da parte delle volanti di polizia per il trasferimento nei
CPR. Una prassi analoga è stata riferita a Villa Sikania, dove alcune persone
sarebbero state prelevate fuori dall’hotspot e condotte nelle camere di
sicurezza di Catania o Palermo, in attesa dell’imbarco su voli di linea diretti
al Paese di origine, in particolare cittadini bengalesi ed egiziani.
Il raro superamento del termine procedurale, con il passaggio alla procedura
ordinaria, si è verificato principalmente in presenza di malattie infettive,
come la scabbia, che impediscono la comparizione davanti alla Commissione. Non
risultano invece casi di interruzione legati a vulnerabilità psicologiche o
sociali.
È proprio sul versante della valutazione delle vulnerabilità che emergono le
maggiori criticità. Se durante lo screening emergono indicatori di
vulnerabilità, la persona può comunque essere inserita nella procedura di
frontiera; gli accertamenti dovrebbero quindi proseguire per valutarne la
permanenza e l’accesso a misure di accoglienza adeguate.
Tuttavia, molte strutture non dispongono delle risorse organizzative e di
personale necessarie per la presa in carico di persone con esigenze specifiche.
Inoltre, i limiti di tempi, spazi e risorse incidono sulla qualità della
valutazione e, in definitiva, sull’effettivo esercizio delle garanzie.
Come evidenziato da un organizzazione no profit che lavora sul posto, il termine
di trenta giorni previsto per l’accesso ai servizi specialistici risulta spesso
insufficiente. L’attivazione di un percorso di presa in carico psicologica
presenta già difficoltà rilevanti; ancora più complessa è la valutazione
approfondita della salute mentale.
Ne deriva il rischio che il diniego venga adottato prima che eventuali
condizioni di vulnerabilità emergano e siano adeguatamente accertate. La
combinazione tra accelerazione della procedura e insufficienza delle risorse
sanitarie può così compromettere, anche in questa fase, l’effettività delle
garanzie procedurali e il rispetto dell’etica medica.
Un’ultima questione, rimasta incerta al momento del sopralluogo, riguardava le
misure di limitazione della libertà di circolazione introdotte dal Patto, tra
cui la c.d. “autorizzazione a risiedere in un luogo specifico“, quale strumento
volto a garantire la permanenza delle persone in un determinato luogo ed
evitarne l’irreperibilità durante lo svolgimento delle procedure, in particolare
di quella di frontiera.
Al momento del sopralluogo, tale misura era già stata sperimentata nei mesi
precedenti a Villa Sikania attraverso una limitazione della permanenza al
territorio comunale di Siculiana: le persone accolte lamentavano scarse
possibilità di trovare lavoro, dovendo cercarlo nelle immediate vicinanze del
centro, una circostanza che alimentava il dubbio che la permanenza entro il
perimetro comunale iniziasse, di fatto, a configurarsi come un vincolo
stringente.
Anche gli operatori dei CAS di Licata riferivano di non aver ricevuto
indicazioni sull’applicazione della misura, pur segnalando che,
dall’introduzione delle nuove procedure, era richiesto l’invio quotidiano alla
Questura di un elenco firmato delle persone in procedura di frontiera, distinto
dalla consueta rilevazione delle presenze complessive nella struttura.
Tuttora non risulta configurarsi, nei centri in cui la misura continua a trovare
applicazione, una forma di trattenimento o di limitazione della libertà
personale: a Villa Sikania, ad esempio, attualmente gli ospiti risultano entrare
e uscire liberamente.
Va tuttavia rilevato che il contenuto concreto di tale misura non risulta
specificato nei provvedimenti finora adottati, il che rende difficile escludere
a priori un’incidenza sulla libertà personale: la valutazione, allo stato, va
condotta caso per caso.
In ogni caso, già a una prima analisi emergono diverse criticità anche solo con
riferimento alle modalità con cui viene attuata la limitazione della libertà di
circolazione.
Tali criticità, del resto, trovano conferma nei primi provvedimenti
concretamente adottati anche con la prima applicazione in concreto della misura
post-Patto a Villa Sikania.
Nei giorni successivi al sopralluogo infatti la Prefettura di Agrigento ha
adottato dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere all’interno del centro
di accoglienza per un massimo di dodici settimane a dei richiedenti asilo
sottoposti alla procedura accelerata di frontiera.
Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Palermo ha tuttavia sospeso uno
di questi provvedimenti, rilevando vizi soprattutto nell’applicazione della
procedura di frontiera, ad esempio con specifico riferimento all’assenza di
informativa e delle garanzie di accoglienza particolari previste nel caso di
persone vulnerabili.
Tali vizi hanno inficiato, di riflesso, anche il provvedimento di autorizzazione
a risiedere, di cui la determinazione sulla procedura di frontiera costituisce
l’atto presupposto. La decisione apre così la strada a un possibile scrutinio di
legittimità costituzionale, non solo di questo nuovo istituto, ma più in
generale delle modalità di attuazione di diverse disposizioni del Patto, in
linea con le criticità emerse nel corso del monitoraggio.
MECCANISMO DI MONITORAGGIO
Il Regolamento Screening prevede che ogni Stato si doti di un organismo
indipendente incaricato di monitorare – durante le procedure di screening, le
procedure accelerate di frontiera e quelle di rimpatrio dalla frontiera – il
rispetto dei diritti umani nelle procedure di frontiera e di asilo 9.
L’organismo di monitoraggio indipendente dovrebbe vigilare in particolare
sull’identificazione dei soggetti vulnerabili, sull’accesso alla procedura di
asilo, sul rispetto del principio di non respingimento, dell’interesse superiore
del minore e delle norme sul trattenimento durante gli accertamenti. Dovrà
inoltre disporre di competenze giuridiche, mediche, psicologiche, sociali e
multiculturali 10.
Alla luce delle criticità emerse nel presente monitoraggio, il ruolo di tale
organismo appare destinato ad assumere una funzione centrale.
La rapidità dello screening, le procedure accelerate di frontiera, il ricorso al
trattenimento amministrativo e le nuove modalità di accertamento delle
vulnerabilità sono infatti ambiti in cui il rischio di compressione delle
garanzie fondamentali risulta particolarmente elevato.
Ad oggi, nonostante l’invito dell’UE a coinvolgere la società civile, non si
registra alcun coinvolgimento delle organizzazioni che operano nel settore delle
migrazioni nel meccanismo indipendente di monitoraggio. Tale assenza si
inserisce in un quadro più ampio di mancata partecipazione anche alla
predisposizione del Piano nazionale di attuazione.
Le interlocuzioni svolte nel presente monitoraggio confermano il quadro: tutte
le organizzazioni incontrate dichiarano di non essere state coinvolte nella
definizione del futuro organismo né in eventuali gruppi di lavoro preparatori.
Il dato è rilevante, considerando che molte di queste realtà operano da anni nei
territori interessati dall’attuazione del Patto e dispongono di competenze
giuridiche, sociali, mediche e operative coerenti con il profilo
multidisciplinare richiesto dalla normativa europea.
L’assenza di un confronto strutturato rischia quindi di incidere sulla capacità
del futuro meccanismo di svolgere pienamente la funzione di garanzia prevista
dal Patto.
CONCLUSIONI
Nel corso del sopralluogo è emerso un quadro segnato da diffuse carenze
organizzative, preparazione insufficiente e, in molti casi, limitata
consapevolezza da parte di operatori e istituzioni della portata delle riforme
in corso. Si evidenzia quindi uno scarto strutturale tra l’impianto normativo
del Patto e le condizioni materiali della sua attuazione.
Appare evidente come il settore sanitario venga progressivamente chiamato a
svolgere un ruolo centrale nell’attuazione delle procedure, senza che a tale
accresciuto carico corrisponda un adeguato rafforzamento degli strumenti
operativi, delle risorse e delle condizioni organizzative necessarie.
Poiché l’accesso alle garanzie dipende dall’individuazione tempestiva delle
condizioni di vulnerabilità, l’assenza di meccanismi efficaci espone al rischio
che tali situazioni non vengano riconosciute, né nella loro possibile
declinazione specifica (come nei casi di tratta), né nella condizione più
generale di vulnerabilità connessa al percorso migratorio e alla situazione di
svantaggio in cui le persone si trovano sul territorio, con conseguente
compromissione dell’accesso alle tutele previste.
La valutazione sanitaria e l’accertamento delle vulnerabilità non sembrano più
orientate all’attivazione di misure di protezione, ma alla selezione della
procedura applicabile e, in ultima analisi, alla gestione dei flussi migratori.
In questa prospettiva, l’effettiva emersione delle vulnerabilità diventa
secondaria e, di fatto, strumentale alla funzionalità del sistema, che continua
a presentarsi come orientato alla tutela dei diritti anche quando tempi, spazi e
strumenti non consentono un accertamento e una presa in carico realmente
efficaci.
Il rischio è che la categoria di vulnerabilità produca una classificazione delle
persone lungo un continuum di “meritevolezza”, funzionando come meccanismo di
filtro nell’accesso al territorio e nella possibilità di essere ritenuti idonei
alla domanda di asilo, diritto che in quanto universale non dovrebbe essere
subordinato a tali criteri.
Ne deriva un sistema orientato al rapido filtraggio delle persone in assenza di
effettive garanzie, in cui la dimensione di controllo nella gestione delle
frontiere prevale sulla funzione di protezione che il dispositivo dichiara
formalmente di perseguire.
Sul piano istituzionale, il Ministero dell’Interno assume una forte centralità,
mentre il Ministero della Salute e altri settori risultano coinvolti in
responsabilità crescenti non sempre accompagnate da risorse adeguate.
Ulteriori criticità riguardano infatti l’impatto sul mercato del lavoro e sui
percorsi di inclusione, con il rischio di un ampliamento della precarietà
giuridica e amministrativa e di una maggiore esposizione allo sfruttamento, come
denunciato da realtà territoriali come il progetto SU.PR.EME., che si occupa
proprio di sfruttamento lavorativo.
Critico anche il trasferimento della formalizzazione delle domande di asilo a
patronati e centri di accoglienza, spesso impreparati a gestire tali compiti,
con il rischio di una de-strutturazione del sistema e la produzione di nuove
“zone grigie” di vulnerabilità.
Il banco di prova del Patto non è soltanto la velocizzazione delle procedure, su
cui l’impianto appare orientato, ma la capacità di non compromettere
l’equilibrio con le garanzie procedurali, che risultano invece progressivamente
indebolite, in particolare sul versante dell’individuazione e della presa in
carico delle vulnerabilità.
Il rischio è che la velocità incida sull’effettività dei diritti, spostando il
baricentro dal singolo accertamento individuale all’obiettivo del rimpatrio. In
questa prospettiva, emerge un mutamento di paradigma: il controllo sanitario,
originariamente concepito come strumento di tutela della salute, sembra
progressivamente trasformarsi in un dispositivo funzionale al governo della
frontiera.
1. Il sopralluogo è stato condotto sotto la guida scientifica di: Cristina
Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Loredana
Leo, Ginevra Maccarrone, Federica Remiddi, Thomas Santangelo, Francesco
Sicilia. Allo stesso hanno partecipato alcune corsiste e corsisti della 11°
edizione della Scuola: Alawia Nura, Baldaccini Gionata, Barbiero Giulia,
Blasioli Aicha, Boffa Lorenzo, Bruno Giulia, Cardosi Elisa, Ceraolo Luca,
Cespedes Katty Maria Damaso, Chetoni Marina, Cioce Alessandra, Cuccia
Silvia, Dame Diane, Di Cesare Sara, Diamanti Eleonora, Ferraresi Teresa,
Filippini Francesca, Fioresi Sara, Formaggia Annamaria, Fornasa Giulia,
Germano Attilio, Greco Leonardo, Hassen Malek, Ingallina Giulia Stella,
Locatelli Arianna, Macchitella Alessandra, Mariani Carlotta, Margiotta
Sofia, Mascaretti Alberta, Maurizi Bianca, Mousa Wanees, Perteghella
Giorgia, Proietto Irene, Rizzuto Anna, Rocco Maria, Salvi Nicole,
Scagliotti Pietro, Sigillo Gabriella, Torres Fabrizio, Torres John, Tufano
Brigida, Vecchiato Clara, Zagaria Syria.
Il report è frutto di un lavoro collettivo con redazione a cura di: Ceraolo
Luca; Germano Attilio; Ingallina Giulia Stella; Locatelli Arianna;
Mascaretti Alberta; Rizzuto Anna; Rocco Maria; Salvi Nicole; Sigillo
Gabriella; Tufano Brigida.
↩︎
2. Procedure operative standard sui controlli preliminari di salute e
vulnerabilità ai sensi del regolamento UE 2024/1356 ↩︎
3. Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera ↩︎
4. European Union Agency for Asylum (Agenzia dell’unione Europea per l’Asilo)
↩︎
5. Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. LCI – D.C. dei servizi civili
per l’immigrazione e l’asilo – AOO SERVIZI CIVILI – 1 – Protocollo 0028722
09/06/2026, pag. 2 ↩︎
6. Ivi, pag. 3 ↩︎
7. SOP, Allegato II_Scheda sanitaria controlli preliminari di salute_
screening_modello B_sezione 5: al punto 5. Condizioni di vulnerabilità
rilevate nel corso dell’accertamento sanitario, riporta le opzioni a.
Assenza di condizioni patologiche psico fisiche rilevabili; b. Condizioni
con esigenze particolari di ssistenza/supporto/monitoraggio, la cui
gestione deve essere garantita nel setting del centro; c. Condizioni di
vulnerabilità sanitaria per le quali sono necessari servizi specialistici
di assistenza. ↩︎
8. In questo senso lo scorso 26 giugno diverse realtà hanno firmato un appello
che denuncia come il coinvolgimento dell’infrastruttura sanitaria
nell’implementazione del Patto si traduca nel trasformare i professionisti
della clinicmigratorie con una evidente compromissione del diritto alla
salute in strumenti di controllo delle politiche / ↩︎
9. Regolamento (UE) 2024/1356, articolo 10 ↩︎
10. Monitoring fundamental rights during screening and the asylum border
procedure – A guide on national independent mechanisms.
Si noti che, ad oggi, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea a
non avere ancora una vera Istituzione nazionale per i diritti umani,
conforme ai Principi di Parigi del 1991, cfr Principles relating to the
Status of National Institutions (The Paris Principles) | OHCHR ↩︎