Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il
sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1.
Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al
rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a
termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano
introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026
(convertito dalla l. 103/2026) 2.
Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire
il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza
legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla
procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art.
21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione.
Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura
selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione
e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla
restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli
strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti
fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione.
Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento
legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e
trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la
vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro
l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento
operativo del dispositivo della deportazione.
Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le
condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire
come unica opzione razionale.
Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato
dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4,
l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al
diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica.
Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo
attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela
disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva.
I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano
l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia
dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo
di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione
dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive.
* L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti
al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di
indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile
che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti.
* Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma
collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta
partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura
individuale della procedura di asilo.
* La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative
solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita
e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona
assistita e professionista legale.
* Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione
di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla
consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio
volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione
introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché
alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della
persona assistita.
* Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito
non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso
richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione
internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la
funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla
procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena
indipendenza dell’assistenza fornita.
Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai
richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un
tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il
decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e
del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di
rimpatrio volontario.
In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto
come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene
progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e
assisterla.
La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha
chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale
ministeriale nelle sessioni informative.
Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve
rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da
interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può
garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti,
costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione
permanente di deportability.
1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU
Pact ↩︎
2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo
contro diritti e deontologia ↩︎
3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le
deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎
4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration
framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎