AGILE: il nuovo programma europeo per il finanziamento militare
Attraverso un comunicato stampa del 25 marzo scorso la Commissione Europea ha
annunciato, con toni piuttosto trionfalistici, la nascita del nuovo programma di
investimenti nel settore militare. Denominato AGILE (Accelerating Groundbreaking
Innovation for Defence in Europe), lo strumento mira ad accelerare i cicli di
innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti per la difesa sviluppati
dalle piccole e medie imprese nell’Unione Europea, nonché a facilitarne
l’adozione da parte delle Forze Armate dei vari paesi membri.
Con una durata che va dall’inizio alla fine del 2027, AGILE comporta
l’immissione di ulteriori 115 milioni di euro nel settore militare, che vanno ad
aggiungersi ai molti altri finanziamenti comunitari stanziati tramite il
programma EUDIS (EU Defense Innovation Scheme) – rivolti sempre principalmente
alle PMI –, facente parte del più vasto Fondo Europeo per la Difesa (FED).
Quest’ultimo, per il periodo 2021-2027, mobilita complessivamente ben 7,3
miliardi.
Oltre ai paesi facenti parte dell’UE e a quelli membri dell’Associazione europea
di libero scambio, AGILE sarà aperto all’Ucraina1. Nell’ambito delle operazioni
di aggiudicazione di fondi AGILE per un progetto di ricerca e sviluppo militare,
inoltre, saranno ammissibili proposte gestite «direttamente o indirettamente» da
organizzazioni internazionali2 – tra le quali va annoverata d’ufficio la NATO.
Per quanto AGILE vieti l’assegnazione di fondi per «lo sviluppo di prodotti e
tecnologie il cui utilizzo, sviluppo o produzione sono vietati dal diritto
internazionale applicabile»3 (ad esempio specifici tipi di bombe), l’ambito di
applicazione del programma è piuttosto onnicomprensivo e, oltre ad ammettere
tutte le tecnologie dual-use (ossia a possibile uso sia civile che militare),
riguarda sicuramente i settori de «l’intelligenza artificiale, la computazione
quantistica, la robotica, la sicurezza informatica e lo spazio»4. I molteplici
riferimenti al Regolamento europeo per l’energia atomica (Euratom) contenuti nel
testo di legge, infine, lasciano supporre che siano ammissibili al finanziamento
da parte di AGILE anche progetti di ricerca e sviluppo aventi per oggetto la
sicurezza del sistema nucleare di approvvigionamento energetico.
È fortemente preoccupante che il programma preveda di facilitare l’adozione
delle nuove tecnologie militari da parte degli eserciti anche per mezzo di «test
e dimostrazioni sul campo»5 di battaglia, oltre che nelle «strutture di prova e
sperimentazione dell’UE».6 La precedente giurisprudenza europea, fra l’altro,
consente la sospensione delle norme regolatorie per la sperimentazione delle
nuove tecnologie a Intelligenza Artificiale dual-use7e non regola la
sperimentazione di quelle prettamente a uso bellico.8
AGILE, infine, prevede la predisposizione di un «programma di lavoro» che
corrisponde alla pianificazione annuale dei progetti bellici da finanziare con i
115 milioni di euro previsti. Tale programma è disciplinato dal Regolamento
Euratom9, in base al quale normalmente i progetti a finalità esclusivamente
militare non riescono ad accedere al finanziamento. Pertanto la relazione tra
AGILE ed Euratom potrebbe rischiare di facilitare, dal punto di vista
giurisprudenziale, un’interpretazione meno regolatoria e limitativa del
Regolamento, con tutto ciò che ne potrà conseguire in futuro.
In conclusione, la base economica di AGILE è costituita da:
– la necessità di fronteggiare la riduzione temporale dei cicli d’innovazione
delle nuove tecnologie e armamenti nel settore della difesa (ci vuole sempre
meno tempo per sviluppare nuove armi o nuovi sistemi d’arma);
– l’urgenza di trattenere in Europa le start-up che creano innovazione ma che
poi tendono a fuggire all’estero (ad esempio negli USA) per le operazioni di
sviluppo e, soprattutto, commercializzazione, per i maggiori costi economici che
dovrebbero affrontare nel territorio europeo.
1 2026/0078 (COD), art. 7, c. 1, lett. “b”.
2 2026/0078 (COD), art. 9, c. 2, lett. “c”.
3 2026/0078 (COD), art. 9, c. 9, lett. “b”.
4 2026/0078 (COD), (3), p. 9.
5 2026/0078 (COD), art. 10, c. 1, lett. “b”.
6 2026/0078 (COD), art. 10, c. 3.
7 2021/0106 (COD) (ITA), p. 9 (Artificial Intelligence Act).
8 2021/0106 (COD), art. 2, c. 3 (Artificial Intelligence Act).
9 UE 2024/2509, art. 110, c. 2.
Emiliano Gentili, Federico Giusti, Osservatorio contro la militarizzazione delle
scuole e delle università
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