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Basta argomenti “ex auctoritate” per giustificare la Riforma Nordio
Il Fronte del Sì al Referendum del 22-23 marzo 2026 ha riabilitato tutti i grandi nomi possibili per giustificare La Riforma Nordio. Fin da subito ovviamente, per attaccare il correntismo come qualcosa da bandire, ha ripreso la retorica contro le “toghe rosse” di Berlusconi, salvo poi fargli notare che il correntismo oggi riguarda solo il 23% dei magistrati iscritti all’ANM e che la maggioranza di loro sono aderenti a correnti di centro-destra. Allora si sono spostati sulle degenerazioni del correntismo che avrebbe creato un sistema scellerato e fuori controllo di spartizione delle poltrone; salvo poi fargli notare che la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema. Il Fronte del Sì ha corretto il tiro dicendo che comunque la riforma ha l’obiettivo di togliere potere alle correnti della magistratura in generale nel Consiglio Superiore della Magistratura con il metodo del sorteggio. E’ a quel punto che molti magistrati – tra cui Nicola Gratteri e Nino Di Matteo -, da sempre fuori dal correntismo e favorevoli al sorteggio, alzano la voce e dicono, schierandosi per il NO, che questo sorteggio, in qualunque caso, è truccato poichè i membri laici verrebbero sorteggiati da una lista – senza un quantitativo preciso di nomi – scelta precedentemente dal Parlamento e dal governo. Inoltre gli si fa notare che questa Riforma, oltre a non parlare minimamente del fenomeno del correntismo, ha come fine proprio rendere dipendente la magistratura da ogni governo in carica. A tal proposito, il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Falcone”, perché favorevole alla separazione delle carriere, a tutti coloro che hanno riportato come argomentazioni per il NO a questa riforma proprio le citazioni e le teorie di Giovanni Falcone contro la subordinazione della magistratura alla politica. Il Fronte del Sì – nella figura del Ministro Nordio – ha riabilitato anche il grande giurista e partigiano socialista e antifascista Giuliano Vassalli come “padre spirituale” della Riforma Nordio, in quanto necessario completamento di un processo penale che deve svolgersi davanti a un “giudice terzo” con accusa e difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda il nostro sistema di giustizia pensato proprio da Vassalli. Il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la separazione delle carriere della riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Giacomo Matteotti contro l’unitarietà dei magistrati voluta dal fascismo”. Quando però gli si è fatto notare che l’unitarietà dei magistrati in Italia risale al Regno d’Italia e che sotto il fascismo era stata minata proprio dal governo fascista stesso, il Fronte del Sì si è messo in pace con la storia preferendo non ribattere. I liberali più arditi del Fronte del Sì hanno addirittura citato il grande padre costituente Piero Calamandrei, sostenendo – a partire da un estratto del suo Elogio dei Giudici scritto da un avvocato (1959) – che anche lui avrebbe voluto la Riforma Nordio per la “separazione delle carriere”. Queste affermazioni ricorrono continuamente, quasi fosse diventata un argomento definitivo: se l’avessero voluta loro, allora non ci sarebbe più nulla da discutere. Allora ammettiamolo, è vero: Vassalli, Falcone, Matteotti e Calamandrei erano sostenitori o di una “separazione delle carriere” o di una “separazione delle funzioni” in modo molto diverso tra loro, ma lo erano con cognizione di causa ed avevano tutto il diritto di sostenerlo. Il problema non è essere contro o favorevole alla “separazione delle carriere”: quella è un’opinione legittima. Il problema si pone al massimo su come si vuole attuare la “separazione delle carriere”. Bisogna sottolineare che questo referendum ha un quesito unico e che il votante non ha la possibilità di sostenere una o più parti della riforma e di rigettarne altre: il cittadino votante ha la possibilità di prendere il pacchetto completo delle modifiche o rigettarlo in toto. In questa Riforma sono molti gli elementi che non convincono, ma soprattutto la modalità in cui sono stati pensati il sorteggio e la separazione delle carriere, oltre ad una divisione inusuale del CSM e l’introduzione inusuale di un terzo organo disciplinare (l’Alta Corte). Anche volendo essere d’accordo con la separazione delle carriere o delle funzioni, laddove la riforma è un unicum che prevede altri elementi deprecabili, il cittadino ha il diritto di rifiutare la riforma in toto e non votare a favore solo per un elemento potenzialmente condivisibile. Stando a questi presupposti mi domando: quando Falcone, Vassalli, Matteotti, Calamandrei avrebbero mai scritto o detto di essere favorevoli al sorteggio dei magistrati? Non si trova traccia da nessuna parte. Nessun discorso, nessuna intervista, nessun documento ufficiale. E ancora quando si sarebbero mai espressi a favore di un giudice speciale come l’Alta Corte prevista nella riforma? Anche qui: nulla. Non esiste alcun testo in cui sostengono che sarebbe opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo hanno mai scritto, mai detto, mai proposto, ma anzi possiamo dire il contrario. Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era, ha lavorato su norme fondamentali come il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, ma non ha mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi dalla Riforma Nordio, ma anzi da Presidente della Consulta nel 2000, con la Sentenza 37/2000, ribadì che la separazione delle carriere doveva essere introdotta con legge ordinaria dello Stato senza toccare la Costituzione. Giuliano Vassalli Il grande socialista, giurista e penalista, ucciso dalla squadracce fasciste Giacomo Matteotti, nel suo articolo Il pubblico ministero è parte, sosteneva con particolare vigore che il pubblico ministero (1) va decisamente considerato nella sostanza come “parte”, questa intesa come colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale. La tesi era sostenuta in aperto dissenso con l’opposta annotazione recata in proposito nella Relazione al Re – ancora oggi tralaticiamente ripetuta -, per la quale quella del pubblico ministero sarebbe, viceversa, una posizione “più nobile e imparziale al di sopra delle parti”. Invero, «La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi». Il pensiero di Matteotti sulla figura del pubblico ministero, pur senza volere trarne conclusioni sopra le righe, apre scenari inediti e di attuale modernità in tema di disciplinamento dei diversi organi statuali di giustizia, il pubblico ministero e il giudice, parlando di disciplinamento delle diverse funzioni. Parlando di separazioni delle “funzioni” e non delle carriere, Matteotti, nel suo ruolo di giurista e studioso di procedura penale, criticò con fermezza l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, vedendola come un presidio essenziale dello Stato di diritto contro l’arbitrio del potere esecutivo. Matteotti criticò aspramente il tentativo del regime fascista di assoggettare l’ordine giudiziario al controllo del governo, difendendo l’indipendenza dei giudici come garanzia per i cittadini. Nel suo pensiero, emergeva una visione del processo penale come strumento nomofilattico (di garanzia dell’esatta osservanza della legge), criticando eccezioni come l’Alta Corte di giustizia, che riteneva di carattere meramente politico e non giurisdizionale. Le riflessioni di Matteotti (1917-1919) anticipavano moderni scenari sulla disciplina degli organi di giustizia, fermo restando il suo fermo rifiuto di qualsiasi interferenza politica nella magistratura. Giacomo Matteotti Che dire di Falcone, il quale parlava di efficienza della giustizia, di coordinamento tra procure, di modernizzazione degli strumenti investigativi, di collaborazioni internazionali, concentrato sul funzionamento concreto del sistema, non sulla creazione di organi speciali né sul sorteggio dei componenti del CSM. L’ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha dichiarato a La Repubblica in merito al presunto sostegno di questa separazione delle carriere da parte del grande pm: “Falcone si sta rivoltando nella tomba” – ha detto – “lo sport più diffuso è quello di attribuire a Falcone dopo la sua morte idee che non lo avevano nemmeno sfiorato”. A confermare questo inciso è stato Alfredo Morvillo, cognato del grande pm antimafia: “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero”. Si tratta di una differenza abissale rispetto all’attuale Riforma Nordio(2). Giovanni Falcone Sulla stessa linea, anni addietro, era stato proprio il padre costituente Piero Calamandrei a esprimersi nei suoi Scritti e discorsi politici: “Il pubblico ministero è un magistrato che ha l’obbligo di cercare la verità, non la vittoria; ed è per questo che egli deve essere pronto a chiedere l’assoluzione quando si accorge che l’imputato è innocente.” Secondo Calamandrei un PM con una carriera separata e gerarchizzata verrebbe valutato in base alle “vittorie” (condanne), perdendo questa funzione di garanzia. Per Calamandrei, il PM non è un semplice “avvocato dell’accusa” o un organo di polizia, bensì un “promotore della giustizia” con l’obbligo di cercare la verità, anche a favore dell’imputato. Questa è cultura della giurisdizione: solo chi è cresciuto professionalmente con la mentalità del giudice può avere l’umiltà intellettuale di chiedere un’assoluzione. Nel dibattito sull’articolo 112 (poi approvato), Calamandrei sostenne fermamente l’obbligatorietà dell’azione penale come garanzia di uguaglianza, vietando al PM di sospenderla o ritardarla arbitrariamente. Nel discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Siena, tenuto il 13 novembre 1921, Piero Calamandrei, allora docente di “diritto giudiziario”, individuava quattro “tortuose vie …che la politica segue per far sentire il suo influsso sull’amministrazione della giustizia” mettendo in pericolo la separazione dei poteri, in particolare fra giustizia e politica “che di quella separazione costituisce il cuore pulsante”. In un suo discorso alla Costituente, Calamandrei disse: “La magistratura deve essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa indipendenza è la condizione suprema perché la giustizia non diventi strumento di fazione o di vendetta politica.” Ad accompagnare questa convinzione, una sua famosa citazione: “Quando per la porta del tribunale entra la politica, la giustizia esce dalla finestra.” La posizione di Calamandrei e di gran parte dei padri e delle madri costituenti fu contraria alla proposta di far dipendere il PM dal potere esecutivo (Governo), per evitare la politicizzazione dell’azione penale. Calamandrei si oppose alla separazione delle carriere tra giudici e PM, sostenendo che entrambi dovessero far parte dello stesso ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (come poi sancito dall’art. 104 della Costituzione). In sintesi, per Calamandrei il PM è un magistrato a tutti gli effetti, inamovibile e indipendente, distinguendosi dai giudicanti non per appartenenza a un corpo diverso, ma solo per la diversità di funzioni: ciò che sostiene in Elogio dei Giudici scritto da un avvocato del 1959. Piero Calamandrei Di fronte a tutto questo, perché allora il Fronte del Sì continua a tirare in ballo i loro nomi? Pensa che i cittadini siano così ignoranti a tal punto da dagli in pasto delle mezze verità, senza contestualizzazione, su questi illustri uomini di cultura istituzionale e politica? Evidentemente sì. Le argomentazioni ex auctoritate – come ha scritto Gustavo Zagrebelsky nell’introduzione alla guida al Referendum di Marco Travaglio – sono proprio funzionali a questo: dare in pasto mezze verità dando l’illusione ai cittadini di essere informati, dando l’illusione di sapere senza conoscere niente. Far passare il messaggio che “lo volevano loro (n.d.a: Falcone, Matteotti, Calamandrei, Vassalli)” significa chiudere la discussione prima ancora che inizi, come se bastasse evocare alcune figure importantissime della storia della giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità di questa riforma pasticciata. Attribuire le volontà contorte della Riforma Nordio a Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei non è solo storicamente falso, ma una scorciatoia retorica, una fallacia logica, un enorme sofisma laddove la falsificazione dell’argomentazione è intenzionale. Il Fronte del Sì e la destra sono in malafede quando usano queste strategie di comunicazione distorta: sono un tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere discusso apertamente e laicamente. Il pensiero di Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per sostenere posizioni che non hanno mai espresso. La Riforma Nordio va discussa nel merito senza pregiudizi e non giustificata ex auctoritate. Si sta parlando di questa riforma con le sue scelte precise: il sorteggio, l’Alta Corte, la nuova composizione degli organi disciplinari, il diverso equilibrio tra politica e magistratura di cui la “separazione delle carriere” – positiva o negativa che sia – è solo lo sfondo dei contenuti di questa riforma… e nemmeno così troppo trasparente. Per concludere è interessante che la destra oggi non citi Paolo Borsellino, grande magistrato antimafia nonchè fondatore e membro di Magistratura Indipendente – corrente di destra moderata e conservatrice dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) – , il quale invece era un oppositore convinto della separazione delle carriere. Nel suo libro Oltre il muro dell’omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno civile (Edizione Bur, maggio 2022, con presentazione di Manfredi Borsellino) Borsellino affermava: “Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obiettivamente i magistrati del pm, prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere non incoraggiano certo i ‘giudici’, che tali tutti sentono di essere, a indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni”. Come ha dichiarato suo fratello, Slavatore Borsellino: “Il timore di Paolo Borsellini era che venisse alterata l’indipendenza della magistratura: pensava che una separazione delle carriere avrebbe potuto portare i magistrati sotto l’inflluenza del potere politico”. Ai votanti l’ardua sentenza…   (1) Nel sistema processuale penale e nell’esercizio dei poteri assegnatigli in particolare dagli artt. 1 e 179 cod. proc. pen. del 1913. (2) In una intervista che rilasciò a Mario Pirani de La Repubblica il 3 ottobre 1991, in cui si parlava della riforma Vassalli e del nuovo Codice di Procedura Penale, Giovanni Falcone dichiarò: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.   Altre fonti: https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3393-la-magistratura-e-lindipendenza-in-memoria-di-giacomo-matteotti-introduzione-paola-filippi https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3264-indipendenza-dei-giudici-e-riforme-della-giustizia-ai-tempi-dellomicidio-matteotti-uno-sguardo-alle-pagine-di-cento-anni-fa-della-rivista-la-magistratura-simone-pitto Lorenzo Poli
March 20, 2026
Pressenza
Giuliano Vassalli non è il “padre spirituale” della Riforma Nordio
Il governo Meloni e più in generale il fronte del SI’ in questi mesi hanno cercato di arruolare post-mortem il grande giurista e partigiano Giuliano Vassalli come garante della Riforma costituzionale Nordio. La riforma, che separa le carriere di giudici e pubblici ministeri, viene descritta dal Fronte del Sì come il necessario completamento di un processo penale che deve svolgersi davanti a un giudice terzo con accusa e difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda l’impianto del nostro sistema di giustizia. Il Ministro Nordio addirittura cita Vassalli come “padre spirituale” della Riforma, ma la storia smentisce la propaganda e dice l’esatto contrario. Giuliano Vassalli (Perugia, 25 aprile 1915 – Roma, 21 ottobre 2009) è stato un grande partigiano, antifascista, storico militante socialista, illustre giurista e politico italiano, nonchè presidente della Corte Costituzionale dall’11 novembre 1999 al 13 febbraio 2000 ed è considerato il Padre del Codice di Procedura Penale di stampo accusatorio del 1988, in quanto da lui formulato in veste di Ministro della Giustizia (1987-1991). Nel secondo dopoguerra si afferma come uno dei più autorevoli politici italiani. E’ dal 1974, subito dopo la battaglia comune con i Radicali per il divorzio, che Giuliano Vassalli propose al Partito Socialista la sua bozza complessiva per “una giustizia giusta” – così la titolò – che, oltre la separazione delle carriere dei magistrati prevedeva anche la responsabilità civile/penale dei magistrati. Dal 29 luglio 1987 al 2 febbraio 1991 è stato Ministro di Grazia e Giustizia nei governi Goria, De Mita e Andreotti VI. Durante il suo mandato presenta il disegno di legge delega per la Riforma del Codice di Procedura Penale che segue i precedenti progetti rimasti al palo a causa dello scioglimento anticipato della legislatura o di difficoltà di ordine politico. Il modello fondamentale su cui si formerà il nuovo codice è quello accusatorio, contrapposto a quello inquisitorio, modello invece appartenente al Codice Rocco risalente al ventennio fascista. Il processo si risolve in un “actus trium personarum”, nel quale è il pubblico ministero (PM) che indaga ed esercita l’azione penale, l’imputato che si difende ed il giudice che decide, in base a prove selezionate dalle parti ed acquisite in contraddittorio. È ribadita la presunzione di non colpevolezza, già contenuta nella Costituzione, e non è prevista la custodia cautelare dell’imputato, durante il processo, se non in casi eccezionali per la necessità di non disperdere la prova. Il nuovo codice, redatto da una commissione presieduta da Giandomenico Pisapia, venne approvato nel 1988 ed entrò in vigore nel 1989 (codice che tuttavia sarà sottoposto nel tempo a pesanti modificazioni). Sempre nel 1987 presenta un disegno di legge di riforma parziale del Codice di Procedura Civile, che sarà approvato, con numerose integrazioni, nel 1990. Nello stesso anno insedia una commissione di docenti universitari, presieduta da Antonio Pagliaro, con il mandato di mettere a punto un disegno di legge delega di riforma del codice penale (la commissione terminerà i suoi lavori presentando una proposta, alla quale seguiranno ulteriori progetti redatti da successive commissioni). Vassalli sosteneva convintamente che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri fosse la naturale e necessaria conseguenza per il corretto funzionamento del nuovo processo, ritenendo che senza una netta distinzione tra chi accusa e chi giudica, il sistema accusatorio non potesse funzionare appieno. Vassalli Vassalli fu chiarissimo ed esplicito sulla separazione delle carriere, partendo dagli orientamenti in tal senso di Giacomo Matteotti. Riteneva la separazione delle carriere indispensabile per garantire la terzietà del giudice e l’equilibrio tra accusa e difesa, principi ispiratori della sua riforma che ha superato il precedente modello inquisitorio. Vassalli sosteneva che l’unificazione delle carriere fosse un retaggio inquisitorio incompatibile con il nuovo sistema e che il sistema accusatorio non potesse funzionare pienamente senza la netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti (PM), operazione rimasta incompiuta. In sintesi, per Vassalli, la separazione non era una mossa politica, ma un’esigenza tecnica e di garanzia per un processo più giusto e credibile. Pensiero che si può condividere o meno, ma pur sempre rimane il pensiero di un grande giurista che ha fatto la storia della giurisdizione in Italia. E’ proprio per queste sue posizione che il pensiero di Vassalli è oggi centrale nel dibattito sulla riforma costituzionale del Ministro Nordio, il quale riabilita il grande giurista come “padre spirituale” della sua riforma sulla separazione delle carriere in Italia, promuovendola come completamento della riforma del processo penale di Vassalli. L’1 marzo 2026 è uscito un importante articolo su La Repubblica scritto da Benedetta Tobagi e dal Professor Mitja Gialuz, ordinario di Diritto processuale penale, sulle menzogne che circolano da mesi nel dibattito pubblico per cercare di attribuire la paternità della modifica costituzionale Nordio-Meloni al defunto giurista. Spesso sui social sono girate immagini con due citazioni risalenti presumibilmente a Vassalli e citate in un’intervista avvenuta il 19 febbraio 1987 e destinata – in forma più ristretta – alla pubblicazione sul Financial Times (FT) dal titolo “La legge delega ed il nuovo processo penale. L’Ordinamento giudiziario in Italia oggi”. Le citazioni affermano: «parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice … che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio»; «Senza separazione delle carriere, la mia riforma di codice di procedura penale non funzionerà». Verificando sul sito dell’archivio storico del FT questa intervista, però, non sembra esistere. Tobagi e Gialuz sono andati a verificare nell’archivio del quotidiano americano, ma non hanno trovato nessuna intervista. Solo un articolo senza firma su altri temi, con appena due battute di Vassalli alla fine (che non riguardano la separazione delle carriere). Ad esistere c’è solo il dattiloscritto della sbobinatura di una conversazione avvenuta tra l’intervistatore Torquil Dick Erickson e Vassalli, fornita dall’intervistatore a Panorama nel luglio 2024 e ripubblicata recentemente dalla rivista in un articolo. Nel dattiloscritto si trovano solo tre righe in cui si parla, in termini generali, di separazione delle carriere, ma non c’è nulla che possa far pensare che Vassalli avrebbe gradito questa modifica costituzionale, oltre a non esserci un testo rivisto da Vassalli o proveniente dalle sue carte. Nell’articolo su La Repubblica e nell’articolo a firma del solo Prof Gialuz – pubblicato su Sistema Penale -si richiama chiaramente l’orientamento di Vassalli a una più netta separazione di funzioni tra giudici e pm, ma si sottolinea – a partire da fonti e testimonianze reali, anche attraverso le autorevoli voci di Enzo Cheli e Giorgio Lattanzi – l’enorme distanza di Vassalli, per quanto ha detto e scritto nella sua vita, da una modifica costituzionale come quella in discussione(che fa ben più che semplicemente separare le carriere). Sembra che il Fronte del Sì preferisca decontestualizzare le affermazioni di un convinto difensore della Costituzione per giustificare la sua mutilazione. Vassalli infatti si espresse in modo categorico contro le “modifiche di sistema” della Costituzione che stravolgessero l’impianto dei padri e delle madri costituenti. In un’intervista del 2007, dichiarò: “Io sono per il mantenimento il più possibile della Costituzione”. Vassalli, pur essendo favorevole alla separazione delle carriere, si espresse sempre contrario ad una riforma costituzionale in tal senso. Per Vassalli, la separazione delle carriere non richiedeva alcuna revisione della Legge Fondamentale e fu proprio lui, da Presidente della Consulta – attraverso la Sentenza 37/2000 -, a sancire che la Costituzione è già compatibile con la separazione, attuabile tramite semplice legge ordinaria. Vassalli non ha mai avallato lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura o di eleggere i membri tramite questo sorteggio – pilastri dell’attuale proposta di Nordio – che Vassalli avrebbe invece considerato estranei al nostro impianto democratico. Per lui, infatti, l’indipendenza della magistratura era un pilastro non negoziabile. Non esiste alcun testo in cui Vassalli sostiene che sarebbe opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo ha mai scritto, mai detto, mai proposto. Non si trova nessun discorso, nessuna intervista, nessun documento ufficiale in cui lui si sarebbe espresso a favore di un organo speciale come l’Alta Corte disciplinare prevista nella riforma Nordio.Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era non ha mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi dalla riforma. Evocare una delle più importanti figure della storia della giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità su una riforma, oltre ad essere storicamente falso, è una scorciatoia retorica, un tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere discusso apertamente e laicamente. Il suo pensiero va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per sostenere posizioni che non ha mai espresso. Come ha dichiarato Democrazia Atea: “Citare Vassalli per cambiare 7 articoli della Carta non è un omaggio, è una distorsione storica. Non serve mutilare 7 articoli della Costituzione per attuarla. Chi usa il nome di Vassalli per giustificare questo attacco alla Costituzione compie un’operazione di puro sciacallaggio intellettuale.”   Per maggiori approfondimenti: https://shopdata.giuffre.it/media/estratti/ESTRATTO_024217256.pdf https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gialuz-giuliano-vassalli-e-la-riforma- costituzionale-della-magistratura http://www.osservatoriosullalegalita.org/26/acom/03/01violacost.htm La presunta intervista di Giuliano Vassalli al Financial Times, 19 febbraio 1987 https://www.panorama.it/attualita/politica/vassalli-intervista-separazione- carriere-giustizia Oliviero Mazza, “La separazione delle carriere e il processo accusatorio”  https://dirittodidifesa.eu/la-separazione-delle-carriere-e-il-processo-accusatorio-in-una-conversazione-con-giuliano-vassalli-di-oliviero-mazza/ Lorenzo Poli
March 18, 2026
Pressenza