IL DDL della riforma di Roma Capitale approvato dalla Commissione Affari Costituzionali
L’11 marzo 2026 La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato
il disegno di legge costituzionale (Vai alla scheda) l termine delle votazioni
sugli emendamenti (> Vai agli emendamenti della seduta del 11/03/2026
(Bollettino numero 644)) e sul conferimento del mandato ai relatori Barelli (FI)
e Perissa (FdI) (dal sito del Camera dei deputati) . Secondo quanto riportato da
ANSA tra le opposizioni hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi
e Sinistra , mentre il Partito Democratico si è astenuto. l’Ansa riporta “fonti
dem” secondo le quali l’astensione del PD sarebbe motivata dall’intenzione di
“sostenere il percorso di rafforzamento dei poteri di Roma Capitale – su cui lo
stesso Pd aveva presentato una proposta di legge a prima firma di Roberto
Morassut -” ma anche dal “mantenere aperto il confronto parlamentare però senza
rompere definitivamente il fronte delle opposizioni“. E va ricordato che il
testo è anche frutto di un tavolo tra governo, Regione Lazio e lo stesso
Campidoglio, anche se, come più volte afefrmato nel corso delle audizioni,
l’obiettivo principale del Sindaco Gualtieri è una legge ordinaria – con tempi
molto più rapidi di una riforma costituzionale – per il conferimento delle
risorse necessarie a una Capitale.
L’ inizio dell’iter in Aula sarebbe previsto dopo il voto per il referendum
sulla giustizia.
Pubblichiamo il testo della legge proposta dal governo (Atto Camera: 2564) come
modificata dall’unico emendamento approvato.
(da
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2026&mese=03&giorno=11&view=&commissione=01#data.20260311.com01.allegati.all00010)
Atto Camera: 2564
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: “Modifica dell’articolo 114 della Costituzione
in materia di Roma Capitale” (2564)
Art. 1. (Modifica dell’articolo 114 della Costituzione)
1. L’articolo 114 (5) della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono.
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
La legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città
metropolitane ulteriori e specifiche funzioni amministrative sulla base dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle
seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale;
governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo;
artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica;
organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva
di Roma Capitale, disciplina l’ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di
decentramento amministrativo determinandone i princìpi.
Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e
finanziaria nel rispetto dell’articolo 119 .
Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello
Stato ».
Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Roma Capitale esercita le funzioni legislative di cui all’articolo 114, terzo
comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale,
a decorrere dalle prime elezioni dell’Assemblea di Roma Capitale successive alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Le leggi della Regione Lazio continuano ad applicarsi fino all’esercizio
della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista
dall’articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla
presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
sull’ordinamento di Roma Capitale.
4. La potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall’articolo 114, terzo
comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale,
è esercitata, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione (1), nel rispetto dei princìpi fondamentali
determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza
residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi
dell’articolo 117, quarto comma (2), della Costituzione.
5. Nel caso di attribuzione alla Regione Lazio di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione (7), l’intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale,
individua i modi e le forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma
Capitale ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni.
DA PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA : Conseguentemente, all’articolo 2, sostituire
il comma 6 con il seguente:
Si applicano a Roma Capitale gli articoli 114, sesto comma, 118, 119, 120, 127 e
134 della Costituzione.
1.27. Il Governo.
6. Si applicano a Roma Capitale gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 (8) della
Costituzione.
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(AMBM)
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13 marzo 2026