Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale
Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“.
La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche
introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la
qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso
preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla
valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva
ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con
riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza
generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha
limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale,
rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione
sussidiaria.
Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato
a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad
accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di
una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere
valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost.,
nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come
misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e
di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il
diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare.
Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di
integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la
documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e
buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale,
ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere
autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato
non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di
radicamento sociale.
Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale,
l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di
legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di
legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale,
non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata,
dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione
raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in
caso di rimpatrio forzoso.
All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico
di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di
rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di
esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento
del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai
sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998.
La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che
l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non
determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un
esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel
quadro normativo successivo al Decreto Cutro.
Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026
Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio
Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento.
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