Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le
Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato
il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa
non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne
all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza.
È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18
marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro
dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non
risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle
domande di protezione internazionale.
Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le
Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le
amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come
quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento
della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia
dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle
Amministrazioni periferiche.
I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di
ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale,
presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS
contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza,
con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati
accolti.
Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni
ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo
da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle
condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno
accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo
organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e
insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone.
E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze
inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema
che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza
istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state
insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove
fornite dalle ricorrenti.
Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno
che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze
istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni
in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei
medesimi procedimenti.
“Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della
persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo
circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da
fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente
esigibili”.
Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio
difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a
fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle
amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che,
forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità,
l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad
attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale
e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza.
Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle
Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di
là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione)
è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a
dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per
assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”.
E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in
particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che
pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo,
perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto
all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere
subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con
conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione
della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione
internazionale”.
NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto
riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni
sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta
afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida
presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti,
giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.
Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti,
ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12
settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia
espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e
criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione
internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più
efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una
semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei
servizi”.
La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei
tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del
procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli
interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle
manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel
termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con
l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere
adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n.
198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum
contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”.
Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di
replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei
procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava
quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano
esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro.
Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì,
ancora si canterà.
Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza)
Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)