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Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Entreremo in guerra per difendere una rovinosa dipendenza energetica?
Nella giornata di ieri, al Senato, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è intervenuta in merito ai cosiddetti “sviluppi della crisi in Medio Oriente”. La Premier ci ha tenuto a rimarcare che «non siamo in guerra, e non vogliamo entrare in guerra». Fino a qui, tutto bene. Salvo poi aggiungere che sia necessario fare qualcosa «a difesa delle nostre economie». La risoluzione presentata dalla maggioranza ha chiarito cosa possa essere questo “qualcosa”: l’Italia potrebbe entrare in guerra – di soppiatto, si intende – sia per avere la certezza della consegna delle commesse energetiche – ora interrotte dalla chiusura de facto dello Stetto di Hormuz – che a tutela di quelle infrastrutture energetiche a monte delle commesse, cioè raffinerie e, soprattutto, impianti di estrazione e liquefazione di gas.   Si staglia quindi all’orizzonte l’ennesima missione militare a tutela dei cosiddetti “interessi strategici nazionali”, cioè le infrastrutture e le rotte di approvvigionamento di petrolio e gas. Questo già avviene, ad esempio, nel Mediterraneo centrale e orientale e nel Golfo di Guinea. Senza contare le “deviazioni” legate alle missioni EUNAVFOR Aspides e EUNAVFOR Atalanta. Queste due missioni riguardano il pattugliamento del Mar Rosso e dell’Oceano indiano nord-occidentale, ma le “deviazioni” permettono alla marina militare italiana di spingersi fino al Canale di Mozambico per difendere gli interessi strategici “nostrani”. Dati alla mano, però, non si capisce bene quali siano, questi interessi. In quel tratto di mare si trova la piattaforma di estrazione e liquefazione di gas Coral South FLNG di ENI, ma nel 2016 la multinazionale ha firmato un accordo con BP «per la vendita del gas naturale liquefatto (GNL) prodotto dall’impianto». BP lo rivende sul mercato al miglior offerente, ragion per cui su oltre 100 carichi di GNL solo due sono arrivati in Italia. L’economia italiana è sottoposta costantemente a forti pressioni, causate dalla fluttuazione del costo delle materia prime, soprattutto gas e petrolio, perché ne è dipendente. Ridurre questa dipendenza sarebbe l’unica mossa sensata da fare. E invece il governo cosa fa? Decide, potenzialmente, di inviare la marina militare a rafforzare queste catene di dipendenza, che non sono altro che catene di fragilità economica. Catene che così si stringono al collo della popolazione, soprattutto a quello delle fasce economicamente più vulnerabili. È la dipendenza dalle fonti fossili a creare povertà energetica e, di conseguenza, povertà economica. Una dipendenza – è necessario dirlo ad alta voce – che affama le persone, costrette a scegliere tra la spesa e il carburante solo perché le multinazionali energetiche e le istituzioni finanziarie non vogliono saperne di mollare la presa sui loro profitti, resi possibili grazie a questo business e alla speculazione sui mercati. Insomma, il nostro Paese rischia di entrare in guerra per difendere gli interessi di pochi. I soliti pochi.
March 12, 2026
ReCommon