Claudio De Fiores: la riforma della giustizia, prove generali di premierato
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Pubblichiamo l’articolo del costituzionalista dal sito del Centro per la Riforma
dello Stato, 14 dicembre 2025. Il testo è parte di un saggio più ampio, di
prossima pubblicazione in un volume edito dalla rivista Left.
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, PROVE GENERALI DI PREMIERATO
di Claudio De Fiores*
La riforma Nordio-Meloni non si propone di risolvere i gravi problemi
dell’amministrazione della giustizia, né riduce i tempi dei processi. Ad
avvantaggiarsene sarà solo l’esecutivo che confida in un effetto domino, il cui
esito ultimo non potrà che essere il premierato.
Il primo aspetto da chiarire è che la cosiddetta “riforma della giustizia”
proposta dal Governo non costituisce un intervento volto a modernizzare
l’ordinamento giudiziario. Essa non si propone di risolvere i problemi
strutturali dell’amministrazione della giustizia, né di correggere le
disfunzioni derivanti dalla (dis)organizzazione dei tribunali, né di ridurre i
tempi ormai estenuanti dei processi. Non inciderà sulla carenza di organico, né
sulla drammatica situazione delle carceri, e non impedirà il ripetersi di casi
giudiziari dolorosi come quelli di Garlasco o di Enzo Tortora. Né, grazie ai
contenuti della riforma, i cittadini saranno maggiormente tutelati e meno
esposti a eventuali incursioni o a possibili eccessi della pubblica accusa.
Sdoppiare – come la riforma si propone – il Consiglio superiore della
magistratura e costituire un organo separato dei pubblici ministeri tutto è,
tranne che una buona soluzione per limitare ruolo e funzioni dell’ufficio
requirente.
Il secondo aspetto da precisare è che per realizzare la cd. separazione delle
carriere si sarebbero potute perseguire altre soluzioni: non era necessario
modificare la Carta repubblicana. Continuare a ostentare la separazione delle
carriere quale portato preminente – se non esclusivo – della legge di revisione
è un’efficace trovata propagandistica dei fautori della riforma, un abile
espediente retorico. Ma nulla di più. E la ragione è evidente: nel nostro
ordinamento il discrimine tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti è già
operante. Esso è stato progressivamente introdotto, a Costituzione invariata,
dal decreto Mancino (D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160) e poi dalla legge Cartabia
(L. 17 giugno 2022, n. 71). Due normative che hanno imposto vincoli stringenti
ai passaggi tra ruoli, riducendo la mobilità interna e introducendo, in via di
fatto, la separazione delle carriere. La riforma assecondando un approccio
pleonastico si limita pertanto a formalizzare, sul piano costituzionale, ciò che
è stato già previsto sul piano legislativo. Come ha recentemente evidenziato
Margherita Cassano, prima presidente della Corte di cassazione, in audizione
alla Commissione Affari costituzionali della Camera, negli ultimi cinque anni
solo lo 0,83% dei pubblici ministeri ha chiesto di passare a funzioni giudicanti
e appena lo 0,21% dei giudici ha chiesto di diventare pm. Insomma, oggi da
separare è rimasto ben poco.
Ma chi ha promosso la legge davvero ne ignorava la scarsa rilevanza pratica? O
sono piuttosto altre le finalità della riforma? Se la legge di revisione non è
destinata a migliorare le condizioni di vita dei cittadini, né a modernizzare
l’organizzazione della giustizia, chi potrà mai allora trarne dei vantaggi? La
risposta è una soltanto: l’esecutivo.
E non vi è da sorprendersi. La riforma che sarà sottoposta al voto popolare è
nata su iniziativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro
della Giustizia Carlo Nordio. Una revisione di parte, sostenuta dalla
maggioranza e considerata da tutte le forze politiche della destra italiana
necessaria e anzi improcrastinabile. Ma non per arginare la malagiustizia o le
arretratezze della macchina giudiziaria, ma piuttosto per porre fine alle
crescenti tensioni innescatesi, in questi anni, tra magistratura e potere
politico. Una vera e propria resa dei conti contro l’autonomia dei giudici e
l’indipendenza della magistratura, accusata, in più occasioni, di aver
ostacolato la volontà politica dell’esecutivo: dall’imbarazzante vicenda dei
centri di detenzione in Albania alla mancata registrazione da parte della Corte
dei Conti della delibera sul Ponte dello Stretto. Decisione liquidata dai
vertici dell’esecutivo come «l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione
sulle scelte del Governo e del Parlamento» (Ansa, 29.10.2025). A esplicitare, in
modo così encomiabile, contenuti e finalità della revisione in corso è stata la
stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Queste le sue testuali parole:
«La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti
[…] rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che
non fermerà l’azione di Governo».
La revisione costituzionale delle norme sulla giustizia assume oggi pertanto i
connotati espliciti di una ritorsione del Governo contro la magistratura. Ma
anche contro il Parlamento. In occasione della sua approvazione, i banchi
dell’esecutivo, ben lontani dal rimanere vuoti – come aveva ammonito Piero
Calamandrei – si sono affollati all’inverosimile. D’altra parte, il tentativo
messo in atto, in questa occasione, dal Governo era quanto mai eterodosso e
ambizioso: comprimere il dibattito, sventare gli emendamenti, blindare il
disegno di legge. Un tentativo riuscito appieno e pertanto festeggiato al
momento del voto con applausi e abbracci nei banchi del governo. Un fotogramma
che non ha precedenti nella storia repubblicana.
Dal giorno della sua presentazione fino al voto finale, il testo è rimasto
immodificato: granitico, intangibile, perfettamente conforme alla versione
originaria. I quattro passaggi parlamentari previsti dall’art. 138 Cost. si sono
consumati senza lasciare traccia: più che un iter parlamentare, una vera e
propria manifestazione di fedeltà della maggioranza verso il suo capo.
Una torsione che il Governo intende ora sanare sottoponendo la riforma alla
«pura corrente ed ai lavacri» del pronunciamento popolare. Di qui i ripetuti
tentativi (già altre volte praticati nella storia repubblicana) di manomettere
l’istituto referendario e il suo spirito costituzionale: da strumento oppositivo
a confermativo, da arma dell’opposizione a sigillo della maggioranza, da pratica
attiva di resistenza costituzionale a plebiscito.
La recente revisione costituzionale ripropone, in chiave attuale, un nodo che fu
al centro dei lavori della Costituente. Palmiro Togliatti, all’epoca ministro di
Grazia e Giustizia, propose l’inserimento del pubblico ministero all’interno
dello stesso ordine della magistratura. Tale scelta segnò una netta
discontinuità rispetto al modello delineato dal Codice Rocco del 1930, che
configurava il pubblico ministero come organo gerarchicamente dipendente dal
Ministro della Giustizia e, dunque, sostanzialmente subordinato all’esecutivo.
La posizione di Togliatti si fondava sull’esigenza di garantire al pubblico
ministero le medesime garanzie di indipendenza riconosciute ai giudici: perché
solo così poteva essere efficacemente assicurata l’imparzialità dell’azione
penale e, con essa, la tutela dei diritti dei cittadini.
La scelta di inserire nell’art. 112 della Costituzione l’obbligatorietà
dell’azione penale fu coerente con questa visione e sancì che nessun governo
potesse decidere quali reati perseguire e quali ignorare. Optando per questa
soluzione, la Costituzione repubblicana superava il modello del Codice Rocco e
costruiva un assetto costituzionalmente avanzato fondato sulla separazione dei
poteri e sull’autonomia della magistratura.
Ed è proprio questo equilibrio a essere rimesso oggi in discussione dalla
riforma Meloni. Una riforma che rischia di ricondurre la magistratura nella
sfera del Governo. Non deve quindi sorprenderci se una nutrita schiera di
politici e politologi, giuristi e studiosi delle istituzioni, di destra e di
sinistra, da sempre attratti dal mito della governabilità, guardi oggi con
favore a questa riforma. Essa appare, ai loro occhi, come l’anticipazione di un
processo di accentramento dei poteri nelle mani del capo dell’esecutivo, il cui
coronamento non potrà che essere il premierato.
L’effetto che si intende sortire è, quindi, evidente: comprimere il ruolo
costituzionale e gli spazi di autonomia di tutti gli organi di garanzia. Oggi la
magistratura, domani la Presidenza della Repubblica. Una ragione in più per
opporsi.
(*) Claudio De Fiores è professore ordinario di Diritto Costituzionale presso
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
23 dicembre 2025
NOTA L’articolo è stato pubblicato dal Centro per la Riforma dello Stato il 14
dicembre 2025. Per osservazioni e precisazioni rispetto alla sua pubblicazione
sul sito di Carteinregola scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com