Ancora un clamoroso falso di governo sui “paesi terzi sicuri”
1. La decisione del Consiglio dell’Unione europea sui “paesi terzi sicuri”,
senza il voto del Parlamento europeo, non è un atto legislativo immediatamente
esecutivo, e da sola non legittima i centri di detenzione esternalizzati in
Albania, che rimangono privi di base legale ed in contrasto con quanto deciso
dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del primo agosto scorso in materia
di effettività dei diritti di difesa e sul ruolo della giurisdizione.
Lo scorso aprile la Commissione europea aveva approvato una proposta di
Regolamento contenente una lista di “paesi di origine sicuri”, che avrebbe
dovuto emendare il nuovo Regolamento Procedure 2024/1348 , che permetterebbe la
designazione, sia a livello unionale che nazionale, di paesi terzi sicuri e di
paesi di origine sicuri, con eccezioni territoriali ed eccezioni per categorie
identificabili di persone.
La proposta condivisa dal Consiglio europeo dei ministri dell’interno degli
Stati membri mira ad integrare il nuovo Regolamento Procedure prima ancora della
sua entrata in vigore, prevista per il prossimo mese di luglio, nel quadro della
prima applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024 con
specifico riferimento alle procedure di rimpatrio. Una proposta che, ad esempio
nel caso dell’Egitto, non tiene conto della situazione di particolare
pregiudizio che particolari gruppi sociali, come ad esempio le persone LGBTQI+
possono subire in questi paesi. Si va a svuotare in questo modo la portata
effettiva del diritto di asilo. Oltre alla cancellazione del diritto alla
protezione, si va anche nella direzione di rendere più veloci le espulsioni, e
di esternalizzare le procedure di allontanamento forzato, con il coinvolgimento
di paesi terzi ritenuti “sicuri”.
Secondo il nuovo Regolamento procedure, un paese può essere considerato terzo
sicuro in ragione della sua presenza nella lista elaborata a livello dell’Unione
o di un singolo stato membro, ma anche al di fuori della presenza del singolo
paese all’interno di una lista ed anche, quando vengano stipulati accordi
bilaterali, se non ha sottoscritto o non applica la Convenzione di Ginevra del
1951 sui rifugiati.
L’art. 59 del Regolamento procedure fornisce la nozione di “paese terzo sicuro”.
Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro soltanto quando in tale
paese: non sussistono minacce alla vita e alla libertà dei cittadini stranieri
per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza
a un determinato gruppo sociale; non sussiste per i cittadini stranieri alcun
rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 del regolamento (UE)
2024/1347; i cittadini stranieri sono protetti dal respingimento conformemente
alla convenzione di Ginevra e dall’allontanamento in violazione del diritto alla
protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti
sancito dal diritto internazionale; esiste la possibilità di richiedere e, se
sono soddisfatte le condizioni, di ricevere la protezione effettiva quale
definita all’articolo 57 dello stesso Regolamento procedure. Inoltre, la
designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dell’Unione
che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo
territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
In realtà, in base al Considerando 48 del Regolamento procedure, che adesso si
vorrebbe emendare perché ritenuto troppo “garantista”, “Gli Stati membri
dovrebbero avere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro
come motivo di inammissibilità qualora esista la possibilità che il richiedente
richieda e, se le condizioni sono soddisfatte, riceva una protezione effettiva
in un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà
per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza
a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto
a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347
a ed è protetto dal respingimento e dall’allontanamento in violazione del
diritto alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti sancito dal diritto internazionale.
Tuttavia, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero conservare il
diritto a valutare nel merito una domanda anche qualora siano soddisfatte le
condizioni per considerarla inammissibile, in particolare quando sono costrette
ad agire in tal senso conformemente ai loro obblighi nazionali. Uno Stato membro
dovrebbe poter applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto se c’è un
collegamento tra il richiedente e il paese terzo sulla cui base sarebbe
ragionevole che il richiedente si recasse in tale paese. Il collegamento tra il
richiedente e il paese terzo sicuro potrebbe essere considerato stabilito in
particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale
paese o qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale
paese.
Criteri di collegamento che adesso i governi dell’Unione europea, a maggioranza,
ritengono troppo vincolanti per le loro politiche migratorie basate sulla
cancellazione sostanziale del diritto di asilo, sulla detenzione amministrativa,
e sui rimpatri con accompagnamento forzato, pure verso paesi diversi da quelli
di origine.
2. Secondo quanto deciso adesso dal Consiglio europeo, invece, “per velocizzare
effettivamente i rimpatri forzati e garantire al contempo il diritto di asilo
sarebbe necessario che «vi sia un accordo o un’intesa con un Paese terzo sicuro
che assicuri che la richiesta di asilo della persona sarà esaminata in quello
Stato». Sembra in sostanza che sulla base di accordi bilaterali si possano
derogare le garanzie dei diritti fondamentali previste dalle Convenzioni
internazionali, e dagli stessi Regolamenti europei, come purtroppo si verifica
di fatto da anni, basta pensare agli accordi conclusi dall’Italia non solo con
la Libia, ma anche con la Tunisia e l’Egitto.
Ma si tratta di prospettive tutte da verificare, e di valutazioni che non
potranno sfuggire ai controlli giurisdizionali, al punto da svuotare del tutto i
diritti di difesa riconosciuti dalla Carta UE dei diritti fondamentali e dalle
Costituzioni nazionali. In questa prospettiva non si può affermare, come
sostiene il ministro dell’interno Piantedosi, che i centri di detenzione in
Albania costituiscano “il primo esempio di quegli hub per il rimpatrio che sono
citati da uno dei regolamenti”, almeno fino a quando resteranno sotto la
giurisdizione concorrente italiana ed albanese. Un “modello” di
esternalizzazione che non è sostenibile, non solo sotto il profilo economico, ma
anche dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali delle persone che
nei centri di detenzione albanesi non potrebbero godere delle stesse tutele che
spettano loro in territorio italiano, ed europeo.
In base alla Direttiva rimpatri (2008/115/CE) ancora vigente, che resterà in
vigore fino all’approvazione definitiva nel 2027 del nuovo Regolamento sui
rimpatri, i rimpatri possono avvenire soltanto dal territorio degli Stati
membri, si prevede infatti inequivocabilmente come “esecuzione dell’obbligo di
rimpatrio”, ,,,, “il trasporto fisico fuori dallo Stato membro” (art 3 par.
5). Inoltre, “al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la
necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i paesi terzi.
La cooperazione internazionale con i paesi d’origine in tutte le fasi della
procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio
sostenibile” (Considerando 7).
Senza nuovi accordi di riammissione con i paesi terzi e con i paesi di origine,
e senza la loro effettiva attuazione, che non è certo all’orizzonte, al di fuori
dei rapporti bilaterali già esistenti, il numero delle persone in condizioni di
irregolarità effettivamente allontanate dal territorio italiano, ed europeo, non
sembra destinato ad aumentare. Mentre se si voranno “anticipare” singoli aspetti
normativi dei nuovi Regolamenti, prima che questi entrino in vigore, si
moltiplicheranno i casi di detenzione informale ed arbitraria in frontiera, e
nei luoghi che, con una finzione giuridica, si assimilano alla frontiera (con la
finzione di non ingresso nel nuovo Regolamento sullo screening), per i quali
l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Come
se i corpi di persone sottoposte alla giurisdizione italiana e in stato di
detenzione non si trovassero in un territorio che si asserisce soggetto a questa
stessa giurisdizione.
3. In ogni caso la questione dei “paesi terzi sicuri” non si può confondere con
la problematica dei “paesi di origine sicuri”, su cui si è pronunciata la Corte
di Giustizia UE. Le nuove regole sulle procedure di espulsione e sul
trattenimento amministrativo non possono svuotare la portata del diritto di
asilo, nelle sue diverse formulazioni dettate dalla Convenzione di Ginevra del
1951, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla
Costituzione italiana. In nessun caso le regole di accesso alla procedura di
asilo e di riconoscimento effettivo del diritto alla protezione potranno essere
sovvertite per effetto di scelte politiche motivate con la difesa dei confini e
il contrasto dell’immigrazione irregolare, sulla base di accordi bilaterali, ed
in futuro multilaterali, con paesi terzi. Dovranno comunque rispettarsi il
sistema gerarchico delle fonti normative (art.117 Cost.) ed il principio di
indipendenza della magistratura che sarà chiamata a pronunciarsi in materia.
Adesso si apre una fase di negoziati con il Parlamento europeo dove le divisioni
tra gli Stati membri su questa materia, emerse già all’interno del Consiglio UE,
Spagna, Grecia, Francia e Portogallo hanno votato contro, potrebbero allontanare
l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti. Che comunque non danno copertura alle
prassi di deportazione di immigrati irregolari dall’Italia in Albania, vietate
dalla Direttiva rimpatri 2008/115 che rimane in vigore fino a quando Parlamento
Ue e Consiglio non troveranno un accordo per la sua abrogazione, con la
introduzione di una nuova normativa sui return hubs. Ma anche su questo un
accordo a Bruxelles sembra ancora lontano per i diversi rapporti degli Stati
membri con i paesi terzi. Fino ad allora i centri di detenzione in Albania
resteranno al di fuori dello Stato di diritto, e la loro residua attività
potrebbe anche essere fonte di ulteriore responsabilità contabile per tutte le
autorità politiche e amministrative che ne imporranno il funzionamento.
Fulvio Vassallo Paleologo