Cittadinanza: il TAR annulla il diniego e riconosce la piena validità della residenza fittizia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si esprime su un tema sempre
più ricorrente nei procedimenti di cittadinanza: la cosiddetta “residenza
fittizia”. Il caso riguarda il diniego per l’inammissibilità dichiarato dalla
Prefettura di Roma a un cittadino richiedente cittadinanza ai sensi dell’art. 9,
lett. f) della l. 91/1992, ritenendo che l’iscrizione anagrafica presso un
indirizzo virtuale non provasse una reale presenza sul territorio né un adeguato
livello di integrazione. Inoltre, il diniego fondava un’ulteriore motivazione
nella presunta insufficienza dei redditi dichiarati negli anni 2020 e 2021.
Il TAR chiarisce anzitutto un punto cruciale: l’utilizzo della residenza
fittizia non può essere interpretato come un indizio, di per sé, di mancata
integrazione o di assenza dal territorio nazionale. Richiamando il quadro
normativo – dalla legge anagrafica alla circolare del Ministero dell’Interno del
18 maggio 2015 – il Tribunale ribadisce che l’iscrizione presso indirizzi
virtuali è uno strumento pienamente previsto dall’ordinamento per garantire
l’esercizio dei diritti fondamentali alle persone senza fissa dimora, inclusi
gli stranieri regolarmente soggiornanti. L’anagrafe, anche quando registra una
“via fittizia”, attesta comunque una situazione di legalità della residenza,
poiché la legge attribuisce rilevanza proprio all’iscrizione anagrafica come
criterio di verifica del radicamento.
La “residenza fittizia” pertanto deve ritenersi equiparabile alla residenza
“reale” per accedere ai principali diritti derivanti da quest’ultima (diritto al
rinnovo del permesso di soggiorno, a rinnovare la carta d’identità, il diritto a
prestazioni previdenziali, il diritto di voto etc.).
La Prefettura, secondo i giudici, ha introdotto un’interpretazione priva di base
normativa, che rischia di creare disparità territoriali e di scardinare la
funzione stessa delle residenze virtuali. Il diniego, infatti, ha applicato un
automatismo errato, ossia che “la residenza fittizia rappresenti una assenza di
integrazione“.
Il TAR respinge questo metodo e precisa che eventuali abusi o elusioni devono
essere accertati caso per caso, con istruttorie accurate e motivate.
Sul profilo reddituale, il TAR rileva un’ulteriore carenza istruttoria. La
Prefettura aveva segnalato una presunta insufficienza dei redditi relativi agli
anni 2020 e 2021. Tuttavia, nella propria memoria difensiva la stessa
amministrazione riconosce che, tenendo conto della composizione del nucleo
familiare e compensando i redditi delle diverse annualità, il requisito risulta
soddisfatto. Inoltre, la flessione del reddito nel biennio pandemico non può
essere considerata un elemento ostativo senza una specifica valutazione del
contesto eccezionale.
Alla luce di tutto ciò, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento,
imponendo alla Prefettura un nuovo esame dell’istanza conforme ai principi
espressi. La decisione ha rilievo significativo: afferma la piena legittimità
della residenza fittizia come modalità di iscrizione anagrafica e ne vieta l’uso
come presunzione negativa automatica nei procedimenti di cittadinanza. Inoltre,
richiama le amministrazioni a un dovere di istruttoria rigoroso, soprattutto
quando si valutano oscillazioni reddituali legate a eventi straordinari come la
pandemia.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Antonella Consono per la segnalazione.
* Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana