La controriforma della Corte dei Conti, una “Salva Milano” generalizzata
Il Senato, nella seduta del 27 Dicembre, ha approvato definitivamente il DDL AS
1457 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché
delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di
responsabilità amministrativa e per danno erariale”. A favore tutti i partiti di
maggioranza, contrarie le opposizioni, con l’astensione di Italia Viva (1). La
legge depotenzia drasticamente le funzioni di controllo della Corte dei conti
(2) e la responsabilità dei funzionari per i danni finanziari causati alla
pubblica amministrazione. Una misura che , secondo Libera contro le mafie (3)
“somiglia a una ritorsione per il ruolo di attenta supervisione delle finanze
pubbliche giocato dalla Corte, come nel caso dello stop di recente imposto al
discutibile progetto della mega-opera del ponte sullo stretto” (4), che aggiunge
che “si tratta di un ulteriore tassello nell’azione di progressivo e sistematico
indebolimento delle istituzioni indipendenti di controllo, pervicacemente
condotta dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene, sempre più
insofferenti ai vincoli dello stato di diritto e inclini a un’azzardata
“liberalizzazione” della spesa pubblica, nonostante i conclamati rischi di
malversazioni, corruzione, sprechi, infiltrazioni mafiose”.
Per Libera si tratta di una vera e propria “controriforma” che “prevede
l’introduzione di una definizione molto più restrittiva di “colpa grave”, così
esonerando i funzionari pubblici da ogni responsabilità contabile in una gamma
molto più ampia di situazioni“, assicurando di fatto “una piena impunità anche
di fronte a condotte che hanno deliberatamente generato gravi danni alle case
pubbliche” anche perchè è “fissato un duplice limite – al massimo il 30% del
danno – alla responsabilità finanziaria che può essere loro imputata, così
riducendone notevolmente la valenza sanzionatoria“, e il “termine di
prescrizione viene fissato in cinque anni, a prescindere dal momento in cui il
danno è stato scoperto, anche in caso di occultamento intenzionale, così
esonerando da sanzioni i funzionari infedeli più abili a nascondere i loro
imbrogli”. Denuncia Libera che “anche i politici saranno resi più
irresponsabili, grazie alla protezione di una norma che presuppone sempre la
loro buona fede, salvo prova contraria, quando hanno avallato atti proposti
dagli uffici tecnico-amministrativi – come accade di norma, visto il loro potere
di nomina dei dirigenti” e, a proposito dell’introduzione del criterio di
silenzio-assenso di appena trenta giorni per i controlli preventivi della Corte
dei conti, che si tratta di fatto di una “tagliola che, anche per le lacune di
organico della Corte, rischia di rappresentare un “liberi tutti”
nell’approvazione di atti che comportano utilizzi discutibili o illegittimi
delle risorse pubbliche”. Tenendo presente che il governo “si vedrà delegato il
potere di definire con ulteriori norme la riorganizzazione funzionale della
Corte dei conti“, norme che se andranno “in una direzione coerente con il
dettato normativo approvato”, rischiano di “depotenziare ulteriormente il ruolo
di presidio istituzionale per la “buona amministrazione” fin qui svolto dalla
Corte“.
Libera segnala quindi i rischi di indebolire in modo significativo il ruolo
anticorruzione della Corte, ma c’è un altro aspetto della “controriforma”
segnalato dal giornalista del Fatto Quotidiano Barbacetto (5), che definisce il
provvedimento una nuova “Salva Milano”, per i suoi potenziali effetti anche
sugli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso nelle inchieste
su “Grattacielo selvaggio”. Al di là di eventuali condanne penali, che saranno
decise nei prossimi mesi dai tribunali, la riforma della Corte dei Conti
eliminerebbe infatti il rischio dell’addebito di danni erariali milionari per il
mancato pagamento degli oneri di legge richiesto ai costruttori. Scrive
Barbacetto che “da mesi la Corte dei Conti sta esaminando le carte delle
operazioni urbanistiche sotto indagine della Procura di Milano, per stabilire se
è vera la tesi dei pm i quali sostengono che facendo passare per
“ristrutturazione” le nuove costruzioni di edifici e torri, il Comune di Milano
ha indebitamente concesso agli operatori immobiliari sconti del 60% sugli oneri
d’urbanizzazione e ha fatto pagare le monetizzazioni degli standard un quarto
del loro valore“. Si parla di un danno erariale di centinaia di milioni che, se
accertato dalla Corte, avrebbe comportato il relativo rimborso ai dirigenti che
hanno firmato i relativi atti. Ora però la riforma “stabilisce che d’ora in poi
gli amministratori che hanno prodotto danni erariali saranno salvati, purché sia
riconosciuta la loro “buona fede”…e per chi dovesse essere comunque condannato
per danno erariale scatterà un generoso sconto del 70%.”. Ricordiamo che la
riforma della Corte dei Conti è firmata dal ministro Tommaso Foti, che, da
capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, era stato il relatore in
Commissione e alla Camera del disegno di legge cosiddetto Salva-Milano, poi
bloccato in Senato.
In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di
seguito un articolo di AvvisoPubblico del 31 gennaio 2025 con la sintesi del
provvedimento in cinque punti chiave e la scheda di sintesi completa del testo
approvato.
vedi anche Salva Milano cronologia materiali
Anna Maria Bianchi Missaglia
* Scarica il Disegno di legge approvato dal Senato
* Scarica il Dossier dell’Ufficio studi del Senato del 21 5 2025
* vai alla pagina del sito del Senato con la documentazione dell’iter
* scarica Comunicazione nella Seduta n. 454 del 14 ottobre 2025 Ragioneria
generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio
* scarica la Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025
dell’Associazione magistrati della Corte dei conti
* scarica DDL AS 1457 Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 CORTE
DEI CONTI -COLLEGIO CONTROLLO CONCOMITANTE
(DA AVVISO PUBBLICO) SINTESI PER CINQUE PUNTI CHIAVE
1) La nuova definizione di colpa grave: la legge contiene una nuova definizione
di colpa grave, rilevante ai fini della contestazione della responsabilità
erariale: A) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo
conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate,
dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), B) il travisamento del
fatto, C) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente
esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente (e più ampia)
definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, anche la palese
violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle
cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste
nell’attività amministrativa).
2) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: tale controllo
si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra
soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).
L’esito positivo del controllo preventivo di legittimità (o il superamento del
termine di 30 giorni) esclude la sussistenza di colpa grave rilevante ai fini
della contestazione della responsabilità erariale.
3) Il “silenzio-assenso” dopo 30 giorni e il legame con la responsabilità
erariale: i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità
acquistano efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di deferimento del
provvedimento al controllo preventivo, escludendosi per il futuro che possa
essere contestata la responsabilità erariale per colpa grave rispetto all’atto.
4) Il doppio limite nella quantificazione del danno: la quantificazione del
danno non può essere superiore al 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso
al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti
per il servizio reso.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,
decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso
5) Delega al Governo: la Riforma prevede la Delega al Governo per la
riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di
un ulteriore incremento della sua efficienza.
LA SCHEDA DI SINTESI COMPLETA DI AVVISO PUBBLICO DEL TESTO APPROVATO.
La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a):
* la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del
grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e
della gravità dell’inosservanza),
* il travisamento del fatto,
* l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa
dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa
grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza,
perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni
preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa).
Si esclude la colpa grave:
* in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi
giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
* se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e
registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con
riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il
presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende
così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato
soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo
preventivo”);
* in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede
giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria.
L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero
5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o
illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del
responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta:
* il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del
pregiudizio accertato;
* e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del
corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso.
Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che
limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di
una condotta dolosa (Legge 100/2025)
Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto:
* dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del
danno,
* dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità.
L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha
incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua
sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di
copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali,
l’assicurazione è litisconsorte necessario.
Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova
contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1
della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria
degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne
abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.
Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si
presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti
adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono
proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o
amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario
avviso”.
La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
è verificato fatto dannoso, indipendentemente:
* dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a
conoscenza del danno;
* dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno,
realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di
comunicazione.
Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a
tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).
Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il
controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di
aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure
di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale.
Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2,
della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al
controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la
deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che
l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità.
NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con
norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della
Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità
della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono
l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o
forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati
all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici.
Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini
(art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di
legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia
di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale”
della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e
alla conseguente registrazione.
I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano
efficacia:
* se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo
entro 30 giorni dal ricevimento,
* se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti
sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del
provvedimento al controllo preventivo,
intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di
responsabilità.
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
(art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva:
* alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato,
* alle Sezioni regionali,
legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica
(rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie
territoriali).
I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a
fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore
complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti
soggetti al controllo preventivo di legittimità.
La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità
della colpa.
Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una
sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un
ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei
procedimenti connessi al PNRR-PNC.
Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei
conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta
Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine
di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi
si occupano di:
* Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere
unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali
ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa
intesa in Conferenza Stato-Regioni);
* Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite;
* Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a
livello territoriale secondo criteri per cui:
* ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere
unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e
giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente,
* i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione
degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato,
con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni
consultive e di controllo,
* il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una
sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
* Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;
* Introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
* Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e
referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti;
* In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su
richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani,
programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da
significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese;
* Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e
complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti.
5 gennaio 2025
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1) VEDI Seduta n. 376 del 27 dicembre 2025 – Votazione elettronica Votazione
finale – Presidente: Ignazio LA RUSSA Presenti: 150 In congedo o in missione: 38
Numero legale: 90 Maggioranza: 73 Votanti: 149 Favorevoli 93(elenco), Contrari
51(elenco) Astenuti: 5 (elenco). In congedo o in missione (elenco)
(2) dal sito della Corte dei Conti : La Corte dei conti è l’organo di rilevanza
costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie
di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive.
Controllo L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa
pubblica. La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione* svolge il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo
sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico
finanziario.
Giurisdizione
L’art. 103** della Costituzione attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte
è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici
sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro.
Procura
Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una
Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività
giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore
nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali.
* Articolo 100 Costituzione Italiana
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito [cfr. art. 81 c.1].
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2].
**Art. 103 Costituzione Italiana
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113, 125
c.2 ].
La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2].
(3) vedi DDL Corte dei Conti è legge Libera: “La riforma della Corte dei Conti
depotenzia drasticamente le funzioni di controllo“
(4) Dopo che la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento
contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione, non ha dato il
visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, la
maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del
provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura
sull’operato del Governo. si veda tra gli altri Rainews.it 30/10/2025 La Corte
dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo
Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”.
Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni.
Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali
(5) Il Fatto Quotidiano 2 gennaio 2025 La Salva-Milano silenziosa inaugura il
nuovo anno di Gianni Barbacetto