Tag - Rigenerazione urbana

La controriforma della Corte dei Conti, una “Salva Milano” generalizzata
Il Senato, nella seduta del 27 Dicembre, ha approvato definitivamente il DDL AS 1457 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. A favore tutti i partiti di maggioranza, contrarie le opposizioni, con l’astensione di Italia Viva (1). La legge depotenzia drasticamente le funzioni di controllo della Corte dei conti (2) e la responsabilità dei funzionari per i danni finanziari causati alla pubblica amministrazione. Una misura che , secondo Libera contro le mafie (3) “somiglia a una ritorsione per il ruolo di attenta supervisione delle finanze pubbliche giocato dalla Corte, come nel caso dello stop di recente imposto al discutibile progetto della mega-opera del ponte sullo stretto” (4), che aggiunge che “si tratta di un ulteriore tassello nell’azione di progressivo e sistematico indebolimento delle istituzioni indipendenti di controllo, pervicacemente condotta dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene, sempre più insofferenti ai vincoli dello stato di diritto e inclini a un’azzardata “liberalizzazione” della spesa pubblica, nonostante i conclamati rischi di malversazioni, corruzione, sprechi, infiltrazioni mafiose”. Per Libera si tratta di una vera e propria “controriforma”  che “prevede l’introduzione di una definizione molto più restrittiva di “colpa grave”, così esonerando i funzionari pubblici da ogni responsabilità contabile in una gamma molto più ampia di situazioni“, assicurando di fatto “una piena impunità anche di fronte a condotte che hanno deliberatamente generato gravi danni alle case pubbliche” anche perchè è “fissato un duplice limite – al massimo il 30% del danno – alla responsabilità finanziaria che può essere loro imputata, così riducendone notevolmente la valenza sanzionatoria“, e il “termine di prescrizione viene fissato in cinque anni, a prescindere dal momento in cui il danno è stato scoperto, anche in caso di occultamento intenzionale, così esonerando da sanzioni i funzionari infedeli più abili a nascondere i loro imbrogli”. Denuncia Libera che “anche i politici saranno resi più irresponsabili, grazie alla protezione di una norma che presuppone sempre la loro buona fede, salvo prova contraria, quando hanno avallato atti proposti dagli uffici tecnico-amministrativi – come accade di norma, visto il loro potere di nomina dei dirigenti” e, a proposito dell’introduzione del criterio di silenzio-assenso di appena trenta giorni per i controlli preventivi della Corte dei conti, che si tratta di fatto di una “tagliola che, anche per le lacune di organico della Corte, rischia di rappresentare un “liberi tutti” nell’approvazione di atti che comportano utilizzi discutibili o illegittimi delle risorse pubbliche”. Tenendo presente che il governo “si vedrà delegato il potere di definire con ulteriori norme la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti“, norme che se andranno “in una direzione coerente con il dettato normativo approvato”, rischiano di “depotenziare ulteriormente il ruolo di presidio istituzionale per la “buona amministrazione” fin qui svolto dalla Corte“. Libera segnala quindi i rischi di indebolire in modo significativo il ruolo anticorruzione della Corte, ma c’è un altro aspetto della “controriforma” segnalato dal giornalista del Fatto Quotidiano Barbacetto (5), che definisce il provvedimento una nuova “Salva Milano”, per i suoi potenziali effetti anche sugli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso nelle inchieste su “Grattacielo selvaggio”. Al di là di eventuali condanne penali, che saranno decise nei prossimi mesi dai tribunali, la riforma della Corte dei Conti eliminerebbe infatti il rischio dell’addebito di danni erariali milionari per il mancato pagamento degli oneri di legge richiesto ai costruttori. Scrive Barbacetto che “da mesi la Corte dei Conti sta esaminando le carte delle operazioni urbanistiche sotto indagine della Procura di Milano, per stabilire se è vera la tesi dei pm i quali sostengono che facendo passare per “ristrutturazione” le nuove costruzioni di edifici e torri, il Comune di Milano ha indebitamente concesso agli operatori immobiliari sconti del 60% sugli oneri d’urbanizzazione e ha fatto pagare le monetizzazioni degli standard un quarto del loro valore“. Si parla di un danno erariale di centinaia di milioni che, se accertato dalla Corte, avrebbe comportato il relativo rimborso ai dirigenti che hanno firmato i relativi atti. Ora però la riforma “stabilisce che d’ora in poi gli amministratori che hanno prodotto danni erariali saranno salvati, purché sia riconosciuta la loro “buona fede”…e per chi dovesse essere comunque condannato per danno erariale scatterà un generoso sconto del 70%.”. Ricordiamo che la riforma della Corte dei Conti è firmata dal ministro Tommaso Foti, che, da capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, era stato il relatore in Commissione e alla Camera del disegno di legge cosiddetto Salva-Milano, poi bloccato in Senato. In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito un articolo di AvvisoPubblico del 31 gennaio 2025 con la sintesi del provvedimento in cinque punti chiave e la scheda di sintesi completa del testo approvato. vedi anche Salva Milano cronologia materiali Anna Maria Bianchi Missaglia * Scarica il Disegno di legge approvato dal Senato * Scarica il Dossier dell’Ufficio studi del Senato del 21 5 2025 * vai alla pagina del sito del Senato con la documentazione dell’iter * scarica Comunicazione nella Seduta n. 454 del 14 ottobre 2025 Ragioneria generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio * scarica la Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 dell’Associazione magistrati della Corte dei conti * scarica DDL AS 1457 Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 CORTE DEI CONTI -COLLEGIO CONTROLLO CONCOMITANTE (DA AVVISO PUBBLICO) SINTESI PER CINQUE PUNTI CHIAVE 1) La nuova definizione di colpa grave: la legge contiene una nuova definizione di colpa grave, rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale: A) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), B) il travisamento del fatto, C) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente (e più ampia) definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, anche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa). 2) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: tale controllo si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria). L’esito positivo del controllo preventivo di legittimità (o il superamento del termine di 30 giorni) esclude la sussistenza di colpa grave rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale. 3) Il “silenzio-assenso” dopo 30 giorni e il legame con la responsabilità erariale: i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, escludendosi per il futuro che possa essere contestata la responsabilità erariale per colpa grave rispetto all’atto. 4) Il doppio limite nella quantificazione del danno: la quantificazione del danno non può essere superiore al 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso 5) Delega al Governo: la Riforma prevede la Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. LA SCHEDA DI SINTESI COMPLETA DI AVVISO PUBBLICO DEL TESTO APPROVATO. La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a): * la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), * il travisamento del fatto, * l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa). Si esclude la colpa grave: * in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti; * se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”); * in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria. L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero 5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta: * il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato; * e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso. Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di una condotta dolosa (Legge 100/2025) Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto: * dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno, * dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’assicurazione è litisconsorte necessario. Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1 della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”. La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente: * dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno; * dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione. Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria). Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità. NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici. Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini (art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia: * se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento, * se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità. Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva: * alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, * alle Sezioni regionali, legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica (rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie territoriali). I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità. La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità della colpa. Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC. Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di: * Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni); * Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite; * Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a livello territoriale secondo criteri per cui: * ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente, * i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo, * il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro; * Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; * Introduzione di istituti deflativi del contenzioso; * Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti; * In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese; * Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.  5 gennaio 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) VEDI Seduta n. 376 del 27 dicembre 2025 – Votazione elettronica Votazione finale – Presidente: Ignazio LA RUSSA Presenti: 150 In congedo o in missione: 38 Numero legale: 90 Maggioranza: 73 Votanti: 149 Favorevoli 93(elenco), Contrari 51(elenco) Astenuti: 5 (elenco). In congedo o in missione (elenco) (2) dal sito della Corte dei Conti : La Corte dei conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive. Controllo L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione* svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario. Giurisdizione L’art. 103** della Costituzione attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro. Procura Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali. * Articolo 100 Costituzione Italiana Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1]. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2]. **Art. 103 Costituzione Italiana Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113, 125 c.2 ]. La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2]. (3) vedi DDL Corte dei Conti è legge Libera: “La riforma della Corte dei Conti depotenzia drasticamente le funzioni di controllo“ (4) Dopo che  la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione,  non ha dato il visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina,  la maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura sull’operato del Governo. si veda tra gli altri Rainews.it 30/10/2025  La Corte dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”. Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni. Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali  (5) Il Fatto Quotidiano 2 gennaio 2025 La Salva-Milano silenziosa inaugura il nuovo anno di Gianni Barbacetto
Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di Carteinregola al testo approvato
Aggiorniamo le Osservazioni di Carteinregola alla Legge Regionale del Lazio n. 12/2025  SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO , il testo approvato definitivamente il 30 luglio 2025 della Proposta di Legge n.171, cominciando dall’ Art. 1 Modifiche alla Legge 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. La lunga sequenza di modifiche che la LR 12/2025 infligge, con l’articolo 1,   alla LR 7/2017 (36 modifiche in 8 articoli, tra le quali un nuovo articolo inserito, 1 articolo sostituito, 12 nuovi commi inseriti 2 commi abrogati) (1) ripete e anzi  aumenta gli impatti negativi della PL 171, sulla quale avevamo formulato osservazioni fin dall’autunno 2024 – testo approvato dalla Giunta Rocca l’8 agosto 2024 – e poi ancora a giugno 2025 – testo ulteriormente modificato dalla Commissione urbanistica approdato al voto dell’aula (2). Aggiorniamo ora le nostre osservazioni sulla base dell’analisi del testo approvato,  in parte divergente dai precedenti, dopo la lunga serie di emendamenti presentati anche dalla  maggioranza e dallo stesso assessore all’urbanistica Schiboni nel corso della discussione in Consiglio. Apriamo le nostre considerazioni con la prima modifica apportata dal 1 articolo della LR 12/2025 al primo articolo della Legge della Rigenerazione urbana, la cancellazione dalle “Finalità e ambito di applicazione” di un intero paragrafo: promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.[i] Segue una galleria di modifiche che ha per comune denominatore l’aumento delle premialità edilizie concesse ai privati, la maggiore elasticità nei cambi di destinazione, i ridimensionamento delle facoltà pianificatorie dei comuni, in vari casi chiamati a esprimersi in termini ristretti e perentori per escludere alcuni ambiti e situazioni dall’applicazione della legge. Riassumiamo i punti principali: 1. Si estende  la definizione di “area urbanizzata”, ampliandola a comprendere anche lotti di terreno che “sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità”[ii] o “frontistanti” “aree urbanizzate o trasformabili  o  ancora che abbiano  una porzione ricadente all’interno dell’area urbanizzata”[iii]. Come già osservato, quest’ultima modifica  è di difficile interpretazione, dato che ci si chiede come possano esserci edifici legittimi che possano ricadere al 70% fuori dal perimetro tracciato dai piani regolatori. Tali modifiche consentono anche di superare la previgente esclusione delle aree naturali protette dalle disposizioni della legge di rigenerazione urbana  – con gli annessi aumenti di cubatura e i cambi di destinazione – nel caso che non sia  stato approvato il piano di gestione delle aree e di includere gli interventi che riguardino le zone territoriali omogenee A e B (parti del territorio interessate da agglomerati urbani totalmente o parzialmente edificati,)o, appunto,  porzioni di territorio urbanizzate secondo la nuova definizione[iv]. * Le contropartite pubbliche per le premialità edificatorie concesse al privato diventano un optional. Avevamo evidenziato  nelle precedenti osservazioni che “La quota di aree aggiuntive  che rientrano  nelle premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, che  i comuni indicano nell’approvazione dei programmi di rigenerazione urbana, passa da un massimo del 35% a un massimo del 60%. Si consente quindi ai privati di ottenere una maggiore premialità  edificatoria in cambio di una maggiore estensione delle aree cedibili al Comune”. Ora dalle “premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente” scompare la destinazione “per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive” che resta solo una possibilità, visto che  “il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie” e ciò “indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere”[v]. Resta anche la modifica che cancella l’obbligo di prevedere almeno il 20% di edilizia sociale nei programmi di rigenerazione urbana che i comuni approvano:  la quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale diventa “eventuale”[vi]. * Si sdoganano le medie strutture di vendita dove prima erano escluse. Nell’ambito degli interventi individuati dai Comuni di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva fino al 30 per cento, la modifica cancella il divieto del mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura di strutture di vendita, esclusione che oggi comprende sia le medie strutture sia le grandi, limitandolo alle grandi[vii]. Ricordiamo che le medie strutture di vendita sono “esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Divieto cancellato anche nelle modifiche all’Art. 4 Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici[viii] * La moltiplicazione del cemento. Il cospicuo aumento dell’incremento edificatorio introdotto dalla Delibera di Giunta dell’agosto 2024 e di quello aggiunto in sede di Commissione ottiene ulteriori  ritocchi verso l’alto. * Si prescrive ai comuni di individuare ambiti territoriali nei quali, per varie fattispecie di situazioni (inedificabilità, demanio marittimo, fasce di rispetto di strade, ferrovie ecc,), consentire  interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale (in ambiti individuati dai comuni stessi), con un riconoscimento di una superficie/volumetria aggiuntiva fino al 40% di quella preesistente. Come già osservato, il provvedimento,  se si applica a edifici legittimi (ma dovrebbe essere esplicitato nel testo  il riferimento a edifici in possesso di un titolo abilitativo), appare relativo a fattispecie assai ridotte, mentre  invece se  l’applicazione riguardasse  anche edifici  sorti in aree non edificabili – quindi non sanabili – si introdurrebbe una sanatoria mascherata. Ma se già nella proposta della Giunta la cessione all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera era  introdotta come una possibilità, così come una possibilità era  indicata la previsione della cessione a titolo gratuito – mentre a nostro avviso avrebbe dovuto diventare  un obbligo in entrambi i casi – con  ulteriore modifica[ix]si prevede “ove necessario”, “il cambio di destinazione d’uso oltrechè  il superamento degli indici edificatori”, e si introduce un ulteriore incremento del 5 per cento “in caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera” * L’articolo che regola il cambio di destinazione d’uso è stato  modificato e impone  un termine perentorio ai Comuni – 31 dicembre 2025 – per stabilire, tramite delibera del consiglio comunale,  se prevedere o escludere dai propri strumenti urbanistici l’ammissibilità di alcuni interventi edilizi, quali  “interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali… ecc.” [x] . La possibilità si allarga anche a parti di edifici – “almeno il 60 per cento di essi” – e porta  il massimo della superficie lorda “a 15.000 metri quadrati”. La modifica  dell’Art.4 riconferma   i cambi di destinazione “tra” le categorie funzionali  del Testo Unico dell’edilizia, anziché “all’interno” delle categorie funzionali:  una possibilità che a nostro avviso  sovverte di fatto  l’art. 23 ter del T.U. e introduce deroghe agli strumenti urbanistici. * Nell’art.6 Interventi diretti, laddove la norma previgente unificava  la  ristrutturazione edilizia e gli  interventi di demolizione e ricostruzione nella possibilità di ottenere un “incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente”, la modifica introdotta per  la ristrutturazione edilizia di singoli edifici mantiene il massimo incremento al 20%, ma aumenta quello per  gli edifici produttivi al 15% (dal 10%) e,  per interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, “sempre consentiti”, aumenta fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (nella LR previgente era il 20%, nella PL 171 il 30%), mentre  per gli edifici produttivi l’aumento viene portato dal 10% al 20% della superficie coperta. Quindi capannoni industriali potranno essere demoliti e ricostruiti con un ampliamento di un quinto della superficie[xi].  * Ancora più limitata la pianificazione comunale. Nelle  già citate modifiche dell’articolo 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)[xii], si dà ai comuni la possibilità di  prevedere “l’ammissibilità  di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione… con mutamento della destinazione d’uso … oppure di escludere del tutto l’applicazione dell’articolo”. Possibilità con obbligo di decisione e tempi contingentati, dato che “Decorso il termine previsto …senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti …si applicano in via diretta”. Deliberazione in cui i comuni devono individuare “i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili …anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto “per zone omogenee del piano regolatore generale” o “per singoli edifici o complessi edilizi”. Previsione che rischia di fatto di ampliare indiscriminatamente  le aree  nelle quali sono consentiti gli interventi, con la sola esclusione degli edifici e delle aree deliberate dai Comuni. Ma soprattutto,  se le citate deliberazioni comunali  non fossero approvate nel termine previsto, si consentirebbe  ai privati  di ricorrere a  un intervento diretto che bypassa le decisioni comunali.   * Anche all’art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) si specifica che “Gli interventi di cui agli articoli  3 – (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), 3 bis– nuovo inserimento (Ambiti territoriali di delocalizzazione)-  4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici), 6 (Interventi diretti) e 7 (Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato) “sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali” [xiii],. * In due  passaggi del testo resta la cancellazione della specificazione che gli interventi sono consentiti solo su edifici legittimi o legittimati, lasciando quindi aperte le possibilità di poter intervenire con le facilitazioni introdotte dalla legge anche su immobili abusivi[xiv] (Legge Regionale del Lazio n. 12/2025  – continua) 2 dicembre 2025 Pe osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE DELLA PREMESSA (1)  Legge LR 12/2025 vai alla legge pubblicata sul sito regionale Scarica la LR 12/2025. (2) vedi   osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica inviate il 10 giugno 2025 al presidente Rocca e ai consiglieri regionali (scarica il PDF )vedi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025 Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte –Governo del territorio (26 settembre 2024)  Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio (14 ottobre 2024) NOTE DELLE OSSERVAZIONI N.B. I testi dei commi definitivamente approvati sono messi a confronto con quelli previgenti, in carattere barrato le parti eliminate e in grassetto le parti introdotte -------------------------------------------------------------------------------- [i] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  Comma 1 – cancellazione lett lett.f) [ii] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  Comma7 lett. c bis) . Sono definite porzioni di territorio urbanizzate: (…)  C bis) i lotti di terreno che, ancorché non individuati nelle lettere a), b) e c) [parti di territorio già trasformate o individuate come trasformabili NDR] , sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della l. 18 aprile 1962, n. 167) e successive modifiche, da frontistanti aree individuate dalle precedenti lettere [iii] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017  Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  inserito nuovo Comma 7 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento, nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7 [iv] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017  Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  comma 2 lett.b) Le disposizioni di cui alla presente legge – “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio –  non si applicano: (..) b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni; delle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7 nelle quali gli interventi devono rispettare le previsioni del piano di gestione dell’area naturale protetta; nelle aree naturali protette per le quali non è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero nelle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere realizzati previo nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche;” [v] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana)    Comma 4 LETT. D) Comma 4 I comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1, valutando anche le proposte dei privati, ivi incluse quelle presentate da associazioni consortili di recupero urbano, approvano con le procedure di cui al comma 6 i programmi di rigenerazione urbana, indicando: d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, interessato dal programma per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento 60 per cento [aumento introdotto dalla Proposta della Giunta]  della superficie lorda esistente; il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere [vi] Art. 1 LR 12/2025  Modifiche alla Legge 7/2017  – Art. 2 comma 4  lettera f) f) la eventuale  quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e nel caso di edilizia sociale una quota non inferiore al 20 per cento; [vii] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 3  (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)   comma 2 Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 6*, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura delle medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni. di  grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della l legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche [viii] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 Articolo 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili) Comma 4 (ex comma 2)Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019 [ix] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 “Art. 3 bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione) Nuovo inserimento COMMA 1. I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da approvarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati, specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali, nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e successive modifiche o di aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi ambiti individuati con le medesime deliberazioni, tra le aree trasformabili, prevedendone, ove necessario, il cambio di destinazione d’uso oltrechè  il superamento degli indici edificatori COMMA  2 L’intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici edificatori.In caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera, la percentuale di cui al periodo precedente è incrementata di un ulteriore 5 per cento e l’eventuale bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo e da realizzare nel corso di validità del titolo abilitativo edilizio. [x] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017  Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) Comma 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo. [xi] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 Articolo 6 (Interventi diretti)  COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il  è consentito un incremento fino al 15 20 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 30 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente,   ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”; [xii] Art. 1 LR 12/2025    modifica alla  Legge 7/2017 Art. 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) COMMA 1  Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo. Comma 2 2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1: a)      per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1; b)      per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1. .COMMA 3 Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge  Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2,, si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti legittimi o legittimati  per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, purché non ricadenti: a)  nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR. ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo. Comma 4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019. Comma 5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”; comma ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale [xiii] Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) Comma 2 L’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3,3 bis, 4, 6 e 7 sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali e sono subordinati è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche [xiv] Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art.  4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici)  comma 3 (ex 4) Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per  l’efficientamento energetico degli edifici), comma 3 Art.  4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici)  comma 3 (ex 4) 3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati  si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti: ecc Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per  l’efficientamento energetico degli edifici), comma 3comma 3 Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
Città della Scienza, il punto della situazione
8 maggio 2025 Consiglio straordinario del II Municipio dedicato allo stato dell’arte del Progetto Flaminio,su richiesta elle opposizioni, con la presenza dell’Assessore all’urbanistica Veloccia e dei responsabili di Cassa Depositi […]