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Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
Permesso per cure mediche: quando la conversione in PdS per lavoro è ancora ammessa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte interviene su un caso di mancata conversione del permesso di soggiorno. In materia di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, facoltà abolita dal D.L. n. 20/2023, occorre fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso per cure mediche, e non a quella della successiva domanda di conversione. La conversione risulta ancora possibile se l’istanza di rilascio del permesso da convertire è anteriore alla riforma: “Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, il ricorrente aveva già presentato (in data 1° luglio 2022) l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche del quale è stata poi richiesta la conversione, con la conseguenza che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro”. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1871 del 19 dicembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino per la segnalazione.
Conversione del permesso di soggiorno stagionale: irrilevante la scadenza del titolo al momento della domanda
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Parma, interviene su una questione molto ricorrente, ossia la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato anche quando, al momento della domanda, il titolo sia già scaduto. La Prefettura di Piacenza aveva negato la conversione ritenendo che la scadenza del permesso rendesse l’istanza intempestiva e quindi inammissibile. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’art. 24, c. 10, del Testo Unico Immigrazione non subordina la conversione alla vigenza del titolo, ma solo alla presenza di alcuni requisiti sostanziali: aver svolto almeno tre mesi di lavoro regolare e disporre di una proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato nei limiti delle quote. Il Tar ha accolto questa impostazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: in particolare, ha sottolineato che il legislatore non ha fissato alcun termine perentorio per la richiesta di conversione, diversamente da quanto avviene in altre disposizioni del TUI, e che la pubblica amministrazione è comunque tenuta, in base all’articolo 5, c. 5, a considerare la situazione attuale del richiedente, valutando se al momento della decisione siano soddisfatte le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. La mera circostanza della scadenza del PdS stagionale non può quindi essere di ostacolo alla conversione, a meno che non manchino i requisiti previsti dalla normativa. T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza 121 del 27 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv. Massimo Perazzi per la segnalazione.