Palestina, epicentro di un nuovo ordine globale che ha cancellato il diritto umanitario
1. A settembre di quest’anno una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha
riconosciuto l’esistenza di un genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Un
riconoscimento che si cerca di svuotare con il rilancio delle critiche a chi
utilizzerebbe un “discorso d’odio”, o assumerebbe posizioni antisemite, quando i
principali propagatori di discorsi d’odio sono stati per anni proprio i vertici
israeliani e chi li sostiene in diversi paesi del mondo. Nessuno potrà mai
dimenticare l’assassinio politico di Rabin, il 4 novembre del 1995, con
l’abbandono degli accordi di Oslo, quando anche in Israele sembrava prevalere
una prospettiva di pacificazione con il popolo palestinese.
Decenni di linguaggi d’odio, e di rovesciamento del diritto internazionale, a
partire da tutte le Risoluzioni delle Nazioni Unite sullo Stato di Palestina
rimaste senza esito, hanno prodotto una generale assuefazione a violazioni
quotidiane dei diritti umani, ampiamente sperimentate nei confronti del popolo
migrante, ed alla sistematica commissione di crimini contro l’umanità, che oggi
con l’occupazione militare di Gaza non viene neppure nascosta dai governanti
israeliani e dai loro complici, presenti in molti paesi occidentali.
2. Secondo l’art.6 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale
internazionale, per crimine di genocidio si intende, tra le altre
ipotesi, sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni
di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo
stesso. In base all’art. 7 dello stesso Statuto, si configurano come crimini
contro l’umanità, oltre alla deportazione ed al trasferimento forzato della
popolazione, l’Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà
personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale e
il «crimine di apartheid» per il quale s’intendono gli atti inumani di carattere
analogo commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione
sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri
gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime.
La Corte Penale internazionale ha infine competenza (art.8) sui crimini di
guerra e tra questi rientra, oltre al trasferimento forzato della popolazione
all’interno di un territorio occupato, affamare intenzionalmente, come metodo di
guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza,
compreso il fatto di impedire volontariamente l’invio dei soccorsi previsti
dalle Convenzioni di Ginevra.
In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, rientrano tra i
crimini di guerra, come gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, diversi atti commessi contro coloro
che non partecipano direttamente alle ostilità, tra questi “violare la dignità
personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti” e “dirigere
intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o
veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di
mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite”. Infine,
ai sensi dell’art.8 bis dello Statuto di Roma si configura come “Aggressione il
blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un
altro Stato”.
La Corte penale Internazionale ha recentemente confermato la sua giurisdizione
sui crimini commessi dal governo israeliano, anche se Israele non aderisce allo
Statuto di Roma. A inizio ottobre arriverà alla Corte penale internazionale una
denuncia che chiama in causa il governo italiano per complicità nel genocidio a
Gaza.
3. Il 19 luglio dello scorso anno, nell’indifferenza generale, la Corte
internazionale di giustizia ha riaffermato l’unitarietà dello stato della
Palestina, compresa Gerusalemme Est condannando l’occupazione, e intimando a
Israele di non compiere atti riconducibili alla categoria di genocidio.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e repressione del crimine
di genocidio del 1948 prevede tra i casi di genocidio la sottoposizione di
membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione
fisica, totale o parziale, di quest’ultimo (art. 1, co. 2) e la deportazione di
membri del gruppo (art. 2).
La Corte di Giustizia internazionale, ha recentemente affermato che
l’occupazione israeliana, inizialmente giustificata come difensiva, è degenerata
in una violazione del divieto di annessione di territori in spregio al divieto
dell’uso della forza, con una condanna esplicita dell’occupazione. Già nel 2016
il Consiglio di Sicurezza ONU, nella risoluzione n. 2334, aveva condannato la
costruzione e l’espansione degli insediamenti e le correlate «confische,
demolizioni di abitazioni e sgomberi» di civili Palestinesi susseguitesi negli
anni.
L’occupazione militare di Gaza si configura giorno dopo giorno come uno
strumento di deportazione forzata e annientamento fisico, finalizzato alla
realizzazione di un vero e proprio genocidio ai danni della popolazione
palestinese, o di una sua parte rilevante, indipendentemente dalle motivazioni
iniziali dell’ingresso di forze militari israeliane nella Striscia. Nel suo
rapporto del 2025, “Lo stato dei diritti umani nel mondo”, Amnesty International
ha descritto il 2024 come l’anno in cui il mondo è diventato spettatore passivo
di un “genocidio trasmesso in diretta streaming.
4. Il genocidio è attualmente punito in Italia dalla Legge n. 962/1967, adottata
allo scopo di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento interno alla Convenzione
delle Nazioni Unite sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio del
1948. Tra i casi di genocidio rientrano la sottoposizione di membri del gruppo a
condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale,
di quest’ultimo (art. 1, co. 2) e la deportazione di membri del gruppo (art. 2).
In base all’art. 1 della legge, chiunque, al fine di distruggere in tutto o in
parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti
diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Chiunque, al fine di
distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni
personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la
reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo
stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali
da
determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
Chi, al fine indicato nell’articolo 1 della legge, deporta persone appartenenti
ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione
da quindici a ventiquattro anni. Chiunque pubblicamente istiga a commettere
alcuno dei delitti di genocidio è punito, per il solo fatto della istigazione,
con la reclusione da tre a dodici anni.
5. Non sembra che la giurisdizione nazionale, come del resto le Corti
internazionali, abbiano riconosciuto le gravissime violazioni commesse dalle
autorità israeliane nei territori palestinesi ormai tutti sotto occupazione. La
denuncia pubblica delle responsabilità e delle complicità, dovrà avere la stessa
forza di una condanna in sede giurisdizionale, almeno sotto il profilo del
ritorno al principio di realtà, contro tutte le mistificazioni e le
dichiarazioni, ipocrite o mendaci, diffuse in questi tempi sul conflitto in
Palestina, e più in generale sul ricorso alla guerra per la soluzione di
conflitti che hanno evidenti ragioni economiche oltre che razziali.
La guerra ibrida, portato delle nuove tecnologie, permette di confondere cause e
mandanti, alimenta la diffusione di fake-news, ma ha come obiettivo finale
sempre più evidente oltre alle componenti più deboli delle popolazioni civili,
la legittimazione delle istituzioni internazionali multilaterali come le Nazioni
Unite, e le Agenzie collegate. Gli attacchi a questi organismi hanno ormai
ricadute immediate, non solo a Gaza, ma su milioni di persone, escluse da
qualsiasi tipo di aiuti e dalle garanzie offerte dalle Convenzioni
internazionali, abbandonate alla mercè degli Stati guidati da governi
nazionalisti e populisti.
La Relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi occupati Francesca
Albanese ha denunciato il genocidio in atto e le precise complicità dell’Italia,
ma la sua Relazione, piuttosto che indurre il governo Meloni ad adottare misure
sanzionatorie nei confronti di Israele, ha innescato, oltre a violenti attacchi
personali, una disputa ideologica che le destre hanno sfruttato per nascondere
le responsabilità reali, ed agitare ancora una volta lo spauracchio del
terrorismo.
Anche sul piano della giurisdizione nazionale, invece, dovrebbero essere
perseguiti gli autori dei crimini contro l’umanità commessi in territorio
palestinese, con una serie di denunce circostanziate e con procedimenti penali
che potrebbero svelare tutte le complicità nascoste. Il crimine di genocidio è
perseguibile nell’ambito della giurisdizione universale in qualunque paese, come
in tutti i paesi aderenti alla Corte internazionale di Giustizia ed alla Corte
penale internazionale dovrebbero trovar esecuzione i provvedimenti interdittivi
e di arresto emanati dai Tribunali internazionali nei confronti degli autori di
crimini contro l’umanità.
6. Sembra davvero di essere giunti all’atto finale della crisi del Diritto
internazionale e del multilateralismo su cui si basano le Nazioni Unite. La
Palestina è solo l’epicentro di un nuovo ordine globale che ha cancellato le
regole del diritto umanitario ed i principi dello Stato di diritto, con la
delegittimazione della giustizia internazionale, come confermano gli attacchi
alla Corte penale internazionale ed alla Corte internazionale dell’Aja. Attacchi
nei quali Giorgia Meloni è in prima linea, accanto a Trump ed a Netanyahu. Come
è emerso in modo plateale sulla scandalosa vicenda Almasri, che la maggioranza
di governo sta cercando di insabbiare sia in Parlamento che davanti alla Corte
penale internazionale.
Per quanto riguarda le forze che guardano alla pace, alla giustizia sociale ed
al dialogo tra i popoli, saranno costrette a prendere atto di una sconfitta
storica ed a ridefinire i termini della resistenza al capitalismo globale, e
dunque all’internazionale nera ed al bellicismo che ne costituiscono strumento.
Gli assi di intervento diffuso praticabili dal basso, che si potranno attivare
nei territori, riguardano la comunicazione, la difesa legale dei diritti
fondamentali, il rafforzamento delle reti di solidarietà sociale e di pratiche
alternative di lavoro e di consumo. Sarà un processo lungo, perché il controllo
dei media e la diffusione di notizie false, a danno dei principi democratici e
di chi ancora li difende, hanno una presa sempre più forte sull’elettorato.
7. L’omicidio Kirk ha innescato negli Stati Uniti, ma anche in
Italia, soprattutto da parte della Lega, la campagna di liquidazione finale di
qualsiasi forma di dissenso rispetto ai poteri esercitati dai regimi di stampo
nazionalista e populista, anche con una vera e propria violenza di Stato, come
si sta verificando in modo sempre più visibile negli Stati Uniti, con la rottura
del patto costituzionale. Governi formalmente democratici, ma con basi
ideologiche radicate sul primatismo e sull’esclusione, che stanno conquistando
quasi ovunque la maggioranza del corpo elettorale, attraverso politiche
liberticide all’insegna del richiamo ideologico a “legge ed ordine”. Chiunque
continua a dissentire viene fatto oggetto degli stessi processi di
criminalizzazione che per anni sono stati rivolti contro gli immigrati.
Intanto nei media dilagano l’intimidazione e l’autocensura, sotto i colpi degli
degli artefici delle politiche di odio che adesso si ammantano dei panni delle
vittime di quella stessa violenza che hanno utilizzato per inquinare il corpo
sociale. Rimane fondamentale l’indipendenza degli organi giurisdizionali, che si
vorrebbe attaccare con riforme che stravolgono gli equilibri sanciti dalla
Costituzione repubblicana.
Appare sempre più evidente come alla forza del diritto ed al rispetto
sostanziale dei principi di garanzia dettati dalle Convenzioni internazionali e
dalle Costituzioni nazionali si voglia sostituire il diritto della forza, con il
mantenimento soltanto formale dei principi democratici e l’accentramento degli
effettivi poteri decisionali nei vertici politici ed economici.
Un rovesciamento della democrazia liberale che si accompagna anche sotto il
profilo ideologico con la rivincita del nazionalismo e con il ricorso alla
guerra come strumento per la soluzione dei conflitti tra Stati. Ma la guerra
oggi non potrà risolvere nessun conflitto, riuscendo soltanto ad approfondire le
divisioni tra popoli, e l’odio a tutti i livelli, anche sul piano interno, con
il rischio di una serie di conflitti su scala globale/regionale che potrebbero
risultare esiziali per la maggior parte della popolazione mondiale, certamente
per quella parte meno garantita dal sistema degli armamenti.
Su questi temi, strettamente connessi alla opposizione alla guerra ed
all’autoritarismo che dilagano ovunque, occorre avviare una vasta mobilitazione
su iniziative concrete e partecipate, a partire dalla richiesta di
riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, con una serie di denunce
circostanziate di responsabili e complici di crimini contro l’umanità, con una
capillare riflessione critica sui nessi tra politica estera e questioni sociali
(casa, lavoro, sanità), per individuare modi e tempi che restituiscano
protagonismo alle tante persone che sono rimaste escluse dai canali della
rappresentanza e della partecipazione, ma che non possono lasciare prosciugare
nell’astensionismo la linfa della democrazia.
Fulvio Vassallo Paleologo