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La Nigeria non è un “Paese sicuro”: accolto il ricorso e disposta la sospensiva su domanda reiterata
La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di sospensiva nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, relativo all’impugnazione di un rigetto di domanda reiterata ritenuta inammissibile. Tra le censure sollevate dalla difesa – e in particolare quella concernente l’utilizzo, da parte del Tribunale, di COI sulla Nigeria non aggiornate – il Collegio ha ritenuto fondata proprio quest’ultima, anche alla luce della produzione di COI aggiornate al 2025 da parte del difensore. In motivazione, il Collegio ha testualmente affermato che, considerata la provenienza del ricorrente dall’Edo State, dalle informazioni più recenti sulla situazione del Paese di origine, la Nigeria emerge un quadro significativamente critico. In particolare, successivamente all’elezione del Presidente Bola Ahmed Tinubu nel 2023, il Paese è stato caratterizzato nel 2024 non solo da una grave crisi economica, ma anche da minacce alla libertà di espressione e da una persistente situazione di insicurezza. Si segnalano, tra l’altro, la ripresa degli scontri tra pastori e agricoltori nella prima metà del 2025, l’aumento della criminalità nel Delta del Niger, la presenza di bande violente nel Sud-Sud e nel Sud-Ovest, nonché la continua attività scissionista del Biafra nel Sud-Est. A ciò si aggiungono carenze sistemiche nella tutela dei diritti fondamentali, come diffusamente documentato dal reclamante (cfr. COI 2025 in atti e Rapporto mondiale 2025 di Human Rights Watch). In materia di protezione internazionale, la Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta assolto dal richiedente l’onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di una domanda reiterata. Il fatto nuovo rilevante può infatti consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel Paese di origine, da accertarsi anche a fronte di un racconto ritenuto non credibile, qualora tale situazione esponga comunque il ricorrente a un pericolo in caso di rimpatrio, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale. La valutazione deve essere compiuta all’attualità, essendo irrilevante che il pericolo sia sorto in un momento successivo alla partenza del richiedente (cfr. Cass. n. 28135/2025). Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è stata ritenuta giustificata. Corte di Appello di Napoli, decreto del 30 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione complementare e valutazione della vulnerabilità: errore sulle COI e nullità della motivazione
La Corte di Cassazione ha cassato un decreto del Tribunale di Lecce che aveva negato ogni forma di protezione a seguito del ricorso avverso una dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale. Il ricorrente è un cittadino gambiano, giunto in Italia in età minorile, al quale era stata inizialmente riconosciuta la protezione umanitaria, più volte rinnovata. Successivamente, il giovane si trasferiva a Milano e iniziava un periodo di instabilità, caratterizzato da spostamenti in diversi Paesi europei, dalla perdita del titolo di soggiorno e, soprattutto, dall’insorgenza di una grave dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, clinicamente accertata. La tossicodipendenza lo conduceva anche alla commissione di alcuni reati (tra cui resistenza a pubblico ufficiale e minacce) e, infine, al trattenimento presso un CPR. Nel corso del giudizio veniva prodotta un’ampia documentazione sanitaria e sociale: referti di Pronto Soccorso – tra cui uno attestante che il giovane era stato soccorso dalla Polizia in stato di incoscienza – relazioni del SERD, con monitoraggi tossicologici finalizzati alla diagnosi, nonché relazioni del CPR. Ulteriore documentazione medica riportava il racconto del ricorrente di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava in stato di incoscienza a causa dell’abuso di alcool e droghe. Di tutta questa documentazione il Tribunale di Lecce non faceva alcuna menzione nel provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente sarebbe stato “agevolmente curabile nel Paese di origine”, individuato però erroneamente nella Tunisia. L’errore risulta macroscopico: il ricorrente è cittadino gambiano, e il Tribunale ha fondato la decisione su COI riferite alla Tunisia, nonostante la difesa avesse prodotto informazioni aggiornate e specifiche sul Gambia, dalle quali emerge come la tossicodipendenza rappresenti una grave emergenza sanitaria non adeguatamente affrontabile, a causa della carenza di strutture, personale specializzato e servizi di presa in carico. La Suprema Corte ha quindi rilevato che “(…) la decisione è inficiata da un errore in ordine alla valutazione delle condizioni esistenti nel Paese di origine, che è il Gambia e non la Tunisia, mentre il diritto alla protezione complementare deve essere valutato tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità del soggetto, della durata della presenza sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa e del legame con la comunità, in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare in caso di rientro (Cass., 10 novembre 2025, n. 29593)“. In ragione di tali vizi, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta della motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 31489 del 3 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione della pronuncia e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Titolare di status di rifugiato: dopo tre preavvisi di rigetto, ordinato il rilascio del visto familiare alla madre a carico
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore di una madre residente in Marocco che potrà finalmente ricongiungersi al figlio residente in Italia, titolare dello status di rifugiato. Tutto cominciava nel 2023, ma già solo per accedere al Consolato e ottenere un appuntamento le parti furono costrette ad adire il Tribunale di Roma con un primo procedimento cautelare. Successivamente, nonostante la produzione documentale ripetuta presso il Consolato – con ben tre preavvisi di rigetto – la domanda di visto non veniva esitata. Si rendeva quindi necessaria una diffida ad adempiere e, poi, un secondo procedimento cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma. Nelle more del giudizio, il Consolato emetteva un rigetto del visto per presunta insufficienza della prova che una figlia della ricorrente vivesse effettivamente in Russia per motivi di studio. In realtà erano stati prodotti sia la richiesta di visto per motivi di studio sia l’attestazione dell’Università russa. Inoltre, risultavano depositati documenti medici attestanti le varie patologie della donna e la conseguente necessità di assistenza da parte di un figlio (tutti i figli risiedono all’estero), oltre alla prova dell’invio di denaro dal figlio rifugiato residente in Italia. Il Tribunale ha ritenuto superato ogni dubbio sulla presenza della figlia in Russia per motivi di studio, alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre ritenuto indubbio che la madre fosse a carico del figlio residente in Italia. Infine, il Tribunale ha posto l’accento sulla condizione del figlio, titolare dello status di rifugiato, affermando che: “La direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con i titolari di protezione internazionale, non solo attraverso l’ampliamento (facoltativo) delle figure familiari aventi diritto al ricongiungimento, ma soprattutto tramite un regime meno esigente per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, al considerando 8, stabilisce: “La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare (…) occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. È evidente, dunque, che nelle ipotesi di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale tale attenzione sia giustificata anche dall’impossibilità (quantomeno giuridica) per questi ultimi di fare ritorno nel Paese di origine. Ne deriva la necessità di criteri meno stringenti per garantire l’effettiva tutela del diritto all’unità familiare, in un’ottica di collaborazione dell’amministrazione con il cittadino straniero. Pertanto, quanto dedotto e prodotto dalle parti supporta il requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, in particolare l’assenza di altri figli della richiedente in Marocco e, quindi, la sussistenza del diritto al rilascio del visto. Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso è ritenuto parimenti sussistente in ragione delle condizioni di salute della madre, documentate agli atti e già evidenziate nel precedente procedimento cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare
Annullato il trasferimento in Francia dell’Unità Dublino: violati gli obblighi informativi e di colloquio personale
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di un cittadino armeno avverso il trasferimento in Francia deciso dall’Unità Dublino e dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il Giudice ha accolto le censure difensive (mancata consegna dell’opuscolo informativo e colloquio informativo affetto da vizi formali): nella fattispecie, l’amministrazione, gravata della relativa prova sul punto, a fronte della dedotta violazione dell’art. 4, non ha dimostrato di aver consegnato l’opuscolo informativo al ricorrente, con la conseguenza che solo lo svolgimento di un adeguato e approfondito colloquio personale avrebbe potuto garantire al ricorrente la possibilità di far valere i propri argomenti contrari al trasferimento e, precedentemente, all’emissione della relativa decisione, potendo condurre a un risultato diverso. L’annullamento del trasferimento da parte del giudice nazionale può infatti essere pronunciato, nel caso di mancata consegna dell’opuscolo informativo ma di compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna dell’opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni in misura tale da poter incidere sull’esito del procedimento amministrativo (par. 125-128). Il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati, deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente accoglimento del ricorso, a maggior ragione avuto riguardo alla pregressa mancata consegna dell’opuscolo informativo, stante la verificazione di un vizio sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale: “Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin dall’inizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso”, e quindi “l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con l’audizione personale del ricorrente”.  Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino
Annullata l’espulsione: il decreto non teneva conto dell’inserimento lavorativo stabile, quale circostanza rilevante
Il Giudice di Pace di Taranto ha annullato l’espulsione emessa dal Prefetto di Taranto nei confronti di una cittadina georgiana irregolare. Successivamente al decreto di espulsione, la cittadina proponeva istanza di protezione internazionale; nelle more del giudizio innanzi al Giudice di Pace e in attesa della convocazione dalla Commissione competente, la donna stipulava regolare contratto di lavoro. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Secondo il Giudice di Pace testualmente: “Il decreto prefettizio non tiene conto dell’attività lavorativa stabile e regolarizzata di cui la ricorrente ha fornito sufficiente prova documentale. Assumono rilievo la dichiarazione del datore di lavoro di volere assumere la ricorrente quale assistente familiare di persona non autosufficiente, con regolare contratto e alle condizioni del CCNL di categoria, nonché la denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all’INPS. Vi sono pertanto le condizioni di un inserimento stabile e produttivo in ambito lavorativo. A fronte dell’allegazione del ricorrente avverso il decreto espulsivo in termini di inserimento lavorativo preceduto da pregressa attività nello stesso ambito, tali allegazioni vanno tenute in debita considerazione. Tanto consente una non restrittiva e realistica interpretazione delle modifiche apportate all’art. 19, co. 1.1, dal D.L. 130/2022, sotto il profilo del c.d. «inserimento sociale», quale circostanza rilevante ai fini della tutela al rispetto della vita privata. Inserimento sociale che si reputa sufficientemente provato nel giudizio. La Suprema Corte, nella recente pronuncia (Cass. civ. sez. I, ord. n. 8724, pubblicata il 28.3.2023), ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o respingimento di cui all’art. 19 TUI impone al Giudice di Pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall’art. 19, co. 1, e ora anche dal comma 1.1, introdotto dal D.L. 30/2020; ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione va condotta alla stregua del criterio dell’effettivo inserimento sociale in Italia». Inserimento sociale che lo scrivente reputa sufficientemente provato nel caso di specie”. Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 1676 del 21 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Riconosciuta la protezione speciale al richiedente nigeriano, dopo violazione dei termini della cd. procedura accelerata
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la protezione speciale in seguito alla presentazione dell’istanza ex art. 7-quinquies del D.L. n. 20/2023. Ciò che rende peculiare questa decisione è il fatto che, all’epoca, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale presso la Questura di Taranto. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Caserta. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Successivamente, il richiedente si è rivolto al difensore legale, quando ormai erano trascorsi i 15 giorni previsti per proporre ricorso secondo la procedura accelerata. La difesa ha quindi sollevato un’eccezione, sostenendo che non erano stati rispettati i termini della procedura accelerata e che, di conseguenza, dovevano applicarsi i termini ordinari di 30 giorni. Il Tribunale di Napoli ha accolto questa eccezione, ritenendo il ricorso tempestivo. Ne deriva che l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato è automatico e che il termine per proporre ricorso non è di 15, ma di 30 giorni. A questo proposito, va ricordato che – per quanto riguarda i termini procedurali previsti dall’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008 – la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è da tempo consolidata. È stato infatti affermato il principio secondo cui, in caso di superamento dei termini per l’audizione del richiedente o per la decisione della Commissione, si ripristina la procedura ordinaria. In tal caso, si applica nuovamente il principio generale della sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale e il termine per impugnare torna ad essere quello ordinario di trenta giorni, previsto dall’art. 35-bis, comma 2, del medesimo decreto. Nel merito, il ricorrente ha dimostrato una solida integrazione sociale e lavorativa. Come rilevato dal Tribunale: “L’acclarata stabilità lavorativa rende l’istante inespellibile ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, poiché il rimpatrio violerebbe i suoi diritti fondamentali alla vita privata, tutelato dall’art. 8 della CEDU, nonché i diritti al cibo, all’abitazione e a un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato dall’Italia con la legge n. 881/1977”. Tribunale di Napoli, decreto del 15 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale