Procedura accelerata e notifica del diniego: onere probatorio e sospensiva automatica nel ricorso per protezione internazionale
La Corte di Appello di Bari accoglie il ricorso in favore di un cittadino
bengalese avverso il rigetto della sospensiva del Tribunale di Bari.
Il decreto reclamato rigettava l’istanza sospensiva sul decisivo rilievo della
tardività dell’impugnazione (proposta avverso un diniego per manifesta
infondatezza della Commissione Territoriale di Bari). Il Tribunale premetteva
che la Commissione aveva consegnato in loco copia della decisione – allorquando
il cittadino straniero bengalese si era presentato spontaneamente presso la
sede, non avendo sino ad allora ricevuto la raccomandata presso il proprio
domicilio – e aggiungeva che la notifica del decreto impugnato si era
perfezionata in data 28.10.2025 con le modalità di cui all’art. 11, comma 3-ter,
d.lgs. n. 25/2008, donde la tardività dell’impugnazione proposta il 10.01.2026.
La difesa ha contestato la violazione dei principi in materia di riparto
dell’onere probatorio, avendo il ricorrente dimostrato la tempestività
dell’impugnazione rispetto alla notifica a mani proprie della copia avvenuta in
data 07.01.2026, senza essere gravato dall’ulteriore onere di fornire la prova
negativa di una diversa e più risalente notifica di altra copia a mezzo posta,
circostanza da provarsi semmai a cura della controparte. La doglianza è stata
ritenuta fondata.
Nel caso di specie, la notifica risalente che il Ministero invocava a sostegno
della tardività dell’impugnazione sarebbe stata effettuata nei confronti del
reclamante con la modalità alternativa prevista – per la diversa ipotesi di
destinatario non trattenuto né accolto in uno dei predetti centri – dal comma
3-bis del suddetto art. 11, ossia a mezzo del servizio postale secondo le
ordinarie disposizioni della L. n. 890/1982. Il reclamante aveva infatti
confermato in sede di audizione i dati contenuti nel modello C3, che indicava
quale luogo di residenza (…) in Taranto, ed era stato avvertito in quella sede
dell’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di domicilio o residenza (cfr.
pag. 3 del verbale di audizione).
La Corte di Appello ha affermato che la qualità di pubblico ufficiale – e il
valore probatorio privilegiato delle relative dichiarazioni, posto dal Tribunale
alla base dell’impugnata decisione – può essere evidentemente riferita soltanto
all’addetto al servizio postale che ha svolto le relative operazioni, e non
certo alla segreteria della Commissione Territoriale, la quale, nel consegnare
copia del provvedimento a mani proprie dell’interessato, si era limitata a
richiamare la data di una precedente notifica a mezzo posta. Tale dichiarazione
– che peraltro non chiarisce se la data indicata sia quella di spedizione o di
ricezione del plico – è risultata priva di ogni valenza probatoria, tanto meno
privilegiata.
In tale quadro, la Corte ha condiviso la tesi del reclamante, secondo cui
quest’ultimo aveva dimostrato di aver avuto conoscenza del diniego soltanto il
07.01.2026 e di averlo tempestivamente impugnato nel termine di legge, mentre
l’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio anche nella presente fase di
reclamo, non aveva fornito prova di una più risalente notifica del provvedimento
nei confronti del richiedente, non potendo tale prova desumersi dalla
dichiarazione in calce alla copia del diniego.
La Corte ha altresì rilevato la violazione della procedura accelerata, nei
seguenti termini:
“Verificata, pertanto, la tempestività dell’impugnazione (proposta con ricorso
depositato il 10.01.2026), si osserva che nel caso di specie non risultano
(trattandosi di questione rilevabile d’ufficio) rispettate le scansioni
temporali della procedura accelerata, con conseguente sospensione automatica del
provvedimento impugnato.
In materia, è insegnamento ormai consolidato della S.C. che, in caso di
provvedimento della CT di manifesta infondatezza della richiesta di protezione
internazionale da parte di soggetto proveniente da paese sicuro all’esito di
procedura c.d. accelerata, e di successivo ricorso giurisdizionale avverso tale
diniego, la deroga al principio generale di sospensione automatica
dell’esecutività del provvedimento impugnato è configurabile soltanto laddove la
procedura accelerata – l’utilizzo della quale giustifica tale deroga – sia stata
correttamente applicata e comunque rispettata in tutte le sue articolazioni
procedimentali; in caso contrario determinandosi il ripristino della procedura
ordinaria e, di conseguenza, il riespandersi della regola generale, secondo cui
l’esecutività del provvedimento di diniego della CT che sia stato oggetto di
ricorso giurisdizionale è sospesa sino alla definizione del relativo giudizio
(SS.UU. n.11399/24 e, da ultimo, sez. I n.15753/25).
Nel caso in esame, risulta intervenuta la violazione del termine massimo di 2
giorni che nella procedura accelerata deve intercorrere tra l’audizione del
richiedente e la decisione sulla domanda di protezione con ripristino della
procedura ordinaria e la riespansione del principio generale di automatica
sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; sospensione
che viene dichiarata nella presente sede, in accoglimento del reclamo, con
assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti“.
Corte di Appello di Bari, decreto dell’11 febbraio 2026
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.