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Ordinato il rilascio dei visti ai familiari del rifugiato afghano, richiamata l’esortazione di UNHCR a facilitare il ricongiungimento
Il Tribunale di Roma, ancora una volta, ha ordinato al MAECI e per esso all’Ambasciata a Teheran di fissare immediatamente ai familiari del ricorrente, rifugiato politico in Italia, tutti residenti in Afghanistan, un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già ottenuto nel novembre 2024 i nulla osta per il ricongiungimento familiare, senza però riuscire successivamente a fissare un appuntamento presso l’Ambasciata competente, nonostante, i diversi solleciti e la diffida del legale di giugno 2025. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare richiamando anche l’esortazione dell’UNHCR ai singoli Stati di facilitare il ricongiungimento tra
Il ritardo amministrativo nel ricongiungimento familiare tra tutela effettiva e negazione del risarcimento del danno
La vicenda processuale e l’ordine di rilascio del visto La sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ricongiungimento familiare, riaffermando con chiarezza il carattere vincolato del rilascio del visto per motivi familiari una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge. Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, affetto da gravi patologie e riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che aveva richiesto il ricongiungimento con la moglie e il figlio minore. A fronte del
«Il diritto allo studio contro ogni frontiera»
Studiare, per migliaia di giovani provenienti da contesti di guerra e crisi, non è solo una scelta formativa ma «un atto di resistenza». È da questa consapevolezza che nasce il rapporto annuale 2024-2025 di Yalla Study Project 1, un progetto promosso dal Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, che documenta le attività annuali del servizio e le barriere sistemiche all’accesso all’istruzione universitaria in Italia per studenti e studentesse provenienti da Siria, Palestina, Libano, Africa subsahariana e Asia. Scarica il rapporto completo Nei contesti di conflitto la crisi educativa è devastante. In Siria oltre 2,4 milioni di bambini sono fuori dalla scuola e più di 7.000 edifici scolastici sono stati distrutti; in Palestina, nella Striscia di Gaza, «il 100% delle università è stato annientato dai bombardamenti» e più di 625.000 studenti hanno perso l’intero anno scolastico. In Libano, i rifugiati palestinesi restano esclusi dall’istruzione secondaria e universitaria a causa di «barriere strutturali, economiche e legali» che alimentano abbandono scolastico e lavoro minorile. Non a caso, ricorda il report, «meno del 6% dei rifugiati nel mondo ha accesso all’università». Il rapporto è il risultato di un anno di accompagnamento legale e sociale: oltre 200 richieste di supporto raccolte tra novembre 2024 e il 2025, 212 persone assistite, 62 casi seguiti legalmente e 16 ricorsi contro rigetti di visto giudicati illegittimi. Un lavoro che parte dal principio che «l’istruzione è un diritto inalienabile», sancito dall’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, ma ancora oggi negato a intere generazioni. In questo quadro globale, l’Italia secondo Yalla Study appare marginale e miope. Le borse di studio MAECI – circa 5 milioni di euro l’anno per 480 posti – risultano fortemente squilibrate: solo 23 borse alla Siria, 12 alla Palestina e 127 all’intera Africa subsahariana, mentre Cina e India ne ricevono 60 ciascuna. Una sproporzione che il rapporto mette in relazione con le scelte di spesa pubblica: «le risorse destinate alle missioni militari all’estero superano di quattro volte quelle investite nella cooperazione educativa». Un capitolo centrale del report riguarda il sistema dei visti, definito «arbitrario e discriminatorio». I rigetti monitorati da Yalla Study si fondano spesso su «motivazioni standardizzate e prive di personalizzazione»: presunta insufficienza economica, dubbi sull’intenzione di rientro, incoerenza del percorso di studi o assenza di certificazioni linguistiche già valutate dalle università. Prassi che, secondo il dossier, violano la normativa vigente e trasformano il diritto allo studio in «un privilegio per pochi». Accanto alla denuncia, il rapporto racconta anche le risposte dal basso. In particolare, la mobilitazione della società civile italiana in sostegno agli studenti e alle studentesse palestinesi ha dato vita a reti di solidarietà, tutoraggio e accoglienza, capaci di trasformare l’indignazione in percorsi concreti di studio. Emblematico il caso di tre studentesse di Gaza ammesse all’Università di Siena: grazie a un ricorso promosso da Yalla Study, il TAR del Lazio ha imposto procedure consolari flessibili, riconoscendo che «in contesti di guerra le regole ordinarie non possono diventare ostacoli insormontabili». Il report si chiude con una serie di raccomandazioni: un osservatorio nazionale sui visti per studio, più borse di studio umanitarie, criteri economici contestualizzati, canali educativi permanenti per Palestina e Siria, e un maggiore coinvolgimento delle università. Perché, come ribadisce Yalla Study, «difendere il diritto allo studio significa difendere il diritto al futuro». 1. Scarica il rapporto completo ↩︎
Titolare di status di rifugiato: dopo tre preavvisi di rigetto, ordinato il rilascio del visto familiare alla madre a carico
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore di una madre residente in Marocco che potrà finalmente ricongiungersi al figlio residente in Italia, titolare dello status di rifugiato. Tutto cominciava nel 2023, ma già solo per accedere al Consolato e ottenere un appuntamento le parti furono costrette ad adire il Tribunale di Roma con un primo procedimento cautelare. Successivamente, nonostante la produzione documentale ripetuta presso il Consolato – con ben tre preavvisi di rigetto – la domanda di visto non veniva esitata. Si rendeva quindi necessaria una diffida ad adempiere e, poi, un secondo procedimento cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma. Nelle more del giudizio, il Consolato emetteva un rigetto del visto per presunta insufficienza della prova che una figlia della ricorrente vivesse effettivamente in Russia per motivi di studio. In realtà erano stati prodotti sia la richiesta di visto per motivi di studio sia l’attestazione dell’Università russa. Inoltre, risultavano depositati documenti medici attestanti le varie patologie della donna e la conseguente necessità di assistenza da parte di un figlio (tutti i figli risiedono all’estero), oltre alla prova dell’invio di denaro dal figlio rifugiato residente in Italia. Il Tribunale ha ritenuto superato ogni dubbio sulla presenza della figlia in Russia per motivi di studio, alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre ritenuto indubbio che la madre fosse a carico del figlio residente in Italia. Infine, il Tribunale ha posto l’accento sulla condizione del figlio, titolare dello status di rifugiato, affermando che: “La direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con i titolari di protezione internazionale, non solo attraverso l’ampliamento (facoltativo) delle figure familiari aventi diritto al ricongiungimento, ma soprattutto tramite un regime meno esigente per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, al considerando 8, stabilisce: “La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare (…) occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. È evidente, dunque, che nelle ipotesi di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale tale attenzione sia giustificata anche dall’impossibilità (quantomeno giuridica) per questi ultimi di fare ritorno nel Paese di origine. Ne deriva la necessità di criteri meno stringenti per garantire l’effettiva tutela del diritto all’unità familiare, in un’ottica di collaborazione dell’amministrazione con il cittadino straniero. Pertanto, quanto dedotto e prodotto dalle parti supporta il requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, in particolare l’assenza di altri figli della richiedente in Marocco e, quindi, la sussistenza del diritto al rilascio del visto. Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso è ritenuto parimenti sussistente in ragione delle condizioni di salute della madre, documentate agli atti e già evidenziate nel precedente procedimento cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare
Class action contro i ritardi delle Ambasciate italiane nel rilascio dei visti per motivi familiari
La class action è stata avviata attraverso una diffida collettiva sottoscritta da cittadine e cittadini con background migratorio o titolari di protezione internazionale e dalle associazioni ASGI, ARCI e Spazi Circolari. Con questo atto si è chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) di intervenire per ripristinare la regolarità delle procedure per il rilascio dei visti familiari, alla luce delle gravi criticità riscontrate: dalla difficoltà di prenotare un appuntamento fino al mancato rispetto del termine legale di 30 giorni per l’emissione del visto dopo il nullaosta al ricongiungimento familiare. Nonostante le reiterate richieste di incontro o di riscontro rivolte al MAECI, nessuna risposta è mai pervenuta. Persistendo dunque l’inerzia amministrativa già denunciata con la prima diffida del 4 ottobre 2024, è stato depositato al TAR Lazio il ricorso collettivo (n. r. g. 11893/2025), la cui prima udienza è fissata per il 27 gennaio 2026. Le cittadine e i cittadini con background migratorio – che hanno ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare e sono ancora in attesa del visto – possono aderire alla class action tramite un legale di fiducia, entro il 5 gennaio 2026. Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” – in collaborazione con l’APS Attiva Diritti di Roma – ha predisposto un modello di atto di intervento e offre consulenza ai legali che intendano assistere gratuitamente i propri assistiti nella partecipazione alla class action. Anche le associazioni che, per statuto e per attività, tutelano i diritti delle persone con background migratorio possono intervenire nel giudizio, sempre entro il 5 gennaio 2026. Scarica i modelli: 1) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancata conclusione nei termini dopo aver formalizzato la richiesta di rilascio del visto” 2) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancato accesso” * Per informazioni: annick@meltingpot.org (si prega di inserire nell’oggetto della email: “Adesione class action”) Notizie RIPARTE “ANNICK. PER IL DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE” Il progetto torna con nuove azioni di supporto, grazie al sostegno dell’Otto per Mille Valdese 2 Dicembre 2025
Riparte “Annick. Per il diritto all’unità familiare”
Dopo il forte impatto della prima edizione, Melting Pot Odv rilancia il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, un impegno annuale che accompagnerà, anche nel 2026, persone con background migratorio e titolari di protezione internazionale nel percorso spesso tortuoso del ricongiungimento familiare. Una nuova stagione di attività ha preso ufficialmente avvio poche settimane fa. Il progetto, nato in memoria di Annick Mireille Blandine, vuole continuare a ricordare che dietro numeri e procedure ci sono vite, affetti e diritti fondamentali. La sua vicenda resta il filo rosso che guida l’iniziativa, lo specchio di un sistema che, colpevolmente, prolunga per anni separazioni forzate nonostante i 120 giorni previsti dalla legge. Quest’anno Annick riparte rafforzato dall’esperienza precedente. Intorno alla casella email dedicata annick@meltingpot.org si attiverà nuovamente una rete di operatrici e operatori legali, avvocate e avvocati, volontarie e volontari che offriranno ascolto, orientamento e consulenza anche attraverso appuntamenti online per chi non può raggiungere gli sportelli territoriali. Le oltre 85 richieste di supporto ricevute nel 2024 hanno mostrato che una risposta strutturata è non solo necessaria, ma continua ad essere urgente. Un’attenzione particolare sarà nuovamente riservata ai casi emblematici, quelli che rivelano criticità sistemiche: situazioni su cui si lavorerà sia sul piano individuale, sia su quello collettivo, con ricorsi strategici al fine di evidenziare le responsabilità delle Pubbliche amministrazioni (Prefetture, Ambasciate e MAECI) e sollecitare un cambiamento reale. Parallelamente, proseguirà il lavoro di advocacy e comunicazione pubblica, con articoli, approfondimenti e materiali utili a moltiplicare le azioni legali. Fondamentale sarà, anche quest’anno, il coinvolgimento della società civile. Per questo è previsto un primo momento pubblico: giovedì 11 dicembre alle ore 17 si terrà online la call iniziale per volontarie e volontari, un incontro aperto a operatori e operatrici, avvocate e avvocati interessati a dare un contributo concreto. Sarà l’occasione per conoscere il progetto, capire come partecipare e avviare insieme un percorso condiviso. Nei primi mesi del 2026 sono inoltre previste due sessioni di formazione online rivolte alla rete legale e a chiunque dimostri interesse: un’occasione per approfondire gli aspetti normativi del ricongiungimento familiare e per sviluppare strumenti utili all’advocacy, rafforzando così competenze e reti territoriali. Annick ribadisce che il diritto a vivere insieme ai propri cari è una questione di giustizia sociale che non può essere ostacolata da ritardi e silenzi amministrativi; per questo rinnova il proprio impegno per una società più giusta e inclusiva che riconosca il diritto dei legami familiari a tutte le persone, senza distinzione.  * Per informazioni e per partecipare alla call di giovedì 11 dicembre ore 17 scrivi a: annick@meltingpot.org . -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è realizzato con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
CdS: i termini di conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla richiesta di appuntamento
I tempi per accedere ad un procedimento amministrativo (richiesta di appuntamento anche tramite piattaforme informatiche) rilevano ai fini della decorrenza dei termini di legge per la conclusione dello stesso (cd. dies a quo). È quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. III, con un’importante sentenza del 2 aprile 2025, la n. 2819/2025, in un giudizio in materia di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, da parte del Consolato generale d’Italia a Casablanca, in favore di un cittadino straniero. Con parole cristalline, i giudici di Palazzo Spada affermano che: “qualsiasi atto di impulso del cittadino volto a sollecitare l’esercizio di un potere dell’Amministrazione previsto dalla legge è suscettivo di far sorgere l’obbligo di provvedere purché tale impulso sia presentato nelle forme e coi modi previsti dalla disciplina regolativa del potere stesso”. In appello viene, dunque, ribaltata la tesi del Tar Lazio, sez. III che, con la sentenza n. 17710/2024, aveva respinto il ricorso del cittadino straniero, ritenendo che la domanda di appuntamento per il rilascio del visto di ingresso, attraverso la piattaforma VFS Global (società esterna di servizi di cui si avvale il Consolato italiano per la raccolta delle stesse domande di Visto), non potesse considerarsi atto di impulso del procedimento amministrativo. In altre parole, il Tar aveva ritenuto che la risposta automatica del sistema non potesse avere natura provvedimentale e quindi, la successiva inerzia della pubblica amministrazione, fino all’effettivo appuntamento presso il Consolato, non rilevasse, anche ai fini dell’azione contro il silenzio (cui, come si dirà, si potrebbe aggiungere l’azione di classe pubblica di cui al D.lgs. 198/2009). Il Consiglio di Stato, con questa importante pronuncia, nega fermamente l’esistenza di “buchi neri” del procedimento, all’interno dei quali l’amministrazione sarebbe libera di NON agire, in danno della persona istante, italiana o straniera, priva, in questo lasso di tempo, di rimedi giudiziali. Non ci sono “zone franche” per la p.a., soprattutto quando esternalizza un servizio relativo ad una propria funzione: una prenotazione, un’istanza di appuntamento per il rilascio di un titolo, anche quando effettuata con piattaforme web che restituiscono una risposta automatica di presa in carico, fa sorgere in capo all’amministrazione il dovere, e in capo alla persona che ha presentato l’istanza il diritto, ad una risposta conclusiva del procedimento nei tempi previsti dalla legge: “dovendo in definitiva l’informatica inerire alla “forma della funzione amministrativa” e non già assurgere a funzione autonoma o, ancor peggio, a causa di inutili appesantimenti procedurali o, come nel caso di specie, di impasse deteriori (arg. ex 3-bis legge n. 241/1990 “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici”)”. In particolare, la pronuncia ha il pregio di fare luce su un problema particolarmente diffuso, soprattutto nel settore dell’immigrazione, nell’ambito del quale, troppo spesso, l’affidamento del servizio di gestione delle agende a soggetti privati ovvero l’utilizzo, anche tramite risorse interne, di piattaforme informatiche per la prenotazione degli appuntamenti (ad esempio, il cd. sistema Prenotafacile in uso in molte Questure del territorio italiano), si traduce in un ritardo ingiustificabile nell’accesso al procedimento di rilascio, per fare qualche esempio, del visto in materia di lavoro (oggetto della pronuncia in parola), del visto per ricongiungimento familiare, o ancora dei titoli di soggiorno per chi già si trova sul territorio italiano, comprese persone richiedenti asilo.  Questa pronuncia, in conclusione, afferma un principio di tutela effettiva – anche attraverso le azioni di classe quali l’azione avverso la violazione dei termini di cui al D.lgs. n. 198/2009) – nei confronti dell’amministrazione, la quale, secondo prassi evidentemente illegittime, non considera i tempi per accedere alle procedure come tempi del procedimento, lasciando soprattutto le persone straniere che attendono un titolo di soggiorno e che, quindi, sono maggiormente precarie dal punto di vista della fruizione dei propri diritti fondamentali, in una inaccettabile situazione di limbo giuridico. Consiglio di Stato, sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025
Condannata l’Ambasciata di Casablanca per inerzia sul rilascio del visto per motivi di lavoro
Il TAR del Lazio – Sezione Quinta Quater – ha accolto un ricorso presentato per ottenere il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato richiesto presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca. Il provvedimento segna un importante precedente contro le lungaggini burocratiche e il silenzio delle autorità consolari soprattutto in Marocco. Il ricorso, presentato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., mirava alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sul procedimento avviato a maggio 2024. Nonostante il Nulla Osta già rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, la competente rappresentanza diplomatica non aveva concluso il procedimento nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 30 giorni dalla domanda. Il TAR ha riconosciuto la piena fondatezza del ricorso, accertando l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 31, comma 8, del DPR 394/1999. Di conseguenza, ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando anche un commissario ad acta per garantire l’esecuzione del provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese processuali sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente. T.A.R. per il Lazio, sentenza del 18 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano per la segnalazione e il commento. Il ricorso è stato presentato insieme all’Avv. Stefania Caggegi del foro di Messina.
Visti negati, diritti calpestati: l’inerzia del Governo nei confronti dei palestinesi di Gaza
Dal 6 agosto al 10 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha emesso una serie di provvedimenti 1 che obbligavano lo Stato italiano a rilasciare visti d’ingresso a famiglie palestinesi intrappolate nella Striscia di Gaza 2. Si tratta, in gran parte, di nuclei con bambini e bambine, riconosciuti come titolari di un diritto all’ingresso in Italia. Nonostante ordini espliciti che imponevano al Ministero degli Affari Esteri e al Consolato italiano a Gerusalemme di agire “entro e non oltre sette giorni”, ad oggi nessun visto è stato materialmente rilasciato. Non sono valsi a nulla i numerosi solleciti inviati dalle avvocate e dagli avvocati ASGI: lo Stato italiano resta inerte 3. L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), che ha seguito i ricorsi, denuncia una «grave e colpevole mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari». Con un nuovo comunicato, ASGI sottolinea come «il silenzio dello Stato italiano non trovi alcuna giustificazione ed è evidente la responsabilità che si assume per l’inerzia sin qui dimostrata». L’associazione evidenzia che tale inadempienza «appare tanto più grave alla luce della drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza, documentata e resa evidente all’intera comunità internazionale». «Sappiamo che la situazione è estremamente complessa e che tutto deve passare anche dalle autorità israeliane. Al momento, però» – spiega l’avvocato Dario Belluccio di ASGI – «non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione sulle eventuali attività svolte dall’Italia per dare seguito alla decisione del Tribunale. I nostri assistiti non ce la fanno più, sono allo stremo. E qualsiasi ritardo può costare loro la vita». Un’ordinanza del Tribunale sostiene: «Lo Stato italiano non solo non può legittimamente ostacolare l’ingresso sul territorio dei ricorrenti in fuga da Gaza, ma anzi ha un obbligo rafforzato a consentirne l’accesso, quale misura di protezione minima e necessaria per prevenire la violazione irreparabile del diritto alla vita, all’incolumità personale e alla dignità umana». Le ordinanze riguardano cinque nuclei familiari, per un totale di circa una quarantina di persone, molte delle quali sono minori, anziani, persone malate, oppure familiari di cittadini italiani. Il tribunale ha fatto espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio, sottolineando che l’Italia ha obblighi giuridici non solo di cooperazione ma di prevenzione. Le autorità italiane, secondo ASGI, non hanno fornito risposte concrete: nessuna motivazione ufficiale per il ritardo, nessuna conferma che siano stati compiuti atti per ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità israeliane. La situazione nella Striscia di Gaza è documentata come genocidaria: bombardamenti indiscriminati, fame e difficoltà nell’accesso a beni di prima necessità, rischio costante per i civili, specie per i più vulnerabili. ASGI ribadisce: «Lo Stato italiano deve agire immediatamente, nessun ulteriore ritardo è giustificabile. Tutti i palestinesi devono avere gli stessi diritti. Riterremo responsabile lo Stato italiano della colpevole inerzia se qualcuno dei nostri assistiti dovesse morire o subire ulteriori gravissimi danni». Quanto emerso mostra che non è più possibile considerare questo un difetto amministrativo: è una questione politica, giuridica e morale. Lo Stato italiano è chiamato non solo a rispettare la legge nazionale, ma anche gli obblighi internazionali – inclusi quelli derivanti da trattati che ha sottoscritto. ASGI chiede: il rilascio immediato dei visti ordinati, l’avvio concreto delle operazioni di fuoriuscita dalla Striscia, la trasparenza sulle richieste e i contatti con le autorità israeliane, e che ogni ritardo venga riconosciuto come aggravante. «Ogni ulteriore ritardo – conclude l’associazione – costituirà un’aggravante della già grave responsabilità politica, giuridica e morale assunta dal Governo. Ogni limite è superato ed è chiara la colpevole responsabilità dello Stato italiano, di cui si chiederà soddisfazione in ogni sede». 1. La sintesi delle pronunce del Tribunale di Roma emesse tra il 6 e il 13 agosto, ASGI (26 agosto 2025) ↩︎ 2. Gaza, il tribunale di Roma ordina l’ingresso di famiglie palestinesi. Asgi: “Ma il governo ancora non agisce”, Il Fatto Quotidiano (23 agosto 2025) ↩︎ 3. Il comunicato di ASGI del 23 agosto 2025 ↩︎
Nulla osta ex art. 42, co. 2, d.l. 73/2022: obblighi istruttori e difetto di motivazione nel provvedimento di revoca
Un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima – che accoglie un’istanza cautelare relativa ai “nuovi” nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri (art. 42, co. 2, d.l. 73/2022), emanati senza una preventiva verifica circa l’eventuale sussistenza di elementi ostativi. Nel caso di specie, il nulla osta era stato rilasciato nonostante la già intervenuta condanna del datore di lavoro, circostanza che rendeva quest’ultimo inidoneo alla stipula del contratto. Il lavoratore, dopo aver ottenuto il visto di ingresso dalla competente Ambasciata su istanza del datore, era giunto in Italia; solo dopo molti mesi gli veniva tuttavia notificato il provvedimento di revoca del nulla osta. Il Collegio, in sede cautelare, non ha approfondito le censure sollevate di illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 2, d.l. 73/2022 e di violazione del principio di legittimo affidamento, ma si è concentrato su due profili: * il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione aveva utilizzato un mero modulo prestampato senza individuare la fattispecie concreta; * il difetto istruttorio, atteso che – nel caso in esame – l’impossibilità di stipulare il contratto (per la condanna già esistente a carico del datore prima dell’emanazione del nulla osta) imponeva alla P.A. l’onere di valutare ogni altra possibilità, comprese eventuali alternative occupazionali per il lavoratore. T.A.R. per il Piemonte, ordinanza n. 266 del 26 giugno 2025 Si ringrazia l’avv. Pasquale Franco De Rosa per la segnalazione e il commento.